RELAZIONE sull'istituzione di una tessera professionale per fornitori di servizi

27.1.2009 - (2008/2172(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Charlotte Cederschiöld

Procedura : 2008/2172(INI)
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A6-0029/2009
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A6-0029/2009
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'istituzione di una tessera professionale per fornitori di servizi

(2008/2172(INI))

Il Parlamento europeo,

–       vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[1],

–       vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[2],

–       vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)[3],

–       vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente[4],

–       vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 dicembre 2007, intitolata "La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)" (COM(2007)0773),

–       vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2007, intitolata "Proposta di programma comunitario di Lisbona 2008 - 2010" (COM(2007)0804),

–       vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sull'impatto e le conseguenze dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno[5],

–       vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri[6],

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6‑0029/2009),

A. considerando che il diritto dei cittadini comunitari di stabilirsi o di fornire servizi ovunque nell'UE costituisce una libertà fondamentale del mercato interno che comprende il diritto di esercitare una professione, quale lavoratore autonomo o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello in cui si è ottenuta la qualifica professionale,

B.  considerando che, in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato, l'abolizione tra Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi è uno dei compiti della Comunità,

C. considerando che una maggiore mobilità di persone e servizi tra Stati membri e tra regioni è un elemento essenziale nell'attuazione dell'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione e può dare un impulso alla produttività apportando prospettive, idee e specializzazioni nuove,

D. considerando che la mobilità nell'Unione europea resta bassa, in quanto solo il 4% della forza lavoro ha vissuto e lavorato in un altro Stato membro e circa il 2% vive e lavora attualmente in un altro Stato membro[7],

E.  considerando che sussistono ostacoli importanti per le persone che vogliono lavorare in un altro Stato membro e che il 20% dei ricorsi ricevuti da SOLVIT nel 2007 riguardava il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata,

F.  considerando che la Commissione ha avviato procedure di infrazione in base all'articolo 226 del trattato contro diversi Stati membri che non le avevano notificato le misure adottate per il recepimento della direttiva 2005/36/CE,

G. considerando che il considerando 32 della direttiva 2005/36/CE stabilisce che "l'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali del professionista (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente",

H. considerando che, nella risoluzione citata sull'impatto e le conseguenze dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno, ha chiesto l’introduzione di "una carta europea per l'accesso alle informazioni sulle competenze del personale sanitario che renda tali informazioni disponibili per i pazienti",

Mobilità transfrontaliera

1.  incoraggia tutte le iniziative intese a facilitare la mobilità transfrontaliera, quale strumento di efficiente funzionamento dei mercati del lavoro e dei servizi e quale mezzo per stimolare la crescita economica in ambito UE;

2.  sottolinea la responsabilità dell'UE di rendere più facile la mobilità geografica ed occupazionale, migliorando la trasparenza per quanto concerne il riconoscimento e la comparabilità delle qualificazioni e la garanzia della sicurezza dei pazienti e dei consumatori;

3.  sottolinea tuttavia la necessità di un approccio più efficiente e coordinato da parte della Commissione in relazione alle iniziative intese a facilitare e stimolare la mobilità dei professionisti tra Stati membri, quali EUROPASS (CV europeo), EURES (portale di mobilità del lavoro) e il Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), come pure in relazione alle diverse reti associate, finanziate o cofinanziate dalla Comunità, interessate a tali questioni, come SOLVIT, IMI, EUROGUIDANCE e ENIC/NARIC ;

4.  sottolinea la corresponsabilità della società civile, compresi i datori di lavoro, i sindacati, le organizzazioni professionali e le autorità competenti, nell'agevolare e migliorare la mobilità nell'ambito del mercato interno;

Recepimento della direttiva 2005/36/CE

5.  esorta gli Stati membri in ritardo nel recepimento della direttiva 2005/36/CE, richiesto entro il 20 ottobre 2007, a far entrare in vigore le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

6.  chiede alla Commissione di agire contro gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva 2005/36/CE;

7.  chiede alla Commissione di verificare, nella relazione che elaborerà a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, gli effetti sulla mobilità risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 di tale direttiva;

8.  esorta gli Stati membri a lavorare per un approccio più armonizzato al riconoscimento delle qualifiche e delle specializzazioni, a semplificare i relativi processi amministrativi e a ridurre i costi a carico dei professionisti;

Necessità di una tessera professionale europea

9.  esprime l'opinione che il valore aggiunto di una tessera professionale europea, congiuntamente alle attuali misure intese a facilitare e stimolare la mobilità, debba essere riconosciuto per la maggior parte delle professioni;

10. nota che in alcune professioni regolamentate ed armonizzate, quali quelle di avvocato e di professionista della salute, esistono o sono in fase di istituzione tessere professionali europee, ma che in altre professioni, meno o non armonizzate, l'istituzione di tessere professionali sembra difficile, poiché la regolamentazione varia da Stato membro a Stato membro e i dati sulle qualifiche debbono prima essere convalidati e mutuamente riconosciuti;

11. sottolinea che l'introduzione di una tessera professionale europea potrebbe rappresentare un vantaggio anche per le professioni non regolamentate e non armonizzate, in quanto assumerebbe una funzione informativa, specialmente per i datori di lavoro e i consumatori, come nel caso della maggior parte delle professioni liberali;

12. invita la Commissione a fare un bilancio delle diverse iniziative per l’introduzione delle tessere professionali e a sottoporre al Parlamento un compendio rappresentativo;

13. chiede alla Commissione di esaminare le iniziative al fine di accertare se una tessera professionale europea, congiuntamente ad altre misure, potrebbe:

a) contribuire alla sicurezza dei cittadini in caso di contatto con un prestatore di servizi transfrontalieri, in quanto i cittadini, grazie alla tessera professionale, sarebbero in grado di accertarne identità e qualifiche,

b) apportare una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi, sostituire nel lungo termine gli schedari e i fascicoli cartacei e accrescere la trasparenza,

c) stimolare la fornitura di servizi temporanei,

d) stimolare la fornitura dei corrispondenti servizi di elevata qualità nell'Unione europea e in Stati terzi;

e) servire quale mezzo di comunicazione delle informazioni rilevanti ai destinatari di servizi, al fine di proteggere meglio la salute e la sicurezza dei consumatori;

f)  servire quale mezzo di comunicazione delle informazioni rilevanti ai datori di lavoro (nel settore pubblico e privato), al fine di facilitare l'assunzione a livello transfrontaliero;

è del parere che qualsiasi altra misura pubblica debba implicare una descrizione ben definita dei tipi di professione e delle necessità specifiche che la tessera deve soddisfare;

Caratteristiche della tessera professionale europea

14. è dell’avviso che qualsiasi tessera professionale, se esiste sufficiente domanda per la sua introduzione, dovrebbe essere il più semplice, facile e liberale possibile, evitando nuovi oneri burocratici, e che essa potrebbe stabilire una "lingua comune" nelle qualifiche di alcune professioni;

15. insiste sul fatto che una tessera professionale europea non dovrebbe avere un effetto negativo sulla mobilità transfrontaliera e dovrebbe essere utilizzata soltanto come prova del diritto di circolare, senza costituire una condizione per tale circolazione; sottolinea che gruppi specifici non dovrebbero essere privati della possibilità di offrire servizi in un altro Stato membro, e che la carta non dovrebbe creare nuovi ostacoli, in particolar modo alle persone con qualificazioni minori o meno specifiche;

16. ribadisce che l'utilizzo di una o più tessere professionali europee dovrebbe tener conto della diversità, per esempio rispettando le differenze tra professioni o Stati membri; ritiene che le professioni stesse dovrebbero finanziare lo sviluppo e l'applicazione di una tessera professionale europea, ove lo ritengano opportuno;

17. sottolinea che se il gruppo professionale in causa dispone già di una tessera professionale nazionale, per ragioni pratiche risulta opportuno integrare nella tessera professionale europea le funzioni di quella nazionale;

18. sottolinea che l'informazione su tale tessera professionale europea deve essere affidabile, convalidata e aggiornata regolarmente dalle autorità nazionali competenti; ritiene che, se opportuno, le informazioni contenute nei CV EUROPASS potrebbero essere inserite nella tessera professionale europea;

18. sottolinea che l'accesso ai dati contenuti nella tessera deve attenersi ai più alti standard di protezione della vita privata;

°

° °

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
  • [2]  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
  • [3]  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.
  • [4]  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
  • [5]  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 279.
  • [6]  GU C 219 E del 29.8.2008, p.312.
  • [7]  Studio Eurobarometer 64.1 del 2005 sulla mobilità geografica e del mercato del lavoro.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

22.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle Schmidt

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné