RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

3.4.2012 - (17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE)) - ***

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Sophia in 't Veld

Procedura : 2011/0382(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0099/2012

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (17433/2011),

–   visto l'accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna, allegato al progetto di decisione del Consiglio (17434/2011),

–   vista la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (COM(2010)0492),

–   viste le sue risoluzioni del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l’accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni[1], del 12 luglio 2007 sulla valutazione dell’accordo con gli Stati Uniti d'America in materia di PNR[2], del 5 maggio 2010 sull’avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l’Australia e il Canada[3], dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, e sulle raccomandazioni della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti[4];

–   visti i pareri del Garante europeo della protezione dei dati del 19 ottobre 2010 sulla comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi[5] e del 9 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte del dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna[6],

–   visti il parere 7/2010 del 12 novembre 2010 sulla comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, approvato dal gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati, e la lettera del 6 gennaio 2012 sull'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'uso e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte del dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna,

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0511/2011),

–   visti l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7‑0099/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  ritiene che la procedura 2009/0187(NLE) sia decaduta in seguito alla sostituzione dell'accordo PNR del 2007 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti con il nuovo accordo PNR;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo degli Stati Uniti d'America.

  • [1]  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349.
  • [2]  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 564.
  • [3]  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 70.
  • [4]  GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 8.
  • [5]  GU C 357 del 30.12.2010, pag. 7.
  • [6]  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 16.

OPINIONI DELLA MINORANZA

a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sul trasferimento dei dati PNR non offre le salvaguardie richieste dal Parlamento europeo nelle sue precedenti risoluzioni. Tali salvaguardie sono irrinunciabili.

La Commissione non ha presentato elementi validi di prova a sostegno della tesi che la memorizzazione e il trattamento dei dati PNR per finalità di contrasto sono azioni necessarie e commisurate, né ha esplorato seriamente opzioni meno invasive.

La Commissione non è riuscita a migliorare l'accordo del 2007 in alcun modo. Viaggiatori assolutamente insospettabili saranno ancora profilati, suddivisi in categorie di rischio non trasparenti e i loro dati saranno conservati per 15 anni. I loro dati saranno poi "resi completamente anonimi", anziché cancellati. Ciò desta seria preoccupazione per quanto riguarda la compatibilità dell'accordo con la Carta dei diritti fondamentali, nonché con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale tedesca.

Pur sottolineando il nostro impegno a cooperare con gli Stati Uniti e con altri paesi terzi nella lotta contro il terrorismo, riteniamo che la conservazione e il trattamento dei dati relativi al codice di prenotazione di tutti i passeggeri in modo generalizzato siano incompatibili con la nostra concezione di società aperta.

PARERE della commissione per gli affari esteri (5.3.2012)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti
(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Relatore per parere: Traian Ungureanu

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BREVE MOTIVAZIONE

L'Unione europea e gli Stati Uniti devono affrontare una serie di sfide comuni per garantire una lotta efficace al terrorismo internazionale nel quadro di un'agenda globale più ampia. Tale sforzo comune comporta la condivisione di informazioni, in particolare il trasferimento del codice di prenotazione (Passenger name record - PNR) da parte dei vettori aerei che effettuano voli tra l'UE e gli Stati Uniti, allo scopo di combattere la minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali.

Al fine di portare avanti la cooperazione sullo scambio dei dati, intesa a contenere il terrorismo internazionale, nel 2007 l'UE e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo sui dati PNR che è tuttora applicato provvisoriamente. Nel maggio 2010 il Parlamento europeo, negando la sua approvazione, aveva chiesto di rinegoziare l'accordo provvisorio con riferimento alla necessità di rispettare le norme europee sulla protezione dei dati. Nella sua risoluzione il Parlamento europeo aveva sottolineato la propria determinazione a combattere il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata e transnazionale, ritenendoli elementi fondamentali dell'azione esterna europea, e a perseguire una strategia di prevenzione.

Contestualmente il Parlamento aveva chiesto di tutelare i diritti fondamentali e di garantire il massimo rispetto della privacy dei cittadini dell'UE, in conformità delle pertinenti norme e disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati. Aveva invitato a concludere un nuovo accordo che prevedesse, tra l'altro, idonei meccanismi di esame indipendente e di vigilanza giudiziaria, la definizione di disposizioni – conformemente al metodo PUSH – l'uso dei dati PNR ai soli fini dell'applicazione della legge e per motivi di sicurezza in caso di atti di terrorismo e di criminalità internazionale, nonché il divieto assoluto di utilizzarli a scopo di data mining o di profiling. Aveva anche ribadito che la necessità e la proporzionalità dovevano rimanere principi chiave, senza i quali la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale non può essere efficace.

L'accordo rinegoziato sui dati PNR tra l'UE e gli Stati Uniti, siglato nel novembre 2011 e ora in attesa dell'approvazione del Parlamento, prevede uno scambio di informazioni più efficiente tra le autorità di polizia dell'UE e degli Stati Uniti, rafforza una serie di disposizioni sulla protezione dei dati dei cittadini europei e migliora le salvaguardie sulla protezione dei dati. Le finalità del trattamento dei dati PNR vengono limitate alla prevenzione, individuazione e repressione del terrorismo e dei reati gravi di criminalità internazionale, il periodo di conservazione dei dati viene abbreviato, la comunicazione delle informazioni contenute nel PNR viene assoggettata a vincoli legali e il metodo PUSH viene riconosciuto come il metodo di trasferimento standard. I cittadini acquistano il diritto, tra le altre cose, di accedere, rettificare e cancellare i loro dati, mentre i cittadini dell'UE possono avvalersi di efficaci mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari.

Pur riconoscendo i limiti del nuovo progetto di accordo, in particolare in merito alle ampie finalità di utilizzo dei dati PNR, ai periodi di conservazione e alle preoccupazioni sul trasferimento successivo dei dati ai paesi terzi, il relatore è impegnato al raggiungimento di un accordo che rafforzi la lotta comune dell'UE e degli Stati Uniti al terrorismo internazionale nell'interesse della sicurezza dei cittadini dell'UE ed è persuaso che l'UE e gli Stati Uniti debbano unirsi per respingere la minaccia del terrorismo con un approccio variegato volto ad attenuarne i rischi e che preveda anche la condivisione di informazioni.

Considerate le disposizioni descritte, il relatore ritiene che il nuovo progetto di accordo sia un elemento fondamentale e necessario della stretta cooperazione transatlantica per il successo della lotta comune al terrorismo e contempli le garanzie di base per il rispetto del diritto alla protezione dei dati dei cittadini dell'UE.

******

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la propria approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

1.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

12

13

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vicente Miguel Garcés Ramón

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

27.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

31

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis