RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

7.6.2010 - (COM(2009)0541 – C7‑0272/2009 – 2009/0153(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: João Ferreira


Procedura : 2009/0153(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0184/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

(COM(2009)0541 – C7‑0272/2009 – 2009/0153(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0541),

–   visti l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0272/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

–   visti l'articolo 55 e l'articolo 37 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0184/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

Motivazione

In linea col parere espresso dalla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 37 del regolamento del PE, il relatore ritiene che la base giuridica appropriata sia soltanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato in relazione alle linee guida indicative di cui all'articolo 6, alle procedure e ai criteri minimi per la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 9, alle condizioni di quarantena di cui all'articolo 15, all'elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 5, come stabilito agli allegati I, II, III e IV, nonché al fine di specificare le condizioni necessarie per aggiungere delle specie all'allegato IV, come previsto all'articolo 24, paragrafo 2. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle opportune consultazioni durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri debbono redigere ed aggiornare periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio, rispondenti alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3. L'elenco deve essere pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione.

Gli Stati membri debbono redigere ed aggiornare periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio, rispondenti alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco deve essere pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione.

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede l'obbligo di pubblicare l'elenco a una data stabilita, ma sarebbe auspicabile, per non dire fondamentale, indicare una scadenza. Il termine di sei mesi proposto dal Consiglio sembra ragionevole.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 3 – punto 3 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. ‘impianto di acquacoltura chiuso': un impianto

3) ‘impianto di acquacoltura chiuso’: un impianto situato sulla terraferma

Motivazione

Per evitare possibili ambiguità al momento dell'applicazione del regolamento, sarebbe opportuno precisare che gli impianti di acquacoltura chiusi saranno considerati tali se, e soltanto se, sono situati sulla terraferma (in conformità della definizione stabilita dal progetto IMPASSE).

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 3 – punto 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell’acqua e provvisto di un meccanismo di scarico (o di scarichi) che non è in nessun modo collegato con le acque aperte prima di essere filtrato, pulito e trattato in modo da impedire l’infiltrazione di rifiuti solidi nell’ambiente acquatico e la fuga di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

(a) in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell’acqua e provvisto di un meccanismo di scarico (o di scarichi) che non è in nessun modo collegato con le acque aperte prima di essere filtrato nonché pulito e trattato in modo da impedire l’infiltrazione di rifiuti solidi nell’ambiente acquatico e la fuga di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Motivazione

L'aggiunta della congiunzione "nonché" mira a indicare più chiaramente i vari elementi obbligatori del processo di depurazione dell'acqua. Inoltre è in linea col progetto di posizione del Consiglio.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 3 – punto 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) che impedisca le perdite delle aziende di acquacoltura, dovute a fattori ambientali quali inondazioni, predatori (ad esempio uccelli), furti e vandalismo e garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;

(b) che impedisca le perdite di esemplari allevati o di materiale biologico, compresi i patogeni, dovute a fattori quali inondazioni – ragion per cui l'impianto deve essere situato a una distanza di sicurezza dalle acque aperte – e predatori (ad esempio uccelli) e che, in misura ragionevole, impedisca le perdite dovute a furti e vandalismo, garantendo nel contempo un appropriato smaltimento degli organismi morti;

Motivazione

Il testo dovrebbe specificare sia il tipo di perdite che possono verificarsi sia la natura dei fattori che potenzialmente vi contribuiscono. Inoltre, sarebbe estremamente difficile fornire una garanzia del tutto sicura della protezione contro i furti e il vandalismo.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili della verifica e della supervisione necessarie per accertare che gli impianti di acquacoltura chiusi siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, punto 3, e devono altresì garantire che il trasporto da e per tali impianti si svolga in condizioni atte ad impedire la fuga di specie esotiche e di specie non bersaglio".

Motivazione

Alla semplificazione del processo di introduzione di specie esotiche deve corrispondere, come contropartita, la necessaria supervisione degli impianti da parte delle autorità competenti degli Stati membri in modo da assicurare che si tenga debito conto di tutti i requisiti tecnici proposti dagli specialisti (in particolare, nell'ambito del progetto IMPASSE).

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. Non sono considerati routinari i movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto.

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. I movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto sono considerati movimenti routinari o non routinari conformemente alle disposizioni degli articoli 6 e 7.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera a

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L'articolo 24 è modificato come segue:

 

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

 

“1. La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 24 bis e alle condizioni stabilite agli articoli 24 ter e 24 quater, modifiche degli allegati I, II, III e IV del presente regolamento al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, nonché norme di applicazione delle condizioni necessarie per l'aggiunta di specie all'allegato IV, come previsto al paragrafo 2.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera b

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) È inserito un nuovo paragrafo che recita:

 

“1 bis. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera c

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c) Il paragrafo 3 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera d

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 – paragrafo 4 – prima frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d) Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

 

“Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere delle specie all'allegato IV conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) È inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 24 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di 5 anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell'articolo 24 ter.

 

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) È inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 24 ter

 

Revoca dei poteri di delega

 

1. La delega di poteri di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere in merito all'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione stessa. Essa ha effetto immediato o a partire da una data posteriore in essa indicata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) È inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 24 quater

 

Opposizione agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica.

 

Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

 

L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Non si tratta di un caso d'urgenza giustificata.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

La modifica del regolamento proposta dalla Commissione si basa sui risultati del progetto IMPASSE, un'azione concertata sull'impatto ambientale delle specie esotiche introdotte nell'acquacoltura. Tale progetto propone una definizione operativa di "impianto di acquacoltura chiuso", più precisa e rigorosa rispetto all'attuale – conformemente alla quale "il grado di rischio associato con le specie esotiche potrebbe essere notevolmente ridotto, fino a raggiungere possibilmente un livello accettabile, se si riducessero le possibilità di fuga di organismi bersaglio e non bersaglio mediante l'adozione di opportune misure durante il trasporto e l'applicazione di protocolli chiaramente definiti negli impianti riceventi".

Alla luce dei suddetti risultati, la Commissione propone di esonerare dall'obbligo di autorizzazione l'introduzione e le traslocazioni in impianti di acquacoltura chiusi, dispensando così gli operatori da tale formalità amministrativa.

Posizione del relatore

L'introduzione di specie esotiche è uno dei principali elementi di turbativa degli ecosistemi e, unitamente alla distruzione degli habitat naturali, costituisce uno dei fattori che maggiormente contribuiscono alla perdita di biodiversità a livello mondiale. Come riconosce la stessa Commissione, l'introduzione di specie esotiche nei mari costieri europei e nelle acque interne è dovuta in moltissimi casi alle "pratiche acquicole e di ripopolamento".

Alla semplificazione della procedura per l'introduzione di specie esotiche nell'acquacoltura devono corrispondere, come contropartita, una definizione rigorosa dei requisiti che gli impianti di acquacoltura chiusi saranno tenuti rispettare (conformemente ai risultati del progetto IMPASSE) e la necessaria supervisione degli impianti, in modo da garantire che tutti i requisiti tecnici proposti dagli specialisti siano debitamente tenuti presenti e rispettati. Lo stesso vale per l'attenzione da prestare durante il trasporto di specie bersaglio e non bersaglio da e per gli impianti di acquacoltura.

Lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea richiede un robusto sostegno per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel campo dell'allevamento di specie autoctone, in modo da consentire una diversificazione della produzione e dell'offerta alimentare e un miglioramento della sua qualità, garantendo nel contempo una maggiore sicurezza ambientale. L'iniziativa legislativa in esame dovrebbe pertanto essere accompagnata da un energico incoraggiamento in tale settore.

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 708/2007, dell'11 giugno 2007, contiene varie disposizioni di "comitatologia" che sono ora incompatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il relatore pertanto presenta una serie di emendamenti intesi a garantire la conformità dell'atto di base con il nuovo trattato, in particolare con l'articolo 290. È opportuno ribadire l'importanza prioritaria di tale adeguamento nei settori che prima dell'entrata in vigore del trattato non erano soggetti alla procedura di codecisione, come il caso della politica comune della pesca; scopo fondamentale è di garantire che, ove giustificato, le misure di portata generale precedentemente adottate ai sensi degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, siano definite come atti delegati.

Il relatore presenta inoltre un emendamento concernente la base giuridica della proposta della Commissione, in linea col parere espresso dalla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 37 del regolamento del PE. La base giuridica appropriata dovrebbe essere il solo articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, mentre andrebbe soppresso il riferimento all'articolo 299, paragrafo 2, del TCE (o al corrispondente articolo del TFUE, ovvero l'articolo 349).

