RELAZIONE sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea

13.3.2007 - (2006/2205(INI))

Commissione per i bilanci
Relatore: Alain Lamassoure

Procedura : 2006/2205(INI)
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A6-0066/2007
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A6-0066/2007
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea

(2006/2205(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue risoluzioni del 22 novembre 1990 sul futuro finanziamento della Comunità europea[1] e del 21 aprile 1994 su un nuovo sistema delle risorse proprie per l'Unione europea[2],

–   vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[3],

–   visto il documento del 7 ottobre 1998 intitolato "Il finanziamento dell'Unione europea - Relazione della Commissione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie" (COM(1998)0560 – C4-0579/1998),

–   vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1999 sulla necessità di modificare e riformare il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea[4],

–   vista la sua posizione del 17 novembre 1999 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(1999)0333)[5],

–   vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[6],

–   viste la relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di risorse proprie[7] e la proposta della Commissione concernente una nuova decisione del Consiglio relativa alle risorse proprie, accompagnata da una proposta di regolamento che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio[8], presentate il 14 luglio 2004,

–   visto lo studio realizzato per il Parlamento europeo: Risorse proprie: evoluzione del sistema in un'Unione a 25, presentato il 30 giugno 2005[9],

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles tenutosi il 15-16 dicembre 2005,

–   visti la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e il documento di lavoro della Commissione sul calcolo, finanziamento, versamento e iscrizione in bilancio della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito ("correzione britannica") in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione 2006/xxx/CE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea[10],

–   vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[11],

–   visto lo studio realizzato per il Parlamento europeo: Risorse proprie dell'Unione europea - Valutazione preliminare della possibilità che le imposte degli Stati membri servano da base per un sistema fiscale europeo, presentato nel gennaio 2007[12],

–   viste le riunioni della commissione per i bilanci con i presidenti delle commissioni per i bilanci dei parlamenti nazionali tenutesi il 16 giugno 2005 e il 21 giugno 2006,

–   viste le risposte al questionario sulle risorse proprie inviato dalla commissione per i bilanci il 30 novembre 2005 a tutte le commissioni per i bilanci dei parlamenti nazionali degli Stati membri,

–   visti gli scambi di opinioni ufficiali e informali tra il relatore permanente sulle risorse proprie e le commissioni parlamentari competenti, o loro rappresentanti, che si sono tenuti su invito dei parlamenti nazionali interessati a discutere la questione nel corso del 2006 e 2007,

–   visti i risultati conseguiti in seno ai gruppi di lavoro sul futuro finanziamento dell'Unione europea nel contesto delle riunioni parlamentari congiunte svoltesi l'8-9 maggio 2006 e il 4-5 dicembre 2006,

–   visti l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[13], in particolare il punto 8, e la dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario allegata a tale accordo,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6‑0066/2007),

A. considerando che la prima Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio istituita il 23 luglio 1952, era finanziata da un autentico sistema di risorse proprie basato su un prelievo, riscosso su ciascuna tonnellata di acciaio prodotto, che doveva essere versato direttamente dalle imprese carbosiderurgiche al bilancio CECA,

B.  considerando che il trattato di Roma del 25 marzo 1957 prevedeva un periodo di transizione durante il quale la Comunità economica europea si sarebbe finanziata con contributi nazionali prima di passare a un sistema di risorse proprie,

C. considerando che il passaggio è finalmente avvenuto il 21/22 aprile 1970, quando il Consiglio europeo di Lussemburgo ha adottato una decisione con la quale i contributi nazionali venivano sospesi e veniva introdotto un nuovo sistema di finanziamento basato su due risorse proprie effettive - prelievi agricoli e dazi doganali - integrate da una terza risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA),

D. considerando che tutti gli sforzi del Parlamento[14] tesi a utilizzare le effettive dichiarazioni dell'IVA per determinare la base di valutazione per il calcolo della risorsa IVA ("metodo delle dichiarazioni"), invece della base armonizzata calcolata applicando un tasso medio ponderato sul gettito totale netto ("metodo del gettito"), sono stati vani, con il risultato che la risorsa dell'IVA si è trasformata da una vera e propria risorsa propria con un collegamento diretto ai cittadini europei a uno strumento puramente statistico per calcolare il contributo di uno Stato membro,

E.  considerando che l'"Accordo di Fontainebleau" concluso dai Capi di Stato e di governo il 25/26 giugno 1984 affermava chiaramente che "la politica della spesa in definitiva rappresenta il modo essenziale per risolvere la questione degli squilibri di bilancio"; considerando anche tuttavia che il Consiglio europeo ha creato la cosiddetta "correzione britannica", il meccanismo di correzione a favore del Regno Unito in base al quale, a partire dal 1985, il Regno Unito avrebbe ricevuto il 66% della differenza tra la sua parte in percentuale nei versamenti IVA e la sua parte in percentuale nelle spese ripartite per l'anno in questione; che il costo della correzione sarebbe stato finanziato da tutti gli Stati membri, con un massimale per il contributo della Germania; che in tal modo il Regno Unito ha beneficiato di una riduzione sui suoi contributi annuali al bilancio dell'Unione pari in media a 5,3 miliardi di euro nel periodo 2001-2004,

F.  considerando che, in occasione dello stesso Consiglio europeo, i Capi di Stato e di governo hanno deciso inoltre che avrebbe potuto beneficiare dello stesso tipo di correzione, in linea di principio e a tempo debito, "qualsiasi Stato membro con un onere di bilancio considerato eccessivo rispetto alla sua prosperità relativa",

G. considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles dell'11-13 febbraio 1988 ha stabilito un massimale, per il bilancio comunitario, pari all'1,2% del PNL per i pagamenti e all'1,3% per gli impegni e ha confermato che gli Stati membri avrebbero potuto trattenere il 10% del gettito delle risorse proprie tradizionali per coprire i costi di riscossione,

H. considerando che il massimale delle risorse proprie è stato aumentato all'1,24% dell'PNL dell'UE per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento e all'1,31% per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno nel periodo 1993-1999, in relazione ad una UE composta da 15 Stati membri e che è rimasto immutato da allora nonostante gli ampliamenti,

I.   considerando che, elemento estremamente importante, il Consiglio europeo di Bruxelles del 1988 ha creato una quarta risorsa "addizionale" basata sul PNL, da attivare se e quando l'importo riscosso con l'IVA e le risorse proprie tradizionali fosse risultato insufficiente a coprire gli impegni finanziari della Comunità,

J.   considerando che, con l'andare del tempo, tale risorsa è divenuta la risorsa chiave del bilancio dell'Unione europea, giacché rappresenta, secondo le stime, il 70% delle entrate per l'esercizio finanziario 2007, mentre la risorsa IVA ne rappresenta il 15% circa, per cui la quota delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e prelievi agricoli) è scesa al solo 15% delle entrate,

K. considerando che l'attuale decisione sulle risorse proprie del 29 settembre 2000, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è caratterizzata dai seguenti elementi: un massimale per le risorse proprie pari all'1,24% dell'RNL dell'Unione (pari al 1,27% del PNL) in stanziamenti di pagamento e al 1,31% dell'RNL (pari al 1,335 del PNL) in stanziamenti d'impegno, una detrazione per gli Stati membri, a titolo di copertura delle spese di riscossione delle risorse proprie tradizionali, del 25%, un tasso massimo di richiamo della risorsa IVA dello 0,50%, una limitazione dell'imponibile IVA degli Stati membri al 50% del loro PNL (fissazione di un massimale per la base imponibile IVA) e una correzione a favore di uno Stato membro con eccezioni per altri Stati membri relativamente al finanziamento di tale correzione,

L.  considerando che l'ultima proposta della Commissione presentata nel 2006 è intesa a dare attuazione alle decisioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15/16 dicembre 2005 nel settore delle risorse proprie, che sono caratterizzate principalmente dall'aggiunta, all'elenco delle deroghe già esistenti, di disposizioni ancor più speciali per taluni Stati membri contribuenti netti, come le aliquote di prelievo dell'IVA ridotte o le riduzioni annue lorde dei contributi RNL, aumentando così la complessità e l'incomprensibilità del sistema e alimentando ulteriormente una concezione miope degli squilibri di bilancio,

M. considerando che il Consiglio europeo ha rinnovato anche la decisione adottata nel 2000 di aumentare dal 10% al 25% la percentuale delle risorse proprie trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione, malgrado il fatto incontrovertibile che tale percentuale non ha alcun rapporto con le spese di riscossione effettivamente sostenute dagli Stati membri, che favorisce gli Stati membri che riscuotono un'ampia quota dei dazi doganali a scapito degli altri paesi e che dovrebbe pertanto essere considerata un'altra forma di correzione,

N. considerando che la proposta della Commissione relativa a una nuova decisione sulle risorse proprie, seppure accettata nel frattempo dal Parlamento[15], è ancora bloccata in sede di Consiglio da Stati membri che, dopo esservi stati inizialmente favorevoli, sono ora contrari ad applicarla,

O. considerando che, per il Parlamento, la revisione generale e approfondita delle entrate e delle spese dell'Unione europea che dovrà essere effettuata nel 2008/2009, come previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, costituisce un'opportunità da non perdere di fare ritorno ad un autentico ma equo sistema di risorse proprie nello spirito dei trattati istitutivi delle Comunità europee,

P.  considerando che dall'inizio del 2006 si sono tenute consultazioni con i parlamenti nazionali interessati a discutere la questione al fine di esplicare ogni sforzo per costituire una base parlamentare comune in vista del futuro processo di revisione,

Q. considerando che finora tali consultazioni si sono limitate a semplici scambi di opinioni personali tra parlamentari, dato che la maggioranza dei partiti politici e dei parlamenti nazionali non ha ancora avuto l'occasione di adottare una posizione ufficiale sulla questione delle risorse proprie,

R.  considerando tuttavia che tali incontri hanno permesso di individuare, tra i partecipanti, varie aree di consenso e l'obiettivo ampiamente condiviso di trovare un modo per lavorare insieme al futuro del finanziamento dell'Unione europea,

S.  considerando che nel frattempo il Presidente dell'Assemblea nazionale portoghese ha proposto di organizzare, durante la Presidenza portoghese nella seconda metà del 2007, una conferenza dei presidenti delle commissioni bilancio e finanze dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nel quadro di COSAC dedicata esclusivamente alle risorse proprie dell'Unione,

Carenze dell'attuale sistema di finanziamento

1.  sottolinea che un sistema nel quale il 70% circa delle entrate dell'Unione non deriva da risorse proprie, ma proviene direttamente dai bilanci nazionali attraverso la risorsa RNL e in misura del 15% da una risorsa come la percentuale sull'aliquota IVA che, viste le sue modalità di determinazione, non può considerarsi a tutti gli effetti una risorsa propria dell'Unione, diverge dallo spirito e la lettera del trattato di Roma; ricorda che l'esistenza stessa dell'Unione europea ha prodotto un aumento degli scambi intracomunitari, e un aumento della ricchezza degli Stati membri, un motivo questo che legittima pienamente l'Unione a dotarsi di un sistema di vere risorse proprie invece di un sistema alimentato dai contributi nazionali;

2.  riconosce che la risorsa RNL è meno visibile per i cittadini ma è più equa in quanto mette in rapporto i contribuiti con il livello generale di prosperità;

3.  sottolinea che sono queste "quote di adesione" che hanno accentuato il miope dibattito sul contribuente netto, che non rende giustizia ai vantaggi dell'Unione europea in termini di pace, libertà, prosperità e sicurezza, a prescindere dal fatto che il concetto dei "saldi di bilancio netti" presenta gravi limiti anche in termini tecnici e non permette di andare al di là di semplici approssimazioni; rileva che né il versante delle entrate ("effetto Rotterdam") né quello delle spese ("effetto Lussemburgo") dei saldi netti rispecchiano pienamente la realtà;

4.  è profondamente convinto che l'attuale sistema di risorse proprie basato sui contributi degli Stati membri sia, nel contempo, ingiusto per il grande pubblico e antidemocratico e non aiuti a mettere in luce l'impegno a favore dell'integrazione europea; inoltre tale sistema, dato che contribuisce all'immagine dell'Unione europea come ulteriore aggravio per i bilanci nazionali, non fornisce all'Unione fondi sufficienti per tutte le sue politiche, dati gli attuali deficit di bilancio, in particolare degli Stati membri più grandi; critica vivamente le possibilità offerte a singoli paesi di finanziare ufficialmente solo le politiche per le quali nutrono interesse; teme che questo possa essere l'inizio della dissoluzione dei valori che hanno caratterizzato il successo dell'Unione europea negli ultimi 50 anni;

5.  sottolinea che l'attuale sistema, con le sue quattro diverse risorse e i suoi vari meccanismi di correzione, che si tratti di quelli generali a favore di uno specifico Stato membro come la correzione britannica, o di quelli specifici come le correzioni nel contesto del finanziamento di altre correzioni, è eccessivamente complesso, manca di trasparenza ed è totalmente incomprensibile per i cittadini europei; sottolinea che il sistema non risponde assolutamente all'esigenza di creare un legame diretto tra Unione e cittadini;

6.  prende atto che la regola dell'unanimità nelle decisioni sulle "risorse proprie" e sui "quadri finanziari" fa sì che l'esito dei negoziati in questi settori dipenda dalla disponibilità e dalle possibilità finanziarie anche degli Stati membri più riluttanti, ricchi o poveri che siano; non è sorpreso che i risultati siano spesso deludenti;

7.  sottolinea che la regola dell'unanimità sui temi fiscali complica ulteriormente la situazione;

8.  attribuisce al sistema e alle sue carenze le inadeguatezze dell'accordo del Consiglio europeo sul nuovo quadro finanziario 2007-2013 concluso al Consiglio europeo di Bruxelles del 14-15 dicembre 2005; ritiene che il pacchetto finanziario convenuto, con le numerose deroghe sul piano delle entrate e con i regali "di compensazione" a taluni Stati membri sul piano delle spese, rappresenti la dimostrazione più lampante del totale fallimento del sistema; ritiene inaccettabile che, malgrado tutti gli Stati membri abbiano convenuto di varare importanti attività comunitarie come Galileo o le reti transeuropee e abbiano fissato obiettivi ambiziosi, ad esempio gli obiettivi di Goteborg e di Lisbona o gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, ora nessuno voglia più finanziarle;

9.  deplora che il Consiglio europeo di Bruxelles del 2005, anziché creare un sistema più semplice e più trasparente, lo abbia reso ancor più complicato e oscuro lasciando intatta, in linea di principio, la correzione a favore del Regno Unito, vale a dire la "correzione britannica", e aggiungendo altre deroghe e correzioni che avvantaggiano altri Stati membri;

10. sottolinea che, se si fosse utilizzata appieno la decisione di Edimburgo del 1992 che fissava il massimale delle risorse proprie all'1,24% dell'RNL, il bilancio comunitario avrebbe guadagnato uno 0,2% l'anno dell'RNL negli ultimi 13 anni, equivalente a un aumento di circa 240 miliardi di euro; ritiene che tali fondi, che erano stati adottati all'unanimità dagli Stati membri sulla base di una proposta della presidenza britannica, siano necessari per consentire all'Unione europea di agire in linea con i suoi crescenti poteri, segnatamente in materia di realizzazione degli obiettivi di Lisbona (innovazione, infrastrutture e occupazione) o come convenuto nei trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, per non parlare del progetto di Costituzione e di un'Unione a 27;

11. sottolinea che dal 1995 il bilancio europeo è aumentato del solo 8,2% in termini reali e che la sua quota dell'RNL è diminuita, mentre allo stesso tempo i bilanci nazionali sono aumentati del 23% in media, vale a dire quasi tre volte tanto;

Prima fase della riforma: miglioramento del sistema di contributi nazionali

12. riconosce che qualsiasi riforma del sistema delle risorse proprie sarà un'operazione delicata e difficile da condurre con la partecipazione dei parlamenti degli Stati membri; raccomanda pertanto un approccio progressivo che possa essere introdotto in due fasi, ma che faccia parte di una decisione unica in considerazione del fatto che la laboriosa procedura comunitaria renderebbe impossibile adottare due decisioni in un lasso di tempo relativamente breve. La prima fase provvisoria e transitoria porterebbe a un miglioramento dell'attuale sistema di contributi nazionali, cui si dovrebbero applicare i seguenti principi politici:

· parità tra gli Stati membri,

· semplicità della presentazione per i rappresentanti eletti come per i cittadini,

· solidarietà e pari dignità fra gli Stati membri,

· istituzione di un legame politico tra riforma delle entrate e revisione delle spese, come giustamente previsto dall'accordo interistituzionale,

Parità tra gli Stati membri

13. definisce il concetto di "parità tra gli Stati membri" come l'assenza di qualsiasi privilegio di bilancio per qualsiasi Stato membro; ammette che per taluni Stati membri potrebbe essere difficile accettare di rinunciare a una lunga serie di disposizioni speciali in materia di entrate e una certa distribuzione tradizionale delle spese, il che può giustificare il fatto che una riforma venga applicata solo progressivamente ("smantellamento graduale" del vecchio sistema); rifiuta tuttavia di accettare la lunga tradizione di privilegi di bilancio come argomentazione a favore del mantenimento di un sistema che, una volta avviate le necessarie riforme, non sarà più giustificabile;

Semplicità della presentazione

14. sottolinea l'importanza che il sistema migliorato venga presentato nel modo più semplice possibile così da essere comprensibile e trasparente per i cittadini europei; deplora la presentazione totalmente incomprensibile di decisioni che incidono sulla vita di tutti i cittadini europei, come le conclusioni riguardanti le finanze dell'Unione approvate dal Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005;

Solidarietà e pari dignità tra gli Stati membri

15. chiede un sistema che salvaguardi i principi di solidarietà e pari dignità tra gli Stati membri; ritiene che tali principi vengano cancellati nel momento in cui si mantengono privilegi a vantaggio di alcuni, mentre si compensano gli altri attraverso umilianti mercanteggiamenti a porte chiuse nelle riunioni del Consiglio europeo; ricorda che, sui 46 articoli contenuti nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005 che determinano la spesa della nuova rubrica 1b) "Coesione per la crescita e l'occupazione" ben 20 sono "disposizioni supplementari" che distribuiscono "regali di Natale" in abbondanza a vari Stati membri o regioni[16];

Legame politico tra riforma delle entrate e revisione delle spese

16. è convinto che il legame politico tra riforma delle entrate e revisione delle spese sia inevitabile e perfettamente ragionevole, specialmente nella misura in cui la logica di finanziare le politiche comunitarie con entrate provenienti dai bilanci nazionali rappresenta ancora il principio guida dell'Unione;

Carattere provvisorio e transitorio del sistema

17. sottolinea che qualsiasi versione migliorata del sistema attuale, quale prima fase dell'approccio in due fasi suggerito in questa sede, va considerata come provvisoria e transitoria in quanto le profonde debolezze del sistema di contributi degli Stati membri la rendono politicamente insostenibile;

Raccomandazioni per un miglioramento del sistema di contributi nazionali

Proposte Schreyer

18. ricorda che sono già state avanzate proposte per migliorare l'attuale sistema di finanziamento, ad esempio quelle presentate dal Commissario Michaele Schreyer nel luglio 2004[17], secondo le quali:

· ogni Stato membro, a prescindere dalla sua prosperità, ha diritto a una correzione che è attivata allorché il suo contributo al bilancio UE raggiunge una soglia dello 0,35% dell'RNL,

· il rimborso assumerebbe la forma di una riduzione del 66% del contributo netto dello Stato membro e

· il rimborso massimo globale disponibile per tutte le correzioni è limitato a 7,5 miliardi di euro l'anno;

19. ammette che per alcuni aspetti le proposte Schreyer andavano nella buona direzione, in quanto rendevano il sistema leggermente più trasparente grazie se non altro all'abolizione del principio della "correzione della correzione" o in quanto limitavano le compensazioni e le correzioni, con il grande aspetto positivo di essere concepite unicamente come sistema transitorio fino al 2014;

20. è tuttavia convinto che la generalizzazione della correzione, anche se accompagnata da un limite per i saldi di bilancio netti, sarebbe un duplice errore giacché non farebbe che consolidare il carattere anticomunitario del sistema e cementare l'approccio miope di un "giusto ritorno" quantificabile; ribadisce che l'unica soluzione possibile consiste nell'abolire una volta per tutte il sistema dei saldi netti e parallelamente operare la riforma della struttura della spesa; sottolinea che la particolarità delle spese europee è costituita giustamente dal loro valore aggiunto fondato sul principio della solidarietà finanziaria;

