RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)

24.1.2011 - (COM(2010)0184 – C7‑0137/2010 – 2010/0098(CNS)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Ivo Belet
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2010/0098(CNS)
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A7-0001/2011
Testi presentati :
A7-0001/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio ( Euratom) che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)

(COM(2010)0184 – C7‑0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0184),

–   visto l'articolo 31 del trattato Euratom, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0137/2010),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la lettera in data 29 giugno 2010 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 87, 55 e 37 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7‑0001/2011),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 106 bis del trattato Euratom;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 4, e l’articolo 169, paragrafo 3,

Motivazione

Per garantire un elevato livello di protezione della salute dei cittadini europei in caso di contaminazione radioattiva e legittimare democraticamente l'adozione di tale regolamento, la base giuridica dev'essere modificata nel quadro del trattato di Lisbona affinché il Parlamento europeo possa svolgere il suo ruolo quando si tratta di adottare delle decisioni concernenti un regolamento che può avere un impatto sulla sanità pubblica. Si propone di prendere in considerazione la sanità pubblica (articolo 168) o la protezione dei consumatori (articolo 169, paragrafo 1).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 2, lettera b), del trattato prescrive che il Consiglio stabilisce  norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigila  sulla loro applicazione, in conformità del titolo secondo, capo III, del trattato.

soppresso

Motivazione

Il riferimento all'articolo del trattato Euratom è superfluo in vista dell'adozione della direttiva 96/29/Euratom che fissa tali norme e che è menzionata al considerando 3. Il riferimento alla protezione della salute e al trattato di Lisbona sostituisce il presente considerando.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Ai sensi dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario.

(4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario; anche il suolo era stato contaminato a causa della ricaduta radioattiva, il che ha aumentato la radioattività dei prodotti silvicoli e agricoli destinati all’alimentazione provenienti dalle aree colpite.

Motivazione

L’impatto della contaminazione da sostanze radioattive può essere indiretto e tardivo (anche dopo molti anni).

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Un elevato livello di protezione della salute umana è uno degli obiettivi che l'Unione intende realizzare quando definisce ed attua le sue politiche. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'adozione di misure comuni nel settore veterinario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica. Gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità con i livelli stabiliti nel presente regolamento, in particolare attraverso la sorveglianza delle norme di sicurezza relative ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità europea dell'energia atomica, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde proteggere la popolazione.

(6) È necessario istituire un sistema che consenta all'Unione europea, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde assicurare un elevato livello di protezione della popolazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La Commissione, se lo richiederanno le circostanze, deve adottare un regolamento per rendere applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti.

(8) La Commissione deve applicare immediatamente i livelli massimi ammissibili prestabiliti di contaminazione ad un incidente nucleare o ad una emergenza radioattiva specifici.

Motivazione

Il considerando è modificato per coerenza con l'articolo 2 modificato dal relatore (emendamento 10).

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La Commissione dovrebbe poter adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei livelli massimi ammissibili di radioattività di prodotti alimentari e alimenti per animali (allegati I e III) e dell'elenco dei prodotti alimentari secondari ( allegato II). È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Motivazione

Il considerando è introdotto dal relatore per coerenza con l'emendamento 15 e seguenti che modificano l'articolo 5.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Sulla base dei dati attualmente disponibili in materia di radioprotezione, si possono stabilire i livelli di riferimento derivati che possono servire da base per fissare livelli massimi ammissibili di radioattività da applicarsi immediatamente in caso di incidente o di altro evento che possa comportare una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

soppresso

Motivazione

Il relatore è del parere che questo considerando sia redatto in modo vago - (Che cosa sono i "livelli di riferimento derivati"?) - e non corrisponda all'applicazione dei livelli massimi da parte della Commissione, descritta sia nel all'attuale articolo 2 che nella sua versione modificata (emendamento 10 del relatore all'articolo 2 - paragrafo 1).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Tali livelli massimi ammissibili tengono debitamente conto dei più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale e rispecchiano al tempo stesso l'esigenza di rassicurare il pubblico evitando divergenze nelle prassi normative internazionali.

(10) I livelli di riferimento derivati e i livelli massimi ammissibili devono essere regolarmente rivisti per tener debitamente conto dei progressi e dei più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale, rispecchiare l'esigenza di rassicurare il pubblico e garantire un elevato livello di protezione della popolazione, evitando divergenze nelle prassi normative internazionali.

