Proposta di risoluzione - B7-0158/2010Proposta di risoluzione
B7-0158/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA

4.3.2010

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0000/2010 – O-0026/2010
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos a nome del gruppo PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy a nome del gruppo ECR

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0154/2010

Procedura : 2010/2572(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B7-0158/2010
Testi presentati :
B7-0158/2010
Testi approvati :

B7‑0158/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura[1],

–   vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 riguardante l'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione), da considerare quale posizione del Parlamento in prima lettura[2],

–   vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale[3],

–   visto il parere del Garante europeo della protezione dati del 22 febbraio 2010 sugli attuali negoziati da parte dell'Unione europea sull'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA),

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 8,

–   vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009,

–   vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"),

–   vista l'interrogazione del 24 febbraio 2010 alla Commissione sulla trasparenza e sulla situazione dei negoziati ACTA (O-0026/2010 – B7 0000/2010),

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che nel 2008 l'Unione europea e altri paesi OCSE hanno avviato negoziati sul nuovo accordo plurilaterale volto a rafforzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) e a combattere la contraffazione e la pirateria (Accordo commerciale anticontraffazione) decidendo di comune accordo su una clausola di confidenzialità,

B.  considerando che il 27 gennaio 2010 la Commissione ha dato rassicurazioni in merito al suo impegno per un'associazione rafforzata con il Parlamento, in linea con la risoluzione del Parlamento del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro con la Commissione che chiede che gli siano comunicati immediatamente "formazioni complete durante tutte la fasi di negoziati sugli accordi internazionali … in particolare in materia commerciale e relativamente ad altri negoziati che prevedono la procedura di approvazione, in modo da dare piena attuazione all'articolo 218 del TFUE",

C. considerando che la Commissione quale guardiano dei trattati è obbligata a rispettare l'acquis comunitario nel quadro dei negoziati relativi ad accordi internazionali che incidono sulla legislazione nella UE,

D. considerando che secondo informazioni ufficiose sui documenti, i negoziati ACTA riguardano tra l'altro la legislazione UE pendente sugli IPR (COD/2005/0127 – Misure penali volte a garantire l'applicazione dei diritti sulla proprietà intellettuale (IPRED-II)) e sul cosiddetto Pacchetto Telecom, e sulla legislazione UE vigente riguardante l'E-Commercio e la protezione dei dati,

E.  considerando che le correnti iniziative UE volte ad armonizzare le misure di attuazione degli IPR non devono essere raggirate da negoziati commerciali che esulano dall'ambito dei normali processi decisionali UE,

F.  considerando è cruciale garantire che lo sviluppo delle misure di attuazione degli IPR si compia in modo da non impedire l'innovazione o la concorrenza, o da erodere i limiti degli IPR e la protezione dei dati personali, limitare la libera circolazione dell'informazione o appesantire indebitamente gli scambi commerciali legittimi,

G. considerando che qualsiasi accordo raggiunto tra l'Unione europea sull'ACTA deve osservare gli obblighi giuridici imposti alla UE per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati, come in particolare fissato nella direttiva 95/46/CE, nella direttiva 2002/58/CE e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia,

H. considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009 il Parlamento europeo dovrà dare il suo assenso al testo dell'Accordo ACTA prima che esso entri in vigore nell'Unione europea,

I.   considerando che la Commissione si è impegnata a fornire immediatamente informazioni complete al Parlamento europeo durante tutte le fasi dei negoziati sugli accordi internazionali,

1.  è consapevole che i negoziati ACTA, per la loro natura particolare, rendono necessario un alto livello di confidenzialità perché non vengano erosi gli interessi legittimi delle parti interessate e degli Stati partecipanti; rileva tuttavia che un processo più trasparente debba essere garantito perché siano fornite le informazioni adeguate, come più volte ribadito dal Parlamento europeo;

2.  si compiace che la Commissione abbia informato i membri della commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento nonostante il carattere confidenziale di negoziati multilaterali, utilizzando il formato di regolari scambi di opinione con il Direttore generale della DG Commercio nelle riunioni aperte dei coordinatori INTA;

3.  invita la Commissione a concedere al Parlamento l'accesso alla documentazione dei testi negoziali di ACTA per consentire ad esso di essere aggiornato sulla situazione dei negoziati stessi; riconosce che talune informazioni possono essere confidenziali e quindi devono essere trasmesse in forma adeguata;

4.  invita la Commissione anche ad attivarsi con gli altri partner negoziali ACTA prima del prossimo round dell'aprile 2010 in Nuova Zelanda, e a iscrivere formalmente il problema della trasparenza all'ordine del giorno di quella riunione e a riferire alla commissione specializzata dal Parlamento sul risultato del round in parola immediatamente dopo la sua conclusione;

5.  invita la Commissione a continuare i negoziati su ACTA per migliorare l'efficacia del sistema di attuazione degli IPR contro la contraffazione;

6.  invita la Commissione a svolgere una valutazione dell'impatto dell'attuazione di ACTA sui diritti fondamentali e la protezione dati, sui correnti sforzi UE per armonizzare le misure di attuazione degli IPR e sull'E-Commercio, al fine di giungere ad un accordo UE su un testo consolidato ACTA e a consultare a tempo debito il Parlamento sui risultati della valutazione in parola;

7.  si compiace delle dichiarazioni della Commissione secondo le quali qualsiasi accordo ACTA si limiterà a rafforzare gli esistenti IPR, fatto salvo lo sviluppo di una concreta legislazione IP nell'Unione europea;

8.  sollecita la Commissione a garantire che l'applicazione delle disposizioni ACTA – soprattutto quelle sulle procedure di attuazione del copyright nell'ambiente digitale – siano totalmente allineate con l'acquis comunitario e che alle frontiere UE non vengano effettuate perquisizioni sulle persone;

9.  ritiene che in osservanza dei diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e il diritto alla privacy, nel pieno rispetto della sussidiarietà, l'accordo proposto non dovrebbe imporre la cosiddetta procedura di risposta graduale (3-strikes);

10. sottolinea che la protezione della privacy e dei dati sono valori essenziali dell'Unione europea, come riconosciuto all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ECHR) e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE, che devono essere rispettati in tutte le politiche e le norme adottate dall'UE conformemente all'articolo 16 del TFUE;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati parte dei negoziati ACTA.