RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

6.12.2010 - (COM(2007)0298 – C6‑0196/2007 – 2007/0112(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Claude Moraes


Procedura : 2007/0112(COD)
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A7-0347/2010
Testi presentati :
A7-0347/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

(COM(2007)0298 – C7‑0196/2007 – 2007/0112(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0298),

–   visto l'articolo 63, paragrafi 3 e 4, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0196/2007),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con la lettera del 7 aprile 2010 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7‑0347/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN PRIMA LETTURA[1]*

---------------------------------------------------------

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)]

Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2]

considerando quanto segue:

(1)         La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[3] non si applica ai rifugiati o ai beneficiari di protezione internazionale di cui alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[4].

(2)         La prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano.

(3)         La concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale è importante anche per promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale dell'Unione europea enunciato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(4)         È pertanto opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo ▌ nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi. ▌

(5)         Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. ▌

(6)         È opportuno che in una vasta gamma di settori economici e sociali i beneficiari di protezione internazionale soggiornanti di lungo periodo godano, a determinate condizioni, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, affinché lo status di soggiornante di lungo periodo sia un autentico strumento di integrazione sociale di queste persone.

(7)         La parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro che ha concesso la protezione non dovrebbe pregiudicare i diritti e i benefici garantiti dalla direttiva 2004/83/CE nonché dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (convenzione di Ginevra).

(8)         Occorre che le condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE per quanto concerne il diritto di un soggiornante di lungo periodo di soggiornare in un altro Stato membro e di ottenere in tale Stato uno status di soggiornante di lungo periodo si applichino nello stesso modo a tutti i cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito uno status di soggiornante di lungo periodo.

(9)         Il trasferimento di responsabilità in materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula dal campo di applicazione della presente direttiva.

(10)       Nel caso in cui uno Stato membro, per un motivo previsto dalla direttiva 2003/109/CE, intenda allontanare un beneficiario di protezione internazionale cui ha riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato dovrebbe beneficiare della protezione dal respingimento garantita dalla direttiva 2004/83/CE e dall'articolo 33 della convenzione di Ginevra. ▌A tal fine, qualora l'interessato benefici dello status di protezione internazionale in un altro Stato membro, occorre prevedere, salvo che il respingimento sia consentito in virtù delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE, che tale persona possa essere allontanata solo verso lo Stato membro che le ha conferito lo status di protezione e che tale Stato sia tenuto a riammetterla▌. Le medesime garanzie dovrebbero applicarsi al beneficiario della protezione internazionale che si è stabilito in un secondo Stato membro ma non vi ha ancora ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo.

(10a)     Qualora l'espulsione di un beneficiario di protezione internazionale fuori del territorio dell'UE sia consentita a norma della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri provvedono a che tutte le informazioni siano ottenute dalle fonti pertinenti includendo, se del caso, quelle dallo Stato membro che ha accordato la protezione internazionale, e valutate al fine di garantire che la decisione di espulsione sia conforme all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12)       La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ▌ e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare nel suo articolo 7. ▌

(12 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa.

(13)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, gli Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa né soggetti alla sua applicazione.

(14)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva ▌e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/109/CE è così modificata:

1.        All'articolo 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)     "protezione internazionale", la protezione internazionale definita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[5];"

2.        L'articolo 3, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)      La lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)     sono stati autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di una forma di protezione diversa dalla protezione internazionale o hanno chiesto l'autorizzazione di soggiornare a tale titolo, e sono in attesa di una decisione sul loro status;"

b)     La lettera d) è sostituita dalla seguente:

d)     hanno chiesto la protezione internazionale ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;"

2 bi.s  L'articolo 3, paragrafo 3 è modificato come segue:

           a)     La lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)   nella convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977, come pure nel paragrafo 11 dell'allegato della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967.

           b) È aggiunta la lettera seguente:

"c bis) nell'accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità verso i rifugiati del 16 ottobre 1980."

3.        L'articolo 4 è modificato come segue:

a)        È aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. Gli Stati membri decidono di non conferire lo status di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione internazionale, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 e dall'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2004/83/CE."

b)        Al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto concerne le persone cui è stata accordata la protezione internazionale, almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale è stata accordata tale protezione e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computata ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."

4.        All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“4.    Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo cui ha concesso la protezione internazionale, inserisce nel permesso, alla rubrica "osservazioni", il testo seguente: ▌"protezione internazionale accordata in [nome dello Stato membro] in data [data]".

5.      Quando il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo contiene l'osservazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro inserisce nel permesso la stessa osservazione.

Prima di inserire l'osservazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro consulta lo Stato membro indicato nella stessa per assicurarsi che il soggiornante di lungo periodo non soddisfi più le condizioni per poter beneficiare della protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell'osservazione risponde a detta consultazione entro un mese dal ricevimento della richiesta del secondo Stato membro. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato membro non inserisce l'osservazione di cui al paragrafo 4.

5 bis. Se, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo è trasferita al secondo Stato membro dopo il rilascio del permesso di cui al paragrafo 5, il secondo Stato membro modifica opportunamente l'osservazione di cui al paragrafo 4, entro tre mesi dal trasferimento di responsabilità."

4 bis.  All'articolo 9 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Gli Stati membri possono revocare lo status di soggiornante di lungo periodo in caso di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione internazionale, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 e dall'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2004/83/CE, se lo status di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale."

5.        All'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis.  Per quanto concerne lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, i paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 2004/83/CE."

6.        L'articolo 12 è modificato come segue:

a)      Sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3 bis.    Lo Stato membro che decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo contiene l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4 chiede allo Stato membro indicato nella stessa di confermare se la persona beneficia ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell'osservazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.

3 ter.  Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro consultato, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari, fatta salva la legislazione applicabile dell'Unione o nazionale e nel rispetto del principio del ricongiungimento familiare.

In deroga al paragrafo 3 ter, lo Stato membro che ha preso il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare il soggiornante di lungo periodo verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, qualora la persona soddisfi le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE, nel rispetto degli obblighi internazionali applicabili."

b)     È inserito il seguente paragrafo 6:

“6. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2004/83/CE."

6 bis.  È aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

1.        Se il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo contiene l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4 e la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo è trasferita, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, al secondo Stato membro prima del rilascio del permesso di cui all'articolo 8, paragrafo 5, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di modificare opportunamente l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

2.        Se al soggiornante di lungo periodo è accordata protezione internazionale nel secondo Stato membro prima del rilascio del permesso da parte di tale Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 5, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di modificarlo per introdurre l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

3.        In seguito alla richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilascia il permesso modificato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta del secondo Stato membro."

7.        All'articolo 22 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis.  Salvo il caso in cui la protezione internazionale sia stata nel frattempo revocata o la persona rientri in una delle categorie descritte dall'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE, il paragrafo 3 non si applica ai cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2004/83/CE."

8.        All'articolo 25 il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui agli articoli 8, 12, 19, 19 bis, 22 e 23."

Articolo 2

1.        Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …[6]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni▌.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.        Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a …

           Per il Parlamento europeo                                         Per il Consiglio

           Il presidente                                                            Il presidente

  • [1] *       Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [2]        Posizione del Parlamento europeo del …
  • [3]        GU L 16 del 23.01.04, pag. 44.
  • [4]        GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
  • [5]               GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
  • [6]               GU: inserire la data seguente: 24 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nelle Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Contesto storico della proposta

Nel 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva[1] relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che sono residenti di lungo periodo. In origine, la proposta prevedeva che i rifugiati potessero beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto in uno Stato membro. Tuttavia, nel corso dei negoziati, gli Stati membri hanno deciso di escludere i rifugiati dal campo di applicazione della direttiva. Di conseguenza, nella dichiarazione congiunta adottata dal Consiglio GAI l'8 maggio 2003, il Consiglio e la Commissione hanno stabilito che la Commissione avrebbe presentato una proposta di direttiva intesa a estendere lo status di soggiornante di lungo periodo ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria.

Nel giugno 2007 la Commissione ha quindi presentato la sua proposta, avente la stessa base giuridica dell'atto che avrebbe dovuto modificare, ovvero l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE. L'obiettivo principale della proposta era di garantire ai beneficiari di protezione internazionale legalmente residenti in uno Stato membro da almeno cinque anni la certezza del diritto quanto al loro soggiorno in uno Stato membro e offrire loro diritti comparabili a quelli dei cittadini dell'UE.

Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta nel quadro della procedura di consultazione e, nell'aprile 2008, ha approvato la relazione di Martine ROURE (PSE, FR). I principali emendamenti approvati dal Parlamento concernevano:

- le modalità di calcolo dei cinque anni di soggiorno precedenti la domanda di status di soggiornante di lungo periodo;

- la volontà del PE di esentare i beneficiari di protezione internazionale, tenuto conto della loro situazione vulnerabile, dal requisito delle condizioni materiali (risorse stabili e assicurazione malattia), ai fini dell’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo;

- le condizioni nazionali d'integrazione, che dovrebbero applicarsi ai beneficiari di una protezione internazionale solo previo esame della situazione individuale;

- il principio di non respingimento, che deve essere rafforzato mediante disposizioni più severe.

La proposta è stata esaminata anche in seno al Consiglio, ove il dibattito si è incentrato sul campo d'applicazione della direttiva. La maggioranza delle delegazioni ha appoggiato l'ampliamento del campo d'applicazione della direttiva ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria. Ciononostante, alcune delegazioni si sono espresse a favore di un più ampio campo d'applicazione della direttiva, includendo altre forme di protezione da parte degli Stati membri, mentre altre hanno sostenuto la necessità di limitare il campo d'applicazione della direttiva ai soli rifugiati. Dal momento che era richiesto il voto all'unanimità, non è stato possibile raggiungere alcun accordo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Pertanto, la proposta è ora di nuovo all'esame del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal cosiddetto "omnibus". Conformemente alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, la proposta sarà trattata nell'ambito della procedura di codecisione.

2. Contenuto della proposta

Gli emendamenti presentati dalla Commissione mirano a estendere il campo d'applicazione della direttiva anche ai beneficiari di protezione internazionale che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro da almeno cinque anni. L'articolo 4 della direttiva è stato modificato onde includere nel calcolo dei cinque anni l'intera durata della procedura di asilo.

Al fine di evitare il rischio di respingimento, è stato introdotto un emendamento all'articolo 8 che impone agli Stati membri di riportare nel permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale una menzione specifica da cui risulti che il cittadino ha ottenuto lo status di protezione. Qualora il beneficiario di protezione internazionale provvisto dello status di soggiornante di lungo periodo si trasferisca in un altro Stato membro e, dopo cinque anni di soggiorno, acquisti lo status di soggiornante di lungo periodo, la menzione di cui sopra dovrebbe essere riportata anche nel secondo permesso di soggiorno di lunga durata.

La questione di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale cui è stato conferito lo status di soggiornante di lungo periodo possano conservare lo status di protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2004/83/CE, esula dal campo d'applicazione della direttiva. Allorché essi mantengono il loro status di protezione internazionale, continuano a godere dei diritti e dei benefici che ne derivano. A questo proposito è stato modificato l'articolo 11, chiarendo che le possibili limitazioni al principio di parità di trattamento si applicano solo nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della direttiva 2004/83/CE.

Le modifiche agli articoli 12 e 22 mirano a garantire il rispetto del principio di non respingimento, sancito dalla Convenzione di Ginevra, in tutte le situazioni che possono venire a crearsi in seguito all'esercizio dei diritti enunciati nella direttiva 2003/109/CE. A livello pratico quindi, prima di procedere all'allontanamento dal territorio dell'Unione di un cittadino che gode della protezione internazionale, gli Stati membri dovranno innanzitutto valutare se le disposizioni della direttiva 2004/83/CE siano ancora d'applicazione e se l'allontanamento sia conforme al principio di non respingimento. In alcune circostanze, si rivela opportuno consultare lo Stato membro che ha rilasciato la protezione internazionale, segnatamente qualora sia diverso dallo Stato membro che ha rilasciato lo status di soggiornante di lungo periodo (articolo 12), oppure dallo Stato membro in cui soggiorna la persona interessata (articolo 22).

3. Posizione del relatore

La proposta in esame avrebbe effetti positivi diretti per tutti i beneficiari di protezione internazionale che soggiornano legalmente sul territorio dell'UE da oltre cinque anni, ma che in questo momento non hanno diritto di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Essi disporrebbero inoltre di maggiore certezza in merito alla loro situazione nell'Unione europea e non soffrirebbero più di una disparità di trattamento rispetto ai cittadini dei paesi terzi. In particolar modo, la proposta consentirebbe ai beneficiari di protezione internazionale divenuti soggiornanti di lungo periodo di stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono riconosciuti.

Per questi motivi, la proposta dovrebbe essere accolta con favore. Il relatore sostiene pertanto l'adozione di un approccio costruttivo che includa la maggior parte degli emendamenti proposti dalla Commissione nonché numerose modifiche tecniche concordate in seno al Consiglio, durante i negoziati su questo strumento. Il progetto di relazione rispecchia il desiderio di prendere in considerazione alcune preoccupazioni degli Stati membri, con l'obiettivo di raggiungere un accordo in prima lettura, oltre all'impegno di proteggere gli interessi dei beneficiari di protezione internazionale prima e dopo l'ottenimento dello status di soggiornanti di lungo periodo.

A tal fine, la relazione:

- sostiene che il campo di applicazione della proposta debba includere sia i rifugiati tutelati dalla Convenzione di Ginevra, sia i beneficiari di protezione sussidiaria.

- Avvalora la proposta della Commissione di tener conto dell'intera durata della procedura nel calcolo dei cinque anni di soggiorno legale.

- Specifica che, nel calcolo dei cinque anni, dovrebbe essere considerato ogni altro periodo di soggiorno legale, incluso il periodo di protezione temporanea prima del rilascio della protezione internazionale.

- Rileva che, di fronte alla circostanza che taluni Stati membri ospitano un numero sproporzionato di beneficiari di protezione internazionale, l'ammissibilità di detti beneficiari allo status di soggiornante di lungo periodo a norma della presente direttiva può avere la conseguenza di esacerbare la pressione cui sono esposti detti Stati membri, in particolare a causa della collocazione geografica o della situazione demografica. Anche se restano necessarie ulteriori misure per far fronte a dette ripercussioni indesiderate, il relatore sottolinea che le disposizioni della presente direttiva vanno applicate in modo da agevolare l'esercizio del diritto di beneficiari di protezione internazionale che godono dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro esposto a tali pressioni sproporzionate di risiedere in uno Stato membro diverso da quello che ha accordato loro protezione internazionale.

- Sostiene le misure di salvaguardia proposte contro il respingimento, mediante l'aggiunta di una menzione nel permesso di soggiorno di lunga durata e l'obbligo per gli Stati membri di consultare lo Stato membro che ha rilasciato la protezione, in caso di possibile espulsione.

- Appoggia i riferimenti al paragrafo 11 dell'allegato alla Convenzione di Ginevra e all’accordo europeo sul trasferimento di responsabilità.

- Rafforza ulteriormente le misure di salvaguardia contro il respingimento (solo lo Stato membro che ha rilasciato la protezione internazionale dovrebbe essere autorizzato a procedere all'espulsione).

- Rafforza le salvaguardie in caso di trasferimento di protezione a un altro Stato membro nel quadro di accordi nazionali (il permesso di soggiorno di lungo periodo deve essere opportunamente modificato).

- Aggiunge riferimenti specifici alla Convenzione di Ginevra onde garantire salvaguardie supplementari.

- Segnala che intendiamo impegnarci per il ricongiungimento familiare, anche perché il relatore riconosce che in taluni casi potrebbe non rientrare nell'interesse dei membri della famiglia il ricongiungimento con un membro della famiglia cui è stato rilasciato uno status di soggiornante di lungo periodo. Pertanto l'espulsione di membri di famiglia non dovrebbe essere automatica, bensì subordinata alla scelta dei membri di famiglia e conformemente alla legislazione vigente nell'Unione.

- Rileva che la proposta ha lo scopo di dare uno status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale che hanno risieduto legalmente sul territorio dell'UE per più di 5 anni. In tal modo hanno l'opportunità di integrarsi, il che significa riuscire a comunicare in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza e acquisire maggiore consapevolezza dei loro diritti e dei loro obblighi nonché dei valori centrali dello Stato membro di residenza. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero offrire ai soggiornanti a lungo termine una formazione linguistica. Essi dovrebbero anche essere incoraggiati a elaborare i programmi di formazione sulle leggi e i valori centrali fondamentali degli Stati membri di residenza, sui principi di democrazia, i diritti umani e l'uguaglianza, nonché sui diritti e doveri individuali in detto Stato membro.

  • [1]               COM(2001)127.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

Riferimenti

COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.6.2007

Commissione competente per il merito

               Annuncio in Aula

LIBE

Commissione(i) competente(i) per parere

               Annuncio in Aula

AFET

DEVE

EMPL

 

Pareri non espressi

               Decisione

AFET

14.4.2010

DEVE

4.5.2010

EMPL

19.5.2010

 

Relatore

               Nomina

Claude Moraes

4.3.2010

 

 

Esame in commissione

27.4.2010

28.9.2010

11.10.2010

26.10.2010

 

15.11.2010

29.11.2010

 

 

Approvazione

29.11.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Simon Busuttil, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ioan Enciu, Franziska Keller, Jean Lambert, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Elisabeth Morin-Chartier