Motivazione

I valori attuali del regolamento non sono mai stati aggiornati successivamente alla loro adozione. Da allora si sono registrati dei progressi nella valutazione delle dosi di esposizione e delle conseguenze sulla salute. L'FDA degli Stati Uniti ha rivisto i valori di riferimento derivati e i livelli massimi ammissibili nel 1998 e raccomanda valori molto più severi rispetto a quelli in vigore nell'UE, che deve imperativamente allinearsi ai progressi internazionali registrati in questo settore.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Si deve riconoscere che i livelli di radioattività dovuti a contaminazione in seguito ad un incidente nucleare o qualsiasi altro caso di emergenza radiologica andrebbero presi in considerazione insieme ai livelli naturali di radioattività già presenti che talvolta possono superare i limiti di sicurezza stabiliti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Gli allegati I, II e III dovrebbero tenere presente l’effetto del decadimento parziale degli isotopi radioattivi durante la durata di validità dei prodotti alimentari conservati; a seconda del tipo di contaminazione, per esempio da isotopi di iodio, la radioattività di questi prodotti dovrebbe essere costantemente monitorata.

Motivazione

La radioattività ionizzante diminuisce con il passare del tempo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Tuttavia, in tali situazioni, è necessario tener conto delle condizioni specifiche e stabilire quindi una procedura che consenta di adeguare rapidamente tali livelli prestabiliti ai livelli massimi ammissibili appropriati alle circostanze di un qualsiasi incidente nucleare specifico o di altro evento che comporti una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

soppresso

Motivazione

La "procedura che consente di adeguare rapidamente tali livelli prestabiliti" si riferisce alla procedura di cui all'articolo 3, che il relatore propone di sopprimere (si veda l'emendamento 13 del relatore all'articolo 3).

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Un regolamento che fissi i livelli massimi ammissibili dovrebbe permettere  inoltre di mantenere l'unicità del mercato interno  e di prevenire le deviazioni di traffico all'interno dell'Unione.

soppresso

Motivazione

Con la modifica dell'articolo 2 il relatore mira a sopprimere il "regolamento che fissa i livelli massimi ammissibili", che risulta giuridicamente poco accurato (si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo1).

Inoltre, applicando i livelli stabiliti dal regolamento di base stesso, la decisione in quanto tale non avrà alcun effetto sull'unità del mercato interno o sulle distorsioni degli scambi commerciali.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Onde facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere istituite procedure per la consultazione del gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato Euratom.

soppresso

Motivazione

Tali procedure sono ora chiaramente descritte nell'articolo 5 rivisto e negli articoli da 5 bis, a 5 quater che prevedono la consultazione di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato. Il corrispondente considerando 8 ter (nuovo) copre a sufficienza la consultazione di esperti e si riferisce alla procedura giuridica appropriata quanto allo "adeguamento dei livelli".

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È opportuno che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente la competenza di confermare le misure proposte dalla Commissione nel primo mese successivo a un incidente nucleare o a un'emergenza radioattiva. La relativa proposta per l'adattamento o la conferma delle misure di cui al regolamento adottato dalla Commissione, e in particolare per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, deve essere basata sull'articolo 31 del trattato, ai fini della protezione sanitaria della popolazione. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che a lungo termine, dopo l'incidente o l'emergenza radioattiva, si faccia ricorso ad altri atti normativi o a un'altra base giuridica per il controllo dei prodotti alimentari o degli alimenti per animali immessi sul mercato, a cui non si applichi tale riserva di esercizio di competenze di esecuzione.

soppresso

(Seconda e terza frase della motivazione ripetute, con qualche differenza, nella motivazione: (ii) Valutazione)

Motivazione

Per il relatore, questo considerando non giustifica chiaramente la necessità di riservare, all'articolo 3, competenze di esecuzione al Consiglio per quanto riguarda il contesto, la natura e il contenuto dell'atto di base da attuare. Inoltre, il relatore non è convinto del valore aggiunto di questo approccio a due livelli, in cui il Consiglio può, alla fine, confermare o adattare le decisioni della Commissione, che di norma dovrebbe essere l'unica autorità esecutiva. (Si veda anche la motivazione all'emendamento 13 presentato dal relatore.)

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il rispetto dei livelli massimi consentiti dovrebbe essere sottoposto ad adeguati controlli,

(16) Si applicano i principi generali del diritto alimentare enunciati agli articoli da 5 a 21 del regolamento 178/2002. Il rispetto dei livelli massimi consentiti dovrebbe essere sottoposto ad adeguati controlli e a controlli ufficiali da parte degli Stati membri, come previsto all'articolo 17 del regolamento 178/2002,

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica  per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla 1 convenzione dell'AIEA  del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari  di cui all'allegato I o i livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III  possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili.

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica  per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla 1 convenzione dell'AIEA  del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari  di cui all'allegato I o i livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III  possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente una decisione che dichiara l'incidente nucleare o l'emergenza radiologica e applica detti livelli massimi ammissibili.

(Se l'emendamento è approvato il riferimento al "regolamento" figurante al comma 1 dell'articolo 6, paragrafo 1,è sostituito dal riferimento alla "decisione".)

