RELAZIONE sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE

28.1.2011 - (2010/2053(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Evelyne Gebhardt

Procedura : 2010/2053(INI)
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A7-0012/2011
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE

(2010/2053(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

–   visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[1],

–   vista la nota informativa della Commissione del 18 maggio 2010 al Consiglio "Competitività" sulla situazione per quanto concerne la direttiva relativa ai servizi,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico" (COM(2010)0608),

–   visto il rapporto al Presidente della Commissione dal titolo "Una nuova strategia per il mercato unico",

–   vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini[2],

–   visti gli articoli 48 e 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0012/2010),

A. considerando che l'obiettivo della direttiva sui servizi è la realizzazione del mercato interno dei servizi a fronte di un elevato livello di qualità e di coesione sociale,

B.  considerando che la direttiva sui servizi costituisce uno strumento per la crescita dell'Unione europea e che la sua attuazione deve integrarsi nel quadro della strategia "Europa 2020" e dell'atto per il mercato unico,

C. considerando che la libertà di fornire servizi è sancita dai trattati,

D. considerando che il recepimento della direttiva sui servizi costituisce un'importante sfida per gli Stati membri, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali a motivo delle sue disposizioni in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi e dell'apertura di sportelli unici per assistere i prestatori di servizi, segnatamente le PMI,

E.  considerando che l'impatto della direttiva sull'economia, le imprese e i cittadini potrà essere valutato solamente quando la direttiva sarà integralmente e correttamente recepita in tutti gli Stati membri dell'Unione,

F.  considerando che la qualità dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri è essenziale quanto il rispetto dei termini fissati a tal fine,

G. considerando che la direttiva sui servizi consente in particolare ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese di operare con molta più facilità, individuare nuovi ambiti d'attività e anche assumere nuovi dipendenti in altri Stati membri,

H. considerando che le attività contemplate dalla direttiva sui servizi concorrono per il 40% al PIL e ai posti di lavoro nell'UE e pertanto sono un settore fondamentale ai fini della crescita economica e della lotta alla disoccupazione; considerando che la direttiva sui servizi ha lo scopo di sbloccare l'enorme potenziale economico e di creazione di posti di lavoro del mercato unico interno dei servizi, stimato pari a 0,6-1,5% del PIL dell'UE; considerando inoltre che la direttiva sui servizi punta a conseguire gli obiettivi elencati all'articolo 3 del TFUE,

I.   considerando che un settore dei servizi più dinamico e a maggiore intensità di lavoro potrebbe contribuire a sostenere la crescita,

1.  ricorda la discussione pubblica e politica senza precedenti di cui è stata oggetto la direttiva sui servizi e il ruolo chiave svolto dal Parlamento europeo nel quadro di questo negoziato; ritiene, di conseguenza, che il Parlamento europeo debba assicurare un monitoraggio efficace del processo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri; invita la Commissione a informare regolarmente il Parlamento sullo stato del recepimento;

2.   sottolinea che la direttiva sui servizi è un passo essenziale verso un autentico mercato unico dei servizi, che dovrebbe permettere alle imprese, specialmente alle PMI, di fornire ai cittadini servizi migliori a prezzo competitivo grazie al mercato interno; ritiene tuttavia che dopo l'attuazione piena occorrerà procedere a una valutazione globale dell'impatto della direttiva sui servizi;

3.  si compiace del fatto che l'attuazione della direttiva sui servizi comporti una dinamica di modernizzazione senza precedenti in tutti gli Stati membri, che si traduce in nuovi metodi di lavoro e di valutazione; sottolinea il ruolo chiave delle parti sociali e delle organizzazioni professionali nel processo di recepimento; invita la Commissione ad associare queste ultime a pieno titolo nella fase di valutazione reciproca;

4.  rileva che la maggior parte degli Stati membri ha privilegiato un recepimento attraverso la legislazione orizzontale; osserva, tuttavia, che le modalità di recepimento dipendono dalla specificità dell'organizzazione interna degli Stati membri; invita di conseguenza gli Stati membri a garantire una maggiore trasparenza, in particolare attraverso una migliore partecipazione dei parlamenti nazionali e l’elaborazione di tavole di correlazione;

5.  ricorda che l'attuazione della direttiva sui servizi non andrà considerata dalla maggior parte degli Stati membri come una semplice procedura di esecuzione che consiste nell'abolire meccanicamente e orizzontalmente regolamenti e norme speciali, ma piuttosto come un'occasione per aggiornare e semplificare la legislazione e ristrutturare sostanzialmente l’economia dei servizi, tenendo conto degli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico, come indicato peraltro nella direttiva stessa;

6.  ritiene che bisognerebbe vigilare affinché la direttiva sui servizi venga applicata a pieno titolo e in tempo utile, in ambito giuridico e operativo, in tutti gli Stati membri, cosicché i prestatori di servizi possano beneficarne completamente;

7.  invita la Commissione a monitorare con attenzione l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e ad elaborare relazioni periodiche in merito; osserva che tali relazioni dovrebbero tenere in conto gli effetti reali della direttiva, nel medio e lungo termine, sull'occupazione nell'Unione europea;

8.  auspica che la direttiva sui servizi abbia realmente un impatto positivo in termini di creazione di posti di lavoro dignitosi, duraturi e di qualità e di miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi offerti;

9. riconosce che la direttiva sui servizi ha la possibilità di favorire l'avanzamento dell'integrazione economica dell'Unione europea e il rilancio del mercato unico, promuovendo il benessere economico e la competitività e contribuendo all'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, in quanto i servizi rappresentano una parte significativa del PIL e dell'occupazione nell'UE; è del parere che la rapida e corretta attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri sia un presupposto importante per realizzare gli obiettivi della politica regionale e di coesione e che essa possa promuovere un nesso di mutuo potenziamento tra mercato interno e politica di coesione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020, operando nel contempo per superare le attuali carenze del mercato interno nel settore dei servizi;

10. auspica che si possa rapidamente iniziare a conseguire gli obiettivi della direttiva e che l'intera Unione europea e le sue regioni possano beneficiarne, contribuendo così a una vera coesione economica, sociale e territoriale;

11. invita la Commissione a seguire efficacemente e a valutare sin dall’inizio l’impatto della direttiva sulle regioni, nonché ad assicurare un coordinamento efficace di tutte le politiche collegate alla sua applicazione; invita la Commissione a sostenere la realizzazione di una campagna d'informazione sull’applicazione della direttiva, destinata agli enti locali e regionali, in modo da favorire il conseguimento dei suoi obiettivi;

12. auspica che la direttiva possa implicare di fatto una riduzione degli oneri amministrativi e dei casi di incertezza giuridica, specialmente quelli a carico delle PMI, che predominano nel settore dei servizi; ritiene che la riduzione degli oneri amministrativi favorirà altresì lo sviluppo di servizi supplementari nelle zone rurali, remote e periferiche;

13. accoglie con favore l’attuazione di strategie nazionali a sostegno delle PMI innovative, che sono le più colpite dagli effetti della crisi economica e finanziaria;

Processo di valutazione

14. ritiene che il processo di valutazione delle legislazioni nazionali che disciplinano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi costituisca un pilastro della direttiva; osserva che tale processo deve consentire di ammodernare i regimi di autorizzazione e i requisiti in materia di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi al fine di facilitare la prestazione dei servizi a livello transfrontaliero;

15. ritiene che la valutazione reciproca contribuisca in modo significativo alla qualità e all’efficacia delle norme del mercato interno in quanto una valutazione sistematica dell’attuazione e i controlli di attuazione associati richiedono che le autorità nazionali prestino attenzione alle esigenze dell’Unione e alla loro attuazione a livello nazionale;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare per continuare a far evolvere il mercato unico dei servizi in virtù della procedura di valutazione reciproca prevista dalla direttiva sui servizi, attualmente in fase di recepimento negli Stati membri;

17. ricorda che gli Stati membri possono mantenere i propri regimi di autorizzazione e taluni requisiti soltanto se questi ultimi sono palesemente necessari, proporzionati e non discriminatori; sottolinea che, in tale ottica, gli Stati membri hanno mantenuto taluni regimi di autorizzazione, rendendoli più accessibili e più trasparenti per i prestatori di servizi; deplora la scarsa ambizione di taluni Stati membri e il fatto che non abbiano valorizzato pienamente il potenziale della direttiva sui servizi di fini della semplificazione amministrativa e regolamentare;

18. sottolinea le difficoltà incontrate in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, specialmente nel settore medico; ricorda che la direttiva sui servizi non può applicarsi alle disposizioni già coperte da direttive settoriali; invita la Commissione a chiarire questa situazione nel quadro di una revisione della direttiva sulle qualifiche professionali;

19. ricorda la specificità delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e di quelle concernenti la prestazione temporanea dei servizi in un altro Stato membro; invita la Commissione a tenere pienamente conto di tale specificità nella sua valutazione;

20. chiede alla Commissione e agli Stati membri di porre fine alla discriminazione ingiustificata nei confronti dei consumatori in base alla cittadinanza o alla residenza, assicurando l'efficace applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, nonché l'adeguata attuazione, da parte delle autorità e dei tribunali nazionali, delle disposizioni nazionali che applicano tale principio di non discriminazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; ricorda che l’articolo 20, paragrafo 2, non ha lo scopo di impedire, in generale, le differenze di trattamento basate su considerazioni obiettive come la distanza percorsa o i costi più elevati connessi con la fornitura del servizio a destinatari in altri Stati membri;

21. sottolinea che il processo di valutazione avviato nel quadro della direttiva costituisce un impegno significativo per le amministrazioni nazionali, e che tale onere deve essere preso in considerazione nella valutazione del recepimento;

22. rileva gli sforzi operati dagli Stati membri per attuare il processo di valutazione reciproca; ritiene che la procedura di valutazione costituisca uno strumento importante per verificare le modalità di attuazione della direttiva negli Stati membri; ritiene che lo stato di avanzamento del processo non consenta ancora di valutarne l'efficacia; sottolinea che la procedura in questione serve per esaminare se le regole in vigore negli Stati membri corrispondano alle prescrizioni del mercato interno e non comportino nuovi ostacoli; auspica che la Commissione proceda a un esame approfondito delle potenzialità di questo nuovo metodo nel quadro dell'atto per il mercato unico;

23. deplora il fatto che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali non partecipino maggiormente al processo di valutazione reciproca;

24. invita la Commissione a individuare talune professioni e settori problematici in materia di prestazione di servizi transfrontalieri e a procedere a una valutazione approfondita delle legislazioni applicabili e della genesi dei problemi;

Sportelli unici

25. ritiene che la creazione degli sportelli unici sia un elemento essenziale dell'efficace attuazione della direttiva; riconosce che quest'ultima richiede uno sforzo sostanziale da parte degli Stati membri sul piano finanziario, tecnico e organizzativo; segnala la necessità di una partecipazione delle parti sociali e delle associazioni professionali;

26. chiede agli Stati membri di trasformare progressivamente gli sportelli unici in portali che offrano una gamma completa di servizi online di e-governance, destinati ai prestatori di servizi desiderosi di creare un’impresa o di fornire servizi transfrontalieri; invita gli Stati membri a continuare a migliorare l'accessibilità agli sportelli unici, compresa la possibilità di espletare ogni iter e formalità senza dover recarsi in uno degli sportelli unici e per via elettronica, nonché la qualità e la pertinenza delle informazioni e delle procedure offerte agli utenti, in particolare alle PMI, comprese le informazioni e l'espletamento degli iter procedurali a norma della legislazione del lavoro o fiscale vigente nello Stato membro applicabile al prestatore di servizi, nonché l'iter in materia di IVA e registrazione presso la previdenza sociale; invita la Commissione e gli Stati membri ad accertare che le informazioni fornite dagli sportelli unici siano disponibili in lingue diverse da quelle nazionali, con particolare considerazione per le lingue dei paesi limitrofi;

27. chiede agli Stati membri di migliorare la possibilità di espletare le formalità per via elettronica, compresa la traduzione di tutti i moduli pertinenti; chiede agli Stati membri di offrire agli utenti degli sportelli unici mezzi per seguire lo stato di avanzamento delle formalità in corso;

28. riconosce i problemi operativi che gli sportelli unici incontrano e che sono connessi all’esigenza di una prova di identità, all’uso delle firme elettroniche, alla trasmissione di documenti originali o di copie certificate conformi, soprattutto nell'ambito transfrontaliero; chiede alla Commissione di proporre misure volte a risolvere tali problemi per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato unico ed evitare ogni incertezza giuridica e tecnica;

29. sottolinea che è particolarmente importante specificare, per fini di convivialità, quali requisiti si applicano in caso di insediamento stabile di un'impresa rispetto alla fornitura temporanea di servizi transfrontalieri;

30. deplora il fatto che i consigli offerti dagli sportelli unici non pervengano ancora ai potenziali prestatori di servizi e che le informazioni sulla maniera in cui gli sportelli unici possono essere contattati siano poco conosciute dal pubblico; invita la Commissione a stanziare nel progetto di bilancio per il 2012 fondi sufficienti per finanziare una campagna di informazione su scala europea sull'offerta degli sportelli unici ai prestatori di servizi; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare quanto prima, in cooperazione con le parti interessate, campagne mirate di promozione, informazione e formazione; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la visibilità e il riconoscimento del dominio eu-go e a presentare esempi concreti di imprese che hanno fatto ricorso agli sportelli unici e dei vantaggi che ne hanno potuto trarre;

31. ritiene che il dialogo e lo scambio di prassi migliori tra gli Stati membri costituiscano elementi molto importanti per migliorare e sviluppare gli sportelli in questione; sottolinea la necessità di interventi urgenti negli Stati membri in cui gli sportelli unici non esistono ancora o non funzionano correttamente; sollecita la maggior parte degli Stati membri a raddoppiare gli sforzi volti al completamento di tutti i passi e le procedure attraverso gli sportelli unici;

32. chiede agli Stati membri di vigilare affinché i nuovi obblighi di informazione imposti ai prestatori di servizi a profitto dei consumatori siano messi a disposizione sui siti nazionali degli sportelli unici;

33. invita gli Stati membri a fornire su basi regolari alla Commissione i dati statistici comparabili necessari alla valutazione del funzionamento degli sportelli unici e dell'impatto di questi ultimi a livello nazionale ed europeo, in particolare in materia di prestazioni di servizi transfrontalieri; invita la Commissione a stabilire criteri chiari per valutare gli sportelli unici; ritiene che detti criteri dovrebbero basarsi su indicatori sia quantitativi sia qualitativi;

34. rileva che taluni Stati membri devono risolvere una serie di problemi giuridici e tecnici al fine di permettere l'utilizzazione transfrontaliera degli sportelli unici; invita tali Stati membri ad adottare le misure necessarie prestando maggiore attenzione al riconoscimento delle firme elettroniche; invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per migliorare l’interoperabilità e il reciproco riconoscimento delle formalità compiute per via elettronica e a prendere le misure di sostegno necessarie per facilitare l’utilizzazione transfrontaliera degli sportelli unici; raccomanda che la Commissione offra ai prestatori di servizi un link elettronico diretto verso gli sportelli unici degli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;

35. chiede agli Stati membri e alla Commissione di intensificare gli sforzi per garantire la piena interoperabilità elettronica degli sportelli unici; segnala il nesso con la proposta 22 dell'atto per il mercato unico relativo alle firme elettroniche, all'autentificazione e all'identificazione elettroniche;