La questione delle spese strutturali e di coesione

21. respinge categoricamente l'idea avanzata in altre proposte di riforma di escludere le spese strutturali e di coesione da tutti i calcoli ai fini della determinazione dei contributi degli Stati membri o delle correzioni di tali contributi, in quanto una misura del genere comporterebbe una differenziazione tra spese "nobili" e spese "sospette", aprendo così la strada ad un'Unione europea à la carte, in cui le politiche finirebbero per essere finanziate esclusivamente dagli Stati membri che vi trovano un interesse;

Conclusioni

22. prende atto della proposta, avanzata dalla Finlandia nell'aprile 2004, di sostituire l'attuale sistema di finanziamento dell'Unione europea, pur mantenendo le risorse proprie tradizionali, con un sistema basato sull'RNL, che prenda le quote dell'RNL come base dei contributi degli Stati membri alle risorse proprie dell'Unione, abolisca la risorsa IVA nella sua forma attuale, dato che non è altro che una base matematica per il calcolo dei contributi nazionali, e sopprima progressivamente la correzione a favore del Regno Unito fino ad azzerarla nel 2013;

23. sottolinea che tale sistema avrebbe il vantaggio di essere semplice e trasparente e di costituire un possibile passo verso l'istituzione di un vero e proprio sistema delle risorse proprie per l'Unione e che ne beneficerebbero tutti gli Stati membri che contribuiscono attualmente alla correzione per il Regno Unito, come ne beneficerebbe il Regno Unito stesso grazie all'abolizione della risorsa IVA; sottolinea che ciò non pregiudica l'inserimento nel lungo periodo dell'IVA nel finanziamento dell'Unione europea;

24. è consapevole che un accordo sul nuovo sistema di finanziamento secondo le linee della proposta finlandese è accettabile politicamente solo nel quadro di un processo globale di negoziato che comprenda anche le spese; invita la Commissione a prendere in considerazione il sistema basato sull'RNL qui descritto all'atto di formulare nuove proposte sulle entrate dell'Unione a seguito del processo di revisione previsto nell'accordo interistituzione del 17 maggio 2006;

25. sottolinea il collegamento tra entrate e spese nelle considerazioni relative al passaggio ad un nuovo sistema; respinge qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la PAC; propone pertanto che, per garantire il livello di sostegno fissato dalla decisione del Consiglio europeo dell'ottobre 2002, si faccia ricorso alla possibilità di introdurre progressivamente il processo di cofinanziamento obbligatorio nell'UE-15;

26. raccomanda che la prima fase della riforma possa avere inizio immediatamente dopo la ratifica dell'accordo da raggiungere; ritiene che il sistema dei contributi nazionali, pur essendo mantenuto, risulterebbe più semplice, più trasparente e assolutamente proporzionato alla prosperità relativa di ciascuno Stato membro; sottolinea tuttavia la natura temporanea di tale fase, in quanto l'unico obiettivo sarebbe quello di preparare il terreno all'introduzione di un vero e proprio nuovo sistema di risorse proprie;

Seconda fase della riforma: un nuovo sistema di risorse proprie

27. conferma le sue posizioni precedenti secondo le quali l'obiettivo della riforma delle entrate comunitarie deve essere la creazione di un'autentica risorsa propria per l'Unione europea che sostituisca i meccanismi attuali: ricorda che tale obiettivo e le proposte per realizzarlo non sono affatto rivoluzionarie, ma cercano semplicemente di far rivivere la lettera e lo spirito dei trattati istitutivi;

28. considera i seguenti principi, che sono emersi in tutti i contatti con i parlamenti nazionali, come pietre angolari di qualsiasi futuro sistema delle risorse proprie:

· pieno rispetto del principio della sovranità fiscale degli Stati membri

· neutralità fiscale

· nessuna modifica dell'ordine di grandezza del bilancio UE

· introduzione progressiva del nuovo sistema

· istituzione di un legame politico chiaro tra riforma delle entrate e riforma delle spese;

Pieno rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri

29. ritiene che, come sancito dai trattati e dal progetto di costituzione, la sovranità fiscale debba continuare a spettare agli Stati membri, che potrebbero tuttavia autorizzare l'Unione, per un periodo limitato e revocabile in qualsiasi momento, a beneficiare direttamente di una determinata quota di un'imposta, come avviene nella maggior parte degli Stati membri per quanto concerne le autorità regionali o locali;

Neutralità fiscale

30. è convinto che, a parità di tutti gli altri elementi, il nuovo sistema non debba accrescere la spesa pubblica globale né l'onere fiscale gravante sui cittadini; conclude che, qualora un nuovo sistema dovesse assegnare direttamente, in tutto o in parte, un'imposta visibile a tutti i cittadini, all'Unione europea, si dovrebbe operare una riduzione equivalente altrove; propone che le Corti dei conti nazionali e la Corte dei conti europea vengano invitate a controllare e garantire il rispetto di tale principio;

31. ritiene che lo sviluppo di un nuovo sistema di risorse proprie debba tenere conto degli sforzi degli Stati membri tesi a coordinare le rispettive politiche fiscali;

Nessuna modifica dell'ordine di grandezza del bilancio UE

32. non giudica necessario, in questo momento, modificare il massimale dell'1,24% dell'RNL che offre già un considerevole margine di manovra; ricorda che nessun bilancio si è mai avvicinato a tale massimale convenuto dagli stessi Stati membri nel 1992 sotto presidenza britannica, e che gli stanziamenti di pagamento hanno raggiunto il loro livello massimo nel 1993 con l'1,18% dell'RNL; sottolinea che, anche se il quadro finanziario prevede una percentuale dell'1,45% dell'RNL per gli anni 2007-2013, il primo bilancio di tale periodo è stato adottato ad un livello pari al solo 0,99% dell'RNL;

Introduzione progressiva del nuovo sistema

33. chiede un'introduzione graduale del nuovo sistema a partire dal 2014; è favorevole a stabilire un periodo transitorio per assicurare uno smantellamento senza scosse del vecchio sistema di finanziamento, con tutte le sue disposizioni speciali storiche;

Istituzione di un legame politico chiaro tra riforma delle entrate e riforma delle spese

34. sottolinea che riforma della struttura delle entrate e riforma della struttura delle spese devono andare di pari passo, come previsto nella dichiarazione n. 3 allegata al nuovo accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

35. rileva che un sistema di risorse proprie che garantisca una congrua crescita annuale automatica delle entrate del bilancio dell'UE potrebbe contribuire a migliorare il clima politico del processo decisionale relativo al bilancio, consentendo agli addetti ai lavori di concentrarsi sulle priorità principali, che comportano un valore aggiunto per l'UE, invece di contrattare sui livelli di spesa;

36. si compiace per l'iniziativa presa nell'ambito delle riunioni congiunte tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali di riunire un gruppo di lavoro specifico sulle risorse proprie; reputa il dialogo con i parlamenti nazionali essenziale al fine di compiere progressi verso la riforma delle risorse proprie;

Possibili opzioni per il futuro

37. ribadisce che nell'ambito dei contatti con i parlamenti nazionali degli Stati membri molti ritengono che nel, breve periodo, i tempi non siano ancora maturi per una nuova vera e propria imposta europea; sottolinea tuttavia che ciò non esclude la possibilità che, qualora gli Stati membri decidano di imporre nuove imposte, essi potrebbero decidere nel contempo, o in una fase successiva, di autorizzare l'Unione a beneficiare direttamente di tali nuove imposte;

38. sottolinea tuttavia che in una seconda fase sarà essenziale esaminare la creazione di un nuovo sistema di risorse proprie basato su un'imposta già prelevata negli Stati membri, nella prospettiva di convogliare direttamente la totalità o una parte di tale imposta nel bilancio europeo, come autentica risorsa propria, instaurando così un collegamento diretto tra l'Unione e i contribuenti europei; rileva che ciò servirebbe anche a ravvicinare le normative fiscali nazionali; sottolinea che questo tipo di soluzione non farebbe che segnare un ritorno al principio stabilito dal trattato di Roma, secondo il quale le spese europee devono essere finanziate con risorse proprie europee;

39. ricorda che tra le possibili imposte prese in considerazione, in tutto o in parte, a tal fine nel corso degli scambi con i parlamenti nazionali o nelle relazioni della Commissione sulla riforma del sistema delle risorse proprie figurano le seguenti:

· l'IVA

· le accise sui carburanti da trasporto e altre tasse sull'energia

· le accise su tabacco e alcol

· le imposte sugli utili aziendali;

40. rileva che nelle discussioni in seno al Parlamento europeo sono state esplorate altre possibili strade, quali:

· le tasse sulle transazioni sui valori mobiliari

· le tasse sui servizi di trasporto e telecomunicazione

· le imposte sul reddito

· ritenute alla fonte sugli interessi

· le entrate della BCE (signoreggio)

· l'ecotassa

· le tasse sulle transazioni valutarie

· le imposte sui risparmi

· le tasse sulle transazioni finanziarie (tassa Tobin);

41. ritiene che l'idoneità di un nuovo sistema di risorse proprie debba essere valutata alla luce dei seguenti criteri:

· sufficienza: le entrate sarebbero sufficienti a coprire le spese dell'Unione europea a lungo termine?

· stabilità: il sistema genererebbe entrate stabili per il bilancio UE?

· visibilità e semplicità: sarebbe visibile e comprensibile per i cittadini europei?

· bassi costi di funzionamento: sarebbe semplice da amministrare e comporterebbe bassi costi di conformità?

· ripartizione efficace delle risorse: il sistema porterebbe ad una ripartizione efficace delle risorse nell'UE?

· equità verticale: comporterebbe una ridistribuzione del reddito?

· equità orizzontale: avrebbe lo stesso impatto su contribuenti equivalenti in tutta l'UE?

· equità dei contributi: la risorsa riscuoterebbe entrate dagli Stati membri in linea con la loro forza economica?

42. desidera portare avanti l'esame di tali opzioni in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali prima di assumere la propria posizione finale; attribuisce grande priorità alla definizione, possibilmente nel corso della presidenza portoghese, di una base comune di discussione per quanto concerne la prossima revisione delle entrate UE; intende compiere ogni sforzo per giungere a una posizione sul futuro delle risorse proprie dell'Unione che possa essere appoggiata da una maggioranza dei parlamenti degli Stati membri;

43. ritiene che la presente risoluzione costituisca una solida piattaforma su cui basare gli ulteriori sforzi tesi a trovare un nuovo sistema più equo e trasparente di finanziare l'Unione europea; intende discutere e approvare la sua posizione finale su un nuovo sistema delle risorse proprie per l'Unione europea in tempo utile affinché possa essere tenuto presente nelle deliberazioni sulla revisione complessiva delle entrate e delle spese dell'UE prevista dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

o

o o

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il suo allegato al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.

ANNEX

Exceptions introduced by the European Council in December 2005 on the expenditure and income side of the budget, namely:

Earmarked for Projects:

· EUR 865 Mio. for the nuclear power plant Ignalina (LIT) and 375 Mio. for the nuclear power plant Bohunice (SLK)

· 200 Mio. for the peace process in Northern Ireland (UK)

Earmarked for Regions

· 879 Mio. for five Polish Objective 2 regions (EUR 107 per citizen)

· 140 Mio. for a Hungarian region (Közép-Magyarország)

· 200 Mio. for Prague

· "phasing-out" support for a Finnish Region and Madeira, which were originally "phasing-in" regions

· 100 Mio. for the Canary Islands

· 150 Mio. for Austrian border regions

· 75 Mio. for Bavaria

· 50 Mio. for Ceuta and Melilla (ES)

· 225 Mio. for eastern German Länder

· 136 Mio. for the most remote regions (EUR 35 per citizen)

· 150 Mio. for the Swedish regions in Objective "Competitiveness and Employment"

Special Funds for Member States

· absorption rate for Poland raised by 4%

· "phasing-in" support for Cyprus, despite never being Objective 1 region

· 2 000 Mio. for Spain, to be distributed freely among Structural Fund Objectives

· 1 400 Mio. for Italy (predefined distribution)

· 100 Mio. for France (Objective: "Regional Competitiveness and Employment")

· 47 Mio. for Estonia (EUR 35 per citizen)

· 81 Mio. for Lithuania (EUR 35 per citizen)

· additional payments from rural development:

o 1 350 Mio. for Austria

o 20 Mio. for Luxemburg

o 460 Mio. for Finland

o 100 Mio. for France

o 500 Mio. for Ireland

o 820 Mio. for Sweden

o 500 Mio. for Italy

o 320 Mio. for Portugal

Special Conditions

· 50% increased support for the former exterior borders to ROM and BLG, compared to regular support for border regions

· private Co-Financing can be counted in for Structural Fund supported projects in new Member States (per capita GDP <85% of EU average) and eastern German Länder

· in the new Member States (<85%), VAT can be considered eligible cost for Structural Fund projects

Special Conditions in Legal Bases

· departing from "n+2" rule for new Member States (<85%) in 2007-2010

· building projects are eligible for support in the new Member States (EU10 + ROM, BLG)

· 20% of funds from the first pillar (Agriculture) can be used by each country for rural development, disregarding general rules such as co-financing

· special funds for rural development in Portugal (320 Mio.), without co-financing

Special Conditions for Financing the Budget

· rate-of-call for VAT own resources contribution is reduced by 25% for Austria

· rate-of-call for VAT own resources contribution is reduced by 50% for Germany

· rate-of-call for VAT own resources contribution is reduced by 66% for Sweden and the Netherlands

· Netherlands gets 4 230 Mio. (GNI 'own-resources')

· Sweden gets 1 050 Mio. (GNI 'own resources')

· the rebate for the UK is kept, reduced by certain phased-in payments for the new Member States.

 · 

  • [1]  GU C 324 del 24.12.1990, pag. 243.
  • [2]  GU C 127 del 9.5.1994, pag. 363.
  • [3]  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.
  • [4]  GU C 175 del 21.6.1999
  • [5]  GU C 274 E del 28.9.1999, pag. 39.
  • [6]  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
  • [7]  COM(2004)0505.
  • [8]  COM(2004)0501.
  • [9]  Studio effettuato dallo Study Group for European Policies (SEP), cfr. anche l'allegato: Commenti sull'adeguatezza del gettito di eventuali imposte proprie dell'UE, 30 agosto 2005.
  • [10]  COM(2006)0099.
  • [11]  Testi approvati, P6_TA(2006)0292.
  • [12]  Studio realizzato da Deloitte e Touche: Relazione sulla fase II - Bozza preliminare, 12 gennaio 2007.
  • [13]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [14]  Ad esempio, la relazione Cornelissen: Parlamento europeo 1985: "Può il Parlamento tollerare il fatto che il gettito dell'IVA sia sempre più diluito in un contributo finanziario nazionale a seguito del necessario abbandono del principio dell'aliquota IVA uniforme e può accettare che la creazione della base IVA uniforme si riduca in ultima analisi a un calcolo statistico? (…) Oppure, in relazione al calcolo della base IVA, occorre adoperarsi al massimo per rilanciare il sistema delle risorse proprie delle Comunità e l'autonomia finanziaria della Comunità che da esse dipende?".
  • [15]  Testi approvati, P6_TA(2006)0292.
  • [16]  Cfr. l'Allegato alla risoluzione.
  • [17]  "Relazione Schreyer": COM(2004)0505 e COM(2004)0501 del 14 luglio 2004.

MOTIVAZIONE

L'attuale relazione d'iniziativa sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea va vista nel contesto della preparazione del "riesame generale e dettagliato di tutti i settori di spesa e di entrata dell'Unione europea, segnatamente la correzione per il Regno Unito", che la Commissione è stata invitata a effettuare dal Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005, in vista della presentazione di una relazione nel 2008/2009.

Nella relazione sull'ultima proposta riguardante le risorse proprie presentata dalla Commissione agli inizi del 2006, volta a dare attuazione alle decisioni adottate dal Consiglio europeo di Bruxelles, il vostro relatore aveva già dichiarato che le carenze dell'attuale sistema delle risorse proprie sono fondamentali. Per tale motivo nel 2006 egli non ha neppure cercato di modificare le disposizioni di quella proposta della Commissione che non fanno che rendere il sistema attuale ancor più opaco, complicato, iniquo e antieuropeo.

I contenuti della presente relazione d'iniziativa sono sostanzialmente basati sulle riunioni che il relatore ha avuto con parlamentari nazionali dall'inizio del 2006. Mentre alcuni parlamenti nazionali hanno scelto di rispondere per iscritto al questionario sulle risorse proprie loro inviato nel novembre 2005, altri hanno preferito uno scambio di opinioni più personale: finora il relatore è stato invitato presso i parlamenti nazionali di nove Stati membri. Indipendentemente dal fatto che le riunioni avessero carattere più o meno formale (riunioni di commissione,colazioni di lavoro), in questa fase le opinioni espresse in tali occasioni dai parlamentari nazionali interessati devono essere considerate le opinioni personali degli oratori: finora nessun parlamento nazionale né alcun partito politico ha adottato una posizione ufficiale sulla questione del futuro delle risorse proprie dell'Unione!

Ciò nondimeno, questi incontri personali e le vivaci discussioni tenutesi in occasione delle riunioni multilaterali (due riunioni parlamentari congiunte nel 2006 e le due riunioni COBU con i presidenti delle commissioni per i bilanci dei parlamenti nazionali nel 2005-2006) sembrano permettere al relatore di trarre le prime conclusioni in termini di "sì", "no" e "forse" rispetto a una futura riforma delle entrate dell'Unione.

Alcuni primi possibili punti di consenso hanno cominciato lentamente a delinearsi, come ad esempio una reiezione generale dell'idea di una vera nuova tassa europea o di un trasferimento di un potere di tassazione a livello europeo. D'altro canto, una grande maggioranza dei colleghi nazionali che si sono espressi si è dimostrata molto aperta a discutere la possibilità di utilizzare parte di un'imposta esistente per finanziare l'Unione europea, riflettendo anche senza preconcetti su possibili tasse "idonee" ...

Si dovrà ancora lavorare molto per giungere a una decisione finale quanto all'opzione più idonea, vista la necessità di un nuovo sistema di risorse proprie che sia autenticamente europeo, equo, semplice e trasparente. Il relatore auspica che nel corso del 2007 si possa costituire un fascicolo comune in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali, che potrebbe costituire la base delle future decisioni che dovranno essere prese per cogliere le opportunità dell'imminente processo di revisione.

ALLEGATI ALLA MOTIVAZIONE

DOCUMENTO DI LAVORO N. 1 SULLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

27 gennaio 2005

Storia delle entrate della Comunità europea

Nell'ambito dell'attuale sistema figurano quattro principali fonti[1] di reddito della Comunità europea:

I dazi doganali sono percepiti sulle importazioni alle frontiere esterne nel quadro della tariffa doganale comune. Il Trattato di Roma già prevedeva i dazi doganali quale risorsa principale da attribuire alla CEE per il finanziamento delle sue spese. I dazi doganali CECA fanno parte integrante di questa risorsa dal 1988.

I prelievi agricoli furono introdotti nel 1962, nel contesto della politica agricola comune. Essi sono riscossi sugli scambi di prodotti agricoli con i paesi non membri e variano in funzione dei livelli dei prezzi del mercato mondiale e di quello europeo. Oltre ai prelievi agricoli, figurano altresì gli importi riscossi sulla produzione e sullo stoccaggio dello zucchero e dell'isoglucosio (a differenza dei dazi sulle importazioni agricole, tali contributi sono percepiti all'interno della Comunità).

I dazi doganali ed i prelievi agricoli furono le prime risorse proprie e divennero noti con il termine di risorse proprie tradizionali, poiché trattasi di entrate prelevate in forza di politiche comunitarie, e non già di risorse percepite dagli Stati membri quali contributi nazionali.

L'introduzione delle risorse provenienti dall'Imposta sul valore aggiunto fu dovuta alla carenza di risorse proprie tradizionali per il finanziamento del bilancio comunitario. A causa dell'esigenza di armonizzare l'imponibile IVA, questa complessa risorsa non venne utilizzata fino al 1980. Essa risulta dall'applicazione di una data aliquota ad un imponibile determinato in modo uniforme[2]. Pertanto, non si tratta di un'effettiva risorsa propria basata su un'imposta riscossa a livello nazionale, ma soltanto di un modo per calcolare il contributo di uno Stato membro.

La risorsa propria basata sul Reddito nazionale lordo risulta dall'applicazione ad una base imponibile, rappresentante la somma dei prodotti nazionali lordi ai prezzi di mercato, di un'aliquota da fissare ogni anno nel quadro della procedura di bilancio. Essa è calcolata in funzione della differenza fra la spesa ed il gettito delle altre risorse proprie. Essa rappresenta la risorsa «chiave», poiché determina il limite massimo dell'imponibile IVA, la modalità con cui ripartire l'onere della compensazione a favore del Regno Unito ed il valore limite dell'importo globale delle risorse stabilito nell'ambito della prospettiva finanziaria. L'accordo di Edimburgo del dicembre 1992, entrato in vigore all'inizio del 1995, portò questo massimale globale dall'originario 1,14% all'1,27% del Prodotto nazionale lordo europeo.

Le origini delle risorse proprie

1958 - 1970: Contributi da parte degli Stati membri

Il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 disponeva che la Comunità economica europea si sarebbe dovuta finanziare con contributi nazionali per un periodo di transizione, prima di passare ad un sistema di risorse proprie[3]. Il principio era sancito all'articolo 201 del Trattato, in base al quale: «Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie».

Nel 1965, un primo tentativo di trasferire i dazi doganali e i prelievi agricoli, risorse proprie «per natura» risultanti dalle politiche comunitarie (unione doganale e politica agricola comune), fallì di fronte all'opposizione francese. La «crisi» che ne conseguì fu risolta un anno più tardi dal celebre compromesso di Lussemburgo, ma il traguardo temporale del 1966 per attuare il passaggio ad un sistema di finanziamento in grado di garantire alla comunità un certo grado di indipendenza, non fu rispettato. Fu soltanto con il vertice dell'Aia del 1969 che i capi di Stato e di governo, nell'impegno di infondere nuova linfa vitale alla Comunità dopo alcuni anni di difficoltà, adottarono infine la decisione di proseguire nel cambiamento.

1970: Prima decisione sulle risorse proprie

Il 21 aprile 1970, il Consiglio adottò una decisione che attribuiva alle Comunità risorse proprie per coprire tutte le loro spese. Tale decisione segnò la fine dei contributi nazionali, che avevano conferito agli Stati membri una certa facoltà di controllo sulle politiche adottate dalle Comunità, e l'inizio di un sistema di finanziamento autonomo per mezzo di risorse proprie «tradizionali» (prelievi agricoli e dazi doganali) e di una risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto.

La decisione del 1970 sulle risorse proprie contribuì a distinguere le Comunità dalle altre organizzazioni internazionali, il cui finanziamento dipende dai contributi dei loro membri.

1985: Seconda decisione sulle risorse proprie - compensazione britannica

Nel 1984, il Consiglio europeo di Fontainebleau decise di introdurre una correzione per il Regno Unito. Tale meccanismo dispose una compensazione a favore del Regno Unito in misura pari allo 0,66% del suo saldo netto. L'onere del finanziamento della compensazione britannica è ripartito fra gli altri Stati membri, secondo la loro quota di Prodotto nazionale lordo (ad eccezione della Germania, il cui contributo è ridotto di un terzo).

1988: Terza decisione sulle risorse proprie - Introduzione della risorsa basata sul Prodotto nazionale lordo e del massimale globale

Dal momento che la spesa per la politica agricola comune era rimasta invariata, e le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali continuavano a diminuire, nel 1988 il Consiglio europeo di Bruxelles introdusse una nuova risorsa propria basata sul Prodotto nazionale lordo degli Stati membri. Esso ha determinato altresì un massimale globale nella misura dell'1,14% del Prodotto nazionale lordo, per l'importo totale delle risorse proprie che potevano essere prelevate per finanziare la spesa comunitaria.

1994: Quarta decisione sulle risorse proprie - Deduzione delle spese di riscossione per le risorse proprie tradizionali

Le risorse proprie sono riscosse dagli Stati membri per conto della Comunità. Pertanto, la decisione del 1994 ha autorizzato gli Stati membri a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10% delle risorse proprie tradizionali riscosse.

2000: Quinta decisione sulle risorse proprie[4] - Sistema «equo, trasparente, economicamente efficiente e semplice»

Nel 1999, il Consiglio europeo di Berlino ha invitato la Commissione ad elaborare una decisione sul nuovo sistema di risorse proprie che deve fornire all'Unione gli strumenti necessari per il periodo 2000-2006, mantenendo al tempo stesso una rigorosa disciplina di bilancio. Il nuovo sistema deve essere «equo, trasparente, economicamente efficiente e semplice», e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità degli Stati membri di contribuire al finanziamento dell'Unione.

Quest'ultima decisione del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie, è entrata in vigore il 1° marzo 2002. La clausola di revisione in essa contenuta, invita la Commissione ad avviare, prima del 2006, un riesame generale del funzionamento del sistema delle risorse proprie, alla luce degli effetti dell'allargamento. Il riesame è volto altresì a verificare l'opportunità di modificare la struttura del sistema delle risorse proprie, creando nuove risorse autonome ed esaminando la correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito.

Il sistema attualmente vigente è caratterizzato dai seguenti aspetti:

Ø il massimale delle risorse proprie è mantenuto all'1,27% del Prodotto nazionale lordo dell'Unione (corrispondente all'1,24% del Reddito nazionale lordo)[5];

Ø la deduzione delle spese di riscossione delle risorse proprie è passata dal 10 al 25%;

Ø l'aliquota massima di prelievo dell'imposta sul valore aggiunto è diminuita allo 0,75% nel periodo 2002-2003, ed allo 0,50%, dal 2004;

Ø l'imponibile IVA degli Stati membri continua ad essere limitato al 50% del loro Prodotto nazionale lordo (livellamento dell'imponibile IVA);

Ø Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia versano soltanto 1/4 del loro quota normale di finanziamento della compensazione britannica. I rimanenti 3/4 sono a carico degli altri 10 Stati membri;

Ø sono stati apportati due adeguamenti tecnici alla correzione britannica, per compensare gli effetti inattesi prodotti dall'aumento delle spese di riscossione e dalle spese di preadesione.

Compensazione britannica

La cosiddetta compensazione britannica fu decisa dal Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, le cui conclusioni recitano:

«A termine, il mezzo principale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio è la politica delle spese. Tuttavia è stato deciso che ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa potrà beneficiare di una correzione a tempo debito».

Il problema era determinato dalla particolare situazione del Regno Unito, che si caratterizzava per due fattori:

Ø un settore agricolo modesto, con la conseguenza che la spesa agricola comunitaria nel Regno Unito era anch'essa molto limitata

Ø un forte contributo al finanziamento del bilancio comunitario, risultante in particolare dall'elevata base imponibile IVA rispetto al Prodotto nazionale lordo del paese.

Nell'ambito dell'attuale meccanismo di compensazione, i due terzi (66%) della differenza fra la quota percentuale del Regno Unito nel gettito IVA e la sua parte nelle spese comunitarie ripartite, applicata al totale delle spese ripartite, sono rimborsati al Regno Unito tramite una riduzione della sua base imponibile IVA.

Sin dal 1985, il Regno Unito riceve pertanto una compensazione sul suo contributo annuo al bilancio, che nel periodo 1997-2003 è risultata pari ad una media annuale di 4,6 miliardi di euro.

Tale compensazione è finanziata congiuntamente da tutti gli Stati membri in conformità alla loro parte rispettiva nei versamenti IVA, ad eccezione di Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia che corrispondono soltanto una quarto della loro quota normale.

Nonostante l'approccio generale adottato dal Consiglio di Fontainebleau («ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo»), tale meccanismo di correzione è stato applicato da allora soltanto nei confronti del Regno Unito. Nel corso degli anni, è emerso lentamente, ma con chiarezza, che il rimborso del contributo del Regno Unito ha ridotto considerevolmente l'auspicata correlazione fra la capacità di ciascuno Stato membro di contribuire al bilancio della UE ed i suoi pagamenti a titolo di risorse proprie. In aggiunta, la complessità del meccanismo di correzione ha ridotto altresì considerevolmente la trasparenza dell'intero sistema di risorse proprie.

Percentuali delle principali componenti delle risorse proprie

Dall'introduzione, nel 1988, della risorsa basata sul Prodotto nazionale lordo, fino ad oggi, la percentuale di ciascuna componente individuale nelle entrate comunitarie ha subito un drastico cambiamento:

Tipologia di

entrate

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04*

05**

Prelievi agricoli e

importi riscossi sulla produzione dello zucchero

6,2

5,2

4,0

4,4

3,3

2,9

3,1

2,6

2,2

2,4

2,3

2,5

2,3

2,1

1,5

1,5

1,2

1,5

Dazi

doganali

22,3

22,5

22,1

20,4

18,9

16,8

16,9

16,7

14,5

15,2

14,4

13,5

13,0

14,5

10,7

10,2

10,2

9,8

Risorse provenienti

dall'IVA

57,2

57,3

59,1

55,8

58,0

52,5

50,4

52,2

41,8

42,5

39,2

35,9

38,1

32,7

23,6

23,5

14,4

14,0

Risorse basate

sul Reddito nazionale lordo

10,6

9,8

0,2

13,3

13,9

25,2

26,8

18,9

29,0

33,4

41,4

43,2

42,3

37,5

48,7

55,5

73,4

73,8

Entrate varie - Eccedenza degli anni precedenti

3,7

5,2

14,6

6,1

5,8

2,6

2,7

9,7

12,5

6,5

2,7

5,0

4,3

13,1

17,6

9,2

0,8

0,9

Totale in termini percentuali

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

*          sulla base del bilancio del 2004

**        sulla base del progetto preliminare di bilancio del 2005

Ovviamente, la risorsa basata sul Reddito nazionale lordo ha acquisito un'importanza sempre maggiore, mentre la percentuale di risorse proprie tradizionali ha mostrato una tendenza a ridursi drasticamente (favorita dal fatto che la percentuale che gli Stati membri erano autorizzati a trattenere per compensare le loro spese di riscossione era passata dal 10 al 25%, a partire dal 1° gennaio 2001). I contributi IVA sono altresì diminuiti a causa delle riforme che hanno limitato la base imponibile IVA degli Stati membri al 50% del loro Reddito nazionale lordo.

