RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)
2.5.2012 - (COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Angelika Niebler
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)
(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0402),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0190/2011),
– vista la lettera in data 25 novembre 2011 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 marzo 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 55 e 87 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0149/2012),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*
alla proposta della Commissione
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PE-CONS 20/12 - 2011/0187(COD)
REGOLAMENTO (UE) N. .../2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del …
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4]1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[5],
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno della Comunità[6], ha subito modificazioni sostanziali[7]. Esso dovrebbe essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(1 bis) L'obiettivo di ridurre la differenza tra le tariffe nazionali e quelle di roaming, che era previsto dal quadro di valutazione comparativa 2011-2015 della Commissione, approvato dal gruppo di esperti di alto livello i2010 nel novembre 2009, e incluso nella comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda digitale europea", dovrebbe continuare ad essere perseguito anche dal presente regolamento. La prevista vendita separata dei servizi di roaming e di servizi nazionali dovrebbe accrescere la concorrenza e, conseguentemente, ridurre i prezzi per i clienti nonché creare un mercato interno per i servizi di roaming nell'Unione all'interno senza distinzioni significative tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. I servizi di roaming all'interno dell'Unione possono favorire lo sviluppo di un mercato interno delle telecomunicazioni nell'Unione.
(1 ter) Non si può sostenere l'esistenza di un mercato interno delle telecomunicazioni se sussistono notevoli differenze tra i prezzi nazionali e i prezzi di roaming. Pertanto, l'obiettivo ultimo dovrebbe essere l'eliminazione della differenza tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming e la conseguente istituzione di un mercato interno per i servizi di comunicazioni mobili.
(2) I prezzi elevati del roaming per chiamate vocali, SMS e dati che devono pagare gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili, ad esempio studenti, uomini d'affari e turisti, costituiscono un ostacolo all'uso delle loro apparecchiature mobili quando viaggiano in altri paesi dell'Unione e costituiscono una fonte di preoccupazione per i consumatori, le autorità nazionali di regolamentazione e le istituzioni dell'Unione, in quanto rappresentano un ostacolo considerevole al mercato interno. I prezzi al dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente. Spesso, per mancanza di concorrenza, le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non sono trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi leggermente più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi è ben diverso da quello che prevarrebbe in mercati competitivi.
(2 bis) Tariffe di roaming elevate rappresentano un freno agli sforzi dell'Unione per puntare a un'economia basata sulla conoscenza e alla realizzazione di un mercato interno di 500 milioni di consumatori. Il traffico mobile di dati è agevolato dall'attribuzione di uno spettro radio sufficiente, di modo che i consumatori e le imprese possano utilizzare servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in qualsiasi parte dell'Unione. Provvedendo tempestivamente all'attribuzione di uno spettro radio sufficiente ed adeguato per sostenere gli obiettivi di politica generale dell'Unione e rispondere al meglio alla domanda crescente di traffico di dati senza fili, il programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio istituito dalla decisione n. 243/2012/UE [8] aprirà la strada a uno sviluppo che consentirà all'Unione di mettersi all'avanguardia mondiale in termini di velocità della banda larga, mobilità, copertura e capacità, favorendo l'affermazione di nuovi modelli imprenditoriali e di nuove tecnologie e contribuendo così a ridurre i problemi strutturali del roaming all'ingrosso.
(2 ter) Data la notevole diffusione delle apparecchiature mobili idonee al collegamento a internet, i servizi di dati in roaming acquistano una significativa rilevanza economica. Tale criterio è determinante sia per gli utenti che per gli offerenti di applicazioni e contenuti. Per promuovere lo sviluppo di detto mercato le tariffe del traffico dati non dovrebbero ostacolare la crescita.
(2 quater) Nella comunicazione relativa alla relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea, la Commissione ha notato che l'evoluzione tecnologica e/o le alternative ai servizi di roaming, come la disponibilità di servizi vocali su protocollo internet (Voice over Internet Protocol - VoIP) o del Wi-Fi (wireless fidelity), può rendere il mercato interno dei servizi di roaming nell'Unione più competitivo. Mentre queste alternative, in particolare i servizi VoIP, sono utilizzate sempre più frequentemente in ambito nazionale, non ci sono stati sviluppi significativi quanto al loro utilizzo in roaming.
(2 quinquies) Visto il rapido sviluppo del traffico mobile di dati e il crescente volume di utenti che utilizzano servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming all'estero, emerge l'esigenza di potenziare la pressione competitiva e di sviluppare nuovi modelli imprenditoriali e tecnologie. La regolamentazione delle tariffe di roaming dovrebbe essere articolata in modo tale da non scoraggiare la concorrenza verso livelli decrescenti di prezzo.
(3) La creazione di uno spazio sociale, dell'istruzione, culturale e imprenditoriale europeo basato sulla mobilità delle persone e dei flussi di dati digitali dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria "Europa per i cittadini".
(4) La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[9], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[10], la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[11], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[12], e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[13], (complessivamente "quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche"), perseguono l'obiettivo di creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche all'interno dell'Unione, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa.
(5) Il regolamento (CE) n. 717/2007 non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche per quanto concerne il roaming all'interno dell'Unione. Tale quadro non ha dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare un'azione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming all'interno dell'Unione e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il regolamento (CE) n. 717/2007 costituiva uno strumento idoneo a correggere tale situazione.
(6) Il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche è basato sul principio secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in cui non esista un'effettiva concorrenza. Esso contempla una procedura per l'esecuzione di analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che sfocia nell'imposizione di obblighi ex ante agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi costitutivi di tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in conformità alla raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE[14] ("raccomandazione"), l'analisi dei mercati definiti in conformità alle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato a norma del quadro normativo dell'Unione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica[15], la designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e l'imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.
(7) La raccomandazione individuava nel mercato nazionale all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione, sia singolarmente sia con il gruppo dei regolatori europei e con il suo successore, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009[16], per analizzare i mercati nazionali all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale ha dimostrato tuttavia che le singole autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere efficacemente il problema dei prezzi all'ingrosso elevati dei servizi di roaming all'interno dell'Unione perché è difficile individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, il mercato del roaming è stato ritirato dal campo di applicazione della raccomandazione riveduta[17].
(8) Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all'interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situata in altri Stati membri, da cui dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi internazionali di roaming. Tale ostacolo potrebbe ridurre inoltre l'efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.
(9) Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far diminuire i prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, si è dimostrato insufficiente poiché non permette a tali autorità di tutelare efficacemente l'interesse dei consumatori in questo settore specifico.
(10) Inoltre, nella risoluzione del Parlamento europeo relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche[18] si invitava la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero; parallelamente, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per conseguire gli obiettivi di crescita economica e produttività è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci e integrate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) a livello sia unionale sia nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto, l'importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.
(11) Il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, sulla base di valutazioni evidenti in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizza, anche per quanto attiene alle misure che riguardano le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò non dovrebbe escludere l'adeguamento di norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per promuovere la concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming e di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.
(12) È pertanto opportuno che il presente regolamento permetta di derogare alle norme altrimenti applicabili a norma del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva quadro, segnatamente al principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo l'introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming all'interno dell'Unione.
(13) I mercati del roaming all'ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l'adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.
(14) È opportuno utilizzare un approccio armonizzato comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili terrestri che viaggiano all'interno dell'Unione non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming all'interno dell'Unione ▌; ciò consentirebbe di promuovere la concorrenza dei servizi di roaming tra i fornitori di roaming, di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori nonché di preservare gli incentivi all'innovazione e la scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune in modo che i fornitori di roaming possano operare in un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.
(15) Il regolamento (CE) n. 717/2007 cesserà di produrre effetti il 30 giugno 2012. Prima della sua scadenza, come previsto dall'articolo 11 del regolamento, la Commissione ha svolto un'analisi per valutare se gli obiettivi di tale regolamento fossero stati raggiunti ed esaminare l'evoluzione dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione di dati. Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 luglio 2011, sull'esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha ritenuto conveniente prorogare l'applicabilità del regolamento (CE) n. 717/2007 oltre il 30 giugno 2012.
(16) I dati relativi all'evoluzione delle tariffe per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati roaming all'interno dell'Unione dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 ▌, compresi in particolare i dati raccolti su base trimestrale dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ▌ tramite il BEREC, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2012, in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso si sia ragionevolmente sviluppata e possa essere sostenibile. Tali dati indicano che le tariffe del roaming al dettaglio e all'ingrosso si mantengono a un livello molto più elevato delle tariffe nazionali e quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 ▌, al di sotto dei quali la concorrenza è minima.
(17) Vi sono rischi notevoli che il 30 giugno 2012, con il venire meno delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming all'interno dell'Unione, all'ingrosso e al dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007 ▌, in mancanza di pressione concorrenziale nel mercato interno dei servizi di roaming e dato l'interesse dei fornitori di roaming a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming all'interno dell'Unione all'ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi di tale regolamento. Pertanto, è opportuno prorogare l'intervento regolamentare sul mercato dei servizi mobili in roaming oltre il 30 giugno 2012, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno consentendo lo sviluppo della concorrenza e, nel contempo, continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle competitive nazionali.
(17 bis) L'obiettivo di politica generale di cui all'articolo 8 della direttiva quadro relativo alla capacità degli utenti finali di consultare e diffondere informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta dovrebbe essere promosso dalle autorità nazionali di regolamentazione.
(18) Per consentire lo sviluppo di un mercato dei servizi di roaming più efficiente, integrato e competitivo non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare in modo efficace l'accesso all'ingrosso al fine di fornire servizi di roaming. Gli ostacoli all'accesso a tali servizi di roaming all'ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di proprietà dell'infrastruttura da parte delle imprese, dovrebbero essere eliminati. Gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators - MVNO) e i rivenditori di servizi di comunicazioni mobili che non dispongono di un'infrastruttura di rete propria forniscono tipicamente servizi di roaming sulla base di accordi commerciali di roaming all'ingrosso conclusi con i rispettivi operatori di reti mobili ospitanti nello stesso Stato membro. Tuttavia, le trattative commerciali potrebbero non lasciare agli MVNO e ai rivenditori margine sufficiente per stimolare la concorrenza attraverso tariffe più basse. L'eliminazione di tali ostacoli e il riequilibrio del potere negoziale tra gli MVNO/rivenditori e gli operatori di reti mobili grazie a un obbligo di accesso e limiti tariffari all'ingrosso dovrebbe agevolare lo sviluppo di servizi e di offerte di roaming all'interno dell'Unione alternativi e innovativi a favore dei clienti. Le norme del quadro normativo del 2012 per le comunicazioni elettroniche, in particolare della direttiva quadro e della direttiva accesso, non permettono di affrontare il problema imponendo obblighi agli operatori che dispongono di rilevanti poteri di mercato.
(19) È pertanto opportuno introdurre norme che stabiliscano l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming. Tale accesso dovrebbe corrispondere alle esigenze dei soggetti che richiedono l'accesso. L'accesso dovrebbe essere rifiutato soltanto in base a criteri obiettivi, quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. In caso di rifiuto dell'accesso la parte lesa dovrebbe poter ricorrere alla procedura per la risoluzione delle controversie di cui al presente regolamento. Per garantire condizioni eque è necessario che l'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità agli obblighi regolamentari stabiliti nel presente regolamento applicabili all'ingrosso e tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio regolamentare coerente all'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming dovrebbe contribuire ad evitare distorsioni tra gli Stati membri. È opportuno che il BEREC, in coordinamento con la Commissione e in collaborazione con le parti interessate, metta a punto orientamenti relativi all'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming.
(19 bis) Un obbligo di accesso all'ingrosso al roaming dovrebbe comprendere la fornitura di servizi diretti all'ingrosso al roaming nonché la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso destinati alla rivendita da parte di terzi. L'obbligo di accesso all'ingrosso al roaming dovrebbe comprendere anche l'obbligo per gli operatori di reti mobili di permettere agli MVNO di reti mobili virtuali e ai rivenditori l'acquisto di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati da aggregatori all'ingrosso che offrono un punto di accesso unico e una piattaforma standard per gli accordi relativi al roaming in tutta l'Unione. Per garantire che gli operatori forniscano ai fornitori di roaming l'accesso a tutte le infrastrutture necessarie per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming nonché per l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming entro un termine ragionevole, è opportuno pubblicare un'offerta di riferimento contenente le condizioni generali per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming. La pubblicazione dell'offerta di riferimento non dovrebbe impedire trattative commerciali tra il soggetto che richiede l'accesso e il fornitore di accesso per la definizione del livello di prezzo dell'accordo finale di fornitura all'ingrosso oppure di servizi supplementari di accesso all'ingrosso che vanno al di là di quelli necessari per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming.
(20) Un obbligo di accesso all'ingrosso al roaming dovrebbe comprendere tutti gli elementi necessari per consentire la fornitura di servizi di roaming, ovvero: ▌ elementi della rete e infrastrutture correlate; ▌ pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ▌ sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli ordinativi, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; ▌ servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe; ▌ reti mobili e ▌ servizi di rete virtuale.
(20 bis) Se i soggetti che richiedono l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming richiedono l'accesso a infrastrutture o servizi in aggiunta a quanto necessario per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori di reti mobili possono applicare tariffe eque e ragionevoli per tali infrastrutture o servizi. Tali infrastrutture o servizi supplementari potrebbero essere, tra l'altro, servizi a valore aggiunto, software supplementare e sistemi di informazione o modalità di fatturazione.
(21) I servizi di comunicazioni mobili sono venduti in pacchetti che comprendono servizi nazionali e di roaming, limitando la scelta dei clienti sui servizi di roaming. Tali pacchetti riducono la trasparenza per quanto riguarda i servizi di roaming in quanto è difficile paragonare i singoli elementi inclusi nei pacchetti. Di conseguenza, la concorrenza fra gli operatori sulla base del servizio di roaming incluso nel pacchetto di comunicazioni mobili non è ancora evidente. Agevolare la disponibilità del roaming come servizio a se stante rappresenterebbe una soluzione ai problemi strutturali in quanto sensibilizzerebbe i consumatori sui prezzi del roaming e consentirebbe loro di effettuare una scelta distinta dei servizi di roaming, facendo in tal modo aumentare la pressione concorrenziale a livello della domanda. Si contribuirà così al buon funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming ▌.
(21 bis) Negli ultimi anni è cresciuta considerevolmente la domanda di servizi mobili di dati da parte dei consumatori e delle imprese. Tuttavia, a causa delle tariffe elevate del roaming di dati, il ricorso a detti servizi è pesantemente ristretto per i consumatori e le imprese che operano a livello transfrontaliero nell'Unione. Dato che il mercato è ai primi passi e la domanda di servizi di dati in roaming da parte dei consumatori è in rapida crescita, tariffe al dettaglio regolamentate potrebbero solo mantenere i prezzi intorno alle stesse tariffe massime proposte, come si è verificato in relazione al regolamento (CE) n. 717/2007, invece di farli ulteriormente diminuire, ciò che conferma pertanto la necessità di ulteriori misure strutturali.
(22) ▌
(22 bis) I clienti dovrebbero essere in grado, nel minor tempo possibile in funzione della soluzione tecnica, e senza penali né costi, di passare facilmente a un fornitore alternativo di roaming o da un fornitore alternativo di roaming all'altro. I clienti dovrebbero essere informati in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile di questa possibilità.
(22 ter) I consumatori dovrebbero avere il diritto di optare, secondo modalità di semplice applicazione, per la vendita di servizi di roaming separata dal loro pacchetto di comunicazioni mobili nazionali. Attualmente esistono diverse modalità con cui la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati può essere tecnicamente realizzata, ivi incluse la doppia identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity - IMSI) (due distinte IMSI facenti capo a un'unica carta SIM), l'IMSI unica (una sola IMSI condivisa tra fornitore nazionale e fornitore di roaming) e combinazioni dell'IMSI doppia o unica assieme alla modalità tecnica che non impedisce al cliente di avere accesso a servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente su una rete ospitante in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore del paese visitato.
(22 quater) I prezzi elevati dei servizi di dati in roaming dissuadono i clienti dall'uso di servizi di dati mobili quando sono in viaggio nell'Unione. Considerate la domanda e l'importanza crescenti dei servizi di dati in roaming, non dovrebbero sussistere ostacoli all'uso di servizi alternativi di dati in roaming, forniti direttamente su una rete ospitante, in maniera temporanea o definitiva, indipendentemente dai contratti o dagli accordi di roaming in vigore con i fornitori nazionali e senza oneri addizionali addebitati da questi ultimi. Ove venga richiesto, al fine di offrire servizi di dati in roaming, forniti direttamente su una rete ospitante, i fornitori nazionali e i fornitori di servizi di dati in roaming dovrebbero collaborare per non precludere ai clienti l'accesso e l'uso di tali servizi e per assicurare continuità ad altri servizi di roaming.
(22 quinquies) Poiché il presente regolamento non dovrebbe stabilire modalità tecniche specifiche per la vendita separata di servizi di roaming, ma piuttosto aprire la strada allo sviluppo, da parte della Commissione sulla base di un contributo del BEREC, della soluzione, ivi inclusa una combinazione di soluzioni, più efficiente ed efficace, è opportuno fissare criteri relativi alle caratteristiche tecniche che dovrebbe rispettare la soluzione tecnica per la vendita separata di servizi di roaming. Tali criteri dovrebbero comprendere fra l'altro l'introduzione di tale soluzione in modo coordinato e armonizzato in tutta l'Unione e dovrebbero garantire che i consumatori siano in grado di scegliere, rapidamente e senza difficoltà, un fornitore di servizi di roaming diverso senza dover cambiare il proprio numero. Inoltre, non dovrebbero essere preclusi il roaming al di fuori dell'Unione ovvero quello all'interno dell'Unione per i clienti di paesi terzi.
(23) È necessario prevedere una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra gli operatori di reti mobili per rendere tecnicamente possibile ▌ un'evoluzione tecnica coordinata e adeguata della fornitura di servizi di roaming separati, senza impedire l'accesso a servizi di dati in roaming forniti direttamente su una rete ospitante. È opportuno pertanto elaborare i principi di base e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento al mutare delle situazioni e all'evoluzione tecnologica. È opportuno che il BEREC, ▌in collaborazione con le parti interessate, assista la Commissione nel definire gli elementi tecnici al fine di consentire la vendita separata dei servizi di roaming e al fine di non impedire l'accesso a servizi di dati in roaming forniti direttamente su una rete ospitante. Se necessario, la Commissione dovrebbe affidare ad un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le norme pertinenti necessarie per l'attuazione armonizzata della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati.
(23 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo le modalità relative agli obblighi di informazione dei fornitori nazionali e ad una soluzione tecnica per la vendita separata di servizi di roaming. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[19].
(23 ter) Il BEREC dovrebbe poter fornire di propria iniziativa, tenendo conto del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati in applicazione dello stesso, orientamenti tecnici specifici sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati o su altre questioni disciplinate dal presente regolamento.
(24) Affinché sia pienamente efficace, si ritiene che la vendita separata dei servizi di roaming debba essere combinata con l'obbligo di accesso all'ingrosso per la fornitura dei servizi di roaming, allo scopo di facilitare l'ingresso sul mercato di operatori nuovi o esistenti, tra cui i fornitori di servizi di roaming transfrontalieri. Tale soluzione eviterebbe distorsioni tra gli Stati membri garantendo un approccio regolamentare coerente e contribuendo così allo sviluppo del mercato interno. Tuttavia, l'attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati richiederà un periodo di tempo ragionevole per consentire l'adeguamento tecnico degli operatori e le misure strutturali daranno pertanto luogo ad un autentico mercato interno con sufficiente concorrenza solo dopo un certo lasso di tempo. Per questo motivo dovrebbero essere mantenuti temporaneamente e a un livello adeguato le tariffe massime all'ingrosso dei servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming nonché i limiti di salvaguardia per tali servizi al dettaglio allo scopo di assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati durante un periodo transitorio di attuazione di tali misure strutturali ▌.
(25) Con riguardo al proseguimento della regolamentazione temporanea dei prezzi, per tutelare gli interessi dei clienti in roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso sia al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming all'interno dell'Unione non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi in quanto mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming e non permetterebbe un rafforzamento della concorrenza.
(26) Fino a quando le misure strutturali non avranno portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming, che comporterebbe riduzioni dei costi all'ingrosso i quali a loro volta si ripercuoterebbero sui consumatori, l'approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello dei prezzi per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming intraunionali consiste nello stabilire, a livello di Unione, tariffe medie massime all'ingrosso per minuto e nel limitare le tariffe al dettaglio mediante l'eurotariffa introdotta dal regolamento (CE) n. 717/2007, che era stata estesa attraverso l'eurotariffa SMS prevista dal regolamento (CE) n. 544/2009[20] e che dovrebbe essere estesa dall'eurotariffa per i dati prevista nel presente regolamento. La tariffa media all'ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori mobili all'interno dell'Unione per un periodo di tempo determinato.
(27) Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati dovrebbero essere fissate a un livello di salvaguardia che, mentre assicura che i benefici per i consumatori ▌ siano non solo mantenuti, ma addirittura aumentati durante un periodo transitorio di attuazione delle misure strutturali, garantisca un margine sufficiente ai fornitori di roaming e incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. Durante tale periodo i fornitori di roaming dovrebbero portare attivamente all'attenzione dei clienti le informazioni sulle eurotariffe e offrirle a tutti i loro clienti in roaming, gratuitamente e in modo chiaro e trasparente.
(28) Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, che devono essere offerte ai clienti in roaming dovrebbero comportare un margine ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso sostenuti per la fornitura di un servizio di roaming, garantendo al tempo stesso ai fornitori di roaming la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tali limiti di salvaguardia dovrebbero essere fissati a livelli tali da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbero essere eliminati una volta che le misure strutturali abbiano comportato vantaggi effettivi per i clienti. Questo approccio regolamentare non dovrebbe applicarsi alla quota tariffaria addebitata per la fornitura di servizi a valore aggiunto, ma unicamente alle tariffe per collegarsi a detti servizi.
(29) Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di facile attuazione e controllo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia dei fornitori di roaming, che ne devono rispettare le prescrizioni, sia delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono controllarlo ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere trasparente e immediatamente comprensibile per tutti gli utenti di telefonia mobile all'interno dell'Unione. Inoltre dovrebbe assicurare certezza e prevedibilità agli operatori che forniscono servizi di roaming all'ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno specificare nel presente regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime al minuto all'ingrosso e al dettaglio.
(30) È opportuno che la tariffa media massima all'ingrosso al minuto così specificata tenga conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming all'interno dell'Unione, in particolare il costo dell'effettuazione di chiamate da e verso reti mobili, inclusi costi generali, segnalazione e transito. Il parametro più adeguato per la raccolta e la terminazione delle chiamate è la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili per gli operatori di reti mobili nell'Unione, basata sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto fissate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo conto della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili, che costituisce un parametro per i relativi costi. La tariffa media massima all'ingrosso al minuto dovrebbe diminuire annualmente per tener conto delle riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione.
(31) L'eurotariffa per chiamate vocali transitoria applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti in roaming che non venga loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano o ricevono una chiamata in roaming regolamentata, assicurando al fornitore di roaming un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori.
(32) Nel periodo transitorio di imposizione di limiti di salvaguardia tutti i consumatori dovrebbero essere informati in materia e avere la possibilità di scegliere una tariffa di roaming semplice che non superi le tariffe massime, senza oneri supplementari o precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio dovrebbe garantire ai fornitori di roaming la copertura di tutti i loro costi di roaming specifici al dettaglio, incluse debite quote dei costi di commercializzazione e delle sovvenzioni per i telefoni cellulari, lasciando loro un margine sufficiente per produrre un profitto ragionevole. Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati costituiscono uno strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e flessibilità al fornitore di roaming. Conformemente al livello all'ingrosso, i livelli massimi delle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati dovrebbero essere diminuiti annualmente.
(33) Nel periodo transitorio di imposizione di limiti di salvaguardia, i nuovi clienti in roaming dovrebbero essere informati in maniera esaustiva e in modo chiaro e comprensibile sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all'interno dell'Unione, incluse quelle conformi alle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati. I clienti in roaming esistenti dovrebbero avere l'opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme alle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, o qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti in roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale scelta. A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti in roaming che beneficiano già di specifiche tariffe o pacchetti tariffari di roaming che soddisfano le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie e sulle eurotariffe in vigore, indicano al proprio fornitore di roaming la scelta di mantenere detta tariffa. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming specifici potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore alle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati massime o tariffe con scatto alla risposta.
(34) Poiché il presente regolamento dovrebbe costituire una misura speciale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro ▌e poiché i fornitori di servizi di roaming possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per i clienti delle reti mobili nell'ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.
(35) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più vantaggiose delle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, quali definite dal medesimo, ma dovrebbe anzi incoraggiare offerte innovative ai clienti in roaming a tariffe inferiori, in particolare in risposta alla pressione concorrenziale supplementare creata dalle disposizioni strutturali del presente regolamento. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse siano state abolite completamente, né esige l'aumento delle tariffe di roaming esistenti al livello dei limiti transitori di salvaguardia ivi fissati.
(36) Ove le tariffe massime non siano espresse in euro, le tariffe massime iniziali applicabili e i loro valori rivisti dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data precisata nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successiva a tale data e contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento. Per proteggere i consumatori dall'aumento dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati (servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati) dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio di riferimento di valute diverse dall'euro, uno Stato membro la cui moneta non è l'euro dovrebbe utilizzare una media nel tempo di vari tassi di cambio di riferimento per fissare le tariffe massime al dettaglio nella propria valuta.
(37) Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all'ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a sessanta secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all'ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra questi operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l'applicazione coerente delle tariffe massime all'ingrosso introdotte dal presente regolamento. Ciò comporta inoltre spese supplementari che, incidendo sui costi all'ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di chiamata vocale in roaming al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori di reti mobili applichino le tariffe per i servizi di chiamata vocale in roaming all'ingrosso regolamentati secondo una fatturazione al secondo.
(38) Il GRE, predecessore del BEREC, ha riscontrato che l'adozione da parte degli operatori mobili di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l'aumento di una fattura tipo in eurotariffa per chiamate vocali del 24% circa per le chiamate effettuate e del 19% circa per le chiamate ricevute. Il GRE ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, il GRE ha raccomandato di agire tempestivamente per tenere conto delle diverse prassi di fatturazione al dettaglio applicate all'eurotariffa per chiamate vocali.
(39) Sebbene il regolamento (CE) n. 717/2007, introducendo un'eurotariffa nell'Unione, abbia istituito un approccio comune per assicurare che ai clienti in roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili pregiudicano gravemente la sua applicazione uniforme. Inoltre ne consegue che, nonostante la natura transfrontaliera dei servizi di roaming all'interno dell'Unione, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato interno.
(40) È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell'eurotariffa per chiamate vocali al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato interno ed offrire in tutta l'Unione lo stesso elevato livello di protezione ai consumatori dei servizi di roaming all'interno dell'Unione.
(41) I fornitori di chiamate in roaming al dettaglio regolamentate dovrebbero pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa per chiamate vocali al secondo, con l'unica possibilità di fatturare un periodo iniziale minimo pari a non oltre trenta secondi per chiamata effettuata. In questo modo i fornitori di roaming copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è giustificata la fatturazione di un periodo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa per chiamate vocali ricevute, poiché il costo effettivo all'ingrosso è fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.
(42) Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi per la ricezione di messaggi vocali in una rete ospitante, dato che essi non hanno la possibilità di controllare la durata di tali messaggi. Ciò non dovrebbe però impedire l'applicabilità di altri addebiti per la messaggeria vocale, ad esempio l'addebito dei costi per l'ascolto di tali messaggi.
(42 bis) I clienti che vivono in zone frontaliere non dovrebbero ricevere fatture inutilmente elevate a causa di un roaming involontario. I fornitori di roaming dovrebbero pertanto adottare provvedimenti ragionevoli per tutelare i propri clienti dal rischio di incorrere in spese di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro. Ciò dovrebbe includere misure di informazione adeguate per dare la possibilità ai clienti di impedire attivamente tali casi di roaming involontario. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione vigilino sulle situazioni in cui i clienti sono confrontati a problemi di pagamento delle tariffe di roaming mentre si trovano ancora nel loro Stato membro e che adottino gli opportuni provvedimenti per attenuare il problema.
(43) Quanto ai servizi di SMS in roaming, così come per le chiamate vocali in roaming, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all'ingrosso non si otterrebbero automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso potrebbe compromettere la situazione di taluni fornitori di roaming, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi.
(44) Inoltre, per via della particolare struttura del mercato dei servizi di roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all'ingrosso come al dettaglio, per i servizi di SMS in roaming regolamentati. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed è opportuno perciò modificarla.
(45) È opportuno pertanto imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all'ingrosso affinché le tariffe all'ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per un periodo transitorio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming fino a quando le misure strutturali producano effetti.
(46) Fino a quando le misure strutturali abbiano portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato dei servizi di roaming, l'approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all'ingrosso consiste nello stabilire, a livello di Unione, tariffe medie massime per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all'ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori all'interno dell'Unione per un periodo di tempo determinato.
(47) Le tariffe massime all'ingrosso per i servizi di SMS in roaming regolamentati dovrebbe comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all'ingrosso, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. È opportuno pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all'ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un'applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento.
(48) Per garantire che le tariffe massime regolamentate dei servizi di SMS in roaming all'ingrosso si avvicinino maggiormente ai livelli che riflettono i costi effettivi della fornitura del servizio e che la concorrenza possa svilupparsi al dettaglio, le tariffe massime all'ingrosso per gli SMS regolamentati dovrebbero essere oggetto di riduzioni successive.
(49) Secondo il regolamento (CE) n. 544/2009, in assenza di elementi strutturali che introducano la concorrenza nel mercato dei servizi di roaming, l'approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming all'interno dell'Unione era prevedere l'obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti in roaming un'eurotariffa SMS che non superasse una tariffa massima determinata.
(50) Fino a quando le misure strutturali producano effetti, l'eurotariffa SMS transitoria dovrebbe essere mantenuta ad un livello di salvaguardia tale da assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati e da garantire ai fornitori di roaming un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura.
(51) L'eurotariffa SMS transitoria che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra i fornitori di roaming che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tale limite di salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbe essere eliminato una volta che le misure strutturali abbiano prodotto effetti. Questo approccio regolamentare non si dovrebbe applicare ai servizi di SMS a valore aggiunto.
(52) I clienti in roaming non dovrebbero essere tenuti a pagare costi supplementari per la ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all'invio di un SMS o di un messaggio vocale in roaming.
(53) Un'eurotariffa SMS dovrebbe applicarsi automaticamente ad ogni cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di SMS in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di SMS in roaming regolamentati.
(54) Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service) e si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l'efficacia del presente regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche ai parametri tecnici degli SMS in roaming che li differenzino dagli SMS nazionali.
(55) I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori sulla rete ospitante ai fornitori di roaming dei clienti in roaming si mantengono su livelli elevati. Anche se tali tariffe all'ingrosso sembrano diminuire progressivamente, esse sono ancora molto elevate rispetto ai costi connessi.
(56) Il persistere di tariffe elevate all'ingrosso per i servizi di dati in roaming è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all'ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all'ingrosso perché il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all'ingrosso. In alcuni casi le tariffe dei dati in roaming all'ingrosso applicabili alle reti non preferite sono sei volte superiori rispetto a quelle applicate alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all'ingrosso per i servizi di dati in roaming comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori delle reti all'interno dell'Unione, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse impediscono inoltre ai fornitori di roaming di prevedere i propri costi all'ingrosso e di offrire quindi ai propri clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno applicare una tariffa massima all'ingrosso ai servizi di dati in roaming. È pertanto necessario imporre obblighi regolamentari relativi ai servizi di dati in roaming regolamentati, sia all'ingrosso, per far sì che le tariffe all'ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio, sia al dettaglio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming.
(57) I fornitori di roaming non dovrebbero addebitare al cliente in roaming i servizi di dati in roaming regolamentati, a meno che e fino a quando detto cliente accetti l'erogazione del servizio.
(58) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere la fornitura di servizi di dati in roaming al dettaglio all'interno dell'Unione. Le caratteristiche specifiche che presentano i mercati dei servizi di roaming, che hanno reso necessaria l'adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l'imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di chiamate vocali e di SMS in roaming all'interno dell'Unione, valgono anche per la fornitura di servizi di dati in roaming all'interno dell'Unione al dettaglio. Come per i servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming, i servizi di dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale, ma fanno solo parte di pacchetti al dettaglio più ampi acquistati dai consumatori presso il proprio fornitore di roaming, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situati in altri Stati membri.
(59) Come con le misure regolamentari già attuate per i servizi di chiamata vocale e di SMS, fino a quando le misure strutturali portino la concorrenza a un livello sufficiente, l'approccio più efficace e proporzionato per regolamentare, durante un periodo transitorio, il livello delle tariffe per i servizi di dati in roaming al dettaglio all'interno dell'Unione è prevedere l'obbligo, per i fornitori di roaming, di offrire ai propri clienti in roaming un'eurotariffa per i dati transitoria che non superi una tariffa massima determinata. L'eurotariffa per i dati dovrebbe essere fissata ad un livello di salvaguardia tale da assicurare la protezione dei consumatori fino a quando le misure strutturali producano effetti e da garantire ai fornitori di roaming un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura.
(60) L'eurotariffa per i dati transitoria che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di un servizio di dati in roaming regolamentato, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra i fornitori di roaming, che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tale limite di salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbe essere eliminato una volta che le misure strutturali abbiano apportato benefici concreti e duraturi per i clienti. Analogamente all'approccio seguito per i servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming, considerate le riduzioni previste dei costi effettivi di fornitura dei servizi di dati in roaming al dettaglio, i limiti regolamentati dell'eurotariffa per i dati transitoria dovrebbero ridursi gradualmente.
(61) È opportuno che l'eurotariffa per i dati transitoria si applichi automaticamente ad ogni cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di dati in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di dati in roaming regolamentati.
