RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

28.10.2010 - (COM(2009)0189 – C7‑0010/2009 – 2009/0057(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Pat the Cope Gallagher


Procedura : 2009/0057(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0296/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

(COM(2009)0189 – C7‑0010/2009 – 2009/0057(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0189),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0010/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7‑0296/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Dal punto di vista economico, lo stock occidentale costituisce il principale stock di sugarello presente nelle acque della Comunità. Le informazioni biologiche relative a questo stock non sono sufficienti per effettuare una valutazione completa del suo stato che consentirebbe di fissare un obiettivo di mortalità per pesca connesso al rendimento massimo sostenibile e di stabilire un legame fra il totale ammissibile di catture e le previsioni scientifiche sulle catture. Tuttavia, l’indice di abbondanza delle uova, che dal 1977 viene calcolato nell’ambito di campagne di ricerca internazionali triennali, può essere utilizzato come indicatore biologico per l’evoluzione delle dimensioni dello stock.

(2) Le informazioni biologiche relative allo stock occidentale non sono sufficienti per effettuare una valutazione completa del suo stato che consentirebbe di fissare un obiettivo di mortalità per pesca connesso al rendimento massimo sostenibile e di stabilire un legame fra il totale ammissibile di catture e le previsioni scientifiche sulle catture. Tuttavia, l’indice di abbondanza delle uova, che dal 1977 viene calcolato nell’ambito di campagne di ricerca internazionali triennali, può essere utilizzato come indicatore biologico per l’evoluzione delle dimensioni dello stock.

Motivazione

La prima frase è trasferita al considerando 7 bis (nuovo).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le zone per le quali vengono fissati ogni anno limiti alle catture totali di sugarello non coincidono con i confini dello stock di sugarello. Nel quadro della fissazione delle possibilità di pesca per il 2009, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a riorganizzare queste zone di TAC per consentire il corretto funzionamento del piano.

soppresso

Motivazione

Il considerando 6 non è più pertinente, dal momento che le zone dei TAC sono state riorganizzate, nel contesto della fissazione delle possibilità di pesca per il 2010, in modo da coincidere con i confini dello stock occidentale di sugarello (cfr. l'allegato IA del regolamento n. 53/2010 e l'allegato I del regolamento n. 219/2010).

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Dal punto di vista economico, lo stock occidentale costituisce il principale stock di sugarello presente nelle acque dell'Unione. Tale stock è sfruttato da flotte diverse – quella industriale, per la fornitura di materia prima all'industria di trasformazione e per il commercio estero, e quella artigianale, per la fornitura di pesce fresco di alta qualità al pubblico.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di specificare le diverse caratteristiche e finalità delle flotte interessate.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo e sorveglianza specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, e di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli. Queste misure dovrebbero in particolare ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni.

(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo e sorveglianza specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, e di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli. Queste misure dovrebbero in particolare ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni.

Motivazione

Adeguamento tecnico a seguito dell'adozione del nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La fissazione e l'attribuzione delle possibilità di pesca e la determinazione dei riferimenti biologici sono misure d'importanza primordiale nel quadro della politica comune della pesca e hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri. È opportuno che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente le competenze di esecuzione in questa materia.

(11) La fissazione e l'attribuzione delle possibilità di pesca nel quadro della politica comune della pesca hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, ed è pertanto necessario, in particolare, tenere conto dell'attività di vendita di pesce fresco per il consumo umano svolta dalle flotte costiere artigianali direttamente legate alle zone costiere di pesca fortemente dipendenti dalla pesca.

Motivazione

Si tratta di un adeguamento in seguito all'entrata in vigore del TFUE. Inoltre, il nuovo piano di gestione deve tenere debitamente conto dell'attività delle flotte artigianali che si sono tradizionalmente specializzate in questo tipo di pesca per il consumo di pesce fresco. È pertanto opportuno non fissare zone troppo lontane dalla costa.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) I riferimenti e parametri biologici che rientrano nella norma di cattura dovrebbero conformarsi ai più recenti pareri scientifici. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le modifiche di taluni riferimenti e parametri biologici integrati nella norma di cattura quale figura nell'allegato, al fine di reagire rapidamente alle variazioni nei pareri scientifici determinate da miglioramenti delle conoscenze o dei metodi. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

Motivazione

Emendamento collegato agli emendamenti relativi agli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater e in linea con l'articolo 290 del TFUE (atti delegati).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto concerne la flotta costiera, l'organizzazione delle zone di gestione derivante dal piano è attuata tenendo conto dei diritti storici di tale segmento della flotta.

Motivazione

Il nuovo piano di gestione deve tenere debitamente conto dell'attività delle flotte artigianali che si sono tradizionalmente specializzate in questo tipo di pesca per il consumo di pesce fresco. È pertanto opportuno non fissare zone troppo lontane dalla costa.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 4, il Consiglio fissa ogni anno, conformemente alla procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e previa consultazione dello CSTEP, i TAC per lo stock di sugarello occidentale per l’anno successivo.

1. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 4, il Consiglio fissa ogni anno, conformemente alla procedura prevista all’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e previa consultazione dello CSTEP, i TAC per lo stock di sugarello occidentale per l’anno successivo.

Motivazione

Adeguamento a seguito dell'entrata in vigore del TFUE.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La zona del TAC per il sugarello occidentale definita nel presente regolamento copre l'intera area geografica individuata dallo CSTEP come formante parte di detta zona.

Motivazione

La fissazione dei TAC è materia di competenza del Consiglio ed è pertanto inopportuno inserirla nel piano di gestione. Inoltre, l'emendamento relativo all'articolo 2, comma 1 bis (nuovo), prevede di tenere conto dei diritti storici.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora lo CSTEP non sia in grado di stimare il livello di rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, per l'anno precedente all'anno in cui è stata effettuata l'ultima valutazione scientifica, il quantitativo da detrarre è pari alla percentuale più elevata di rigetti, inclusi i pesci rilasciati, che secondo stime scientifiche si sarebbe verificata negli ultimi 15 anni, ma in ogni caso non è inferiore al 5 %.

2. Qualora lo CSTEP non sia in grado di stimare il livello di rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, per l'anno precedente all'anno in cui è stata effettuata l'ultima valutazione scientifica, il quantitativo da detrarre è pari alla percentuale media di rigetti, inclusi i pesci rilasciati, che secondo stime scientifiche si sarebbe verificata negli ultimi 15 anni.

Motivazione

Lo scopo del presente emendamento è di fornire una metodologia più equa per la valutazione del livello dei rigetti nelle circostanze previste dall'articolo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

d ) un quantitativo minimo di prelievo totale di 75 000 tonnellate, incluse le stime relative ai rigetti in mare.

d) un quantitativo minimo di prelievo totale compreso tra 70 000 e 80 000 tonnellate, incluse le stime relative ai rigetti in mare. Il Consiglio stabilisce il quantitativo minimo di prelievo totale in sede di fissazione del TAC a norma del presente capo.

Motivazione

In linea con una proposta informale della Presidenza belga volta a introdurre una certa flessibilità nel metodo di calcolo del prelievo totale istituendo un limite inferiore e un limite superiore per il quantitativo minimo di prelievo totale.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

1,07 * (75 000 tonnellate + (TAC di riferimento * coefficiente di ponderazione) / 2)

1,07 * (quantitativo minimo di prelievo totale + (TAC di riferimento * coefficiente di ponderazione) / 2)

Motivazione

Collegato all'emendamento precedente e in linea con una proposta informale della Presidenza belga volta a introdurre una certa flessibilità nel metodo di calcolo del prelievo totale istituendo un limite inferiore e un limite superiore per il quantitativo minimo di prelievo totale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il TAC di riferimento da utilizzare per il calcolo del primo TAC era stato fissato per zone diverse da quelle di cui all’articolo 2, il TAC di riferimento viene calcolato tenendo conto dei recenti pareri scientifici sui livelli di cattura adeguati, o dei recenti livelli di cattura in assenza di tali pareri, relativi alle divisioni CIEM di cui all’articolo 2.

soppresso

Motivazione

Questo paragrafo non è più pertinente (cfr. la motivazione dell'emendamento che sopprime il considerando 6).

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora lo CSTEP ritenga che gli indici della campagna di ricerca sulle uova quali definiti all'articolo 3, lettera e), o il coefficiente di ponderazione ad essi applicato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o il fattore costante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non sono più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento elevato, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori.

Qualora lo CSTEP ritenga, grazie a una migliore conoscenza dello stock o a un migliore metodo di valutazione del medesimo, che il coefficiente di ponderazione o il coefficiente angolare che rispecchia l’evoluzione dell’abbondanza delle uova quali figurano nell'allegato debbano essere fissati o calcolati diversamente, la Commissione può, mediante atti delegati a norma dell'articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater, adottare modifiche all'allegato al fine di adeguare tali parametri ai nuovi pareri scientifici.

Motivazione

In linea con l'articolo 290 del TFUE.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 10 ter.

 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.

Motivazione

In linea con l'articolo 290 del TFUE.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 ter

 

Revoca della delega

 

1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando gli eventuali motivi della revoca della delega di poteri.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

In linea con l'articolo 290 del TFUE.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 quater

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Motivazione

In linea con l'articolo 290 del TFUE.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Permesso di pesca speciale

Autorizzazione di pesca

Motivazione

La modifica adegua la terminologia utilizzata in questo articolo in modo da renderla coerente con il nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per poter esercitare la pesca del sugarello occidentale, le navi devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.

1. Per poter esercitare la pesca del sugarello occidentale, le navi devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (regolamento sul controllo).

Motivazione

La modifica adegua la terminologia utilizzata in questo articolo in modo da renderla coerente con il nuovo regolamento sul controllo del 20 novembre 2009.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di sugarelli nel corso di bordate che comportano la presenza della nave in una delle divisioni CIEM di cui all'articolo 2.

2. Alle navi che non siano in possesso dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di sugarelli nel corso di bordate che comportano la presenza della nave in una delle divisioni CIEM di cui all'articolo 2.

Motivazione

La modifica adegua la terminologia utilizzata in questo articolo in modo da renderla coerente con il nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In deroga al paragrafo 2, il comandante di una nave che non sia in possesso dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 può detenere sugarelli a bordo ed entrare nella zona di cui al paragrafo 2 purché le attrezzature di pesca siano legate saldamente e riposte nella stiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle condizioni stabilite dal paragrafo 2 ter.

Motivazione

Emendamento tecnico inteso a chiarire la formulazione e a fare riferimento alle disposizioni del nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Oltre a rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, prima di entrare nella zona di cui al paragrafo 2 il comandante della nave di cui al paragrafo 3 effettua una registrazione nel giornale di bordo, indicando la data e l'ora in cui è terminata l'ultima operazione di pesca e specificando il previsto porto di sbarco. Se la nave è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009, le informazioni sono trasmesse conformemente a tale articolo. I quantitativi di sugarello a bordo della nave e non registrati nel giornale di bordo sono considerati catturati all'interno della zona.

Motivazione

Emendamento tecnico inteso a chiarire la formulazione e a fare riferimento alle disposizioni del nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni Stato membro tiene un elenco aggiornato delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito web ufficiale.

3. Ogni Stato membro tiene un elenco aggiornato delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito web ufficiale. Lo Stato membro inserisce tale elenco nella zona protetta del sito web ufficiale istituito a norma dell'articolo 114 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Motivazione

Emendamento tecnico a seguito dell'adozione del nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Ferme restando le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, i paragrafi da 1 a 4 si applicano anche ai pescherecci di paesi terzi che intendono pescare il sugarello occidentale nelle acque dell'Unione.