36. ricorda che gli Stati membri sono tenuti a condurre una valutazione del rischio in modo che le imprese non siano poste di fronte ad oneri eccessivi allorché desiderano espletare le loro formalità per via elettronica; invita la Commissione a valutare come le imprese potrebbero utilizzare i mezzi nazionali di identificazione / autentificazione elettronica quando si rivolgono agli sportelli unici in altri Stati membri;

37. ritiene che, a fronte della complessità della legislazione, ciascun cittadino debba avere la facoltà di consultare le autorità competenti al fine di ottenere una risposta precisa alle proprie domande; è del parere che il concetto di decisione amministrativa preventiva debba pertanto essere sviluppato nell'ambito del diritto del lavoro e in quello della sicurezza sociale al fine di combattere l'incertezza giuridica; ritiene inoltre che, per garantire la trasparenza, le decisioni prese dovrebbero essere rese pubbliche;

Cooperazione amministrativa

38. ricorda l'importanza delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca; ritiene che l'attuazione di tali disposizioni sia la premessa ineludibile per assicurare un controllo efficace dei prestatori di servizi e un elevato livello di qualità e di sicurezza dei servizi in seno all'Unione europea;

39. si compiace per il crescente numero di iscrizioni delle autorità nazionali competenti per il controllo dei servizi nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), consentendo in tal modo uno scambio di informazioni diretto, rapido ed efficace; ritiene che detto sistema possa essere utilizzato per altre direttive pertinenti;

40. ritiene che il sistema d'informazione del mercato interno e gli sportelli unici, richiedendo un grande sforzo di cooperazione amministrativa fra tutte le autorità coinvolte, possano aprire la strada allo sviluppo dell'interoperabilità e delle attività in rete a livello nazionale, regionale e locale nell'intera Unione europea; ritiene che all’atto della definizione di norme e procedure occorra prevedere una certa flessibilità per garantirne il funzionamento, in modo da tener conto delle diverse esigenze derivanti dalle disparità regionali all’interno dell’UE, e che a tal fine le misure debbano essere adottate in cooperazione e sulla base di un autentico dibattito a livello locale e regionale;

41. ritiene utile stabilire una cooperazione nell’ambito di una rete europea costituita dalle autorità pubbliche degli Stati membri e realizzare un interscambio di informazioni sull’affidabilità dei prestatori di servizi, al fine di eliminare ulteriori controlli sulle attività transfrontaliere;

42. sottolinea la necessità di sviluppare azioni di formazione dei funzionari delle amministrazioni nazionali e regionali incaricate del controllo sui servizi; riconosce gli sforzi compiuti negli Stati membri a tal fine e li invita a rafforzare maggiormente le reti nazionali di informazione sul mercato interno controllando in modo permanente il funzionamento pratico e assicurando una formazione adeguata; ricorda che il successo duraturo dei sistemi di informazione sul mercato interno è assicurato da investimenti sufficienti a livello comunitario; invita la Commissione ad attuare a tal fine un programma pluriennale e a mobilitare tutte le risorse necessarie per il suo corretto funzionamento;

43. ritiene che le procedure amministrative debbano diventare più efficaci; è dell'avviso che in tale contesto sarebbe opportuna una stretta cooperazione tra gli sportelli unici tale da consentire scambi di esperienze nel settore dei servizi transfrontalieri nelle diverse regioni d’Europa;

Ambito di applicazione

44. ricorda che la direttiva esclude dal suo campo di applicazione una serie di settori, tra cui i servizi di interesse generale non economici, i servizi di cure sanitarie e la maggior parte dei servizi sociali; osserva che la direttiva non si applica al diritto del lavoro né incide sulle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale;

45. prende nota delle discussioni svoltesi in taluni Stati membri sui servizi esclusi dal campo di applicazione della direttiva; rileva che nella loro maggioranza gli Stati membri non hanno incontrato seri problemi in sede di attuazione della direttiva sui servizi per quanto riguarda il campo di applicazione; ricorda che tali servizi sono stati esclusi a motivo delle loro specificità e in taluni casi richiedono un quadro legislativo comunitario settoriale; osserva che la comunicazione della Commissione intitolata “Verso un atto per il mercato unico” comporta l'impegno che nel 2011 sia proposto un insieme di azioni sui servizi di interesse generale;

46. chiede un controllo adeguato e completo dell'applicazione delle restrizioni previste dalla direttiva in relazione ai servizi di interesse economico generale, nel rispetto della divisione delle competenze con gli Stati membri; rileva che la direttiva in questione lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in linea con il diritto dell'Unione europea, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati in conformità delle regole sugli aiuti di Stato e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti;

47. chiede che il principio fondamentale dell’autonomia locale sia tenuto maggiormente in considerazione nell’attuazione della direttiva e che, in relazione ai servizi di interesse economico generale, siano evitati il più possibile oneri amministrativi/burocratici e limitazioni della libertà decisionale a livello locale;

48. ritiene che le misure addizionali necessarie per il completamento del mercato interno dei servizi debbano integrarsi totalmente nel quadro della discussione avviata sull'atto per il mercato unico;

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  GUL 376 del 27.12.2006, pag. 36.
  • [2]  Testi approvati, P6_TA(2010)0186.

MOTIVAZIONE

Il 28 dicembre 2006 è entrata in vigore la direttiva europea sui servizi (2006/123/CE), il cui obiettivo è quello di aprire il mercato ai prestatori di servizi nell'Unione europea, eliminare le barriere protezionistiche che si oppongono all'esercizio dei servizi negli Stati membri e attuare il principio della libera circolazione, che è alla base del mercato unico: in breve, i prestatori europei di servizi devono poter offrire la propria attività ovunque nell'Unione europea, senza alcuna barriera burocratica.

Non è corretto affermare, come si sente ripetutamente, che la direttiva costituirebbe una deregolamentazione e una liberalizzazione del settore dei servizi. Non è così. Concretamente, l'obiettivo della direttiva sui servizi è quello di configurare l'accesso ai mercati degli Stati membri in maniera da eliminare tutti gli ostacoli arbitrari e mantenere quelle norme negli Stati membri che sono appropriate e non discriminatorie. Il Parlamento europeo ha attribuito notevole importanza al fatto che si indichi espressamente che il progetto di legge non pregiudicherà né il diritto del lavoro né i diritti dei lavoratori.

Di conseguenza, è possibile salvaguardare le conquiste europee e nazionali. Il principio del paese d'origine, criticato come precursore del dumping sociale - secondo cui, nell'esercitare la propria attività al di fuori dell'UE, il prestatore di servizi deve rispettare solamente le norme del rispettivo paese d'origine - è stato soppresso e sostituito dal principio del paese di destinazione. La direttiva permette ora che i paesi applichino le proprie norme in materia di condizioni di lavoro, incluse quelle fissate dai contratti collettivi vincolanti.

Non va dimenticato che il Parlamento europeo è il motore della legislazione e che è straordinario il fatto che il Consiglio abbia dato seguito alla maggior parte delle proposte del Parlamento europeo. In particolare, per quanto concerne l'organizzazione dell'articolo 16, in cui si afferma chiaramente che allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

Per quanto riguarda il recepimento della direttiva sui servizi negli Stati membri, il Parlamento europeo rileva innanzitutto dei ritardi e in parte accese discussioni. Ha pertanto deciso di seguire da vicino il processo di recepimento. Sono state affrontate questioni concernenti le carenze nel recepimento nonché questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della direttiva, la qual cosa è stata all'origine della presente relazione.

Ambito di applicazione

Il campo di applicazione della direttiva sui servizi contempla sostanzialmente tutti i servizi commerciali offerti da un prestatore di servizi residente in uno Stato membro. Non sono compresi, tra l'altro, i servizi economici di interesse generale, i servizi di trasporto, le prestazioni delle agenzie di lavoro interinale, le prestazioni sanitarie e i servizi sociali nel settore dell'assistenza, dell'assistenza all'infanzia e dell'edilizia sociale. La direttiva non mette in discussione i servizi di interesse generale e non contribuisce in alcun modo a svuotare i servizi pubblici di base.

Il relatore osserva che l'obiettivo della direttiva deve essere applicato in maniera chiara e univoca, perché soltanto in questo modo è possibile garantire la certezza del diritto. Il relatore osserva anche, in particolare, che il recepimento della direttiva sui servizi non dev'essere utilizzata come pretesto per avviare un processo di deregolamentazione o privatizzazione negli Stati membri. Se intende attuare una deregolamentazione, un governo deve anche assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Nel corso del processo di recepimento è stato evidenziato che per alcuni prestatori di servizi non è chiaro se i servizi da essi offerti ricadono o meno nell'ambito della direttiva. Ciò concerne in particolare l'articolo 2, lettera j), in cui gli Stati membri sono invitati ad utilizzare e applicare gli strumenti della direttiva quando si tratta, ad esempio, di escludere dall'ambito della direttiva l'assistenza all'infanzia.

Il relatore rileva altresì che è necessario non solo delimitare chiaramente i servizi che ricadono nell'ambito della presente direttiva e i servizi di interesse generale, bensì anche di garantire la protezione dei servizi di interesse economico generale attraverso una legislazione quadro.

Sportelli unici

Per i prestatori di servizi, la semplificazione delle procedure amministrative e la creazione di sportelli unici rappresentano indubbiamente un enorme vantaggio. Se organizzato correttamente, questo strumento può rivelarsi particolarmente importante per le piccole e medie imprese.

Tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso a un'attività di servizi e il suo esercizio transfrontaliero devono poter realizzarsi attraverso questi sportelli. Qui dovrebbero essere fornite informazioni comprensibili ed esaustive sulle formalità, le procedure amministrative, le normative da rispettare. Inoltre, gli imprenditori dovrebbero essere sostenuti nell'espletamento delle necessarie procedure amministrative. Tali procedure dovrebbero svolgersi il più possibile per via elettronica.

Il relatore considera che tutte le parti interessate, come, ad esempio, gli imprenditori e i rappresentanti dei lavoratori, devono partecipare all'istituzione degli sportelli unici, al fine di garantire che possano essere fornite tutte le informazioni pertinenti, in particolare sul diritto del lavoro applicabile, in modo da risolvere quanto prima e senza complicazioni gli eventuali problemi.

Il relatore ritiene tuttavia poco opportuno limitare gli sportelli unici esclusivamente al formato elettronico. Una consultazione personale da parte di consulenti qualificati dovrebbe essere la regola. Per tale motivo gli sportelli unici dovrebbero essere obbligati a informare i prestatori di servizi sulla legislazione applicabile in materia di lavoro e di previdenza sociale. Soltanto in questo modo è possibile impedire che un prestatore di servizi possa appellarsi al fatto di non essere a conoscenza delle norme giuridiche del paese in questione. Sarebbe altresì auspicabile un coordinamento dei singoli sportelli per poter fornire ai prestatori di servizi le informazioni più aggiornate.