Con l'introduzione della risorsa basata sul Prodotto nazionale lordo e la riduzione dell'aliquota di prelievo dell'imposta sul valore aggiunto, i contributi degli Stati membri sono divenuti più strettamente correlati ai loro Prodotti nazionali lordi; ciò implica una maggiore equità[6] nei contributi lordi al bilancio. Se da un lato, questo sviluppo può condurre ad una più stretta correlazione fra la capacità contributiva degli Stati membri ed il loro attuale livello di contributi, dall'altro il declino delle risorse proprie tradizionali ha determinato una perdita di autonomia finanziaria dell'Unione europea.

  • [1]  In aggiunta, vi sono alcune piccole «risorse specifiche» (derivanti da misure adottate dalla Commissione), quali imposte e contributi a carico del personale, interessi e garanzie, ed altre tasse e prelievi vari.
  • [2]  Dal 1988 al 1994 l'imponibile non poteva superare il 55% del Prodotto nazionale lordo degli Stati membri. Dal 1995 il limite diminuì al 50% del Prodotto nazionale lordo per gli Stati membri il cui Prodotto nazionale lordo pro capite era inferiore al 90% della media comunitaria. Fra il 1995 ed il 1999 il nuovo limite fu esteso progressivamente a tutti gli Stati membri. L'aliquota massima di prelievo dell'imposta sul valore aggiunto era originariamente fissata all'1% dell’imponibile. Dal 1986, questo massimale fu aumentato all'1,4%, al fine di sostenere i costi dell'allargamento a Spagna e Portogallo. Tuttavia, la decisione sulle risorse proprie del 1994 dispose, per ragioni di equità, il graduale ritorno al limite dell'1% fra il 1995 ed il 1999. Negli anni 2002-2003, l'aliquota massima venne ridotta allo 0,75% e, dal 2004, allo 0,50%.
  • [3]  Le risorse proprie possono considerarsi una fonte di finanziamento degli Stati membri, distinta ed indipendente, una sorta di entrata di natura fiscale assegnata in via definitiva alla Comunità per finanziare il suo bilancio, che le spetta di diritto senza che occorra una successiva decisione da parte delle autorità nazionali. Gli Stati membri sono, pertanto, obbligati a rendere disponibili per la Comunità i versamenti destinati al suo bilancio.
  • [4]  Decisione del Consiglio (2000/597/CE, Euratom) del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, GU L 253 del 07.10.2000
  • [5]  A partire dal 2002, il concetto di prodotto nazionale lordo è stato sostituito da quello di reddito nazionale lordo nell'ambito del settore del bilancio e delle risorse proprie della UE. Pertanto, le percentuali per gli anni precedenti al 2002 si riferiscono al Prodotto nazionale lordo, mentre per gli anni successivi fanno riferimento al Reddito nazionale lordo. Ad esempio: il massimale di spesa della UE pari all'1,27% del Prodotto nazionale lordo, corrisponde all'1,24% del Reddito nazionale lordo in base al nuovo approccio statistico.
  • [6]  Intesa come «proporzionalità dei contributi lordi al reddito degli Stati membri»; si è osservato, tuttavia, che, nell'ambito dell'attuale sistema non si può prevedere una perfetta equità, dal momento che le risorse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto continueranno a generare entrate che non saranno correlate al reddito nazionale.

DOCUMENTO DI LAVORO N. 2 SULLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

27 gennaio 2005

L'attuale sistema delle risorse proprie - Problemi e manchevolezze

Il dibattito sul debitore netto

Le risorse proprie tradizionali sono le uniche risorse proprie effettive dell'Unione (sebbene gli Stati membri tendano a considerarle altresì come contributi nazionali). Più la loro percentuale diminuirà, più la UE dipenderà da quelli che vengono ritenuti classici trasferimenti intergovernativi. Ciò, a sua volta, determinerà quasi automaticamente il tentativo, da parte degli Stati membri, di ottenere il massimo vantaggio, a livello nazionale, dal bilancio della UE. Più sarà diffusa la percezione che è il denaro degli Stati membri ad essere trasferito a Bruxelles, piuttosto che le risorse proprie autentiche della UE, più gli Stati membri si concentreranno sui vantaggi che possono ottenere in cambio. Per tale motivo il concetto «di saldi di bilancio» e il ruolo di «debitore netto» e «beneficiario netto» hanno acquisito tanta importanza.

Saldi di bilancio

Tuttavia, occorre sottolineare che, sebbene esista un sistema prestabilito di calcolo dei saldi di bilancio[1] degli Stati membri, esso consiste semplicemente in un esercizio di contabilità dei costi e dei benefici puramente finanziari che ciascuno Stato membro riceve dall'Unione. Tale sistema non tiene conto della maggior parte degli altri vantaggi derivanti dalle politiche della UE, come quelli relativi al mercato interno e all'integrazione economica, per non citare la stabilità e la sicurezza politica.

Considerati tali limiti, cosa evidenziano effettivamente i saldi di bilancio? Essi mostrano la relazione fra la percentuale di uno Stato membro, in termini di pagamenti totali, delle risorse proprie basate rispettivamente sull'IVA e sul PNL/RNL e la sua percentuale in termini di spese totali di gestione della UE (escluse, cioè, le spese amministrative) ripartite fra gli Stati membri.

La seguente tabella fornisce un quadro di questi saldi di bilancio «operativi» (dedotta la compensazione britannica) fra il 1997 ed il 2003:

Lettera dei sei

Come si può chiaramente notare, la divisione nell'ambito degli Stati membri fra contribuenti e beneficiari netti, per quanto fornisca poche indicazioni sui vantaggi globali derivanti dall'adesione alla UE, non ha subito cambiamenti sostanziali nel corso degli ultimi anni. Essa fornisce il contesto per la famosa lettera firmata da sei capi di Stato, tutti contribuenti netti, dopo il Consiglio europeo di Bruxelles sul futuro livello di spesa della UE:

«In tale contesto non vediamo alcuno spazio per un bilancio UE prossimo all'attuale massimale delle risorse proprie. A nostro parere, le spese medie nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie dovrebbero stabilizzarsi intorno agli attuali livelli di spesa e non dovrebbero superare l'1,0% dell'RNL, ivi comprese le spese agricole entro il massimale fissato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2002. Con ciò, gli aumenti annuali nel bilancio dell'UE sarebbero ben superiori ai tassi di crescita dei bilanci nazionali nella maggior parte degli Stati membri e consentirebbero un margine sufficiente di attuazione politica nell'Unione allargata».

Con la presente lettera, i principali contribuenti netti al bilancio della UE hanno assunto una posizione decisa che è divenuta una sorta di punto di partenza ufficiale per i negoziati sulle nuove prospettive finanziarie 2007-2013. Nel frattempo, il dibattito è proseguito fino a lasciar intendere che il dato dell'1,0% del Reddito nazionale lordo, così come citato nella lettera, si riferisca agli stanziamenti di impegno, e non a quelli di pagamento, come si è dato inizialmente per scontato.

Confronto fra il bilancio della UE ed i bilanci nazionali

In base alla lettera dei sei, può sembrare che il bilancio della UE sia andato totalmente fuori controllo nel recente passato. Anche se, un più attento esame dello sviluppo del bilancio della UE negli ultimi anni, rivela che durante il periodo 1996[2]-2002 tale bilancio si è incrementato soltanto dell'8,2%, mentre i bilanci nazionali sono aumentati in media del 22,9%:

                                    Prezzi correnti espressi in milioni di euro

 

1996

2002

Incremento

Belgio

112.371

131.281

16,8 %

Danimarca

86.187

101.989

18,3 %

Germania

944.279

1.023.870

8,4 %

Grecia

48.170

66.266

37,6 %

Spagna

210.036

276.507

31,6 %

Francia

678.048

812.935

19,9 %

Irlanda

22.802

43.070

88,9 %

Italia

516.521

599.804

16,1 %

Lussemburgo

6.515

9.909

52,1 %

Paesi Bassi

161.044

211.162

31,1 %

Austria

103.542

112.094

8,3 %

Portogallo

40.459

59.573

47,2 %

Finlandia

60.051

69.795

16,2 %

Svezia

139.206

149.420

7,3 %

Regno Unito

403.057

675.191

67,5 %

TOTALE

3.532.288

4.342.866

22,9 %

 

1996

2002

Incremento

Bilancio della UE

77.032

83.371

8,2%

Questo incremento assai modesto appare ancor più degno di nota se si considera che, nel frattempo, l'Unione è divenuta responsabile di un numero sempre maggiore di politiche. Essa ha quindi acquisito un ambito considerevole di competenze, anche se, nel contempo, le sue risorse finanziarie sono rimaste molto limitate.

Divergenze fra i massimali di spesa e la spesa effettiva

Il bilancio della UE, non soltanto si è incrementato molto più lentamente dei bilanci degli Stati membri: per quanto concerne i pagamenti[3], i bilanci della UE degli ultimi anni, oltre ad essere rimasti considerevolmente al di sotto del valore limite massimo delle risorse proprie determinato dagli Stati membri nella misura dell'1,27% del Prodotto nazionale lordo e dell'1,24% del Reddito nazionale lordo, si sono altresì attestati al di sotto dei massimali di spesa in pagamenti dell'attuale prospettiva finanziaria, che variano da una percentuale minima dell'1,07% del Reddito nazionale lordo, nel 2000, ad un massimo dell'1,11% del Reddito nazionale lordo, per il periodo 2003-2004:

Pagamenti in percentuale del PNL/RNL[4]

 

Pagamenti in percentuale del PNL/RNL

1986

0,99

1996

1,14

1987

0,96

1997

1,12

1988

1,03

1998

1,08

1989

0,94

1999

1,03

1990

0,94

2000

0,99

1991

1,03

2001

0,92

1992

1,09

2002

0,93

1993

1,18

2003

0,96

1994

1,04

2004

0,98

1995

1,04

2005

1,00

Ciò implica che la UE ha speso, in termini di milioni di euro, meno di quanto avrebbe potuto in base alla decisione degli Stati membri. Specialmente dopo la procedura di bilancio del 2005, quando la soglia dell'1% introdotta dalla lettera dei sei svolse per la prima volta un ruolo così importante, restò in sospeso l'interrogativo su come giustificare il divario fra il massimale delle risorse proprie, determinato nella misura dell'1,24%, e le spese effettive in termini di pagamento. A cosa serve questo margine?

Alle critiche nei riguardi dell'accordo del Parlamento sulle prospettive finanziarie, cui si rimproverano la rigida classificazione delle spese ed una notevole inflessibilità nella fissazione dei massimali delle rubriche, si è sempre replicato che, nel contempo, le prospettive finanziarie garantirebbero una costante crescita delle spese necessarie a finanziare le nuove politiche ritenute importanti per i cittadini europei. Tuttavia, i dati effettivi (si veda la precedente tabella) indicano che ciò non si è verificato.

Esiguo margine di manovra

Nel complesso, la struttura di spesa della UE è rimasta più o meno immutata negli anni scorsi. Nonostante tutti gli sforzi contrari, le spese per il settore agricolo rappresentano tuttora circa il 50% del bilancio dell'Unione europea[5]:

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

2005*

Percentuale delle spese agricole nell'ambito delle spese totali della UE

 

50,63%

 

48,08%

 

49,53%

 

48,61%

 

51,93%

 

51,11%

 

49,01%

 

46,91%

 

46,20%

* Bilanci della UE a 25

La percentuale delle spese agricole, unitamente ai pagamenti dei fondi strutturali, lascia ben poco margine alla flessibilità, per quanto riguarda il finanziamento delle nuove politiche o priorità.

Ad esempio, terranno veramente conto, le risorse a disposizione, dell'impegno per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, occupazione e competitività stabiliti a Lisbona? Oppure, in linea più generale, sarà completamente possibile finanziare le esigenze dei 25 (o 27) Stati membri, riguardo al mantenimento dell'acquis comunitario, all'ampliamento della coesione ed al rafforzamento delle nuove politiche di vicinato?

Considerato tale quadro finanziario, può l'Unione attuare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, del Trattato di Nizza, secondo il quale «l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e portare a compimento le sue politiche»?

Conseguentemente, nelle sue proposte per le nuove prospettive finanziarie, la Commissione oscilla fra due alternative: da un lato, fornire all'Unione gli strumenti per realizzare i suoi obiettivi (processo di Lisbona), dall'altro, prendere in considerazione la minaccia di apportare tagli al bilancio espressa nella lettera dei sei dopo il Consiglio europeo di Bruxelles.

Impegni ancora da liquidare (RAL)

Contemporaneamente, nel momento in cui si sono intensificati i dibattiti sulla soglia dell'1%, i RAL (impegni ancora da liquidare come conseguenza di livelli di pagamenti inferiori ai livelli degli stanziamenti di impegno)[6] sono aumentati in maniera costante, più di quanto non abbiano fatto, in realtà, i bilanci.

La seguente tabella mostra l'evoluzione dei RAL totali rispetto al bilancio (Sezione III, 1996-2005, valori espressi in milioni di euro):

Nel 1996, gli impegni totali ancora da liquidare costituivano soltanto il 56% del bilancio, mentre nel 2003 erano già aumentati in misura pari al 107% del bilancio. Visto che le Rubriche 1 e 5, rappresentanti nell'insieme circa il 50% del bilancio, sono composte principalmente da stanziamenti non differenziati e non contengono, pertanto, impegni ancora da liquidare, gli impegni arretrati si concentrano nelle Rubriche 2, 3, 4 e 7.

Pur considerando il fatto che non vi è mai stato pieno accordo su quale importo/percentuale dei RAL fosse da considerarsi «normale» e quale invece «anomalo», la percezione generale di tali impegni come «stanziamenti non erogati» è indubbiamente un fattore di cui si terrà conto nei prossimi dibattiti sul futuro delle risorse proprie.

Responsabilità politica

L'attuale situazione dei finanziamenti dell'Unione europea è caratterizzata altresì dal fatto che la responsabilità politica delle entrate e delle spese della UE è suddivisa fra una serie di attori principali indipendenti.

Se da un lato, sono i parlamenti nazionali che, oltre ad essere coinvolti nelle decisioni sulle risorse proprie in quanto tali, determinano le entrate dell'Unione tramite le politiche fiscali dei loro paesi, dall'altro spetta al Parlamento europeo ed al Consiglio decidere in merito alle spese dell'Unione.

Anche in questo caso, vi è una suddivisione di responsabilità tutt'altro che trasparente, a seconda che le spese della UE siano di natura obbligatoria o meno. La differenza fra le spese obbligatorie, rispetto alle quali il Consiglio detiene l'ultima parola, e le spese non obbligatorie, per le quali spetta al Parlamento adottare la decisione finale, pur motivata da ragioni storiche, non ha più un fondamento logico e rende il sistema ancor più oscuro.

Il Consiglio europeo, d'altro canto, adotta sempre più spesso decisioni sulle nuove politiche e priorità, con conseguenze finanziarie di lunga portata, dando l'impressione di non preoccuparsi eccessivamente del modo in cui l'autorità di bilancio renderà disponibili i fondi necessari nell'ambito del ristretto quadro delle rubriche delle prospettive finanziarie.

  • [1]  Il metodo utilizzato dalla Commissione si basa sugli stessi principi di quello impiegato per il calcolo della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito. Tale metodo è l'unico a godere di un certo riconoscimento formale, essendo basato sull'accordo di Fontainebleau del giugno 1984. Conseguentemente, visto che le risorse proprie tradizionali sono entrate comunitarie effettive, esse non vengono incluse nel calcolo dei saldi. Si utilizza, invece, per il calcolo, la chiave di ripartizione rappresentata dai pagamenti basati sull'IVA e sul PNL/RNL degli Stati membri.
  • [2] Il 1996 è stato il primo anno in cui l'intero bilancio della UE ha coinvolto tutti gli attuali 15 Stati membri.
  • [3]  Ovviamente, la stessa considerazione è valida per gli impegni in relazione ai quali i dati effettivi di bilancio non si sono neanche mai avvicinati al massimale dell'1,31% del Reddito nazionale lordo, e dell'1,24% in stanziamenti di pagamento del Reddito nazionale lordo, determinato dalla decisione relativa al sistema delle risorse proprie.
  • [4]  Basati, per il periodo 1986-2002, sul gettito netto dei pagamenti, per il periodo 2003-2005, sul bilancio.
  • [5]  Importi basati, per il periodo 1997-2002, sul gettito netto dei pagamenti, per il periodo 2003-2005 sul bilancio.
  • [6]  I RAL, rappresentano dunque, in primo luogo, la conseguenza diretta e «normale» di stanziamenti differenziati. Tuttavia, oltre ai normali impegni ancora da liquidare, i RAL complessivi, intesi come il totale degli impegni arretrati che restano da liquidare una volta che siano state soddisfatte le condizioni di pagamento contengono, altresì, RAL potenzialmente anomali e RAL effettivamente anomali. Per definizione, i RAL potenzialmente anomali sono impegni dormienti che non hanno dato luogo a pagamenti negli ultimi due esercizi finanziari, oppure vecchi impegni che sono stati in contabilità per almeno cinque esercizi finanziari. Per contro, i RAL effettivamente anomali rappresentano la somma degli impegni registrati in contabilità, per i quali manca un'autorizzazione di pagamento, legale o di fatto.

DOCUMENTO DI LAVORO N. 3 SULLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

27 gennaio 2005

Scenari per il futuro delle risorse proprie delle Comunità europee

L'attuale decisione del Consiglio del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[1] contiene, all'articolo 9, una clausola di revisione, secondo la quale:

«Anteriormente al 1° gennaio 2006 la Commissione avvierà un riesame generale del sistema delle risorse proprie, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte, alla luce di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti dell'allargamento sul finanziamento del bilancio, l'opportunità di modificare la struttura delle risorse proprie creando nuove risorse proprie autonome, nonché la correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito e la concessione, all'Austria, alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia, della riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1[2]».

In risposta ad una richiesta del Parlamento europeo, e d'intesa con il Consiglio, la Commissione si è impegnata a presentare in largo anticipo la predetta relazione sul funzionamento del sistema di finanziamento.

Essa ha pubblicato, il 14 luglio 2004, la relazione sul funzionamento del sistema di risorse proprie[3], unitamente ad una proposta di nuova decisione del Consiglio relativa al sistema di risorse proprie, accompagnata da una proposta di regolamento che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio[4].

Il Parlamento aveva già formulato le proprie aspettative riguardo al nuovo sistema di risorse proprie nei suoi emendamenti alla proposta del 1999, stabilendo la necessità per l'Unione europea di:

· creare un sistema che sia «semplice e comprensibile per i cittadini»

· basare tale sistema su criteri che esprimano al meglio «la capacità contributiva dei vari cittadini europei», evitando, al tempo stesso, il «ricorso ai meccanismi di compensazione per le entrate», e correggendo, piuttosto, gli squilibri «mediante la riforma della struttura delle spese»

· «dipendere sempre meno dai trasferimenti degli Stati membri»

· «correggere quelle caratteristiche delle risorse proprie attuali che generano confusione con i contributi nazionali aboliti».

Meccanismo di correzione generalizzato

La proposta della Commissione sul sistema delle risorse proprie non contempla l'introduzione di nuove fonti di finanziamento per la prossima prospettiva finanziaria. Il cambiamento più significativo introdotto dalla proposta riguarda il meccanismo di correzione degli oneri di bilancio eccessivi a carico degli Stati membri, riconosciuto come principio a Fontainebleau, nel 1984.

La Commissione accoglie favorevolmente la sostituzione dell'attuale sistema con un meccanismo di correzione generalizzato. La proposta per l'adozione di un meccanismo generale di correzione si basa sul fatto che, malgrado l'evoluzione estremamente positiva della sua relativa prosperità, il Regno Unito resta l'unico paese ad usufruire di un parziale rimborso del suo contributo, mentre gli altri contribuenti netti, che mostrano una prosperità simile o minore, non ne beneficiano.