(62) Per garantire che i consumatori paghino per i servizi di dati effettivamente consumati e per evitare i problemi, osservati con i servizi di chiamata vocale dopo l'introduzione del regolamento (CE) n. 717/2007, dei costi occulti addebitati ai consumatori attraverso i meccanismi di tariffazione applicati dagli operatori, è opportuno che l'eurotariffa per i dati transitoria sia fatturata al kylobite. Tale tariffazione è coerente con il meccanismo di tariffazione già applicato all'ingrosso.
(63) I fornitori di roaming possono offrire un'equa tariffa forfettaria mensile tutto compreso, senza l'applicazione di tariffe massime che potrebbe coprire tutti i servizi di roaming all'interno dell'Unione.
(64) Per garantire che tutti gli utenti della telefonia vocale mobile possano beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, le prescrizioni transitorie in materia di prezzi al dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento presso il loro fornitore di roaming e a prescindere dal fatto che il fornitore di roaming disponga di una rete propria, sia un operatore di rete mobile virtuale oppure un rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile.
▌
(66) Qualora gli operatori di servizi di telefonia mobile dell'Unione ritengano che i vantaggi dell'interoperabilità e dell'interconnettibilità da punto a punto per i loro clienti siano pregiudicati dall'interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in altri Stati membri, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un operatore di rete all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati, al fine di garantire l'interconnettibilità da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi, tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva quadro, in particolare la creazione di un mercato interno pienamente funzionante per i servizi di comunicazione elettronica.
(67) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio dei servizi di roaming e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare le loro apparecchiature mobili mentre si trovano all'estero, è opportuno che i fornitori di servizi di comunicazioni mobili forniscano ai propri clienti in roaming informazioni gratuite sulle tariffe di roaming loro applicabili quando utilizzano servizi di roaming in uno Stato membro visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming, i fornitori di roaming dovrebbero prevedere la possibilità di rinunciare facilmente a questo servizio automatico di messaggeria. Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire attivamente ai propri clienti, a condizione che questi ultimi si trovino nell'Unione, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto, per SMS o per megabyte (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e per altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato. ▌
(68) Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sulle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati, e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. I fornitori di roaming dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Tutte le informazioni e le offerte dovrebbero essere chiare, comprensibili, comparabili e trasparenti quanto alle tariffe e alle caratteristiche del servizio. La pubblicità delle offerte di roaming e l'attività promozionale rivolta ai consumatori dovrebbe rispettare appieno la normativa in materia di protezione dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")[21]. I fornitori di roaming dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti in roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate per il periodo interessato e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione scritta chiara e imparziale che illustri le condizioni delle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati, e il diritto di passare o di rinunciare a tali tariffe.
(69) È inoltre opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per tutti i servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema delle fatture esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti in roaming gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di costituire un'alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia Wi-Fi. ▌
(70) In particolare, è opportuno che i fornitori di roaming offrano gratuitamente ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe loro applicate per servizi di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all'ingresso in un altro paese. Tali informazioni dovrebbero essere inviate all'apparecchiatura mobile ▌del cliente nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile e che gli consenta di accedervi facilmente in un momento successivo.
(71) Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze finanziarie dell'uso di servizi di dati in roaming ▌, consentendo loro di controllare e contenere la spesa ad esso connessa, i fornitori di roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, dovrebbero tenere i propri clienti adeguatamente informati delle tariffe applicate ai servizi di dati in roaming regolamentati. Tali informazioni potrebbero includere esempi del volume approssimativo di dati utilizzati, ad esempio, mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica, la trasmissione di un'immagine, la navigazione in rete e l'utilizzo di applicazioni mobili.
(72) Inoltre, per evitare fatture esorbitanti i fornitori di roaming dovrebbero definire uno o più limiti finanziari e/o di volume per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui il cliente in roaming paga le tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in roaming, tramite apposita notifica in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo, quando stanno per raggiungere tale limite. Una volta raggiunto il limite prefissato tali servizi non dovrebbero essere più forniti o addebitati ai clienti, a meno che essi non richiedano esplicitamente la continuazione di tali servizi conformemente alle modalità e alle condizioni indicate nella notifica. In tal caso, i clienti dovrebbero ricevere gratuitamente una conferma in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo. Ai clienti in roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati limiti finanziari o di volume entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di limite massimo.
(73) Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti in roaming e non dovrebbero precludere ai fornitori di roaming di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di dati in roaming. Numerosi fornitori di roaming, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di dati in roaming ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri fornitori di roaming stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per i dati in roaming. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate dovrebbero rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.
(74) Anche i clienti con schede ricaricabili possono ricevere fatture esorbitanti per l'utilizzo di servizi di dati in roaming ▌. Per tale motivo, le disposizioni relative al limite d'interruzione del servizio dovrebbero applicarsi anche a tali clienti ▌.
(74 bis) Esistono disparità considerevoli tra le tariffe di roaming regolamentate all'interno dell'Unione e le tariffe di roaming in cui incorrono i consumatori quando si recano al di fuori dell'Unione, che sono significativamente più elevate dei prezzi all'interno dell'Unione. In assenza di un approccio coerente in materia di misure di trasparenza e di salvaguardia per quanto concerne il roaming al di fuori dell'Unione, i consumatori non sono certi dei propri diritti e sono quindi spesso disincentivati a utilizzare i servizi mobili quando si trovano all'estero. La comunicazione di informazioni trasparenti ai consumatori potrebbe non soltanto aiutarli a decidere in che modo utilizzare le loro apparecchiature mobili quando viaggiano all'estero (sia all'interno che all'esterno dell'Unione), ma potrebbe altresì aiutarli nella scelta tra i fornitori di roaming. È pertanto necessario affrontare il problema dell'assenza di trasparenza e della protezione dei consumatori applicando misure di trasparenza e di salvaguardia anche ai servizi di roaming forniti al di fuori dell'Unione. Tali misure renderebbero più agevole la concorrenza e migliorerebbero il funzionamento del mercato interno.
(74 ter) Se l'operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell'Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l'utilizzo dei suoi clienti, il fornitore di roaming non dovrebbe essere tenuto a indicare i limiti massimi finanziari o di volume per tutelare i clienti.
(75) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far rispettare nel proprio territorio gli obblighi previsti dal presente regolamento. Esse dovrebbero altresì monitorare l'evoluzione dei prezzi dei servizi di chiamata vocale e di dati per i clienti in roaming all'interno dell'Unione, inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all'ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare la scelta a svantaggio degli utenti. Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.
(76) Il roaming all'interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul mercato interno dei servizi di roaming. L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming all'interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming all'interno dell'Unione. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto dell'Unione.
(76 bis) Nello stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero, tra l'altro, tenere conto della possibilità per i fornitori di roaming di compensare i clienti per eventuali ritardi o ostacoli riscontrati nel passaggio ad un fornitore alternativo di roaming in conformità del loro diritto nazionale.
▌
(78) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un approccio comune che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili in viaggio all'interno dell'Unione non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming all'interno dell'Unione, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori tramite la promozione della concorrenza tra i fornitori di roaming, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(79) È opportuno mantenere gli obblighi di regolamentazione sulle tariffe all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming fino a quando le misure strutturali abbiano prodotto effetti e la concorrenza sui mercati all'ingrosso abbia raggiunto un livello sufficiente. Inoltre le tendenze di mercato evidenziano attualmente che i servizi di dati diventeranno gradualmente il segmento più importante dei servizi mobili e che i servizi di dati in roaming all'ingrosso mostrano al momento il maggior dinamismo, con prezzi ragionevolmente inferiori alle attuali tariffe regolamentate.
(80) I limiti di salvaguardia al dettaglio dovrebbero essere fissati a valori sufficientemente elevati da non distorcere i potenziali benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbero essere eliminati completamente una volta che tali misure abbiano prodotto effetti e abbiano consentito lo sviluppo di un mercato interno autentico. È opportuno pertanto che i limiti di salvaguardia al dettaglio diminuiscano gradualmente e siano successivamente soppressi.
(81) È opportuno che la Commissione riesamini l'efficacia del presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l'impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni e provenienti da diverse parti dell'Unione, l'evoluzione, le tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso, il loro rapporto con i costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento, i costi di conformità e l'impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce dell'evoluzione tecnologica, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio l'accesso tramite Wi-Fi).
(81 bis) Gli obblighi regolamentari relativi alle tariffe all'ingrosso e al dettaglio per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming dovrebbero essere mantenuti a tutela dei consumatori fino a che la concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso non si sia pienamente sviluppata. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare, entro il 30 giugno 2016, se siano stati raggiunti gli obiettivi del presente regolamento, e anche se le misure strutturali siano state pienamente attuate e se la concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming abbia raggiunto un livello sufficiente. Qualora giudichi insufficiente il livello raggiunto dalla concorrenza, la Commissione dovrebbe presentare opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per garantire che dal 2017 i consumatori godano di una tutela adeguata.
(82) Dopo la suddetta verifica e onde garantire un monitoraggio costante dei servizi di roaming nell'Unione, la Commissione dovrebbe redigere ogni due anni una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi generale delle ultime tendenze in materia di servizi di roaming e una valutazione intermedia dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e delle eventuali opzioni alternative per realizzarli,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all'interno dell'Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all'interno dell'Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all'innovazione e possibilità di scelta ai consumatori.
Esso stabilisce le norme atte a consentire la vendita di servizi di roaming regolamentati separata da quella di servizi nazionali di comunicazioni mobili e fissa le condizioni di accesso all'ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming regolamentati. Il regolamento fissa altresì le norme transitorie relative alle tariffe che i fornitori di roaming possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming regolamentati per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all'interno dell'Unione e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione. Esso si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso dagli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori di roaming.
1 bis. La vendita separata dei servizi di roaming regolamentati rispetto ai servizi di comunicazioni nazionali mobili rappresenta un passaggio intermedio necessario ad accrescere la concorrenza al fine di ridurre le tariffe del roaming per i clienti, così da realizzare un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili e in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming ▌.
3 Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro.
4. Le tariffe massime di cui al presente regolamento sono espresse in euro.
5. Ove le tariffe massime a norma degli articoli 6, 8 e 11 siano espresse in valute diverse dall'euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1° maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ai fini dei limiti successivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° maggio dell'anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, i limiti in valute diverse dall'euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano a decorrere dal 1° luglio utilizzando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° maggio dello stesso anno.
6. Ove le tariffe massime a norma degli articoli 7, 9 e 12 siano espresse in valute diverse dall'euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1° marzo, il 1° aprile e il 1° maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ai fini dei limiti successivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° marzo, il 1° aprile e il 1° maggio 2012 dell'anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, i limiti in valute diverse dall'euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano dal 1° luglio utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° marzo, il 1° aprile e il 1° maggio dello stesso anno.
Articolo 2Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva accesso, all'articolo 2 della direttiva quadro e all'articolo 2 della direttiva servizio universale.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:
▌
b) "fornitore di roaming", un'impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
b bis) "fornitore nazionale", un'impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi nazionali di comunicazioni mobili;
b ter) "fornitore alternativo di roaming", un fornitore di roaming diverso dal fornitore nazionale;
c) "rete d'origine", una rete pubblica di comunicazioni ▌ situata in uno Stato membro e utilizzata dal fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ad un cliente in roaming;
c quater) "rete ospitante", una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, di inviare o ricevere SMS o di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi con l'operatore della rete d'origine;
d) "roaming all'interno dell'Unione", l'utilizzo di un'apparecchiatura mobile ▌da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intraunionali, per inviare o ricevere SMS intraunionali o per utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;
d bis) "cliente in roaming", un cliente di un fornitore di servizi di roaming regolamentati, attraverso una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata nell'Unione, il cui contratto o accordo con il fornitore di roaming gli consenta di effettuare roaming all'interno dell'Unione;
e) "chiamata in roaming regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all'interno dell'Unione, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all'interno dell'Unione e destinata a una rete ospitante;
▌
e bis) "eurotariffa per chiamate vocali", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 7, che un fornitore di roaming può applicare per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata conformemente a tale articolo;
i) "SMS", un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;
j) "SMS in roaming regolamentato", un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all'interno dell'Unione o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all'interno dell'Unione e destinato a una rete ospitante;
h) "eurotariffa SMS", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 9, che un fornitore di roaming può applicare per la fornitura di SMS in roaming regolamentati conformemente a tale articolo;
k) "servizio di dati in roaming regolamentato", un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto tramite la sua apparecchiatura mobile ▌ mentre è connesso ad una rete ospitante. Un servizio di dati in roaming regolamentato non comprende la trasmissione o la ricezione di chiamate o di SMS in roaming regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS;
l) "eurotariffa per i dati", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 12, che un fornitore di roaming può applicare per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati conformemente a tale articolo;
l bis) "accesso all'ingrosso al roaming", la fornitura di accesso diretto all'ingrosso al roaming o di accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming da parte di un operatore di reti mobili;
▌n) "accesso diretto all'ingrosso al roaming", la messa a disposizione di infrastrutture e/o di servizi da parte di un operatore di reti mobili a favore di un'altra impresa, a condizioni definite, affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;
n bis) "accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming", la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso da parte di un operatore di reti mobili diverso dall'operatore di una rete ospitante a favore di un'altra impresa affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming.
▌
Articolo 3Accesso all
'ingrosso al roaming
1. Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso al roaming ▌.
1 bis. Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all'ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri oggettivi.
2. L'accesso all'ingrosso al roaming comprende l'accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate e ai servizi, software e sistemi di informazione relativi necessari per la fornitura dei servizi di roaming regolamentati ai clienti.
2 bis. Le norme relative alle tariffe di roaming all'ingrosso regolamentato di cui agli articoli 6, 8 e 11 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 2.
Fatto salvo il primo comma, in caso di accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, gli operatori di reti mobili possono applicare prezzi equi e ragionevoli per gli elementi non contemplati dal paragrafo 2.
2 ter Gli operatori di reti mobili pubblicano un'offerta di riferimento, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 4, e la mettono a disposizione di un'impresa che fa richiesta di accesso all'ingrosso al roaming. Gli operatori di reti mobili forniscono all'impresa che fa richiesta di accesso un progetto di contratto, in conformità del presente articolo, relativo a detto accesso entro un mese dal ricevimento iniziale della richiesta da parte dell'operatore della rete mobile. L'accesso all'ingrosso al roaming è concesso entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi dalla conclusione del contratto. Gli operatori di reti mobili che ricevono una richiesta di accesso all'ingrosso al roaming e le imprese che fanno richiesta di accesso negoziano in buona fede.
2 quater L'offerta di riferimento di cui al paragrafo 2 ter è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l'accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 2, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.
2 quinquies Se l'impresa che fa richiesta di accesso desidera avviare trattative commerciali per includere anche elementi non contemplati dall'offerta di riferimento, gli operatori di reti mobili rispondono a tale richiesta entro un termine ragionevole non superiore a due mesi dal ricevimento iniziale. Ai fini del presente paragrafo non si applicano i paragrafi 1 bis e 2 ter.
▌
4. Entro il 30 settembre 2012, e allo scopo di contribuire all'applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti per l'accesso all'ingrosso al roaming.
5. I paragrafi da 2 ter a 2 quinquies si applicano dal 1° gennaio 2013.
Articolo 4Vendita separata di servizi di roaming
al dettaglio regolamentati
1. I fornitori nazionali consentono ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming.
I fornitori nazionali e i fornitori di roaming non precludono ai clienti l'accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.
1 bis. I clienti in roaming hanno il diritto di cambiare fornitore di roaming in qualsiasi momento. Se un cliente in roaming decide di cambiare fornitore di roaming, il passaggio è effettuato senza indebito ritardo, e in ogni caso nel termine più breve possibile, in funzione della soluzione tecnica scelta per l'attuazione della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, ma in ogni caso non superiore a tre giorni lavorativi dalla conclusione dell'accordo con il nuovo fornitore di roaming.
▌
3. Il passaggio ad un fornitore alternativo di roaming o tra fornitori di roaming è gratuito per i clienti ed è compatibile con qualunque piano tariffario. Non comporta alcun abbonamento associato né costi fissi o ricorrenti supplementari relativi ad elementi dell'abbonamento diversi dal roaming, rispetto alle condizioni prevalenti prima del passaggio.
3 bis. I fornitori nazionali informano tutti i propri clienti in roaming, in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile, in merito alla possibilità di scegliere i servizi di cui al paragrafo 1, primo comma.
In particolare, all'atto della stipula o del rinnovo di un contratto di servizi di comunicazioni mobili, i fornitori nazionali forniscono a tutti i propri clienti individualmente informazioni esaustive sulla possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming e non ostacolano la conclusione di un contratto con un fornitore alternativo. I clienti che stipulano un contratto con un fornitore nazionale per servizi di roaming regolamentati confermano esplicitamente di essere stati informati di tale possibilità. Un fornitore nazionale non impedisce, non dissuade né scoraggia i dettaglianti che fungono da punti vendita del fornitore nazionale dall'offrire contratti aventi ad oggetto servizi di roaming separati con fornitori alternativi di roaming.
▌
6. Le caratteristiche tecniche dei servizi di roaming regolamentati non sono modificate in modo da renderle differenti dalle caratteristiche tecniche dei servizi di roaming regolamentati, compresi i parametri di qualità, quali fornite al cliente prima del cambiamento di fornitore. Qualora il cambiamento non riguardi tutti i servizi di roaming regolamentati, i servizi di roaming regolamentati che non sono stati cambiati continuano ad essere forniti allo stesso prezzo e, per quanto possibile, con le stesse caratteristiche tecniche, compresi i parametri di qualità.
7. Il presente articolo si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.
Articolo 5
Attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
▌
1. I fornitori nazionali attuano la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati di cui all'articolo 4 in modo che i clienti possano utilizzare servizi nazionali di comunicazioni mobili e servizi di roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. L'accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell'utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti.
▌
2. Per garantire che la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell'Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta entro il 31 dicembre 2012 norme di dettaglio relative agli obblighi di informazione stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3 bis, e ad una soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di roaming regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, e si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.
3. La soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di roaming regolamentati soddisfa i seguenti criteri:
a) semplicità di utilizzo per i consumatori, in particolare per permettere ai clienti di passare facilmente e rapidamente a un fornitore alternativo di roaming, conservando il proprio numero di telefono mobile e utilizzando la stessa apparecchiatura mobile;
b) capacità di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di consumatori a condizioni competitive, anche per quanto concerne l'utilizzazione assidua di servizi di dati;
c) capacità di incentivare efficacemente la concorrenza, tenendo altresì conto della possibilità degli operatori di sfruttare le loro risorse infrastrutturali o di accordi commerciali;
d) efficienza sotto il profilo dei costi, tenendo conto della ripartizione dei costi tra fornitori nazionali e fornitori alternativi di roaming;
e) capacità di attuare in maniera efficace agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo;
f) garanzia del massimo livello di interoperabilità;
g) semplicità di utilizzo per gli utenti, in particolare per quanto concerne la gestione tecnica dell'apparecchiatura mobile da parte del cliente all'atto del cambio di reti;
h) garanzia di accesso al roaming per i clienti dell'Unione nei paesi terzi o per i clienti di paesi terzi nell'Unione;
i) garanzia del rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, di dati personali, di sicurezza e di integrità delle reti e di trasparenza previste dalla direttiva quadro e dalle direttive specifiche;
j) considerazione della promozione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, della capacità degli utenti finali di accedere e diffondere informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro;
k) garanzia dell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti da parte dei fornitori.
4. Per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 3, la soluzione tecnica può combinare una o più modalità tecniche.
5. Se necessario, la Commissione affida ad un organismo di normazione europeo il mandato di adattare le norme pertinenti necessarie per l'attuazione armonizzata della vendita separata di servizi di roaming regolamentati.
6. Il paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.
Articolo 5 bisProcedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva quadro. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.2.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6Tariffe all
'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming del cliente per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera l'importo di 0,14 EUR al minuto.
2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al presente paragrafo o prima del 30 giugno 2022. La tariffa media massima all'ingrosso diminuisce a 0,10 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1° luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,05 EUR fino al 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming ▌effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all'ingrosso in roaming nell'Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l'operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi.
Articolo 7Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate
1. I fornitori di roaming mettono a disposizione e offrono attivamente a tutti i propri clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa per chiamate vocali di cui al paragrafo 2. Tale tariffa non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.
Nel formulare tale offerta, i fornitori di roaming rammentano a tutti i propri clienti in roaming che abbiano scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,29 EUR al minuto per ogni chiamata in uscita o 0,08 EUR al minuto per ogni chiamata in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a 0,24 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,19 EUR il 1° luglio 2014 e la tariffa massima al dettaglio per le chiamate in entrata diminuisce a 0,07 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, tali tariffe massime al dettaglio per l'eurotariffa per chiamate vocali rimangono validi fino al 30 giugno 2017.
I fornitori di roaming non addebitano ai propri clienti in roaming alcun costo per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come quelli addebitati per l'ascolto di tali messaggi.
Ogni fornitore di roaming impone ai propri clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo per la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate, sia in entrata che in uscita, a cui si applica un'eurotariffa per chiamate vocali.
Il fornitore di roaming può applicare alle chiamate in uscita soggette ad un'eurotariffa per chiamate vocali un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.
▌
3. I fornitori di roaming applicano automaticamente un'eurotariffa per chiamate vocali a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto di roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per le chiamate in roaming regolamentate di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.
4. I fornitori di roaming applicano un'eurotariffa per chiamate vocali a tutti i nuovi clienti in roaming che non scelgono espressamente una tariffa di roaming diversa o un pacchetto tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per le chiamate in roaming regolamentate.
5. Ogni cliente in roaming può chiedere di passare ad un'eurotariffa per chiamate vocali o di rinunciarvi. Ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell'abbonamento, salvo se il cliente in roaming che ha sottoscritto l'abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio di roaming regolamentato desidera passare ad un'eurotariffa per chiamate vocali, nel qual caso il fornitore di roaming può chiedere al cliente che cambia di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi di tale pacchetto. Un fornitore di roaming può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi. Un'eurotariffa per chiamate vocali può sempre essere combinata con un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa per i dati.
Articolo 8Tariffe all
'ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati
1. A decorrere dal 1° luglio 2012, la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare ▌per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera l'importo di 0,03 EUR per SMS, ▌ diminuisce a 0,02 EUR il 1° luglio 2013 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,02 EUR fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima del 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante ▌o dall'operatore della rete d'origine per la raccolta e l'invio di SMS in roaming regolamentati nell'Unione nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d'origine durante il periodo in questione.
4. L'operatore di una rete ospitante non applica al fornitore di roaming o all'operatore della rete d'origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.
Articolo 9Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati
1. I fornitori di roaming mettono a disposizione e offrono attivamente a tutti i propri clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2. L'eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa SMS che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni SMS in roaming regolamentato, ma non è superiore a 0,09 EUR. Tale tariffa massima diminuisce a 0,08 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,06 EUR il 1° luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,06 EUR fino al 30 giugno 2017.
3. I fornitori di roaming non addebitano ai propri clienti in roaming alcun costo per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.
4. I fornitori di roaming applicano automaticamente un'eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto di roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono, per gli SMS in roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.
5. I fornitori di roaming applicano un'eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in roaming che non scelgono espressamente una tariffa di SMS in roaming diversa, o un pacchetto tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.
6. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a un'eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli elementi dell'abbonamento diversi dal roaming. Un fornitore di roaming può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi. Un'eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un'eurotariffa per chiamate vocali e con un'eurotariffa per i dati.
Articolo 10Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati
Nessun fornitore di roaming, fornitore nazionale, operatore della rete d'origine o operatore di una rete ospitante modifica le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da renderle differenti rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all'interno del proprio mercato nazionale.
Articolo 11
Tariffe all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati
1. A decorrere dal 1° luglio 2012, la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,25 EUR per megabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia diminuisce a 0,15 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,05 EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima del 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante o dall'operatore della rete d'origine ▌per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati per kilobyte per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d'origine durante tale periodo.
Articolo 12Tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati
1. I fornitori di roaming mettono a disposizione e offrono attivamente a tutti i propri clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa per i dati di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.
Nel formulare tale offerta, i fornitori di roaming rammentano ai clienti in roaming che abbiano già scelto una tariffa o un pacchetto tariffario di roaming specifici le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa per i dati che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,70 EUR per megabyte utilizzato. La tariffa massima al dettaglio per i dati utilizzati diminuisce a 0,45 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e a 0,20 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,20 EUR per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 2017.
I fornitori di roaming addebitano ai propri clienti in roaming, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati a cui si applica un'eurotariffa per i dati, ad eccezione dei messaggi Multimedia Messaging Service (MMS), che possono essere addebitati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione e la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio stabilita al primo comma.
3. A decorrere dal 1° luglio 2012, i fornitori di roaming applicano automaticamente un'eurotariffa per i dati a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto una tariffa di roaming specifica o che già usufruiscano di una tariffa manifestamente inferiore rispetto all'eurotariffa per i dati o che abbiano già scelto un pacchetto grazie a cui usufruiscono, per i servizi di dati in roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.
4. A decorrere dal 1° luglio 2012, i fornitori di roaming applicano un'eurotariffa per i dati a tutti i nuovi clienti in roaming che non abbiano scelto espressamente una tariffa per i dati in roaming diversa, o un pacchetto tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per i servizi di dati in roaming regolamentati.
5. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni contrattuali, di passare a un'eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di elementi dell'abbonamento diversi dal roaming all'interno dell'Unione. Un fornitore di roaming può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi. Un'eurotariffa per i dati può sempre essere combinata con un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa per chiamate vocali.
6. Entro il 30 giugno 2012 i fornitori di roaming informano a titolo individuale tutti i propri clienti in roaming, in modo chiaro e comprensibile e su un supporto durevole, in merito all'eurotariffa per i dati, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2012 a tutti i clienti in roaming che non abbiano scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per i servizi di dati in roaming regolamentati e mettendoli al corrente del loro diritto di passare all'eurotariffa o di rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5.
▌
Articolo 14Trasparenza delle tariffe al dettaglio ▌per le chiamate e gli SMS in roaming
1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato.
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente) che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:
a) effettuare chiamate in roaming regolamentate all'interno dello Stato membro visitato e verso lo Stato membro del suo fornitore nazionale, nonché per ricevere chiamate in roaming regolamentate; e
b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.
Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.
Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilità di informare il fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.
Il fornitore di roaming fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.
Il primo, secondo, quarto e quinto comma si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e forniti da un fornitore di roaming.
2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell'Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, nella rete ospitante, alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS.
3. I fornitori di roaming forniscono a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa per chiamate vocali e sull'eurotariffa SMS, ▌al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.
I fornitori di roaming adottano le misure necessarie a garantire che tutti i clienti in roaming siano al corrente della disponibilità dell'eurotariffa per chiamate vocali e dell'eurotariffa SMS ▌. In particolare, essi comunicano, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming le condizioni relative all'eurotariffa per chiamate vocali e le condizioni relative all'eurotariffa SMS ▌. Successivamente essi inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.
Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire ai clienti di stabilire se sia o meno vantaggioso per loro passare ad un'eurotariffa.
4. I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalità per evitare il roaming involontario nelle regioni di confine. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro d'origine.
Articolo 15Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming al dettaglio
1. I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3. ▌
Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.
2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che sta utilizzando servizi di roaming e fornisce informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), espresse in prezzo per megabyte, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono inviate all'apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming ▌in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.
Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.
3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.
A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi di volume corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, ma non supera, l'importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
Inoltre, il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.
I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.
Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un'adeguata notifica all'apparecchiatura mobile del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l'80% del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore ▌, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.
Qualora il limite finanziario o di volume fosse altrimenti superato, è inviata una notifica sull'apparecchiatura del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi.
Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo di "limite finanziario o di volume" o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell'abbonamento.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione dati in roaming.
5. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d'origine. Ciò comprende le informazioni ai clienti sulle modalità per evitare roaming accidentali nelle regioni di confine.
6. Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, e alle condizioni di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e forniti da un fornitore di roaming.
Qualora il cliente opti per il servizio di cui al paragrafo 3, primo comma, i requisiti previsti al paragrafo 3 non si applicano se l'operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell'Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l'utilizzazione dei propri clienti.
In tal caso, all'ingresso in tale paese al cliente è informato tramite SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo accumulato e che non è garantito il non superamento di un determinato limite finanziario.
Articolo 16Vigilanza e applicazione
1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull'applicazione del presente regolamento all'interno del loro territorio.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12 , in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all'articolo 19, assicurano il monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamata vocale e di comunicazione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni di confine degli Stati membri limitrofi e controllano l'eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. ▌
Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano il monitoraggio e la raccolta di informazioni relative al roaming involontario e, se necessario, adottano misure adeguate.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui i clienti non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con clienti di una rete terrestre di comunicazioni mobili pubbliche di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.
6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l'immediata cessazione della violazione.
Articolo 17Risoluzione di controversie
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva quadro.
2. In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 34 della direttiva servizio universale.
Articolo 18Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2013 e le comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.
Articolo 19Riesame
1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2016. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l'altro:
a) se la concorrenza ha raggiunto un livello sufficiente per giustificare la scadenza delle tariffe massime al dettaglio;
b) se la concorrenza sarà sufficiente per l'eliminazione delle tariffe massime all'ingrosso;
c) l'evoluzione e le tendenze previste per il futuro dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamata vocale, di SMS e di trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, nonché la qualità e la velocità dei servizi in questione;
d) la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;
e) la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe dei servizi di roaming ▌, la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata e la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali, inclusa la disponibilità di offerte che prevedono una tariffa unica per i servizi nazionali e di roaming;
f) il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;
g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali si è avvicinata a zero;
h) la misura in cui il livello delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio ha fornito adeguate salvaguardie contro prezzi eccessivi per i consumatori, pur consentendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming.
2. Se dalla relazione emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, o che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali non si è avvicinata a zero, la Commissione presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e realizzare così un mercato interno delle comunicazioni mobili, in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. La Commissione valuta, in particolare, la necessità di:
a) stabilire misure tecniche e strutturali aggiuntive;
b) modificare le misure strutturali;
c) prorogare la durata ed eventualmente rivedere il livello delle tariffe massime al dettaglio previste agli articoli 7, 9 e 12;
d) modificare la durata o rivedere il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 6, 8 e 11;
e) introdurre eventuali altri requisiti necessari, ivi compresa la non differenziazione delle tariffe di roaming e delle tariffe nazionali.
3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ▌. Ogni relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nell'Unione, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.
Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.
Articolo 20Obblighi di comunicazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.
Articolo 21Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 717/2007 è abrogato conformemente all'allegato I a decorrere dal …[22]* ad eccezione degli articoli 3, 4, 4 bis, 4 ter e dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, di tale regolamento, che sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2012.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 22Entrata in vigore e scadenza
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere da tale data salvo se altrimenti previsto da specifici articoli.
Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
▌
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e sua modificazione
(di cui all'articolo 21)
Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32) |
|
||
Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12) |
limitatamente all'articolo 1 |
||
_____________
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 717/2007 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
- |
Articolo 1, paragrafo 1 bis |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, seconda frase |
Articolo 1, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, terza frase |
Articolo 1, paragrafo 5, secondo comma |
|
- |
Articolo 1, paragrafo 6 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera ) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e bis) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
|
- |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) |
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- |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b ter) |
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d bis) |
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h) |
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera k) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera k) |
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- |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera l) |
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- |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera l bis) |
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera n) |
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- |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera n bis) |
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Articoli 3, 4, 5 e 5 bis |
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Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
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Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
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Articolo 3, paragrafo 3, primo comma |
- |
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Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
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Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
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Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
- |
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Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
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Articolo 4 bis |
Articolo 8 |
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Articolo 4 ter |
Articolo 9 |
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Articolo 4 ter, paragrafo 7 |
- |
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Articolo 4 quater |
Articolo 10 |
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Articolo 11 |
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- |
Articolo 12 |
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Articolo 6, paragrafo 1, dal primo a quinto comma |
Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto comma |
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- |
Articolo 14, paragrafo 1, sesto comma |
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Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
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Articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 3, primo e secondo comma |
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- |
Articolo 14, paragrafo 3, terzo comma |
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- |
Articolo 14, paragrafo 4 |
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Articolo 6 bis |
Articolo 15 |
|
- |
Articolo 15, paragrafo 4 |
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- |
Articolo 15, paragrafo 5 |
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- |
Articolo 15, paragrafo 6 |
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Articolo 6 bis, paragrafo 4 |
- |
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Articolo 7 |
Articolo 16 |
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- |
Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma |
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Articolo 8 |
Articolo 17 |
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Articolo 9 |
Articolo 18 |
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Articolo 10 |
Allegato I |
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Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 19, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
- |
Articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b) |
|
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, dal primo al quarto trattino |
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettere da c) ad f) |
|
- |
Articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h) |
|
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
- |
|
- |
Articolo 19, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
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- |
Articolo 19, paragrafo 4 |
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Articolo 12 |
Articolo 20 |
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- |
Articolo 21 |
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Articolo 13 |
Articolo 22 |
|
_____________
- [1] GU C 24 del 28.1.2012, pag. 131.
- [2] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
- [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [4] 1 GU C 24 del 28.1.2012, pag. 131.
- [5] Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...
- [6] GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
- [7] Cfr. allegato I.
- [8] Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
- [9] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
- [10] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
- [11] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
- [12] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
- [13] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
- [14] GU L 114 dell' 8.5.2003, pag. 45.
- [15] GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6.
- [16] Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).
- [17] Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65).
- [18] GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 143.
- [19] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
- [20] Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12).
- [21] GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
- [22] * GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
MOTIVAZIONE
I. Introduzione
Ogni giorno milioni di cittadini utilizzano la telefonia mobile per telefonare, inviare e ricevere SMS o navigare in Internet, mentre il numero degli utenti di servizi Internet mobili aumenta quotidianamente. Parallelamente è in continua crescita anche il gruppo dei potenziali utenti dei servizi di roaming. In una recente indagine dell'Eurobarometro sul roaming, ad esempio, quasi tre quarti degli intervistati afferma di aver utilizzato durante un soggiorno all'estero servizi per la terminazione delle chiamate, l'invio di SMS o la navigazione in Internet[1].
Nonostante tale tendenza, la maggior parte dei cittadini europei disattiva i servizi mobili all'estero per timore di ricevere bollette esorbitanti. Spesso accade che i cittadini, una volta rientrati nel paese di origine, ricevano bollette elevatissime per i servizi di telefonia mobile utilizzati all'estero. Per quanto concerne il roaming di dati soltanto una minoranza di coloro che all'estero navigano in Internet con il telefonino, ovvero il 19% degli utenti di telefonia mobile, ritiene che i costi siano proporzionati[2]. Secondo la Commissione il costo medio attuale di un megabyte è di oltre 2 EUR, che in casi estremi raggiunge persino 12 EUR[3]. Tale abuso è dovuto al fatto che nel mercato del roaming la concorrenza è ancora scarsa.
Le tariffe di roaming eccessivamente elevate e il conseguente modesto utilizzo dei relativi servizi nell'UE non sono né favorevoli ai consumatori europei né conformi allo spirito dell'economia europea. Tale evoluzione non è compatibile con i principi fondamentali di un mercato interno digitale europeo.
La proposta di regolamento in oggetto si prefigge l'obiettivo di rimediare a questa situazione. Già nella sua Agenda digitale europea del 2010[4] la Commissione si era posta l'obiettivo di allineare in larga misura, entro il 2015, le tariffe nazionali e di roaming dei servizi di telefonia mobile. Lo chiede da anni anche il Parlamento europeo invitando la Commissione a intervenire su questo tema attraverso provvedimenti legislativi.
II. Il quadro giuridico esistente e le sue conseguenze sul mercato del roaming
Già nel giugno 2007 il Parlamento europeo aveva approvato insieme al Consiglio un primo regolamento relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità[5], per contribuire al buon funzionamento del mercato interno e raggiungere, al tempo stesso, un alto livello di tutela dei consumatori e promuovere la competitività e la trasparenza nel mercato. Nel 2008 la Commissione aveva valutato gli effetti di tale regolamento giungendo alla conclusione che la concorrenza non fosse ancora soddisfacente, il che ha indotto la Commissione a presentare ulteriori proposte volte a modificare il regolamento sul roaming[6], che sono state approvate nel giugno 2009 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Le modifiche riguardavano la proroga del regolamento e l'estensione del suo ambito di applicazione, includendo così i servizi di roaming, di SMS e di dati. Il regolamento sul roaming così modificato decade il 30 giugno 2012.
Il vigente regolamento sul roaming fissa un massimale per i servizi di roaming vocale e SMS dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio. Anche per il roaming di dati è stato fissato un massimale, ma soltanto per le tariffe all'ingrosso.
Sono state introdotte anche misure a favore dei consumatori per aumentare la trasparenza: gli operatori devono comunicare ai propri clienti le tariffe dei servizi roaming non appena entrano in un altro Stato membro. Inoltre, al fine di impedire bollette esorbitanti, è previsto automaticamente un limite di interruzione del servizio, pari a 50 EUR, che si applica ai servizi di roaming di dati e riguarda tutti i consumatori che non hanno già optato per una soglia diversa.
Dalla relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea[7], presentata dalla Commissione nel luglio 2011, emerge che gli operatori di telefonia mobile dell'UE hanno abbassato le tariffe di roaming, conformemente ai massimali introdotti a livello UE. Tuttavia non vengono ancora offerte ai consumatori tariffe nettamente inferiori ai prezzi massimi. Secondo la Commissione ciò è dovuto in particolare al fatto che il mercato del roaming non si è sviluppato a sufficienza e che persistono problemi strutturali.
III. La proposta della Commissione per una rifusione del regolamento sul roaming
Per aumentare la concorrenza la proposta di regolamento della Commissione prevede un duplice approccio. Infatti, oltre ai massimali tariffari già esistenti devono essere introdotte anche misure strutturali.
1. Misure strutturali
La proposta di regolamento prevede due misure strutturali concrete, che contribuiranno ad affrontare il problema alla base della scarsa concorrenza nel mercato del roaming dell'UE. La relatrice plaude al nuovo approccio innovativo, ma intravede margini di miglioramento per quanto riguarda i piani di attuazione previsti.
a) Accesso all'ingrosso dei servizi di roaming
Agli operatori alternativi privi di una propria rete (ad esempio, gli operatori virtuali di telefonia mobile – MVNO) dovrà essere facilitato l'accesso al mercato del roaming. L'operatore di rete di un altro Stato membro dovrà infatti concedere loro l'accesso alla rete attraverso tariffe all'ingrosso regolamentate (il cosiddetto "accesso all'ingrosso ai servizi del roaming"). In tal modo si dovrebbe pervenire a una maggiore concorrenza tra gli operatori sul mercato del roaming, creando così i presupposti per offrire ai clienti costi e servizi più attraenti.
Per garantire a tutti gli operatori alternativi pari accesso alle tariffe all'ingrosso, la relatrice ritiene che il provvedimento sull'accesso dovrebbe essere integrato da un obbligo di non discriminazione. In questo modo il provvedimento sarebbe in armonia con le disposizioni della direttiva[8] del 2002 relativa all'accesso. L'obbligo di concedere l'accesso avrà l'esito positivo sperato soltanto se agli operatori di rete verrà imposto l'obbligo di trattare in modo paritario tutte le istanze degli operatori alternativi.
b) Vendita separata di servizi di roaming
L'altra misura strutturale riguarda il mercato al dettaglio: in futuro i clienti dovranno essere messi in condizione di usufruire anche dei servizi di roaming di operatori diversi da quelli che forniscono loro servizi nazionali. I clienti potrebbero così stipulare un contratto di roaming più vantaggioso, distinto dai servizi di telefonia nazionali, con un operatore concorrente (la cosiddetta "vendita separata di servizi di roaming").
In linea di principio la relatrice ritiene utile tale misura di scorporo. Resta da chiedersi in che misura dovrebbe già essere definita nel regolamento l'attuazione tecnica. La relatrice ritiene che, alla luce dell'odierna rapida evoluzione tecnologica, il profilo di roaming dell'UE, indicato dal BEREC, debba essere definito attraverso una stretta collaborazione con la Commissione. Nel regolamento sul roaming dovrebbero essere formulati soltanto i principi di base, ai quali deve corrispondere una futura soluzione tecnica (ad esempio il mantenimento del numero di telefono).
2. Massimali tariffari
Fino a quando le misure strutturali non saranno pienamente efficaci e la concorrenza non condurrà a tariffe al dettaglio più vantaggiose, la proposta di regolamento dovrebbe definire la riduzione graduale degli attuali massimali per le tariffe all'ingrosso e al dettaglio relative ai servizi vocali e di SMS e introdurre per la prima volta un tetto massimo per le tariffe al dettaglio relative ai servizi mobili di dati. La Commissione propone che a partire dal luglio 2014 i clienti paghino non più di 0,24 EUR al minuto per le chiamate effettuate, 0,10 EUR per le chiamate ricevute, 0,10 EUR per l'invio di SMS e 0,50 EUR a megabyte (MB) per scaricare dati e navigare in Internet all'estero.
La relatrice si rallegra che per la prima volta dovranno essere definiti in tutta l'UE anche i massimali del roaming di dati al dettaglio. Il 2009 ha registrato una crescita di oltre il 40% dei servizi di roaming di dati[9]. Alla luce della diffusione degli smartphone e di altri dispositivi palmari questa tendenza dovrebbe proseguire. Pertanto è urgentemente necessario regolamentare le tariffe per scaricare dati all'estero.
La relatrice ritiene, tuttavia, che i massimali tariffari proposti dalla Commissione non siano sufficientemente ambiziosi. Ricerche indipendenti mostrano che i costi effettivi degli operatori che offrono servizi di roaming sono a livello europeo mediamente ben al di sotto dei massimali proposti per il mercato all'ingrosso[10]. In particolare la relatrice considera estremamente elevate le tariffe al dettaglio per il roaming di dati. Margini superiori di 4-5 volte rispetto alle tariffe all'ingrosso non sono giustificabili.
La relatrice è pertanto favorevole a massimali più bassi, sia per le tariffe all'ingrosso che per quelle al dettaglio per i servizi vocali, di SMS e in particolare per il roaming. Al tempo stesso, però, tiene conto del fatto che occorre garantire un profitto sufficiente agli operatori, a compensazione dei loro investimenti nello sviluppo della rete.
3. Misure per migliorare la trasparenza e la tutela dei consumatori
Il vigente regolamento sul roaming contiene una serie di misure per la trasparenza che hanno contribuito a tutelare in modo adeguato i consumatori. Oltre all'obbligo di comunicare le tariffe di roaming in vigore per i servizi di comunicazione vocale, di SMS e di dati in caso di ingresso nella rete di telefonia di un operatore estero, è stato introdotto, ad esempio, un dispositivo di interruzione del servizio, in modo tale che, quando l'utente raggiunge un determinato livello di costo nell'utilizzare i servizi Internet mobili, deve dichiarare se intende continuare ad avvalersi del servizio di roaming di dati.
In aggiunta all'introduzione delle nuove misure strutturali, la relatrice ritiene tuttavia che siano necessari ulteriori sforzi in materia di trasparenza. In primo luogo, sono necessarie informazioni più comprensibili sulle nuove opportunità e tariffe di cui potranno usufruire i clienti in conseguenza delle misure di scorporo. La relatrice si impegna affinché in futuro i contratti di roaming siano impostati e formulati in maniera comprensibile e semplice.
In merito all'avviso per impedire bollette esorbitanti la relazione prevede che debba trovare applicazione anche quando i servizi sono offerti al di fuori dell'UE. In futuro tale avviso deve riguardare non solo le spese per il roaming di dati, ma anche quelle per i servizi vocali e di SMS. L'avviso, inoltre, non deve essere indirizzato soltanto ai clienti prepagati, ma anche a quelli abbonati.
- [1] Special Eurobarometer 356, "Relazione sul roaming 2010", febbraio 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
- [2] Vedi sopra.
- [3] Commissione europea "Relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea", giugno 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:IT:PDF
- [4] Commissione europea "Un'agenda digitale europea", maggio 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF
- [5] Regolamento (CE) n. 717/2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:IT:NOT
- [6] Regolamento (CE) n. 544/2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:IT:PDF
- [7] Commissione europea "Relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea", giugno 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:IT:PDF
- [8] Direttiva 2002/19/CE, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:IT:PDF
- [9] Commissione europea "Relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea ", giugno 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:it:PDF
- [10] BEREC "MTR Benchmark snapshot", gennaio/luglio 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (8.2.2012)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)
(COM(2011)0402 – C7‑0190/11 – 2011/0187(COD))
Relatrice per parere: Eija-Riitta Korhola
BREVE MOTIVAZIONE
L'attuale regolamento sul roaming (del 2007, modificato nel 2009), che prevede tariffe regolamentate per le chiamate e gli SMS in roaming, scadrà il 30 giugno 2012. Il regolamento si è dimostrato efficace poiché ha diminuito considerevolmente il costo delle chiamate e dei messaggi di testo in roaming. Le tariffe al dettaglio si mantengono tuttavia molto vicine ai massimali stabiliti dall'Unione e la concorrenza è ancora carente.
Il relatore desidera ricordare che uno degli obiettivi della Commissione nel quadro dell'agenda digitale europea è di eliminare gradualmente entro il 2015 le differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming. Il relatore è del parere che per avvicinarsi a tale obiettivo sia necessario trovare una soluzione che garantisca la concorrenza e l'effettivo funzionamento del mercato del roaming anche oltre la data stabilita. Il relatore ricorda inoltre che gli sforzi profusi nello sviluppo di reti a banda larga potrebbero favorire l'emergere di strumenti alternativi ai servizi di roaming.
La nuova proposta di regolamento (Roaming III) continua a regolamentare le tariffe di roaming per le chiamate e i messaggi di testo e introduce un nuovo essenziale elemento: un'eurotariffa per i servizi di dati in roaming al dettaglio. La proposta introduce inoltre misure strutturali per incrementare la concorrenza mantenendo al tempo stesso i massimali tariffari come "rete di salvataggio" temporanea per i consumatori finché la concorrenza stessa non abbasserà i prezzi.
Dal 1° luglio 2014 i clienti dovrebbero essere in grado di sottoscrivere un contratto di servizi mobili in roaming separato da quello nazionale. Si favorisce in tal modo la concorrenza sul mercato del roaming e si apre la via al futuro. La regolamentazione delle tariffe al dettaglio continuerà fino al 1° giugno 2016 e potrebbe essere estesa fino a che le misure strutturali da essa previste non entreranno pienamente in vigore.
Massimali tariffari e misure strutturali
Il relatore desidera porre in evidenza che esiste ancora un margine per ridurre i massimali tariffari proposti dalla Commissione. I prezzi elevati sono tuttavia causati dalla mancanza di concorrenza sul mercato del roaming che, a sua volta, è riconducibile ai problemi strutturali sul mercato. Per tale ragione la soluzione all'attuale situazione dovrà basarsi su misure strutturali supportate da una regolamentazione temporanea dei prezzi. I massimali tariffari (all'ingrosso e al dettaglio) dovrebbero inoltre lasciare ai nuovi operatori spazio sufficiente per entrare sul mercato, aumentando la concorrenza.
Ciononostante, dato il rapido sviluppo della tecnologia e il fatto che le soluzioni tecniche per la vendita separata dei servizi (decoupling) discusse finora presentano importanti vantaggi ma anche inconvenienti e incertezze, il relatore ritiene che il regolamento non debba promuovere una particolare soluzione tecnica. Al contrario, dovrebbero essere selezionati alcuni elementi chiave (compresa la possibilità di conservare lo stesso numero di telefono mobile) che la soluzione tecnica deve mantenere, mentre la decisione finale circa la forma della soluzione tecnica dovrebbe essere lasciata agli esperti tecnici del settore. Ciò garantirà l'effettivo funzionamento del nuovo regolamento poiché i consumatori non saranno gravati dall'eccessiva complessità dei servizi. In questo modo si eviterà inoltre di adottare atti legislativi che risultano già obsoleti al momento dell'attuazione.
Protezione dei consumatori e trasparenza
È emerso da diverse relazioni che la trasparenza dei prezzi è migliorata notevolmente grazie all'introduzione dei precedenti regolamenti in materia di roaming. Il relatore desidera tuttavia ricordare che tale progresso deve continuare.
I cambiamenti strutturali proposti devono essere concepiti prestando particolare attenzione alla facilità d'uso per il cliente e alla trasparenza; è necessario garantire informazioni chiare e comprensibili ai consumatori, per agevolare il confronto dei prezzi e l'eventuale passaggio a un altro fornitore di servizi di roaming.
È necessario che i consumatori ricevano un messaggio di testo con il dettaglio dei prezzi di roaming al momento dell'ingresso in un paese straniero, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. È inoltre opportuno estendere il massimale di sicurezza pari a 50 euro o a un altro importo personalizzato anche al roaming nei paesi terzi, per evitare bollette esorbitanti. Il cliente dovrebbe inoltre ricevere una notifica dall'operatore quando sta per raggiungere tale tetto.
Il relatore ritiene in generale che la Commissione avrebbe dovuto cogliere l'opportunità della rifusione per chiarire maggiormente la struttura del regolamento, mediante il consolidamento di tutte le disposizioni sulla protezione dei consumatori (anche in materia di bollette esorbitanti) e sui requisiti di trasparenza applicabili a tutti i servizi di roaming, nonché mediante l'aggiunta di misure specifiche per le chiamate vocali, gli SMS, gli MMS e i servizi di dati in roaming. In questo modo i cittadini avrebbero avuto una panoramica più chiara dei loro diritti e, allo stesso tempo, il regolamento sarebbe risultato più leggibile nell'ottica di promuovere una migliore legislazione.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) È opportuno che anche il presente regolamento continui a perseguire l'obiettivo di ridurre la differenza tra le tariffe nazionali e quelle di roaming, quale incluso nel Benchmarking Framework 2011-2015 della Commissione (quadro di valutazione comparativa)1, successivamente approvato dagli Stati membri nel novembre 2009, e nella comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda digitale europea"2. La prevista vendita separata dei servizi di roaming e da quelli nazionali dovrebbe accrescere la concorrenza e, conseguentemente, ridurre i prezzi per i clienti nonché creare un mercato comune europeo del roaming nell'Unione all'interno del quale non vengono operate distinzioni significative tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. |
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__________________ |
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1 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_europe_2011-2015.pdf |
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Non concerne la versione italiana. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) L'alto livello delle tariffe di roaming rappresenta un notevole ostacolo per i cittadini che studiano o lavorano in Stati membri diversi dal proprio. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) I dati relativi all'andamento delle tariffe per i servizi di roaming vocale , di SMS e di dati nel territorio dell'Unione dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 e del regolamento (CE) n. 544/2009 che lo modifica , compresi in particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ogni trimestre tramite il BEREC , non fanno prevedere che a partire dal giugno 2012 , in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso si sia ragionevolmente sviluppata e possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio e all'ingrosso continuano a non discostarsi, o a discostarsi molto poco, dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, al di sotto dei quali la concorrenza è minima. |
(16) I dati relativi all'andamento delle tariffe per i servizi di roaming vocale, di SMS e di dati nel territorio dell'Unione dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 e del regolamento (CE) n. 544/2009 che lo modifica, compresi in particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ogni trimestre tramite il BEREC, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2012, in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso si sia ragionevolmente sviluppata e possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio e all'ingrosso si mantengono a un livello molto più elevato delle tariffe nazionali e continuano a non discostarsi, o a discostarsi molto poco, dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, al di sotto dei quali la concorrenza è minima. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Vi sono rischi notevoli che nel giugno 2012 , con il venire meno delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming intraunionale, all'ingrosso e al dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, in mancanza di pressione concorrenziale nel mercato del roaming e dato l'interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intraunionale all'ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi del presente regolamento . Pertanto, è opportuno prorogare l'intervento regolamentare sul mercato dei servizi mobili in roaming oltre il 30 giugno 2012, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno consentendo lo sviluppo della concorrenza e, nel contempo, continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle competitive nazionali . |
(17) Vi sono rischi notevoli che nel giugno 2012, con il venire meno delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming intraunionale, all'ingrosso e al dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, in mancanza di pressione concorrenziale nel mercato del roaming e dato l'interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intraunionale all'ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi del presente regolamento . Pertanto, è opportuno prorogare l'intervento regolamentare sul mercato dei servizi mobili in roaming oltre il 30 giugno 2012, onde assicurare una consistente riduzione delle tariffe che permetta di giungere nel 2015 all'eliminazione di ogni differenza fra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming, come indicato nell'Agenda digitale europea. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) La difesa dei principi di neutralità e apertura di Internet e della capacità dell'utente finale di consultare e distribuire informazioni e di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta deve assumere un'importanza maggiore in quanto il mercato unico digitale si crea soprattutto con il roaming. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 ter) Nella comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda digitale europea", l'obiettivo per la "banda larga di base" è che tali reti coprano il 100% della popolazione dell'Unione entro il 2013. Inoltre, la comunicazione della Commissione dal titolo "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale"1 spiega il modo migliore per incoraggiare la diffusione e l'uso della banda larga ad alta e altissima velocità nell'Unione al fine di stimolare lo sviluppo dell'economia digitale permettendo il decollo di nuovi servizi. |
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 17 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 quater) Lo sviluppo delle reti a banda larga senza fili con accesso a Internet e di altre applicazioni innovative è un obiettivo primario dell'Unione e, in tale ambito, il primo programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio [decisione n .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio...] mira ad allocare tempestivamente una porzione di spettro appropriata e sufficiente per sostenere gli obiettivi programmatici dell'Unione e per venire incontro nel modo migliore alla crescente domanda di traffico dati senza fili. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 dal titolo "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale"1, il Parlamento europeo invita la Commissione a coordinare le migliori prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda il libero accesso del pubblico a reti WiFi gratuite ad alta velocità nei trasporti pubblici. |
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1 Testi approvati, P7_TA(2011)0322. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 17 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 quinquies) Nella sua comunicazione relativa alla relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea1, la Commissione nota che gli sviluppi tecnologici e/o le alternative ai servizi di roaming, come la disponibilità di servizi vocali su protocollo internet (VoIP) o del WiFi, può rendere il mercato europeo del roaming più competitivo. mentre queste alternative, in particolare i servizi VoIP, sono utilizzate sempre più frequentemente in ambito nazionale, non ci sono stati sviluppi significativi quanto al loro utilizzo in roaming. |
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) È pertanto necessario introdurre norme che istituiscano l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming. Tali richieste possono essere rifiutate solo sulla base di criteri obiettivi e debitamente fondati, che devono essere determinati caso per caso dalle autorità nazionali di regolamentazione a seguito della procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 17. Per garantire condizioni eque è necessario che l'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità agli obblighi regolamentari stabiliti nel presente regolamento applicabili all'ingrosso e tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio regolamentare coerente all'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming eviterebbe distorsioni tra gli Stati membri. |
(19) È pertanto necessario introdurre norme che istituiscano l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming. Tali richieste possono essere rifiutate solo sulla base di criteri obiettivi e debitamente fondati, che devono essere determinati caso per caso dalle autorità nazionali di regolamentazione a seguito della procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 17. Per garantire condizioni eque è necessario che l'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità agli obblighi regolamentari stabiliti nel presente regolamento applicabili all'ingrosso nonché alle pertinenti disposizioni della direttiva 2002/19/CE, ivi incluse le norme sulla non discriminazione e l'interoperabilità, e tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio regolamentare coerente all'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming eviterebbe distorsioni tra gli Stati membri. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) I consumatori devono avere il diritto di optare per la vendita di servizi di roaming separata dal loro pacchetto di comunicazioni mobili nazionali. È necessario stabilire i principi di base relativi all'offerta separata di servizi di roaming, che devono essere introdotti in modo coordinato in tutta l'Unione. Occorre che i consumatori possano scegliere un fornitore diverso dei servizi di roaming senza dover cambiare numero e con modalità tali da assicurare l'interoperabilità dei servizi, così che i servizi di roaming siano forniti in qualunque luogo dell'Unione e con lo stesso livello di qualità. |
(22) I clienti devono avere, nell'Unione, il diritto di optare per la vendita di servizi di roaming separata dal loro pacchetto di comunicazioni mobili nazionali. È necessario stabilire i principi di base relativi all'offerta separata di servizi di roaming, che devono essere introdotti in modo coordinato in tutta l'Unione. Le condizioni offerte dai fornitori di servizi di roaming del paese d'origine devono essere di facile comparabilità per i clienti. A tal fine la Commissione deve proporre criteri uniformi per la comunicazione di tali informazioni. Onde conseguire tale scopo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni con il BEREC e i soggetti interessati, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Fin quando questi criteri non saranno introdotti, le autorità nazionali di regolamentazione devono incoraggiare la comunicazione di informazioni comparabili, ad esempio per mezzo di guide che utilizzino come riferimento le tariffe regolamentate applicate ai servizi di roaming di cui trattasi. Occorre che i clienti possano scegliere un fornitore diverso dei servizi di roaming senza dover cambiare numero e con modalità tali da assicurare l'interoperabilità dei servizi in tempi brevi, così che i servizi di roaming siano forniti in qualunque luogo dell'Unione e con lo stesso livello di qualità. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) I clienti devono essere in grado, in tempi quanto più possibile brevi e senza costi né penali, di passare facilmente a un fornitore alternativo di roaming o tra fornitori alternativi. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Gli operatori devono essere incoraggiati a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale europea con rapidità ancora maggiore. In particolare, va promosso l'obiettivo dell'azzeramento della differenza fra le tariffe nazionali e di roaming entro il 2015. Pertanto, per creare un incentivo, gli operatori disposti a fare offerte roaming con tariffe identiche o appena superiori alle tariffe nazionali andrebbero esentati dall'obbligo di applicare le misure strutturali per la vendita separata dei servizi di roaming. Le autorità nazionali di regolamentazione per il settore delle telecomunicazioni devono concedere tali esenzioni a condizioni rigorose ed essere in grado di revocarle in caso di inadempienza. Tale sistema permetterebbe offerte innovative del tipo "roam like at home" o offerte a canone mensile fisso, che risulterebbero più trasparenti per il consumatore e non richiederebbero particolari operazioni da parte sua. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Nel periodo transitorio di imposizione di massimali di salvaguardia i nuovi clienti del roaming dovrebbero essere informati in maniera esaustiva sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all'interno dell'Unione, incluse quelle conformi all'eurotariffa transitoria. I clienti del roaming esistenti dovrebbero avere l'opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme all'eurotariffa transitoria o qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti del roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale opzione. A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti del roaming che beneficiano già di una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming che soddisfa le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie, non comunicano una scelta entro il periodo di tempo previsto. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore all'eurotariffa massima o tariffe con scatto alla risposta. |
(33) Nel periodo transitorio di imposizione di massimali di salvaguardia i nuovi clienti del roaming dovrebbero essere informati in modo completo, chiaro e comprensibile sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all'interno dell'Unione, incluse quelle conformi all'eurotariffa transitoria. I clienti del roaming esistenti dovrebbero avere l'opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme all'eurotariffa transitoria o qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti del roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale opzione. A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti del roaming che beneficiano già di una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming che soddisfa le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie e sulle eurotariffe in vigore, indicano al fornitore la propria scelta. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore all'eurotariffa massima o tariffe con scatto alla risposta. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Poiché il presente regolamento stabilisce che le direttive che costituiscono il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 non pregiudicano le misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming intraunionale per le chiamate di telefonia vocale mobile e poiché i fornitori di servizi di roaming intraunionale possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per gli utenti di telefonia mobile nell'ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002. |
(34) Poiché il presente regolamento stabilisce che le direttive che costituiscono il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 non pregiudicano le misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming intraunionale per le chiamate di telefonia vocale mobile e poiché i fornitori di servizi di roaming intraunionale possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per gli utenti di telefonia mobile nell'ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002. Allo stesso modo, la possibilità di cambiare fornitore di roaming deve lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi applicabili ai servizi nazionali in virtù delle disposizioni contrattuali e normative. |
Motivazione | |
La facoltà di cambiare fornitore di servizi di roaming non comporta il diritto di risoluzione dei contratti nazionali da parte dei clienti. Le norme nazionali applicabili devono mantenere la loro validità. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell'eurotariffa al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire in tutta l'Unione una protezione comune a tutti i consumatori dei servizi di roaming intraunionale. |
(40) È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell'eurotariffa al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire in tutta l'Unione lo stesso livello elevato di protezione a tutti i consumatori dei servizi di roaming intraunionale. |
Motivazione | |
Le nuove norme devono garantire ai consumatori dell'Unione un livello di protezione elevato e non soltanto un livello di protezione uniforme. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(42 bis) Gli operatori assicurano con opportune misure che i consumatori transfrontalieri non incontrino problemi connessi alla loro ubicazione territoriale, come l'applicazione di tariffe di roaming quando si trovano ancora nel territorio dello Stato di appartenenza. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 55 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti del roaming si mantengono su livelli elevati, anche se tali tariffe all'ingrosso sembrano diminuire progressivamente. |
(55) I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti del roaming si mantengono su livelli elevati. Anche se tali tariffe all'ingrosso sembrano diminuire progressivamente, esse sono ancora troppo elevate e sproporzionate rispetto ai costi di produzione effettivi. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 65 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(65) Per assicurare che gli obblighi regolamentari relativi alle tariffe all'ingrosso e al dettaglio per i servizi vocali, di SMS e di dati in roaming non siano mantenuti più a lungo del necessario una volta che le soluzioni strutturali siano pienamente attuate e che la concorrenza abbia raggiunto un livello sufficiente, è necessario stabilire condizioni che prevedano la cessazione delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio prima delle scadenze fissate. Tali condizioni dovrebbero basarsi sulla constatazione di una differenza significativa tra i massimali tariffari e i prezzi reali. Una differenza è ritenuta significativa se i prezzi hanno raggiunto in media nell'Unione il 75% del massimale tariffario. Per i massimali tariffari all'ingrosso il criterio del 75% è basato sulla differenza di traffico tra operatori che non appartengono allo stesso gruppo. Per limitare le distorsioni fra Stati membri, il criterio del 75% per i massimali tariffari al dettaglio è calcolato facendo la media a livello dell'Unione dei valori medi nazionali per ciascun servizio in roaming preso separatamente (voce, SMS o dati). |
(65) Per assicurare che gli obblighi regolamentari relativi alle tariffe all'ingrosso e al dettaglio per i servizi vocali, di SMS e di dati in roaming non siano mantenuti più a lungo del necessario una volta che le soluzioni strutturali siano pienamente attuate e che la concorrenza abbia raggiunto un livello sufficiente, è necessario stabilire condizioni che prevedano la cessazione delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio prima delle scadenze fissate. Tali condizioni dovrebbero basarsi sulla constatazione di una differenza significativa tra i massimali tariffari e i prezzi reali. Una differenza è ritenuta significativa se i prezzi hanno raggiunto in media nell'Unione il 50% del massimale tariffario. Per i massimali tariffari all'ingrosso il criterio del 50% è basato sulla differenza di traffico tra operatori che non appartengono allo stesso gruppo. Per limitare le distorsioni fra Stati membri, il criterio del 50% per i massimali tariffari al dettaglio è calcolato facendo la media a livello dell'Unione dei valori medi nazionali per ciascun servizio in roaming preso separatamente (voce, SMS o dati). |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 67 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(67) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate all'interno dell'Unione e per aiutare i clienti del roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti del roaming di ottenere facilmente informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate quando effettuano o ricevono chiamate vocali in uno Stato membro visitato. Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire ai loro clienti, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto o per unità di dati (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming, è opportuno che gli operatori prevedano la possibilità di disattivare facilmente questo servizio automatico di messaggi. |
(67) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio relative all'utilizzo di servizi di roaming e per aiutare i clienti del roaming a decidere come usare i cellulari quando viaggiano all'interno e all'esterno dell'Unione, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti del roaming di ottenere facilmente informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate quando utilizzano servizi di roaming in un paese visitato. Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire ai loro clienti, a condizione che questi ultimi si trovino nell'Unione, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto o per unità di dati (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming, è opportuno che gli operatori prevedano la possibilità di disattivare facilmente questo servizio automatico di messaggi. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 68 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(68) Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sull'eurotariffa e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. Gli operatori del paese d'origine dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Gli operatori del paese d'origine dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti del roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate per il periodo interessato e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione chiara e imparziale in cui illustrano le condizioni dell'eurotariffa e il diritto di passare o di rinunciare a tale tariffa. |
(68) Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sull'eurotariffa e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. Gli operatori del paese d'origine dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Tutte le informazioni e offerte devono essere chiare, comprensibili, comparabili e trasparenti quanto alle tariffe e alle caratteristiche del servizio. La pubblicità delle offerte di roaming e l'attività promozionale rivolta ai consumatori deve rispettare appieno la legislazione in materia di protezione dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")1. Gli operatori del paese d'origine dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti del roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate per il periodo interessato e dovrebbero inviare per iscritto a tali clienti una comunicazione chiara e imparziale in cui illustrano le condizioni dell'eurotariffa e il diritto di passare o di rinunciare a tale tariffa. |
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GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 69 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(69) È inoltre opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di costituire un'alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi (wireless fidelity). È opportuno che i consumatori ricevano tali informazioni affinché possano compiere una scelta con cognizione di causa. |
(69) È inoltre opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per tutti i servizi in roaming, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di costituire un'alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi (wireless fidelity) o i meccanismi di breakout locale. È opportuno che i consumatori ricevano tali informazioni affinché possano compiere una scelta con cognizione di causa. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti del roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate a tali clienti per servizi di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all'ingresso in un altro Stato membro. L'informazione dovrebbe essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile. |
(70) In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano gratuitamente ai clienti del roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe loro applicate per servizi di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all'ingresso in un altro paese. Per i paesi al di fuori dell'Unione, suddetto requisito si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'informazione dovrebbe essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile del cliente nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile e che gli consenta di accedervi facilmente in un secondo momento. |
Motivazione | |
Le finestre pop-up non costituiscono uno strumento appropriato per informare i consumatori in merito alle tariffe applicabili poiché, se il consumatore è occupato al momento della loro ricezione, cercherà di chiuderle senza consultarle, per portare a termine la sua attività. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 71 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze pecuniarie dell'uso di servizi di dati in roaming regolamentati, consentendo loro di controllare e contenere la spesa legata al loro uso, è opportuno che il fornitore del paese di origine presenti esempi di applicazioni di dati in roaming, quali posta elettronica, trasmissione di immagini e navigazione in rete, indicandone il volume di dati approssimativo. |