Altrettanto evidente dovrebbe essere la disponibilità dell'offerta in diverse lingue.

Cooperazione amministrativa

La direttiva sui servizi illustra la cooperazione amministrativa, fornendo una chiara panoramica degli obblighi degli Stati membri di residenza e degli Stati membri in cui è eseguita la prestazione di servizi. A tal fine, il sistema di informazioni del mercato interno (IMI) è un ausilio per le autorità competenti degli Stati membri nel superare gli ostacoli pratici. L'IMI costituisce uno strumento lodevole, in quanto sostiene il lavoro delle amministrazioni attraverso una rete di punti di contatto in altri Stati membri per coordinare metodi amministrativi diversi, superare le difficoltà linguistiche o integrare informazioni carenti . Il relatore vigilerà in futuro affinché questo sistema sia anche applicato effettivamente. Al riguardo sembra che negli Stati membri ci sia ancora molto da fare.

Valutazione reciproca

Il relatore intende sottolineare ancora una volta che la procedura della valutazione reciproca, introdotta a suo tempo dal Consiglio, comporta inutili oneri burocratici per le amministrazioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

Oltre all'elevato numero di leggi nazionali che devono essere adattate alla direttiva sui servizi, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sui propri regimi di autorizzazione (articolo 9, paragrafo 2) nonché sui propri requisiti concernenti la libertà di stabilimento (articolo 15) e le attività multidisciplinari (articolo 25, paragrafo 3).

I potenziali vantaggi di queste procedure devono essere ancora valutati con precisione, in quanto, secondo il relatore, gli ulteriori costi burocratici nonché le conseguenti spese amministrative continueranno a sussistere.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (16.12.2010)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE
(2010/2053(INI))

Relatore per parere: Sophie Auconie

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che la libertà di fornire servizi è sancita dai trattati,

B.  considerando che le attività contemplate dalla direttiva sui servizi concorrono per il 40% al PIL e ai posti di lavoro nell'UE e pertanto sono un settore fondamentale ai fini della crescita economica e della lotta alla disoccupazione; considerando che la direttiva sui servizi ha lo scopo di sbloccare l'enorme potenziale economico e di creazione di posti di lavoro del mercato unico interno, stimato a 0,6-1,5% del PIL dell'UE; considerando inoltre che la direttiva sui servizi punta a conseguire gli obiettivi elencati all'articolo 3 del TFUE,

1. sottolinea che la direttiva sui servizi è un passo essenziale verso un autentico mercato unico dei servizi, che dovrebbe permettere alle imprese, specialmente alle PMI, di fornire ai cittadini servizi migliori a prezzo competitivo grazie al mercato interno; ritiene tuttavia che dopo l'attuazione piena occorrerà procedere a una valutazione globale dell'impatto della direttiva sui servizi in termini di attività economiche, occupazione qualitativa e quantitativa, protezione sociale, realizzazione degli obiettivi ambientali e qualità dei servizi offerti ai consumatori;

2. segnala l'importanza di fattori come l'accessibilità, l'efficienza e l'interoperabilità degli sportelli unici in tutti gli Stati membri; ritiene in particolare che detti sportelli unici dovrebbero divulgare informazioni appropriate e complete sulla legislazione in materia di lavoro e sui regimi fiscali vigenti negli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda l'IVA; ritiene che un solo punto di accesso elettronico agli sportelli unici sia insufficiente per fornire ai prestatori assistenza qualitativa e chiede che al Parlamento europeo sia presentata un'analisi funzionale basata su parametri verificabili; raccomanda comunque che gli oneri amministrativi imposti agli enti locali e regionali dalla direttiva sui servizi siano proporzionati e ragionevoli;

3. osserva che risulta complicato definire l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi, specialmente per quanto riguarda i servizi di interesse generale; chiede pertanto alla Commissione di garantire un quadro giuridico preciso per tutti i servizi tramite l'atto per il mercato unico;

4. evidenzia che il processo di recepimento deve avvenire in modo il più possibile rapido e trasparente; sottolinea l'importanza della cooperazione amministrativa e segnala che le competenti autorità in tutti gli Stati membri dovrebbero comunicare in modo più rapido ed efficace utilizzando al meglio il sistema d'informazione del mercato interno; auspica che la relazione della Commissione contenga un'analisi degli adattamenti necessari per assicurare l'applicazione piena ed efficace della direttiva; ritiene particolarmente appropriato valutare le implicazioni del metodo scelto per l'attuazione (verticale o orizzontale) in termini di qualità e leggibilità per i prestatori di servizi e i cittadini.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

13.12.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Ivari Padar, Anni Podimata, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Thijs Berman, Sari Essayah, Robert Goebbels, Carl Haglund, Syed Kamall, Klaus-Heiner Lehne, Thomas Mann, Gay Mitchell

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (10.11.2010)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sull'attuazione della direttiva relativa ai servizi (2006/123/CE)
(2010/2053(INI))

Relatore per parere: Jean-Luc Bennahmias

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che il mercato interno dei servizi deve svilupparsi pienamente, preservando tuttavia intatto il modello sociale europeo, specialmente per quanto riguarda un lavoro dignitoso e sicuro e la previdenza universale,

B.   considerando che la direttiva sui servizi consente in particolare ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese di operare con molta più facilità, individuare nuovi ambiti d'attività e anche assumere nuovi dipendenti in altri Stati membri,

C.  considerando che l'attuazione della direttiva sui servizi rimane d'importanza cruciale per il completamento del mercato unico,

D.  considerando che il settore dei servizi rappresenta il 70% dell'occupazione e del PIL nell'Unione europea ed è pertanto il principale settore dell'economia dell'UE, e che nell'ultimo decennio la domanda crescente ha portato alla creazione netta di posti di lavoro nel settore dei servizi in gran parte della zona euro,

E.   considerando che un settore dei servizi più dinamico e a maggiore intensità di lavoro potrebbe contribuire a sostenere la crescita,

1.   auspica che la direttiva sui servizi abbia realmente un impatto positivo in termini di creazione di posti di lavoro dignitosi, duraturi e di qualità e di miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi offerti;

2.   rileva che per realizzare appieno gli obiettivi della direttiva sui servizi è necessario garantirne un recepimento globale, coerente e tempestivo;

3.   ritiene che la direttiva sui servizi dovrebbe rafforzare la previdenza sociale e i diritti dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro eque per tutti i cittadini dell'Unione europea;

4.   ricorda che la direttiva sui servizi deve essere interpretata alla luce delle nuove disposizioni dei trattati, in particolare dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, della clausola sociale orizzontale dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dell'articolo 14 del TFUE, del protocollo n. 26 allegato ai trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

5.   rileva che negli ultimi anni il mercato interno ha presentato numerosi problemi, in particolare per quanto riguarda la libertà di circolazione, e che la direttiva relativa al distacco dei lavoratori, ad esempio, ha causato difficoltà in diversi Stati membri; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a continuare ad adoperarsi per la risoluzione di questi problemi, in particolare interpretando la direttiva sui servizi alla luce delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Viking, Laval e Rüffert e rivedendo la direttiva sul distacco dei lavoratori; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di rispettare un equilibrio tra le libertà economiche fondamentali del mercato unico e i diritti fondamentali, compresi quelli sociali, nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione dell'Unione europea, in modo che il mercato interno non prevalga né diventi più importante rispetto al modello sociale europeo;

6.   ricorda che la direttiva esclude dal suo campo di applicazione una serie di settori, tra cui i servizi di interesse generale non economici, i servizi di cure sanitarie e la maggior parte dei servizi sociali; osserva che la direttiva non si applica al diritto del lavoro e non incide neanche sulle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale;

7.   invita la Commissione a fornire ulteriori chiarimenti in ordine al campo di applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda i concetti di "attività economiche", "servizi di interesse economico generale" e "servizi sociali di interesse generale", nonché all'applicazione della direttiva ai regimi di autorizzazione nel settore dei servizi sociali di interesse generale, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà;

8.   ritiene che gli sportelli unici dovrebbero essere accessibili sotto forma sia elettronica che fisica in tutti gli Stati membri e che siano particolarmente efficaci se sono facili da trovare e se hanno un approccio pratico e multilingue; ritiene inoltre opportuno rafforzare l'impegno degli sportelli unici in materia di consulenze non burocratiche alle piccole e medie imprese e di informazione dei cittadini su questioni connesse alla direttiva, in particolare sul diritto del lavoro applicabile, sul diritto in materia di sicurezza sociale e sui diritti dei lavoratori introdotti dalla direttiva; ritiene che, data la complessità della legislazione, nei controlli effettuati dalle autorità del lavoro o della sicurezza sociale, il dialogo, la consulenza e l'informazione debbano costituire elementi fondamentali;

9.   ritiene che, a fronte della complessità della legislazione, ciascun cittadino debba avere la facoltà di consultare le autorità competenti al fine di ottenere una risposta precisa alle proprie domande; è del parere che il concetto di decisione amministrativa preventiva debba pertanto essere sviluppato nell'ambito del diritto del lavoro e in quello della sicurezza sociale al fine di combattere l'incertezza giuridica; ritiene inoltre che, per garantire la trasparenza, le decisioni prese dovrebbero essere pubblicate;

10. si rammarica del fatto che non tutti gli Stati membri abbiano già attuato pienamente la direttiva sui servizi e chiede che si proceda quanto prima a tale attuazione;

11. ritiene che l'elusione della rispettiva legislazione nazionale in materia di lavoro, ad esempio attraverso il lavoro sommerso o il falso lavoro autonomo, debba essere perseguita e sanzionata;

12. invita la Commissione a monitorare con attenzione l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e ad elaborare relazioni periodiche in merito; osserva che tali relazioni dovrebbero tener conto degli effetti reali della direttiva, nel medio e lungo termine, sull'occupazione nell'Unione europea.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

9.11.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Julie Girling, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner, Csaba Sógor

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (3.12.2010)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sull'attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi
(2010/2053(INI))

Relatore per parere: Filiz Hakaeva Hyusmenova

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  riconosce che la direttiva sui servizi ha la possibilità di favorire l'avanzamento dell'integrazione economica dell'Unione europea e il rilancio del mercato unico, promuovendo il benessere economico e la competitività e contribuendo all'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, in quanto i servizi rappresentano una parte significativa del PIL e dell'occupazione nell'UE; è del parere che la rapida e corretta attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri sia un presupposto importante per realizzare gli obiettivi della politica regionale e di coesione e per promuovere un nesso di mutuo potenziamento tra mercato interno e politica di coesione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020, eliminando nel contempo le attuali carenze del mercato interno nel settore dei servizi;