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire la disposizione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Con riguardo al sugarello occidentale, gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi incrociati e le verifiche dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Viene prestata particolare attenzione alla possibilità che piccole specie pelagiche diverse dal sugarello vengano dichiarate come sugarelli e viceversa.

1. Nell'effettuare la convalida dei dati riguardo al sugarello occidentale conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, viene prestata particolare attenzione alla possibilità che piccole specie pelagiche diverse dal sugarello vengano dichiarate come sugarelli e viceversa.

Motivazione

Adeguamento tecnico al nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare (VMS), gli Stati membri verificano, a partire dai dati VMS e sulla base di un campione rappresentativo, che le informazioni pervenute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. Particolare attenzione viene riservata alla coerenza dei dati spaziali relativi alle attività osservate nelle zone in cui si incontrano i confini degli stock di sugarello, ossia le divisioni CIEM VIIIc e IXa, IVa e IVb, VIIe e VIId.

2. Particolare attenzione viene altresì riservata alla coerenza dei dati spaziali relativi alle attività osservate nelle zone in cui si incontrano i confini degli stock di sugarello, ossia le divisioni CIEM VIIIc e IXa, IVa e IVb, VIIe e VIId.

Motivazione

Ad eccezione delle disposizioni specifiche intese a ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni nel quadro del presente regolamento, le misure di controllo e sorveglianza devono essere trattate nel contesto del nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro conserva e mette a disposizione del pubblico, in particolare sul proprio sito web ufficiale, le coordinate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco.

soppresso

Motivazione

Le misure di controllo e sorveglianza devono essere trattate nel contesto del nuovo regolamento sul controllo.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'articolo 11 si applica a decorrere dalla data di applicazione degli articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Motivazione

Emendamento tecnico inteso a chiarire la disposizione.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. La Commissione ha realizzato uno strumento giuridico di gestione dello stock di sugarello, secondo i valori di riferimento disponibili per la conservazione e in base a considerazioni sulla sostenibilità a lungo termine. La proposta ha lo scopo di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

I. Antecedenti

La proposta risale ad aprile 2009 e si basa sul piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002. La Commissione si impegna a mantenere o riportare gli stock ittici a livelli che consentano di produrre il rendimento massimo sostenibile, con la massima urgenza per gli stock in via di esaurimento e ove possibile entro il 2015.

In occasione della riforma della politica comune della pesca nel 2002 sono stati inoltre concordati piani pluriennali e piani di ricostituzione.

La proposta della Commissione riflette un'iniziativa accolta favorevolmente e organizzata dalle parti interessate in seno al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, la presente proposta è passata dalla procedura di consultazione alla procedura legislativa ordinaria.

II. Contesto della proposta

Le parti del settore principalmente interessate dal piano pluriennale sono gli armatori, gli operatori e l'equipaggio dei pescherecci che praticano la pesca pelagica nella zona di distribuzione dello stock occidentale di sugarello, ovvero nel Mare del Nord, nelle zone ad ovest dell'Irlanda britannica, nella parte occidentale della Manica, nelle acque ad ovest della Bretagna, nel golfo di Biscaglia e a nord e nord-ovest della Spagna.

Dal punto di vista economico, lo stock occidentale costituisce il principale stock di sugarello presente nelle acque dell'Unione europea.

La biomassa dello stock riproduttivo non è misurabile, dal momento che i pareri scientifici sullo stock si basano su dati insufficienti. La principale fonte di informazioni indipendente dal settore della pesca è costituita dalle campagne internazionali di ricerca sulle uova di sugarello condotte ogni tre anni a partire dal 1977. Sfortunatamente, i dati così ottenuti non hanno finora consentito agli esperti scientifici del settore della pesca di realizzare una valutazione completa dello stock. Tuttavia, sfruttando le informazioni provenienti dalla ricerca sulle uova e la conoscenza del numero di uova che una femmina produce nel periodo riproduttivo, gli esperti sono in grado di valutare l'abbondanza relativa della biomassa riproduttiva dello stock. Il piano di gestione proposto affronta questi problemi ed elabora una nuova modalità per stabilire il totale ammissibile di catture (TAC) che ha un'elevata probabilità di assicurare la sostenibilità a lungo termine dello stock.