Motivazione

L'applicazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione ad una situazione specifica è chiaramente una competenza di esecuzione che dovrebbe essere conferita alla Commissione, ai sensi dell'articolo 291 del TFUE (applicabile con riferimento all'106 bis del trattato Euratom).

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato e non supera tre mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

2. Il periodo di validità della decisione di cui al paragrafo 1 non supera tre mesi.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ai fini del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato di esperti scientifici indipendenti competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare. I membri del comitato sono scelti in base a criteri scientifici. La Commissione rende pubblica la composizione del comitato di esperti e la dichiarazione d'interesse dei suoi membri.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

soppresso

1. Previe consultazioni con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato , qui di seguito denominato “gruppo di personalità” , la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dalla sua adozione. 3954/87

 

2. Nel presentare la proposta di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile tenendo conto dell'esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

 

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una decisione sulla proposta di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il termine stabilito nell'articolo 2, paragrafo 2.

 

4. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, i livelli stabiliti nell'allegato I e nell'allegato III  continuano ad applicarsi fino a che il Consiglio prenda una decisione o fino a che la Commissione ritiri la propria proposta in quanto non sussistono più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

 

(Se l'emendamento è approvato il riferimento all'articolo 3 figurante al comma 1 dell'articolo 6, paragrafo 1, è soppresso.)

La motivazione contiene il testo leggermente modificato della motivazione: (ii) Valutazione.

Motivazione

Il regime di cui all'articolo 3, con cui il Consiglio può adottare un regolamento in modo da 'adattare o confermare le disposizioni' del regolamento 'ad hoc' della Commissione risulta superfluo e fonte di incertezza giuridica. Tali misure del Consiglio potrebbero essere considerate come 'atti di esecuzione' della normativa vigente. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 291 del TFUE (applicabile con riferimento all'articolo 106 bis del trattato Euratom), è solo in 'casi specifici debitamente motivati' che una tale competenza può essere conferita al Consiglio, in quanto è di norma alla Commissione che spetta di esercitarla.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 3.

 

Motivazione

La soppressione è conseguente alla proposta soppressione dell'articolo 3.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per accertarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati I e III tengano conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione procede, di quando in quando, alla consultazione di esperti, tra cui il gruppo di personalità.

Per tener conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, o, se necessario dopo un incidente nucleare o qualsiasi altro caso di emergenza radiologica, la Commissione procede ad adeguare gli allegati I, II e III mediante atti delegati conformemente all'articolo 5 bis e ferme restando le condizioni di cui agli articoli 5 ter e 5 quater.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato I e all'allegato III  possono essere rivisti o completati su proposta della Commissione al Consiglio secondo la procedura definita all'articolo 31 del trattato.

 

.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Esercizio della delega

 

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal ... *. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene ai poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 5 ter.

 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 50 ter e 50 quater.

*GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(Si veda il testo già adottato e figurante nel regolamento 438/2010 sugli animali domestici, GU L 132, 29/05/2010 pagg. 3-10 e nella direttiva 2010/30UE sull'etichettatura dei prodotti connessi all'energia, GUL 153, 18/06/2010 pagg. 1-12.)

Motivazione

Il testo degli articoli 5bis, 5 ter e 5 quater è identico a quello di altri atti giuridici (es: regolamento sugli animali da compagnia; etichettatura energetica del consumo di energia da parte di prodotti connessi all'energia) adottati di recente e che prevedono atti delegati.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 ter

 

Revoca della delega

 

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 5 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 16 presentato dal relatore.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 quater

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

 

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore anteriormente alla scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, questo non entra in vigore. L'istituzione che obietta all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 16 presentato dal relatore.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale della Comunità, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

Il presente regolamento si applica anche ai prodotti alimentari o agli alimenti per animali importati da paesi terzi, in transito doganale o destinati all'esportazione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri verificano la conformità con i livelli massimi ammissibili. A tal fine organizzano un sistema ufficiale di controllo dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali in conformità dell'articolo 17 del regolamento 178/2002.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Le modalità di attuazione  del presente regolamento, e l'adattamento dell' elenco dei prodotti alimentari secondari di cui all’allegato II  nonché i livelli massimi di radioattività ad essi applicabili e i livelli massimi di radioattività applicabili per gli alimenti per animali di cui all’allegato III  sono adottati in conformità della procedura di cui  all'articolo 195, paragrafo 2  del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio , che si applica per analogia. A tal fine la Commissione è assistita da un comitato ad hoc.

 

Motivazione

L'articolo 8 è stato fuso con l'articolo 5, in quanto entrambi si riferiscono alla revisione dei livelli massimi (allegati I e III) e/o all'adattamento dell'elenco di cui all'allegato II, che possono essere trattati congiuntamente attraverso una delega di poteri (atti delegati) alla Commissione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

Articolo 8 bis

8 bis. Entro il marzo 2012 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'adeguatezza dei livelli massimi ammissibili, fissati agli allegati I e III e sull'opportunità di mantenere l'elenco degli alimenti secondari figurante all'allegato II.

2. La relazione esamina in particolare la conformità dei livelli massimi ammissibili con il limite di dose efficace pari a 1 mSv/y per quanto concerne il pubblico alle condizioni stabilite dalla direttiva 96/29 Euratom e prende in considerazione la possibile inclusione negli allegati I e III di ulteriori radionucleidi rilevanti. Nella valutazione dei livelli la relazione si focalizza sulla protezione dei gruppi di popolazione più vulnerabili, in particolare i bambini, ed esamina se non sarebbe opportuno fissare su tale base i livelli massimi ammissibili per tutte le categorie di popolazione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Allegato I – nota 19

Testo della Commissione

Emendamento

Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

Per alimenti per lattanti si intendono le formule per lattanti, compreso il latte di formula, le formule di proseguimento e i prodotti alimentari equivalenti destinati a lattanti di età inferiore ai dodici mesi, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Natura della proposta:

Conformemente all'articolo 87 del Regolamento del Parlamento, la commissione ITRE viene consultata, ai sensi del trattato Euratom, sulla proposta di regolamento del Consiglio sopraindicata.

La proposta consiste essenzialmente in una codificazione di disposizioni immutate di tre regolamenti adottati tra il 1987 e il 1990, che fissano i livelli di contaminazione radioattiva in caso di emergenza radioattiva. Tuttavia, l'inserimento di un nuovo considerando (considerando 15) per apportare la necessaria motivazione ad un articolo esistente (articolo 3, paragrafo 3), che prevede una riserva di esercizio di competenze di esecuzione a favore del Consiglio, rappresenta una modificazione sostanziale che giustifica il ricorso alla tecnica della rifusione.

A norma dell'articolo 87, sono ricevibili soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche, previa verifica, da parte della commissione competente per le questioni giuridiche, che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali.

La commissione JURI ha confermato, con lettera in data 29 giugno, la verifica tecnica dell'adeguatezza della tecnica legislativa di rifusione, consentendo al relatore della commissione ITRE di procedere all'esame della proposta sul piano sostanziale.

Valutazioni del relatore:

           (i) Contenuto della proposta:

Attraverso un considerando, la proposta codificata fornisce una motivazione ex-post a disposizioni rimaste immutate (quali inserite nel regolamento del 1987 e nelle sue versioni modificate).

Il contenuto del regolamento consiste in un meccanismo di intervento a due livelli in caso di emergenza radioattiva o incidente nucleare:

- la Commissione adotta immediatamente un regolamento "ad hoc" per applicare, in un caso specifico, in un'area definita e per un periodo di validità limitato, i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di cui agli allegati I e III della proposta;

- entro un mese dall'adozione di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio un regolamento per adattare o confermare il regolamento "ad hoc".

L'obiettivo della tecnica di rifusione è proprio quello di giustificare il diritto del Consiglio di esercitare direttamente la competenza di adottare un regolamento per confermare tempestivamente le misure proposte dalla Commissione. Ciò avviene attraverso l'inserimento del nuovo considerando 15 nel quale si afferma che "è opportuno che il Consiglio si riservi" tale facoltà.

La proposta codificata potrebbe indurre il relatore ad esaminare i seguenti interrogativi:

- se tale giustificazione fornisca una motivazione adeguata per la riserva di esercizio di competenze di esecuzione prevista a favore del Consiglio, che costituisce in ogni caso una deroga alla regola consueta che attribuisce tali competenze alla Commissione;

- se queste competenze di esecuzione delegate al Consiglio siano correttamente definite e limitate, in particolare ai sensi delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona in materia di "atti delegati" e "atti di esecuzione" (articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), applicabili anche nel settore Euratom (cfr. articolo 106 bis, paragrafo 1, della versione consolidata del trattato Euratom, secondo il quale gli articoli da 285 a 304 del TFUE si applicano al trattato Euratom).

(ii) Valutazione:

Il relatore è dell'avviso che il considerando 15 – che è l'unica parte contenente modifiche – non possa essere dissociato dall'articolo cui si riferisce. Così facendo, il relatore dovrebbe considerare la validità dell'articolo 3 e di conseguenza il meccanismo derivante dalle competenze conferite al Consiglio nei successivi articoli della proposta.

Pertanto, al di là della semplice tecnica di rifusione, occorre valutare la coerenza complessiva del testo. In questo senso, il relatore considera molto discutibile il meccanismo che consiste nell'adozione immediata di un regolamento 'ad hoc' in caso di emergenza radioattiva, ai fini dell'applicazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione stabiliti dal vigente regolamento, se del caso direttamente da parte del Consiglio.

Il relatore desidera esprimere le seguenti riserve:

Ø tali disposizioni, definite nel contesto post-Chernobyl, dovrebbero essere adeguate all'attuale sistema di competenze di esecuzione

- Il regolamento 'ad hoc' adottato dalla Commissione in base all'articolo 2 della proposta è definito in modo troppo vago. Allo stato attuale esso tende a conferire alla Commissione il diritto di adottare immediatamente le misure appropriate consistenti in misure di "esecuzione" dell'atto di base ai sensi dell'articolo 291 del TFUE.

Pur senza negare la necessità che la Commissione adotti tali misure, il relatore ritiene che il loro regime dovrebbe essere chiaramente definito in linea con l'articolo 291, come pure le modalità per la loro revisione.

- Il regime previsto all'articolo 3, in base al quale il Consiglio può adottare un regolamento per "adattare o confermare le disposizioni" del regolamento 'ad hoc' non è chiaro. Anche in questo caso, sembra che tali misure del Consiglio si possano considerare atti di esecuzione del regolamento vigente. Tuttavia, questa competenza può essere conferita al Consiglio solo "in casi specifici debitamente motivati" mentre di norma il suo esercizio spetta alla Commissione[1].

Il relatore è del parere che la proposta in esame non fornisca una chiara motivazione della necessità di riservare al Consiglio l'esercizio di competenze di esecuzione per quanto concerne il contesto, la natura e il contenuto dell'atto di base da attuare. Inoltre, il relatore non è convinto del valore aggiunto di questo approccio a due livelli, secondo il quale il Consiglio può, alla fine, confermare o adattare decisioni della Commissione, che di norma dovrebbe essere l'unica autorità esecutiva.

Ø i livelli massimi ammissibili fissati nella proposta (Allegati I e III) sono anch'essi fonte di incertezza giuridica

- In base all'articolo 5, paragrafo 1, tali livelli possono essere "rivisiti o completati" su proposta della Commissione al Consiglio, "su richiesta di uno Stato membro o della Commissione". Ciò significa completare o modificare alcuni elementi non essenziali dell'atto legislativo, che andrebbero allineati al regime degli atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE. Pertanto il diritto di iniziativa dovrebbe essere riservato unicamente alla Commissione. Qualsiasi iniziativa da parte di uno Stato membro costituirebbe una palese violazione delle norme dei trattati.

- Codificando i regolamenti esistenti adottati negli anni '90, la proposta continua a fare riferimento a testi ormai obsoleti: si veda la definizione di "alimenti per lattanti" nell'Allegato I.

Raccomandazioni

Anche se la proposta in questione è soggetta alla tecnica della rifusione, il relatore invita la Commissione ITRE a modificarla sostanzialmente, oltre alla parte evidenziata in grigetto, in modo da assicurare la certezza giuridica e la coerenza del testo.

Il relatore propone pertanto alcuni emendamenti dettagliati alle parti codificate della proposta allo scopo di:

           - snellire la procedura in caso di emergenza nucleare attribuendo chiaramente alla Commissione un ruolo di supervisione e chiarendo il regime dei suoi atti (adozione, revisione). A tal fine il relatore propone di conferire alla Commissione la facoltà di:

(i) applicare immediatamente i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti negli Allegati (cfr. articolo 2 emendato);

(ii) adottare "atti delegati" per rivedere o completare i livelli di contaminazione e l'elenco dei prodotti alimentari secondari e degli alimenti per animali, onde tener conto del progresso tecnico (cfr. articolo 5 emendato e la successiva procedura di cui agli articoli da 5 bis a 5 quater).

- servire l'interesse dei cittadini con una migliore gestione della situazione post-incidente limitando l'intervento e i margini di manovra degli Stati membri:

(i) da un lato, dal momento che la procedura di 'conferma' o 'adattamento' dell'applicazione dei livelli massimi ammissibili da parte del Consiglio sembra essere inutile e creare incertezza giuridica, il relatore propone di eliminare questo livello d'intervento (articoli 3 e 4);

(ii) d'altro canto, le iniziative degli Stati membri in merito alla revisione o al completamento dei livelli di contaminazione (articoli 5 e 8) e le modalità di attuazione del regolamento (articolo 8) vengono semplificate rispettivamente dal regime degli atti delegati e da quello degli atti di esecuzione (articoli 2 e 5 emendati).

- garantire la coerenza giuridica dell'intera proposta:

(i) adeguando alle disposizioni del trattato di Lisbona le procedure obsolete – procedure di comitatologia in ambito Euratom applicate per analogia – che la proposta in esame intende codificare;

(ii) aggiornando le definizioni, laddove necessario.

In termini procedurali, queste modificazioni sostanziali comporterebbero la notifica dell'intenzione del relatore al Consiglio e alla Commissione prima della votazione sul progetto di relazione, come stabilito all'articolo 87.

  • [1]  L'articolo 291, paragrafo 2 del TFUE stabilisce quanto segue: Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2010)32731

On. Herbert REUL

Presidente della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

ASP 10E206

Bruxelles

Oggetto:    Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)

COM(2010) 184 def. del 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)

Signor Presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta della Commissione, essa notifica immediatamente la sua intenzione al Consiglio e alla Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione".

Sulla scorta del parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle che sono indicate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione del 23 giugno 2010, la commissione giuridica, con 19 voti favorevoli e nessuna astensione[1], raccomanda che la commissione da Lei presieduta proceda, in qualità di commissione competente per il merito, all'esame della proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 87.

(Formula di saluto)

Klaus-Heiner LEHNE

  • [1]       Klaus-Heiner Lehne (presidente), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Zbigniew Ziobro, Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 4 giugno 2010

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE  DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)

COM(2010)184 del 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)

Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, con particolare riferimento al punto 9, il gruppo consultivo composto dai Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 6 maggio 2010 allo scopo di esaminare la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Sulla base dei testi esaminati durante la riunione[1], ossia la proposta di regolamento del Consiglio per la rifusione del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, il regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e il regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione, il gruppo consultivo ha concluso, di comune accordo, che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha inoltre stabilito che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con le suddette modificazioni sostanziali, la proposta contiene una codificazione pura e semplice del testo esistente, senza apportare cambiamenti sostanziali.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto                                   Giureconsulto                        Direttore generale

  • [1]  Il gruppo consultivo aveva a disposizione le versioni inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato basandosi sulla versione inglese, essendo quest'ultima la versione originale del testo in esame.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA PROPOSTA

On. Herbert Reul

Presidente

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione) (COM(2010)0184 – C7‑0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Signor Presidente,

con lettera dell'11 novembre 2010, Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, di esaminare se l'articolo 31 del trattato Euratom (CEEA) fosse la base giuridica idonea per la proposta della Commissione in oggetto e se non fosse più opportuno optare per l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE.

La commissione ha esaminato la questione nella sua riunione del 22 novembre 2010.

I - Contesto

La Commissione ha adottato la sua proposta di rifusione del regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (di seguito denominata "la proposta") il 27 aprile 2010 e l'ha presentata al Parlamento a titolo della procedura di consultazione. La commissione giuridica ha esaminato la proposta ai sensi dell'articolo 87 del regolamento (rifusione) e il 23 giugno 2010 ha raccomandato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) di procedere all'esame della sostanza della proposta. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia sta attualmente esaminando la sostanza della proposta e il relatore, Ivo Belet, ha presentato un progetto di relazione (di seguito "il progetto di relazione").

Con lettera dell'11 novembre, il presidente della commissione ITRE ha chiesto il parere della commissione giuridica in ordine alla scelta della base giuridica della proposta in seguito alla presentazione in sede di commissione di emendamenti volti a modificarla.

II - Base giuridica

1. Base giuridica della proposta della commissione

La proposta si basa sull'articolo 31 (Titolo II, capo 3: "Protezione sanitaria") del trattato CEEA, il quale recita:

"Articolo 31

Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate.

Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali."

Le "norme fondamentali" di cui all'articolo 31 sono definite all'articolo 30 del trattato Euratom, il quale recita:

"Articolo 30

Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per norme fondamentali s'intendono:

(a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,

(b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,

(c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori."

Infine, l'articolo 32 CEEA recita:

"Articolo 32

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.

La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro."

2.        Modifica della base giuridica

Come notificato nella sua lettera dal presidente della ITRE, l'on. Ivo Belet, relatore, mira a modificare la base giuridica della proposta, sostituendola con un riferimento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), segnatamente l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) dello stesso che recita:

"Articolo 168

(ex articolo 152 del TCE)

4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

(...)

(b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;

(...)".

Nella motivazione dell'emendamento presentato, il relatore sostiene che l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) "consente l'adozione di misure in campo fitosanitario. Lo scopo del regolamento è di fissare i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, mentre la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, basata sull'articolo 31 CEEA, si concentra sulla categoria di persone che potrebbero essere esposte ad un'eventuale contaminazione radioattiva. Il riferimento al trattato CEEA è quindi inopportuno in quanto l'obiettivo principale del regolamento è la protezione della sanità pubblica, settore che è disciplinato dall'articolo 168 del TFUE."

Occorre rilevare che il riferimento all'articolo 168 come base giuridica comporterebbe una modifica della procedura di consultazione in procedura legislativa ordinaria che prevede la piena partecipazione del Parlamento.