2.  è dell'avviso che il sistema d'informazione del mercato interno e gli sportelli unici, richiedendo un grande sforzo di cooperazione amministrativa fra tutte le autorità coinvolte, possano aprire la strada allo sviluppo dell'interoperabilità e delle attività in rete a livello nazionale, regionale e locale nell'intera Unione europea; ritiene che all’atto della definizione di norme e procedure occorra prevedere una certa flessibilità per garantirne il funzionamento, in modo da tener conto delle diverse esigenze derivanti dalle disparità regionali all’interno dell’UE, e che a tal fine le misure debbano essere adottate in cooperazione e sulla base di un autentico dibattito a livello locale e regionale; ritiene inoltre che gli sportelli unici dovrebbero essere incoraggiati a rispettare il principio del multilinguismo, affinché le procedure amministrative possano essere maggiormente orientate alle esigenze e si possa favorire una comunicazione efficace, diretta e rapida; a tale proposito considera opportuno che gli sportelli unici predispongano siti web multilingue; rileva tuttavia la necessità di assicurare che ciò non imponga alle parti interessate oneri aggiuntivi, specialmente alle autorità locali e regionali;

3.  rileva che gli sportelli unici dovrebbero essere configurati come organismi pubblici e punti di accesso per i prestatori di servizi;

4.  ritiene che sia utile stabilire una cooperazione nell’ambito di una rete europea costituita dalle autorità pubbliche degli Stati membri e realizzare un interscambio di informazioni sull’affidabilità dei prestatori di servizi, al fine di eliminare ulteriori controlli sulle attività transfrontaliere;

5.  auspica che si possa rapidamente iniziare a conseguire gli obiettivi della direttiva e che l'intera Unione europea e le sue regioni possano beneficiarne, contribuendo così a una vera coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea il ruolo dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari nel dare accesso, assicurandone la disponibilità, a infrastrutture in settori quali i trasporti e le telecomunicazioni, la ricerca, l'innovazione e l’istruzione, nel garantire l'accesso ai servizi e ai beni pubblici nelle regioni – specialmente in zone meno attraenti per gli investitori, prevedendo e offrendo incentivi agli investimenti in tali zone – nonché nel contribuire a incoraggiare scambi di buone prassi nella fornitura di servizi chiave; chiede, in tale contesto, più coerenza e coordinamento tra tutte le politiche;

6.  ritiene che le procedure amministrative debbano diventare più efficaci; è dell'avviso che in tale contesto sarebbe opportuna una stretta cooperazione tra gli sportelli unici che consenta scambi di esperienze nel settore dei servizi transfrontalieri nelle diverse regioni d’Europa;

7.  invita la Commissione a seguire efficacemente e a valutare sin dall’inizio l’impatto della direttiva sulle regioni, nonché ad assicurare un coordinamento efficace di tutte le politiche collegate alla sua applicazione; invita la Commissione a sostenere la realizzazione di una campagna d'informazione sull’applicazione della direttiva, destinata agli organismi locali e regionali, in modo da favorire il conseguimento dei suoi obiettivi;

8.  auspica che la direttiva possa implicare di fatto una riduzione degli oneri amministrativi e dei casi di incertezza giuridica, specialmente quelli a carico delle PMI, che predominano nel settore dei servizi; invita a tale proposito la Commissione e gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi che gravano attualmente sulle autorità locali e regionali a causa dell’obbligo di notificare le modifiche degli statuti; ritiene che la riduzione degli oneri amministrativi favorirà altresì lo sviluppo di servizi supplementari nelle zone rurali, remote e periferiche;

9.  accoglie con favore l’attuazione di strategie nazionali a sostegno delle PMI innovative, che sono le più colpite dagli effetti della crisi economica e finanziaria;

10. ricorda che le prestazioni dei servizi di interesse generale possono e devono essere regolamentate nei luoghi in cui sono effettuate e vanno a beneficio dei cittadini; chiede pertanto che sia lasciata ai comuni sufficiente libertà d’azione al riguardo;

11. chiede un controllo adeguato e completo dell'applicazione delle restrizioni previste dalla direttiva in relazione ai servizi di interesse economico generale, nel rispetto della divisione delle competenze con gli Stati membri; rileva che la direttiva in questione lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in linea con il diritto dell'Unione europea, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati in conformità delle regole sugli aiuti di Stato e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti;

12. chiede che il principio fondamentale dell’autoamministrazione locale sia tenuto maggiormente in considerazione nell’attuazione della direttiva e che, in relazione ai servizi di interesse economico generale, siano evitati il più possibile oneri amministrativi/burocratici e limitazioni della libertà decisionale a livello locale.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

30.11.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vasilica Viorica Dăncilă, Jens Geier, Andrey Kovatchev, Elisabeth Schroedter, Dimitar Stoyanov, László Surján, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Andrea Češková

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.1.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

1

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damien Abad, Cornelis de Jong, Ashley Fox, Liem Hoang Ngoc, Morten Løkkegaard, Konstantinos Poupakis