(71) Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze pecuniarie dell'uso di servizi di dati in roaming, consentendo loro di controllare e contenere la spesa legata al loro uso, è opportuno che, alla conclusione del contratto e successivamente su richiesta del cliente, il fornitore del paese di origine presenti gratuitamente esempi di applicazioni di dati in roaming, quali posta elettronica, trasmissione di immagini e navigazione in rete, indicandone il volume di dati approssimativo. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 72 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(72) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti, gli operatori mobili dovrebbero definire uno o più tetti di spesa e/o di consumo per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui il cliente del roaming paga le tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti del roaming, tramite apposita notifica, quando stanno per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, i clienti non dovrebbero più ricevere tali servizi, né pertanto detti servizi dovrebbero essere loro addebitati, a meno che i clienti in questione ne richiedano esplicitamente la continuazione alle condizioni indicate nella suddetta notifica. Ai clienti del roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati tetti di spesa o di consumo entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di tetto massimo. |
(72) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti per i servizi di dati in roaming sia all'interno dell'Unione che, a partire dal 1° gennaio 2013, al suo esterno, gli operatori mobili dovrebbero definire uno o più tetti di spesa e/o di consumo per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui il cliente del roaming paga le tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti del roaming, tramite apposita notifica in un formato mediatico che risulti consultabile in un secondo momento, quando stanno per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, i clienti non dovrebbero più ricevere tali servizi, né pertanto detti servizi dovrebbero essere loro addebitati, a meno che i clienti in questione ne richiedano esplicitamente la continuazione alle condizioni indicate nella suddetta notifica. In tal caso, i clienti dovrebbero ricevere una conferma a titolo gratuito in un formato mediatico che risulti consultabile in un secondo momento. Ai clienti del roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati tetti di spesa o di consumo entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di tetto massimo. |
Motivazione | |
Le finestre pop-up non costituiscono uno strumento appropriato per informare i consumatori che stanno per raggiungere il tetto di spesa poiché, se il consumatore è occupato al momento in cui riceve questa informazione, cercherà di chiudere la finestra senza consultarla, per portare a termine la sua attività. Inoltre, è essenziale che i consumatori ricevano una conferma del fatto che hanno acconsentito alla continuazione del servizio pur avendo raggiunto il tetto in questione. La modifica mira ad evitare che i consumatori clicchino su un tasto senza essere consapevoli delle conseguenze che ne derivano. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 72 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(72 bis) Dato che l'attuale normativa dell'Unione non contiene disposizioni relative alla limitazione delle bollette esorbitanti per il roaming al di fuori dell'Unione, occorre che in futuro i consumatori siano informati in merito alle tariffe di roaming pertinenti quando ricorrono a tale servizio al di fuori dell'Unione e che siano coperti dalle disposizioni in materia di bollette esorbitanti che si applicano al roaming all'interno dell'Unione. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 74 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(74) Tuttavia, dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 544/2009 si è osservato che è meno probabile che i clienti con schede ricaricabili ricevano bollette esorbitanti per l'utilizzo di servizi di dati in roaming, in quanto l'importo del credito disponibile è scelto preventivamente. Inoltre, grazie all'eurotariffa transitoria per i dati, che presenta prezzi regolamentati per i servizi di dati in roaming, tali consumatori beneficeranno di una protezione aggiuntiva nei confronti di prezzi elevati per questi servizi. Per questi motivi è opportuno non applicare ai clienti con schede ricaricabili le disposizioni relative al limite d'interruzione del servizio. |
(74) Anche i clienti con schede ricaricabili possono ricevere bollette esorbitanti per l'utilizzo di servizi di dati in roaming. Per questo motivo le disposizioni relative al limite d'interruzione del servizio vanno applicate anche a tali clienti. Inoltre i clienti con schede ricaricabili devono ricevere tempestivamente un messaggio che li avvisi del prossimo raggiungimento del limite di credito. |
Motivazione | |
I clienti con schede prepagate necessitano dello stesso livello di protezione degli altri clienti, specie quando questo tipo di contratti permette l'utilizzo di servizi di comunicazione oltre il limite di credito o includono una "opzione automatica di ricarica". Inoltre, poiché l'utilizzo dei servizi di roaming può implicare un esaurimento rapido del credito, i fornitori devono avvisare tempestivamente i consumatori per evitar loro spiacevoli sorprese. | |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 81 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(81) È opportuno che la Commissione riesamini l'efficacia del presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l'impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni e provenienti da diverse parti dell'Unione , l'andamento, le tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso, il loro rapporto ai costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento, nonché i costi di conformità degli operatori e l'impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce degli sviluppi tecnologici, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio l'accesso tramite WIFI ). |
(81) È opportuno che la Commissione riesamini l'efficacia del presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l'impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni e provenienti da diverse parti dell'Unione , l'andamento, le tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso, il loro rapporto ai costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento, nonché i costi di conformità degli operatori e l'impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce degli sviluppi tecnologici, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio l'accesso tramite WIFI o tramite i meccanismi di breakout locale). |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intraunionale . |
2. Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming all'interno dell'Unione e, a partire dal 1° gennaio 2013, al suo esterno. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12 siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 30 maggio 2012 dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12 siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 30 maggio 2012 dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei sei mesi precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda di quale di detti limiti tariffari iniziali dopo la conversione in valute diverse dall'euro è inferiore. |
Motivazione | |
La presente modifica mira a ridurre il rischio che si verifichi una situazione in cui, nonostante la riduzione delle tariffe di roaming introdotta dagli emendamenti al presente regolamento, negli Stati membri che non utilizzano l'euro non abbia luogo una riduzione dei costi effettivi a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La proposta non elimina suddetto rischio ma introduce unicamente un metodo alternativo per la conversione dell'euro in altre valute. | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) "fornitore del paese d'origine", un'impresa che fornisce a un cliente servizi di roaming nell'Unione attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore; |
b) "fornitore del paese d'origine", un operatore che fornisce a un cliente del roaming servizi di roaming nell'Unione attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore, nonché qualsiasi altro tipo di fornitore di servizi di roaming; |
Motivazione | |
Tout fournisseur d'origine devrait être déclaré en tant qu'opérateur, tel que défini par le paquet ‘communications électroniques', directives cadre et autorisation, afin de garantir que les mêmes obligations et mêmes droits s'appliquent à tout acteur qui fournit des services de communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison de la nouvelle obligation de découplage. Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres fournisseurs de services d'itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs d'origine, l'article 2 m) n'étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d'origine »). Il convient de s'assurer que tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) "servizio di dati in roaming regolamentato", un servizio di roaming che consente a un cliente del roaming connesso alla rete ospitante tramite un telefono mobile o un'altra apparecchiatura mobile di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto. Un servizio di dati in roaming regolamentato non include la trasmissione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS; |
k) "servizio di dati in roaming regolamentato", un servizio di roaming che consente a un cliente del roaming connesso alla rete ospitante tramite un telefono mobile o un'altra apparecchiatura mobile di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto. Un servizio di dati in roaming regolamentato non include la trasmissione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS e la trasmissione di dati da macchina a macchina (M2M); |
Motivazione | |
I messaggi MMS dovrebbero essere esclusi dalla definizione dei servizi di dati in roaming regolamentati, così come è stato fatto per gli SMS, dal momento che non possono essere paragonati agli altri servizi di dati. La comunicazione dati da macchina a macchina dovrebbe essere esclusa dalla definizione perché si tratta di un servizio diverso in quanto: a) non si rivolge direttamente ai consumatori del mercato di massa (laddove l'obiettivo del regolamento sul roaming è quello di tutelare i consumatori di tale mercato da tariffe eccessivamente elevate); b) è in genere un servizio integrato, che deve essere sviluppato ad hoc dagli operatori mobili e che viene venduto ai clienti commerciali o ai top clients (imprese). | |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
m) "fornitore alternativo di roaming", un fornitore del paese di origine, diverso dall'operatore che fornisce i servizi di comunicazioni mobili nazionali, che fornisce ad un cliente del roaming servizi di roaming tramite la propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore; |
m) "fornitore alternativo di roaming", un fornitore, diverso dall'operatore che fornisce i servizi di comunicazioni mobili nazionali, che fornisce ad un cliente del roaming servizi di roaming tramite la propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore; |
Motivazione | |
Anche il BEREC (l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) ha segnalato che la formulazione del regolamento dovrebbe essere abbastanza flessibile da consentire di individuare una soluzione all'interno di una gamma di opzioni, senza escludere alcuna possibilità. Come indicato nel regolamento, spetta al BEREC definire quale sia la soluzione migliore da attuare. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera n | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
n) "accesso all'ingrosso al roaming", la messa a disposizione di infrastrutture e/o servizi a favore di un'altra impresa, a condizioni definite, al fine di fornire servizi di roaming a clienti al dettaglio; |
n) "accesso all'ingrosso al roaming", la messa a disposizione su base non discriminatoria di infrastrutture e/o servizi a favore di un'altra impresa, a condizioni definite, al fine di fornire servizi di roaming a clienti al dettaglio; |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
o) "profilo di roaming dell'Unione europea (UE)", un profilo preconfigurato per la prestazione di servizi di roaming separati che è fornito in aggiunta ad un profilo per la fornitura di servizi mobili nazionali sulla stessa carta SIM. |
soppressa |
Motivazione | |
Il regolamento deve essere tecnologicamente neutro per evitare di introdurre normative che sarebbero già superate nella fase di implementazione. Ci riferiamo alla proposta di "doppia IMSI" presentata dalla CE come soluzione tecnica. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso al roaming, comprese quelle provenienti da operatori di reti mobili virtuali e rivenditori. Le norme relative alle tariffe di roaming all'ingrosso regolamentate di cui agli articoli 6, 8 e 11 si applicano alla fornitura di accesso all'ingrosso al roaming. |
1. Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso al roaming, comprese quelle provenienti da operatori di reti mobili virtuali e rivenditori. La richiesta di accesso all'ingrosso al roaming è proporzionata e adeguata alla parte che la presenta. Le norme relative alle tariffe di roaming all'ingrosso regolamentate di cui agli articoli 6, 8 e 11 si applicano alla fornitura di accesso all'ingrosso al roaming. Tali norme non ostano al recupero degli altri costi collegati alla fornitura di accesso all'ingrosso al roaming da parte dell'operatore di rete mobile. |
Motivazione | |
Il diritto di accesso non può essere lo stesso per un vero operatore di rete mobile virtuale e un rivenditore. L'operatore di rete mobile virtuale dovrebbe poter recuperare i costi supplementari connessi alla fornitura dell'accesso. | |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'accesso all'ingrosso al roaming comprende l'accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate, ai relativi servizi, al software e ai sistemi di informazione necessari per la fornitura dei servizi di roaming ai clienti. |
2. Nella misura in cui sia garantita la proporzionalità, l'accesso all'ingrosso al roaming comprende l'accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate, ai relativi servizi, al software e ai sistemi di informazione necessari per la fornitura dei servizi di roaming ai clienti. I servizi aggiuntivi che superano l'accesso all'ingrosso di base al roaming, ad esempio la messa a disposizioni di servizi di fatturazione o di assistenza ai clienti, devono essere retribuiti. |
Motivazione | |
È necessario garantire che non tutte le tipologie di richiedenti accesso possano chiedere di accedere a tutte le tipologie di servizi. I rivenditori privi di propri servizi di fatturazione possono chiedere agli operatori di rete del paese d'origine di mettere a disposizione un sistema di fatturazione, in aggiunta al semplice accesso all'ingrosso a prezzo regolamentato. Gli operatori di rete del paese d'origine dovrebbero ricevere un corrispettivo per questi servizi aggiuntivi. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dal 1° luglio 2014 i fornitori del paese di origine informano tutti i loro clienti del roaming della possibilità di annullare l'abbonamento ai servizi di roaming esistenti e di scegliere un fornitore alternativo di roaming. I clienti del servizio di roaming hanno due mesi per comunicare la loro scelta al proprio fornitore del paese di origine. I clienti del roaming che non hanno comunicato la loro scelta entro detto periodo hanno il diritto di optare per un fornitore alternativo di roaming in qualsiasi momento, in conformità ai paragrafi 3 e 4. |
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, i clienti del roaming hanno il diritto di annullare l'abbonamento ai servizi di roaming esistenti e di scegliere un fornitore alternativo di roaming in qualsiasi momento, in conformità ai paragrafi 3 e 4. I fornitori del paese di origine informano tutti i loro clienti del roaming del diritto in parola prima del 1° maggio 2014. |
Motivazione | |
La presente modifica mira a sottolineare che il cliente ha espressamente il diritto di cambiare il fornitore di roaming e a rendere tale diritto l'elemento centrale del paragrafo. Ne deriva l'obbligo del fornitore di informare il cliente in merito a tale diritto. Affinché la misura strutturale abbia un rapido impatto, sarebbe opportuno che essa entrasse in vigore prima delle vacanze estive del 2014. Inoltre, i clienti attuali dovrebbero essere informati sui cambiamenti in anticipo. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il passaggio verso o da un fornitore alternativo di roaming è gratuito, non comporta alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming ed è effettuato entro cinque giorni lavorativi, tranne qualora il cliente del roaming abbia sottoscritto un abbonamento ad un pacchetto nazionale comprendente tariffe di roaming diverse dall'eurotariffa, dall'eurotariffa SMS e dall'eurotariffa per i dati, nel qual caso il fornitore del paese di origine può ritardare il passaggio dal vecchio al nuovo abbonamento, per quanto riguarda i servizi di roaming, per un periodo determinato non superiore a tre mesi. |
4. Il passaggio verso o da un fornitore alternativo di roaming, o tra due fornitori alternativi di roaming, è gratuito, non comporta alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming ed è effettuato nel minor tempo possibile ed al massimo entro tre giorni secondo la definizione contenuta negli orientamenti del BEREC, tranne qualora il cliente del roaming abbia sottoscritto un abbonamento a un pacchetto nazionale comprendente tariffe di roaming diverse dall'eurotariffa, dall'eurotariffa SMS e dall'eurotariffa per i dati, nel qual caso il fornitore del paese di origine può ritardare il passaggio dal vecchio al nuovo abbonamento, per quanto riguarda i servizi di roaming, per un periodo determinato non superiore a un mese. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. All'atto della stipula o del rinnovo di un contratto di servizi di comunicazioni mobili il fornitore del paese di origine fornisce a tutti i clienti individualmente informazioni esaustive sulla possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming e agevola la conclusione di un contratto con un fornitore alternativo. I clienti che stipulano un contratto con un fornitore del paese di origine per i servizi di roaming confermano esplicitamente di essere stati informati di tale possibilità. I fornitori di servizi di comunicazioni mobili non impediscono ai dettaglianti che fungono da loro punto vendita di offrire contratti aventi ad oggetto servizi di roaming separati con fornitori alternativi di roaming. |
5. All'atto della stipula o del rinnovo di un contratto di servizi di comunicazioni mobili il fornitore del paese di origine fornisce a tutti i clienti individualmente in modo chiaro e comprensibile e su un formato durevole informazioni esaustive sulla possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming e non ostacola la conclusione di un contratto con un fornitore alternativo. I clienti che stipulano un contratto con un fornitore del paese di origine per i servizi di roaming sono informati di tale possibilità. I fornitori di servizi di comunicazioni mobili non limitano né impediscono ai dettaglianti che fungono da loro punto vendita di offrire contratti aventi ad oggetto servizi di roaming separati con fornitori alternativi di roaming. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. I fornitori informano i clienti in modo chiaro e comprensibile sulle tariffe e offerte applicabili ai servizi di roaming. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis riguardo alla fissazione di criteri uniformi per la comunicazione di tali informazioni al fine di garantirne la comparabilità, previa consultazione del BEREC e delle parti interessate. Fino all'adozione di tali criteri, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la comunicazione di informazioni comparabili, ad esempio per mezzo di guide che utilizzino come riferimento le tariffe regolamentate applicate ai servizi di roaming di cui trattasi. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per assicurare lo sviluppo del mercato unico, l'attuazione delle soluzioni tecniche per il dispositivo di vendita separata di servizi di roaming ha luogo contemporaneamente in tutta l'Unione. |
Per assicurare lo sviluppo del mercato unico, l'attuazione delle soluzioni tecniche per il dispositivo di vendita separata di servizi di roaming ha luogo contemporaneamente in tutta l'Unione e soddisfa i seguenti criteri: |
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a) ogni soluzione tecnica è efficiente sotto il profilo dei costi; |
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b) è progettata in modo da essere facilmente utilizzabile dal cliente; |
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c) permette il massimo grado di interoperabilità; |
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d) i clienti devono poter passare facilmente e rapidamente a un fornitore alternativo di roaming o tra fornitori alternativi mantenendo il proprio numero di telefono mobile; |
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e) il roaming non è precluso ai cittadini dell'Unione nei paesi terzi o ai cittadini di paesi terzi nell'Unione. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per consentire la vendita separata di servizi di roaming, gli operatori provvedono affinché i dispositivi siano attuati entro il 1° luglio 2014, in modo che i clienti possano utilizzare servizi mobili nazionali e servizi di roaming separati offerti da un fornitore alternativo di roaming conservando il loro numero di telefono mobile. Ai fini della vendita separata di servizi di roaming gli operatori possono in particolare consentire l'utilizzo di un "profilo di roaming dell'UE" sulla stessa carta SIM e l'utilizzo dello stesso terminale usato per i servizi mobili nazionali. I prezzi dell'interconnessione relativa alla fornitura di tale dispositivo sono orientati ai costi e non comportano oneri diretti a carico dei consumatori per l'utilizzo dello stesso. |
Per consentire la vendita separata di servizi di roaming, gli operatori provvedono affinché i dispositivi siano attuati al più tardi entro il 1° maggio 2014, nel rispetto delle condizioni enunciate al primo comma. I prezzi dell'interconnessione relativa alla fornitura di tale dispositivo sono orientati ai costi e non comportano oneri diretti a carico degli utenti finali per l'utilizzo dello stesso per la vendita separata di servizi di roaming. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro un termine ragionevole, non superiore a tre mesi dall'adozione del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti in materia di soluzioni tecniche armonizzate relative al dispositivo per i servizi di roaming separati e di procedure armonizzate per cambiare il fornitore dei servizi di roaming. Su richiesta motivata del BEREC, la Commissione può prorogare tale termine. |
Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti in materia di soluzioni tecniche armonizzate relative al dispositivo per i servizi di roaming separati e di procedure armonizzate per cambiare il fornitore dei servizi di roaming. Tali soluzioni e procedure tecniche rispettano i criteri di cui al primo comma. Su richiesta motivata del BEREC, la Commissione può prorogare tale termine una sola volta, per non oltre sei mesi. |
Motivazione | |
Stante la complessità del compito, il BEREC deve poter disporre di più tempo per definire le linee guida iniziali per l'attuazione dei requisiti essenziali concernenti il dispositivo di vendita separata dei servizi di roaming. La Commissione potrà concedere una proroga per questi preparativi, ma entro certi limiti. | |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se necessario, la Commissione potrà affidare a un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le norme pertinenti necessarie per l'attuazione armonizzata del dispositivo. |
Se necessario, la Commissione affida a un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le norme pertinenti necessarie per l'attuazione armonizzata del dispositivo. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore del paese di origine del cliente per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo di 0,14 EUR al minuto. |
1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore del paese di origine del cliente per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo di 0,10 EUR al minuto. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al presente paragrafo o della scadenza del presente regolamento. La tariffa media massima all'ingrosso scende a 0,10 EUR e 0,06 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, la tariffa media massima all'ingrosso rimane fissata a 0,06 EUR per la durata del presente regolamento. |
2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al presente paragrafo o della scadenza del presente regolamento. La tariffa media massima all'ingrosso scende a 0,08 EUR e 0,05 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, la tariffa media massima all'ingrosso rimane fissata a 0,05 EUR per la durata del presente regolamento. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all'ingrosso in roaming nell'Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l'operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi. |