Un progetto di ricerca per l'identificazione dello stock di sugarello finanziato dalla Comunità europea nel 2004 ha confermato le precedenti supposizioni che la distribuzione dello stock riguardi anche le acque della costa settentrionale della Spagna. Sulla base di queste prove e in vista della gestione dello stock, le zone di gestione per la determinazione dei TAC sono state ridefinite nei regolamenti sui TAC e le quote per il 2010, in modo da coincidere con i confini dello stock occidentale di sugarello (cfr. l'allegato IA del regolamento n. 53/2010 del Consiglio e l'allegato I del regolamento n. 219/2010 del Consiglio).

La presente proposta tenta di rimediare alla mancanza di informazioni sullo stock attraverso la definizione di una formula per il calcolo di un tetto massimo annuale di sbarchi consentiti di sugarelli catturati in determinate zone per le navi che praticano questo tipo di pesca. La formula si basa sui migliori indicatori scientifici e biologici attualmente disponibili sullo sviluppo dello stock.

Inoltre, la Commissione ha adottato misure di controllo e sorveglianza specifiche intese a ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni in aggiunta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione. Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio è ora superato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.

La Commissione si propone infine di svolgere una valutazione periodica del piano e di apportarvi, se necessario, delle modifiche.

III. Valutazione del relatore

In generale, il relatore appoggia la proposta della Commissione e in particolare desidera sottolineare la buona cooperazione tra il settore e gli esperti che è stata alla base dell'elaborazione del piano. Considerati i limiti delle nostre conoscenze sulla biomassa dello stock riproduttivo del sugarello, il piano affronta in maniera razionale i problemi relativi ai dati e alla valutazione. Esso offre inoltre un certo grado di stabilità al settore, cosa tanto più importante in questi tempi di incertezza finanziaria.

Con il presente documento la Commissione intende fare un passo avanti verso la definizione dei piani pluriennali in generale. Il piano a lungo termine per il sugarello può essere utilizzato come modello per futuri piani pluriennali di regolamentazione delle possibilità di pesca nelle acque dell'Unione europea.

Il relatore, tuttavia, propone le seguenti modifiche al progetto di regolamento.

Innanzitutto, alcuni emendamenti sono necessari per adeguare la proposta alla nuova base giuridica conformemente al TFUE e alla procedura legislativa ordinaria (articolo 43, paragrafo 2, del TFUE), poiché tale proposta è stata presentata dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del TFUE e secondo la procedura di consultazione. I piani pluriennali sono una pietra angolare della PCP e uno strumento di conservazione fondamentale. Di conseguenza, essi comprendono disposizioni generali necessarie per conseguite gli obiettivi della PCP (ovvero garantire uno sfruttamento delle risorse viventi che assicuri condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili) e devono essere adottati ai sensi della procedura legislativa ordinaria. Pertanto, l'articolo 43, paragrafo 2, è la base giuridica appropriata e sufficiente per questa proposta della Commissione, e il Consiglio non può riservarsi la facoltà di adeguare unilateralmente i parametri definiti nella proposta per la determinazione del TAC.

Man mano che la scienza evolve, i valori utilizzati per determinare i riferimenti biologici potrebbero essere oggetto di nuovi e diversi pareri scientifici. In queste circostanze, è ovvio che il piano dovrebbe prevedere la possibilità di adeguare i fattori di riferimento. Il relatore propone di delegare alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del TFUE, il potere di modificare uno degli elementi della formula prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e nell'allegato – il coefficiente di ponderazione o il coefficiente angolare che rispecchia l’evoluzione dell’abbondanza delle uova – al fine di adeguare tale parametro ai nuovi pareri scientifici.

Inoltre, per i casi in cui lo CSTEP non sia in grado di stimare il livello di rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati (pesci rilasciati in acqua senza essere caricati a bordo della nave), il relatore suggerisce un metodo più equo di quello proposto dalla Commissione. Questo implicherebbe di prendere in considerazione i dati storici dei rigetti degli ultimi 15 anni. Come indicato dal comitato consultivo regionale per gli stock pelagici, la definizione di una percentuale minima del 5% appare smisuratamente elevata rispetto alla percentuale media degli ultimi 15 anni, anche tenendo conto di una percentuale eccezionalmente alta di rigetti pari al 4% nel 1996. Il relatore si domanda, in effetti, se la proposta della Commissione non intenda in questo caso penalizzare il settore per la mancata fornitura di dati sufficienti sui rigetti da parte degli Stati membri, piuttosto che applicare il principio di precauzionalità in termini biologici.

Per quanto riguarda l'accesso alla zona per le navi che praticano la pesca di sugarelli, il relatore ritiene che sia necessario creare una regola più flessibile di quella che suggerisce la Commissione. Le navi che praticano la pesca di sugarelli in una zona devono poter sbarcare le catture in un porto che si trova in un'altra zona. Il relatore desidera, per esempio, mettere in evidenza la questione dell'attraversamento delle zone VIId, IVbc e IIIa per raggiungere la zona IVa (Norvegia). Diversamente, una nave che pratica la pesca nella zona settentrionale sarebbe costretta a sbarcare le catture in un porto della nuova zona settentrionale, anche se potrebbe essere molto più conveniente effettuare lo sbarco in un porto situato nella nuova zona occidentale. Il relatore suggerisce pertanto un sistema in base a cui il comandante di un peschereccio sarebbe tenuto a registrare i dati relativi alle catture e al luogo in cui esse avvengono, assicurando al tempo stesso che le attrezzature di pesca siano saldamente legate e riposte nella stiva, conformemente alle norme concernenti la conservazione delle risorse della pesca mediante misure tecniche.

Il relatore propone inoltre svariati emendamenti volti ad assicurare che le misure generali di controllo e sorveglianza siano trattate nel contesto del nuovo regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Disposizioni specifiche intese a ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni potrebbero tuttavia essere comprese nel quadro del piano pluriennale.

La maggior parte degli emendamenti sopra citati sono inclusi nel progetto di posizione del Consiglio approvato dal gruppo di lavoro del Consiglio il 19 marzo 2010 durante la Presidenza spagnola e trasmesso alla commissione per la pesca del PE. Tuttavia, nel frattempo, il Consiglio ha sospeso i negoziati con il PE a causa di discussioni interne su diverse questioni giuridiche e politiche sollevate da alcuni Stati membri.

Infine, in linea con una recente proposta informale della Presidenza belga, il relatore appoggia due emendamenti all'articolo 7 volti a introdurre una certa flessibilità per il Consiglio nel metodo di calcolo del prelievo totale, istituendo un limite inferiore e un limite superiore per il quantitativo minimo di prelievo totale. Tali emendamenti mirano a facilitare una soluzione di compromesso, contribuendo ad un approccio costruttivo e positivo in ordine alla proposta legislativa in questione.

Il relatore si augura sinceramente che il piano possa essere adottato e attuato il prima possibile e confida che si possa giungere ad un accordo nel prossimo futuro, al fine di garantire che le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della PCP rimangano tra le competenze condivise dei colegislatori.

PROCEDURA

Titolo

Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

Riferimenti

COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.4.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

14.7.2009

Relatore(i)

       Nomina

Pat the Cope Gallagher

1.9.2009

 

 

Esame in commissione

21.7.2009

2.9.2009

1.10.2009

3.11.2009

 

1.12.2009

14.7.2010

30.8.2010

 

Approvazione

26.10.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Raül Romeva i Rueda

Deposito

28.10.2010