III – Valutazione

Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su circostanze obiettive, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra cui figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell’atto di cui trattasi"[1]. Lo scopo e il contenuto dell'atto devono analogamente conformarsi allo scopo della base giuridica.

Il trattato CEEA contiene disposizioni che consentono alla Comunità di disciplinare l'uso dell'energia nucleare da parte degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda le garanzie nucleari e la protezione della salute. A norma dell'articolo 2, lettera b), del trattato CEEA, la Comunità, come previsto in detto trattato, deve "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione". Il capo 3 del titolo II del trattato, relativo alla protezione sanitaria contiene disposizioni concernenti le norme fondamentali relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla radiazioni ionizzanti.

Il regolamento proposto fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali[2]. Nel contempo, gli allegati I e III fissano i livelli massimi di radioattività applicabili ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali. Esso dovrebbe essere adottato come regolamento Euratom.

La Corte di giustizia ha già esaminato una volta la scelta della base giuridica per quanto riguarda il regolamento n. 3954/87 del Consiglio che è oggetto dell'attuale proposta di rifusione, sostenendo che: "Il regolamento n. 3954/87 è inteso a dettare norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, previste all'art. 2, lett. b), del trattato CEEA. Esso fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari e per gli alimenti per il bestiame e fa obbligo alla Commissione di adottare, in caso di incidenti nucleari o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva e se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili i detti livelli massimi ammissibili. Avendo per oggetto la protezione della popolazione contro i pericoli rappresentati dai prodotti alimentari e dagli alimenti per il bestiame che abbiano subito una contaminazione radioattiva, esso poteva essere adottato in base all'art. 31 del trattato CEEA."[3] In quel caso, la Corte era stata invitata a decidere se la base giuridica più appropriata non fosse costituita dall'articolo 100 A[4] del trattato CEE e la Corte aveva risposto che "la circostanza che il regolamento prevede inoltre il divieto di smercio di prodotti alimentari e di alimenti per il bestiame la cui contaminazione radioattiva superi i livelli massimi ammissibili non rendeva indispensabile il ricorso simultaneo all'art. 100 A del trattato CEE. Infatti, essendo tale divieto un semplice presupposto di efficacia dell'attuazione dei livelli massimi ammissibili, solo accessoriamente il regolamento ha come effetto quello di armonizzare le condizioni della libera circolazione delle merci all'interno della comunità, nell'evitare l'adozione di provvedimenti unilaterali ad opera dei vari Stati membri." La Corte ha inoltre affermato che: "Si deve, al contrario, rilevare come i summenzionati articoli mirino a garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente e quali siano le categorie di persone esposte a tali radiazioni".

La Corte si è successivamente riferita a tale sentenza nella sentenza nella causa C-29/99 Commissione contro Consiglio[5] per sottolineare che "la Corte non ha accolto l'interpretazione restrittiva degli artt. 30 e segg. del trattato CEEA proposta dal Parlamento. Essa ha dichiarato che detti articoli miravano a garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti 'a prescindere da quale sia la sorgente'".

La Corte ha inoltre evidenziato che l'interpretazione "dev'essere effettuata alla luce dell'obiettivo, sancito nel preambolo del trattato CEEA che consiste nell'"instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni'"[6].

Sembra che gli articoli 30 e seguenti del trattato CEEA forniscano un'autonoma base giuridica per fissare norme di sicurezza uniformi miranti alla protezione della salute della popolazione (salute pubblica) contro ogni rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti e consentano in particolare l'adozione di livelli massimi ammissibili di contaminazione.

Tuttavia, considerando che l'articolo 168 del TFUE riguarda la salute pubblica e richiede la garanzia di un elevato livello di protezione della salute dell'uomo nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione, si può affermare che sarebbe opportuno in effetti utilizzarlo come base giuridica per l'adozione della misura in questione. Il servizio giuridico del Parlamento, nella sua nota in data 18 novembre 2010, sviluppa vari argomenti al riguardo prima di concludere a favore dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE.

In primo luogo, il fatto che la Corte abbia respinto precedenti richieste a favore di una base giuridica concernente il mercato interno e abbia confermato l'articolo 31 della CEEA come unica base giuridica valida non preclude un nuovo approccio da parte della Corte stessa. In effetti, la base giuridica cui fa riferimento l'emendamento presentato dal relatore non esisteva all'epoca della sentenza nella causa C-70/88. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE fu introdotto solo col trattato di Maastricht nel 1992[7].

In secondo luogo, occorre altresì ricordare come il semplice fatto che sia in causa un incidente nucleare o un'emergenza radioattiva non implica automaticamente una base giuridica del trattato CEEA. La Corte ha così deciso nella causa C-62/88[8] per quanto riguarda il regolamento 3955/87[9] che: "Il ricorso all'art. 113 [ora articolo 207 TFUE] come fondamento giuridico del regolamento impugnato non può venire escluso in quanto l'art. 30 e successivi del trattato CEEA sancirebbero norme specifiche che disciplinano le norme fondamentali relative alla tutela sanitaria della popolazione contro i pericoli conseguenti a radiazioni ionizzanti. Infatti, dette disposizioni, collocate in un capitolo intitolato "La protezione sanitaria" che fa parte del titolo II del trattato CEEA intitolato "Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell'energia nucleare", mirano a garantire la tutela della pubblica salute nel settore nucleare. Esse non hanno la finalità di disciplinare gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi."

In terzo luogo, il considerando 5 della proposta stessa si riferisce ad una serie di misure "adottate al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori". Le misure cui si fa riferimento comprendono i regolamenti (CEE) n. 1707/86[10], (CEE) n. 3020/86[11], (CEE) n. 3955/87 del Consiglio. Questi atti confermano che la risposta giuridica ad un incidente radioattivo non richiede necessariamente un atto basato sul trattato CEEA.

Infine, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE potrebbe effettivamente fornire un'adeguata base giuridica della proposta. L'articolo prevede che, sulla sua base, siano adottate misure "il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica", il che è indubbiamente vero nel caso dell'attuale proposta la quale "fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali"[12]. Un argomento supplementare a favore di tale posizione è l'articolo 6 il quale prescrive che siano immessi sul mercato solo i prodotti alimentari o gli alimenti per animali conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in un regolamento. La definizione di prodotti alimentari e di alimenti per animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della proposta ("prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione" e "prodotti destinati alla sola alimentazione animale") sottolinea l'obiettivo della proposta. In appresso figura un elenco di alcuni atti adottati ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE:

· Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)[13],

· Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi[14]

· Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio[15],

· Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano[16].

Ne consegue quindi che la proposta potrebbe essere considerata come misura in campo fitosanitario e/o veterinario il cui obiettivo primario è la protezione della sanità pubblica.

IV - Conclusione e raccomandazione

Alla luce dell'analisi che precede giova concludere che il fatto che, prima dell'introduzione dell'articolo 168 del TFUE, nel 1992 la Corte abbia ritenuto l'articolo 31 del trattato CEEA la base giuridica idonea per il regolamento di cui si propone la rifusione non costituisce un solido argomento per escludere il ricorso all'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) - che non esisteva all'epoca e che riguarda la protezione della salute pubblica - quale base giuridica.

Nella riunione del 22 novembre 2010 la commissione giuridica ha quindi deciso, all'unanimità[17], di raccomandare che la proposta si basi sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Cfr. la causa più recente C-411/06 Commissione contro Parlamento e Consiglio (sentenza dell'8 settembre 2009), non ancora figurante nella Raccolta.
  • [2]  Articolo 1, paragrafo 1, della proposta.
  • [3]  C-70/88 Parlamento europeo contro Consiglio [1991] Racc. 1991 I-4529.
  • [4]  Ravvicinamento delle legislazioni nell'ambito del mercato interno (ora articolo 114 TFUE).
  • [5]  Causa C-29/99, Commissione contro Consiglio, Racc. 2002, parte I, pag. 11282, punto 80.
  • [6]  Ibid., punto 75.
  • [7]  All'epoca si trattava dell'articolo 129, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam e rinumerato come articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del TCE.
  • [8]  Causa C-62/88, Grecia contro Consiglio, Racc. 1990, pag. I-1527, punti da 16 a 18.
  • [9]  Regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil, GU L 146, del 30.12.1987, pag. 14.
  • [10]  Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil, GU L 14, del 31.5.1986, pag. 88. Tale regolamento si riferisce al trattato CEE, pur non riferendosi ad alcun articolo particolare dello stesso.
  • [11]  Regolamento (CEE) n. 3020/87 del Consiglio, del 30 settembre 1987, che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil, GU L 280, del 1°.10.1986, pag. 79. Tale regolamento si riferisce al trattato CEE, pur non riferendosi ad alcun articolo particolare dello stesso.
  • [12]  Cfr. Cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 ABNA e altri [2005] Racc I-10423.
  • [13]  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
  • [14]  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
  • [15]  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
  • [16]  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
  • [17]  Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Luigi Berlinguer (vicepresidente), Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Eva Lichtenberger (relatore), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström and Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURA

Titolo

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)

Riferimenti

COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS)

Consultazione del PE

28.5.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.6.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

15.6.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ivo Belet

16.6.2010

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

22.11.2010

 

 

 

Esame in commissione

26.10.2010

1.12.2010

 

 

Approvazione

13.1.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Françoise Grossetête, András Gyürk, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Eija-Riitta Korhola, Marian-Jean Marinescu, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov, Peter Skinner, Hannes Swoboda

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Norica Nicolai, Britta Reimers

Deposito

18.1.2011