La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all'ingrosso in roaming nell'Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo. |
Motivazione | |
Non dovrebbe essere consentito di fatturare un costo iniziale minimo pari a 30 secondi in quanto non vi è alcuna giustificazione per tali oneri. | |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti del roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,32 EUR al minuto per le chiamate in uscita e 0,11 EUR al minuto per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,28 EUR e a 0,24 EUR per le chiamate in uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le chiamate in entrata a 0,10 EUR a decorrere dal 1° luglio 2013 . Fatti salvi gli articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio massimi regolamentati dell'eurotariffa rimangono validi fino al 30 giugno 2016. |
A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti del roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,21 EUR al minuto per le chiamate in uscita e 0,09 EUR al minuto per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,16 EUR e a 0,11 EUR per le chiamate in uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le chiamate in entrata a 0,07 EUR a decorrere dal 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR a decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio massimi regolamentati dell'eurotariffa rimangono fissati a 0,05 EUR per la durata del presente regolamento. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al terzo comma, il fornitore del paese d'origine può applicare alle chiamate in uscita soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. |
soppresso |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ogni cliente del roaming può chiedere di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento, ad eccezione che il cliente del roaming che desidera passare ad un'eurotariffa abbia sottoscritto l'abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale, SMS e/o dati), nel qual caso il fornitore del paese d'origine può chiedere al cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi. |
5. Ogni cliente del roaming può chiedere di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento, ad eccezione che il cliente del roaming che desidera passare ad un'eurotariffa abbia sottoscritto l'abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale, SMS e/o dati), nel qual caso il fornitore del paese d'origine può chiedere al cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della precedente tariffa di roaming, periodo che non può comunque superare i due mesi, incluso l'eventuale termine contrattuale di preavviso. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Il fornitore del paese di origine non disabilita, impedisce o comunque ostacola la chiamata attiva o passiva in roaming per i nuovi clienti o per i clienti esistenti soggetti all'eurotariffa, a meno che tali clienti non ne facciano specificamente richiesta o non abbiano oltrepassato il limite d'interruzione del servizio. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore del paese di origine del cliente per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l'importo di 0,03 EUR per SMS. La tariffa media massima all'ingrosso per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato scende a 0,02 EUR dal 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, la tariffa all'ingrosso regolamentata per la fornitura di SMS in roaming regolamentati rimane fissata a 0,02 EUR per la durata del presente regolamento. |
1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore del paese di origine del cliente per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l'importo di 0,03 EUR per SMS e scende a 0,02 EUR e a 0,01 EUR, rispettivamente dal 1° luglio 2013 e dal 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, la tariffa all'ingrosso regolamentata per la fornitura di SMS in roaming regolamentati rimane fissata a 0,01 EUR per la durata del presente regolamento. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa SMS che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti del roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma non supera 0,10 EUR. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, l'importo al dettaglio massimo regolamentato dell'eurotariffa SMS rimane fissato a 0,10 EUR fino al 30 giugno 2016. |
2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa SMS che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti del roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma scende a 0,09 EUR a decorrere dal 1° luglio 2012, a 0,06 EUR a decorrere dal 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR a decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, l'importo al dettaglio massimo regolamentato dell'eurotariffa SMS rimane fissato a 0,05 EUR fino al 30 giugno 2018. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Ogni cliente del roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a un'eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Il fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un'eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un'eurotariffa. |
6. Ogni cliente del roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a un'eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Il fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i due mesi, incluso l'eventuale termine contrattuale di preavviso. Un'eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un'eurotariffa. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Il fornitore del paese di origine non interrompe, non impedisce e non ostacola l'invio o il ricevimento di SMS in roaming per i nuovi clienti o per clienti esistenti soggetti all'eurotariffa, a meno che i clienti in questione non ne facciano esplicitamente richiesta o non abbiano oltrepassato il limite d'interruzione del servizio. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore del paese di origine del cliente del roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non supera il massimale di salvaguardia di 0,30 EUR dal 1° luglio 2012, di 0,20 EUR dal 1° luglio 2013 e di 0,10 EUR dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la tariffa media massima all'ingrosso per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR per megabyte di dati trasmessi per la durata del presente regolamento. |
1. La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore del paese di origine del cliente del roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non supera il massimale di salvaguardia di 0,20 EUR dal 1° luglio 2012, di 0,15 EUR dal 1° luglio 2013 e di 0,10 EUR dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la tariffa media massima all'ingrosso per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR per megabyte di dati trasmessi per la durata del presente regolamento. |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa per i dati che un fornitore del paese di origine può applicare ai suoi clienti del roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,90 EUR per megabyte. Il tetto massimo per i dati utilizzati scende, rispettivamente, a 0,70 EUR e 0,50 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, la tariffa al dettaglio massima regolamentata rimane fissata al 0,50 EUR per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 2016. |
A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa per i dati che un fornitore del paese di origine può applicare ai suoi clienti del roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,50 EUR per megabyte. Il tetto massimo per i dati utilizzati scende, rispettivamente, a 0,30 EUR e 0,20 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, la tariffa al dettaglio massima regolamentata rimane fissata al 0,20 EUR per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 2018. |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ogni cliente del roaming può chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni contrattuali, di passare a una eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Il fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un'eurotariffa per i dati può sempre essere combinata con un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa. |
5. Ogni cliente del roaming può chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni contrattuali, di passare a una eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Il fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i due mesi, incluso l'eventuale termine contrattuale di preavviso. Un'eurotariffa per i dati può sempre essere combinata con un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Non oltre il 30 giugno 2012 i fornitori del paese d'origine informano individualmente tutti i loro clienti del roaming sull'eurotariffa per i dati, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2012 a tutti i clienti del roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per i servizi di dati regolamentati e mettendoli al corrente del loro diritto di passare all'eurotariffa o di rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5. |
6. Non oltre il 30 giugno 2012 i fornitori del paese d'origine informano individualmente, in modo chiaro e comprensibile e su un formato durevole, tutti i loro clienti del roaming sull'eurotariffa per i dati, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2012 a tutti i clienti del roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per i servizi di dati regolamentati e mettendoli al corrente del loro diritto di passare all'eurotariffa o di rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, dopo il 30 giugno 2018, la tariffa all'ingrosso media di uno dei servizi di roaming (voce, SMS o dati) scende al 75% o meno delle tariffe all'ingrosso massime previste all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, a causa della differenza di traffico tra operatori non appartenenti allo stesso gruppo, le tariffe all'ingrosso massime per il servizio in roaming interessato non si applicano più. La Commissione verifica periodicamente, sulla base dei dati di mercato raccolti dal BEREC, se tale condizione si verifica e, in caso affermativo, pubblica immediatamente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dati attestanti che le tariffe all'ingrosso massime non sono più applicabili al servizio interessato. |
2. Se, dopo il 30 giugno 2018, la tariffa all'ingrosso media di uno dei servizi di roaming (voce, SMS o dati) scende al 50% o meno delle tariffe all'ingrosso massime previste all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, a causa della differenza di traffico tra operatori non appartenenti allo stesso gruppo, le tariffe all'ingrosso massime per il servizio in roaming interessato non si applicano più. La Commissione verifica periodicamente, sulla base dei dati di mercato raccolti dal BEREC, se tale condizione si verifica e, in caso affermativo, pubblica immediatamente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dati attestanti che le tariffe all'ingrosso massime non sono più applicabili al servizio interessato. |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se, a seguito dell'attuazione della vendita separata dei servizi di roaming di cui all'articolo 5 e anteriormente al 1° luglio 2016, la tariffa al dettaglio media a livello dell'Unione scende al 75% o meno delle tariffe al dettaglio massime di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, le tariffe al dettaglio massime per tali servizi di roaming non si applicano più. La Commissione verifica periodicamente, sulla base dei dati di mercato raccolti dal BEREC, se tale condizione si verifica e, in caso affermativo, pubblica immediatamente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dati attestanti che le tariffe al dettaglio massime non sono più applicabili al servizio interessato. |
3. Se, a seguito dell'attuazione della vendita separata dei servizi di roaming di cui all'articolo 5, la tariffa al dettaglio media a livello dell'Unione scende al 50% o meno delle tariffe al dettaglio massime di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, le tariffe al dettaglio massime per tali servizi di roaming non si applicano più. La Commissione verifica periodicamente, sulla base dei dati di mercato raccolti dal BEREC, se tale condizione si verifica e, in caso affermativo, pubblica immediatamente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dati attestanti che le tariffe al dettaglio massime non sono più applicabili al servizio interessato. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato. |
Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, allorché egli entra in un paese terzo, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA ed espresse nella valuta del suo paese di fatturazione) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nel paese visitato. |
Motivazione | |
È opportuno estendere tali misure anche al di fuori dell'Unione europea. | |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per: |
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono trasmesse al cliente in roaming sia all'interno che all'esterno dell'Unione e includono le tariffe effettive (comprensive di IVA ed espresse nella valuta del suo paese di fatturazione) che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per: |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato. |
b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nel paese visitato. |
Motivazione | |
È opportuno estendere tali misure anche al di fuori dell'Unione europea. | |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) utilizzare servizi di connessione dati regolamentati il cui prezzo sia calcolato per megabyte, mentre si trova nello Stato membro o nel paese terzo visitato. |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell'Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, nella rete ospitante, alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di tipo da macchina a macchina (M2M) che utilizzano comunicazioni mobili. |
2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino (per i clienti che si trovano all'esterno dell'Unione tale diritto è valido a decorrere dal 1° gennaio 2013), informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, nella rete ospitante, alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di tipo da macchina a macchina (M2M) o ad altri dispositivi che non supportano la funzionalità SMS. |
Motivazione | |
Impossibile su dispositivi che non supportano la funzionalità SMS. | |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il fornitore del paese d'origine provvede affinché i clienti del roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3. I meccanismi di salvaguardia di cui al paragrafo 3 non si applicano ai clienti che utilizzano schede ricaricabili. |
Il fornitore del paese d'origine provvede affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming regolamentati sia all'interno che all'esterno dell'Unione, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3. I meccanismi di salvaguardia di cui al paragrafo 3 non si applicano ai clienti che utilizzano schede ricaricabili, salvo che non abbiano concluso un contratto di prepagamento con rinnovo automatico del credito. I meccanismi di salvaguardia di cui al paragrafo 3 non si applicano ai servizi di tipo da macchina a macchina (M2M). I clienti con schede ricaricabili ricevono tempestivamente anche un messaggio che li avvisi del prossimo raggiungimento del limite di credito. |
Motivazione | |
Emendamento volto a proteggere i clienti con schede prepagate con rinnovo automatico del credito dalle "bollette-shock". Il testo originariamente proposto esclude erroneamente questa categoria di consumatori dall'ambito del regolamento. | |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se del caso, il fornitore del paese di origine informa i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. Esso spiega inoltre ai propri clienti, in modo chiaro e facilmente comprensibile, come disattivare siffatte connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming. |
Se del caso, il fornitore del paese di origine informa i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. Esso notifica inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare siffatte connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming. |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi di roaming e contiene informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni. |
Un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi di roaming e contiene informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe (comprensive di IVA e nella valuta del paese di fatturazione) applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming nel paese interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni. |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali informazioni personalizzate essenziali sulle tariffe vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente del roaming, ad esempio mediante SMS, messaggi di posta elettronica o una finestra pop-up sul suo computer, ogni volta che detto cliente entra in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming regolamentato in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente del roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione. |
Tali informazioni personalizzate essenziali sulle tariffe vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente del roaming, ad esempio mediante SMS, messaggi di posta elettronica o una finestra pop-up sul suo computer, ogni volta che detto cliente entra in un paese diverso dalla sua rete d'origine e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming regolamentato in quel dato paese. Le informazioni vengono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente del roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione. |
Motivazione | |
È opportuno estendere tali misure anche al di fuori dell'Unione europea. | |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni fornitore del paese di origine offre a tutti i suoi clienti del roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario. |
Ogni fornitore del paese di origine offre a tutti i suoi clienti del roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming al dettaglio forniti sia all'interno che all'esterno dell'Unione e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per detti servizi di dati in roaming al dettaglio su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario. Tale disposizione non si applica quando un fornitore di servizi di telefonia mobile di un paese visitato al di fuori dell'Unione non autorizza il fornitore del paese d'origine a monitorare in tempo reale l'utilizzo dei suoi clienti. In questo caso il cliente viene informato di conseguenza mediante un servizio messaggi senza indebito ritardo e gratuitamente, al momento del suo ingresso in suddetto paese. |
Motivazione | |
Le norme sulla trasparenza e la tutela dei consumatori dovrebbero essere applicate anche al di fuori dell'Unione. Rimangono comunque dei paesi in cui, per motivi tecnici, i fornitori nazionali potrebbero non essere in grado di monitorare l'utilizzo dei loro clienti in tempo reale e ricevono le informazioni relative all'utilizzo soltanto alla fine del mese. | |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascun fornitore del paese d'origine provvede inoltre affinché sia inviata un'adeguata notifica al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, allorché i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l'80% del limite di spesa o di consumo concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori interrompano l'invio di tali comunicazioni e di chiedere, al fornitore del paese d'origine in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio. |
Ciascun fornitore del paese d'origine provvede inoltre affinché sia inviata un'adeguata notifica al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, allorché le chiamate in roaming, gli SMS e i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l'80% del limite di spesa o di consumo concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori interrompano l'invio di tali comunicazioni e di chiedere, al fornitore del paese d'origine in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio. |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora questo tetto di spesa o di consumo dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica sul telefono mobile o su un altro dispositivo del cliente del roaming. Detta notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d'origine cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. |
Qualora questo tetto di spesa o di consumo dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica sul telefono mobile o su un altro dispositivo del cliente del roaming. Detta notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d'origine cessa immediatamente di erogare le chiamate, gli SMS e i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La presente disposizione si applica ai clienti del roaming sia all'interno che all'esterno dell'Unione. |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il paragrafo 3 si applica ai clienti del roaming sia all'interno che all'esterno dell'Unione. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Confronto tra i prezzi |
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Ogni informazione concernente le tariffe al dettaglio per i servizi vocali, gli SMS e i dati in roaming è fornita comprensiva di IVA. |
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La Commissione esamina la trasparenza e la comparabilità delle varie tariffe proposte dagli operatori alla loro clientela e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli ulteriori interventi necessari per mettere i clienti in condizione di compararle agevolmente e di prendere eventualmente la decisione di passare a un altro operatore. |
Motivazione | |
Al momento non è possibile comparare le diverse tariffe offerte dai vari operatori per i telefoni cellulari. È opportuno che la Commissione analizzi tale stato di cose. A fini di trasparenza, tutte le informazioni tariffarie dovrebbero essere comprensive di IVA. | |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5 bis, è conferito alla Commissione a decorrere dal …* fino alla data indicata all'articolo 22, secondo comma. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5 bis, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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_____________ |
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* GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione non oltre il 30 marzo 2012 e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche. |
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse comprendono altresì l'obbligo per i fornitori di compensare il cliente quando ritardano o ostacolano il suo passaggio a un fornitore di roaming alternativo. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione non oltre il 30 marzo 2012 e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione verifica il funzionamento del presente regolamento entro il 30 giugno 2015 e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l'altro: |
1. La Commissione verifica il funzionamento del presente regolamento entro il 30 giugno 2016 e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l'altro: |
Motivazione | |
Occorre posticipare il termine per la verifica al fine di valutare l'impatto delle misure strutturali sul mercato. | |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso scade il 30 giugno 1 2022. |
Esso scade il 30 giugno 2022. |
PROCEDURA
Titolo |
Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (Rifusione) |
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Riferimenti |
COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 13.9.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
IMCO 13.9.2011 |
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Esame in commissione |
20.12.2011 |
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Approvazione |
6.2.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 5 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Frank Engel, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Olga Sehnalová, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jürgen Creutzmann, Peter Skinner, Michael Theurer |
||||
PROCEDURA
Titolo |
Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (Rifusione) |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
6.7.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 13.9.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
IMCO 13.9.2011 |
JURI 13.9.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 13.9.2011 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
IMCO 16.2.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Angelika Niebler 26.10.2011 |
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Esame in commissione |
10.11.2011 |
20.12.2011 |
25.1.2012 |
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Approvazione |
24.4.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
54 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Badia i Cutchet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij |
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Deposito |
2.5.2012 |
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