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Carmen Fraga Estévez

Presidente

Commissione per la pesca

BRUXELLES

                       Oggetto:          Parere sulla base giuridica concernente l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (modifica del regolamento (RC) n. 708/2007) (COM(2009)0541 – C7‑0272/2009 – 2009/0153(COD))

Signora Presidente,

con lettera in data 18 marzo 2010 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di valutare se la base giuridica della proposta della Commissione in oggetto sia valida e appropriata.

Nella riunione del 28 aprile 2010 , la commissione giuridica ha esaminato:

· se l'articolo 43, paragrafo 2, costituisce l'unica base giuridica appropriata;

· e se l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 del TFUE possono essere adottati come base giuridica congiunta per una determinata procedura legislativa dato che prevedono l'applicazione di procedure legislative diverse.

I. Contesto generale

Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (in appresso "il regolamento") è stato adottato l’11 giugno 2007. Esso istituisce un quadro volto a disciplinare l’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l’eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio ad esse associata sugli habitat acquatici. Il regolamento prevede un sistema di autorizzazioni che va definito a livello nazionale.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, l’introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possono, in futuro, essere esonerate dal richiedere un’autorizzazione ai sensi del capo III del regolamento sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche.

Nell’ambito del Sesto programma Quadro è stata finanziata un’azione concertata dal titolo “Environmental impacts of alien species in aquaculture” (progetto IMPASSE) il cui obiettivo generale consiste nella messa a punto di orientamenti per pratiche corrette dal punto di vista ambientalistico, relative all’introduzione ed alle traslocazioni in acquacoltura. Inoltre, il progetto si occupa in modo particolare di valutare se gli impianti moderni di acquacoltura chiusi a terra possano garantire la biosicurezza e in che misura, nell’ambito della normativa comunitaria, i movimenti verso questi impianti possano distinguersi dai movimenti verso impianti di acquacoltura aperti.

La relazione finale sul progetto IMPASSE, presentata di recente, contiene una definizione operativa di “impianti di acquacoltura chiusi” che è più rigorosa dell’attuale definizione stabilita all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio.

L’obiettivo della presente proposta consiste nel procedere alle necessarie modifiche tecniche della definizione di “impianti di acquacoltura chiusi” per esonerare l’introduzione e le traslocazioni da utilizzare in tali impianti dall'obbligo di richiedere un’autorizzazione ai sensi del capo III del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio. Ciò che si intende fare è eliminare la burocrazia pur continuando a garantire una protezione ambientale adeguata nell’utilizzare specie esotiche e specie localmente assenti nell’acquacoltura.

II. Le basi giuridiche proposte

Le basi giuridiche proposte per la proposta di regolamento sono le seguenti:

Articolo 43, paragrafo 2, del TFUE

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Questa è l'unica base giuridica proposta dal Consiglio.

Articolo 349 del TFUE

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Questa è la seconda base giuridica per il regolamento n. 708/2007 quale sostenuta dalla Commissione.

III. La giurisprudenza

In base alla giurisprudenza consolidata la scelta del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto[1].

In linea di massima, un atto deve fondarsi su un'unica base giuridica. Se l’esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue un duplice scopo o che possiede una doppia componente e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altro è solo accessorio, l’atto deve basarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla componente principale o preponderante[2].

Solo in via eccezionale, ove sia provato che l’atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, un atto siffatto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi volta a volta pertinenti, sempreché le loro procedure siano compatibili[3].

Il ricorso ad un duplice fondamento giuridico è tuttavia escluso ove le procedure previste dalle rispettive norme siano incompatibili (va segnalato a questo proposito che, se l'articolo 349 prevede la consultazione semplice del Parlamento, esso non prevede però la votazione a maggioranza in seno al Consiglio)[4].

IV. Analisi del regolamento n. 708/2007 e della proposta del regolamento recante modifica

Il regolamento istituisce un sistema nel quale l'introduzione o la traslocazione di specie esotiche e di specie localmente assenti (in appresso "specie esotiche") nell'ambiente comunitario può essere regolamentato facendo in modo che il vantaggio economico connesso allo sfruttamento di tali specie mediante acquacoltura non vada a scapito della biodiversità e di altri beni ambientali. Il regolamento raggiunge tale obiettivo creando un sistema di autorizzazioni che prevedono una valutazione scientifica dei rischi associati con un movimento svolta dallo Stato membro ricevente. Esso stabilisce inoltre procedure concernenti i movimenti che hanno ottenuto l'autorizzazione.

La proposta è essenzialmente un adeguamento tecnico a tale sistema. Essa fornisce una definizione più esauriente di "impianto di acquacoltura chiuso" e prevede altresì una deroga in base alla quale possono essere introdotte specie esotiche in questi impianti biologicamente sicuri senza i costi e l'onere amministrativo connessi a una richiesta di autorizzazione.

Le basi giuridiche del regolamento originario sono articoli del trattato aventi campi di applicazione molto diversi, ma che condividono un riferimento alle politiche comuni dell'agricoltura e della pesca. L'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE stabilisce disposizioni necessarie a istituire i mercati europei comuni dell'agricoltura e della pesca. L'articolo 349 è una disposizione molto più specifica, finalizzata esclusivamente alle regioni insulari ultraperiferiche dell'Unione che hanno particolari problemi economici e sociali. Molte di queste regioni, se non tutte, hanno diverse specie indigene. Ciò permette al legislatore europeo di calibrare le norme comunitarie in modo da tener conto delle specifiche ed insolite esigenze di tali regioni.

Va osservato che il regolamento fa solo un rapido riferimento alle regioni ultraperiferiche. L'articolo 2, paragrafo 5, prevede una deroga per le specie (elencate all'allegato IV) che un tempo avrebbero potuto essere considerate esotiche ma che, in considerazione del tempo da cui sono presenti nella Comunità senza conseguenze nocive per l'ambiente, non sono più considerate tali. L'articolo 24 prevede una procedura, svolta in base a norme adottate dalla Commissione, in base alla quale gli Stati membri possono richiedere l'aggiunta di specie di pesci all'Allegato IV. L'articolo 24, paragrafo 6, stabilisce che:

Gli Stati membri interessati possono proporre per le loro regioni ultraperiferiche, citate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea [attualmente articolo 349 del TFUE], l’aggiunta di specie da includere in una parte separata dell’allegato IV.

Lo scopo di questa disposizione è chiaro, ma difficilmente può essere ritenuta costituire "misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni" ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.

Nei considerando del regolamento o nel successivo regolamento recante modifica non vi è alcun riferimento alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349. Inoltre, la proposta della Commissione non giustifica in alcun modo il ricorso alla seconda base giuridica, né nella motivazione, né nel preambolo al proposto regolamento recante modifica.

La giurisprudenza della Corte relativa alla scelta della corretta base giuridica descrive questo esercizio come la ricerca del "centro di gravità" dell'atto legislativo. Non vi è alcun dubbio che il centro di gravità del regolamento è da ricercarsi nel campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. Come giustamente ha rilevato il Servizio giuridico, la proposta riguarda materie correlate alla promozione dell'acquacoltura.

Il riferimento alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE è marginale e per nulla sufficiente a giustificare il ricorso a due basi giuridiche.

V. Conclusione e raccomandazione

Alla luce di quanto sopra, è chiaro che l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE è l'unica base giuridica appropriata per questa proposta.

Nella riunione del 28 aprile 2010 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[5], di raccomandarLe di adottare l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come unica base giuridica appropriata.

Distinti saluti,

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Causa C-440/05 Commissione contro Consiglio [2007] Raccolta I-9097.
  • [2]  Causa C-91/05 Commissione contro Consiglio [2008] Raccolta I-3651.
  • [3]  Causa C-338/01 Commissione contro Consiglio [2004] Raccolta I-4829.
  • [4]  Causa C-178/03 Commissione contro Parlamento e Consiglio [2006] Raccolta I-107.
  • [5]  Erano presenti al momento della votazione finale:Klaus-Heiner Lehne (presidente),

PROCEDURA

Titolo

Impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (modifica del regolamento (CE) n. 708/2007)

Riferimenti

COM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.10.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

12.11.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

12.11.2009

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

5.11.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

João Ferreira

3.11.2009

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

28.4.2010

 

 

 

Esame in commissione

28.1.2010

 

 

 

Approvazione

2.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Estelle Grelier, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Deposito

7.6.2010