Le modifiche del grado di prosperità di cui si sono avvantaggiati i contribuenti netti della UE sin dal 1984 sono indicate nella seguente tabella:

Reddito nazionale lordo pro capite dei contribuenti netti
(media EU-15 = 100)

 

2003

1984

Regno Unito

111,2

90,6

Danimarca

111,1

104,0

Austria

109,8

--

Paesi Bassi

106,6

95,0

Svezia

104,6

--

Francia

104,2

104,0

Germania

98,6

109,6

Italia

97,3

92,9

Le principali caratteristiche del meccanismo di correzione generalizzato applicabile a qualunque Stato membro sono le seguenti:

Ø attivazione del meccanismo nel caso in cui i contributi netti superino lo 0,35% del Reddito nazionale lordo di uno Stato membro (tale soglia rappresenta il maggior grado accettabile di solidarietà finanziaria fra Stati membri)

Ø rimborso dei contributi al di sopra di tale soglia ad un tasso del 66% (l'aliquota di rimborso verrebbe introdotta gradualmente per tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, secondo un tasso progressivo del 33, 50, 50 e 66%)

Ø limitazione del volume di rimborso totale ad un importo massimo di 7,5 miliardi di euro all'anno, finanziato da tutti gli Stati membri in base alla loro quota relativa di Reddito nazionale lordo.

Al fine di alleviare l'impatto dell'introduzione del nuovo sistema, il Regno Unito riceverebbe, oltre alla correzione ordinaria, pagamenti complementari decrescenti per un totale di 5 miliardi di euro per un periodo di quattro anni, fino alla fine del 2011.

Il costo delle correzioni finanziarie imposte dall'introduzione della soglia limite dello 0,35% viene stimato ad un massimo di 7,5 miliardi di euro per il periodo 2008-2013, paragonabile al costo stimato complessivo dell'attuale meccanismo di compensazione nell'ambito della futura prospettiva finanziaria.

Il risultato del sistema sarà che i saldi netti dei maggiori contribuenti netti si assesteranno su livello confrontabili, come risulta dalla seguente tabella:

Saldi netti di bilancio stimati (media 2008-2013)

 

in percentuale del Reddito nazionale lordo

 

Nuovo meccanismo di correzione

Meccanismo vigente

Nessuna correzione

Regno Unito

-0,51%

-0,25%

-0,62%

Paesi Bassi

-0,48%

-0,56%

-0,55%

Germania

-0,48%

-0,54%

-0,52%

Svezia

-0,45%

-0,50%

-0,47%

Austria

-0,41%

-0,38%

-0,37%

Italia

-0,35%

-0,41%

-0,29%

Francia

-0,33%

-0,37%

-0,27%

Cipro

-0,33%

-0,37%

-0,28%

Danimarca

-0,25%

-0,31%

-0,20%

Finlandia

-0,19%

-0,25%

-0,14%

Spagna

0,26%

0,23%

0,32%

Irlanda

0,51%

0,47%

0,56%

Malta

1,10%

1,06%

1,16%

Belgio

1,27%

1,21%

1,32%

Slovenia

1,34%

1,31%

1,40%

Portogallo

1,54%

1,50%

1,60%

Grecia

2,20%

2,16%

2,25%

Ungheria

3,09%

3,06%

3,15%

Repubblica Ceca

3,21%

3,17%

3,26%

Repubblica Slovacca

3,31%

3,27%

3,36%

Estonia

3,79%

3,76%

3,85%

Polonia

3,80%

3,76%

3,85%

Lituania

4,44%

4,41%

4,50%

Lettonia

4,45%

4,40%

4,51%

Lussemburgo

5,84%

5,80%

5,89%

Introduzione di una risorsa propria a base realmente fiscale a partire dal 2014

Come mostrato in precedenza, la proposta della Commissione sul nuovo sistema di risorse proprie non contempla l'introduzione di nuove fonti di finanziamento per le prossime prospettive finanziarie, proponendosi, piuttosto, di aggiornare le quote di contributi nazionali attraverso il meccanismo di correzione generalizzato. Ciononostante, nella sua relazione sul funzionamento del sistema di risorse proprie, la Commissione si dichiara a favore dell'introduzione, a partire dal 2014, di una risorsa propria a base realmente fiscale[5].

Con questa nuova risorsa a base fiscale la Commissione mira a «costruire un legame fra i cittadini e il bilancio UE». Ciò accrescerebbe la comprensione da parte dei cittadini delle risorse destinate al bilancio della UE e renderebbe più responsabili coloro che assumono le decisioni. La risorsa fiscale dovrebbe essere introdotta progressivamente come sostituzione dell'attuale risorsa IVA, accanto ad una risorsa più limitata basata sul Reddito nazionale lordo. Dal momento che questa risorsa dovrebbe sostituire le risorse esistenti, essa sarebbe pertanto neutrale rispetto al livello di finanziamento della UE.

Nell'attuale fase di integrazione della UE, un sistema basato completamente sulle imposte non è considerato realistico dalla Commissione e, pertanto, non viene proposto.

Le tre opzioni della Commissione

La Commissione propone, quali candidati principali, i tre seguenti tipi di risorse proprie basate sulle imposte:

Ø una percentuale dell'aliquota sul consumo di energia, limitata al carburante per i trasporti su strada («ecotassa»). Si prendono altresì in considerazione il carburante per il trasporto aereo e le relative emissioni, quale possibile futuro sviluppo per porre fine all'attuale esenzione fiscale per il carburante degli aerei;

Ø una percentuale dell'aliquota sull'IVA nazionale, che renderebbe il finanziamento della UE più comprensibile ai cittadini (l'imposta sul valore aggiunto della UE e quella nazionale, dovrebbero apparire come imposte separate sulle fatture o sulle ricevute);

Ø una percentuale dell'imposta sul reddito delle società, come alternativa a più lungo termine.

Scegliendo una di queste tre opzioni, il concetto della UE quale Unione di Stati membri e di cittadini si trasporrebbe nell'ambito del finanziamento del bilancio della UE. Rafforzare il legame diretto fra i cittadini e il bilancio contribuirebbe altresì a focalizzare i dibattiti in materia di spese su aspetti sostanziali, anziché su posizioni nette di bilancio puramente nazionali.

Attuabilità delle opzioni della Commissione

Riguardo alla possibilità di realizzare le tre opzioni, si possono fare le seguenti osservazioni:

Opzione 1: Sistema di risorse proprie dotato di risorse fiscali connesse al consumo energetico

L'introduzione di una risorsa fiscale basata sul carburante per il trasporto su strada, sarebbe tecnicamente possibile in un periodo di tempo di circa 3-6 anni. Ciò appare relativamente semplice da un punto di vista amministrativo, in quanto la base fiscale è già armonizzata a livello della UE dalla nuova direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici[6].

Aliquote comunitarie inferiori alla metà delle aliquote minime previste dalla direttiva sarebbero sufficienti a finanziare metà del bilancio della UE.

Opzione 2: Sistema di risorse proprie con una risorsa fiscale IVA

L'introduzione di un'aliquota IVA comunitaria sarebbe tecnicamente possibile nell'arco di circa 6 anni. A differenza dell'attuale risorsa IVA «statistica», l'applicazione di tale aliquota creerebbe un esplicito nesso diretto fra il finanziamento del bilancio della UE ed i cittadini, aumentando la consapevolezza riguardo ai costi dell'Unione. Potenziali difficoltà riguardo a tale proposta potrebbero essere collegate all'armonizzazione incompleta dei sistemi IVA degli Stati membri, soprattutto in relazione ai beni soggetti ad aliquota zero. Se gli effetti dell'aliquota zero potessero essere neutralizzati, l'aliquota comunitaria produrrebbe lo stesso impatto su consumatori raffrontabili in tutta l'Unione.

Un'aliquota comunitaria dell'1% sarebbe sufficiente a coprire circa la metà del fabbisogno di finanziamento del bilancio della UE.

Opzione 3: Sistema di risorse proprie con una risorsa fiscale basata sul reddito delle società

Tale alternativa avrebbe tempi di attuazione più lunghi, sia da una prospettiva politica, sia amministrativa. Essa richiederebbe una base fiscale comune consolidata, dotata di un'aliquota fiscale minima, al posto di 25 sistemi fiscali nazionali distinti ed una molteplicità di leggi, convenzioni e prassi fiscali.

Dal momento che le entrate derivanti dalle imposte sul reddito d'impresa sono consistenti (rappresentando attualmente le entrate totali nella UE, in media, il 2,6% del Reddito nazionale lordo comunitario totale), per le esigenze del bilancio comunitario sarebbe sufficiente assegnare alla UE meno di un quarto di tali entrate.

  • [1]  GU L 253 del 07.10.2000, pag. 42
  • [2]  L'articolo 5, paragrafo 1 limita la quota di finanziamento dell'onere della correzione britannica a carico di Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia, ad un quarto delle loro quote normali risultanti da questo metodo di calcolo.
  • [3]  COM(2004) 505 def.
  • [4]  COM(2004) 501 def.
  • [5]  Tale posizione si riflette in un unico articolo, l'art. 9, dell'attuale proposta sul sistema delle risorse proprie che recita: «La Commissione presenta al Consiglio una proposta di modificare la struttura della risorse proprie introducendo una risorsa propria a base realmente fiscale che entri in vigore il 1° gennaio 2004».
  • [6]  Direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.03).

DOCUMENTO DI LAVORO N. 4 SUL FUTURO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

8 novembre 2006

Il punto di partenza

Contesto

Le richieste del Parlamento …

Nella sua posizione[1] sulla proposta del 1999 della Commissione su cui si basa l’attuale sistema di risorse proprie, il Parlamento aveva chiesto un sistema di risorse dell’UE

· semplice e facilmente comprensibile per il pubblico,

· basato su criteri in grado di esprimere al meglio la capacità contributiva evitando nel contempo il ricorso a meccanismi di compensazione per fini di gettito,

· indipendente dai trasferimenti finanziari degli Stati membri e

· liberato da quelle caratteristiche dell'attuale sistema che ingenerano confusione per via delle esenzioni applicabili ai contributi nazionali.

... e risposta del Consiglio

La decisione del Consiglio[2] finalmente approvata il 29 settembre 2000 ed entrata in vigore il 1° marzo 2002, ha fatto tutto fuorché soddisfare queste richieste: essa ha codificato la compensazione per il Regno Unito e la modifica delle relative quote di finanziamento a carico di Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia: anziché prevedere un graduale smantellamento dello "sconto" a favore del Regno Unito, un meccanismo analogo viene previsto anche per altri Stati membri. Con l'aumento dal 10% al 25% dell'aliquota delle risorse proprie tradizionali ritenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione delle spese di riscossione, la quota di RPT dell'Unione veniva a ridursi ulteriormente.

Tuttavia, oltre a tutti questi provvedimenti non graditi al Parlamento, nella decisione del Consiglio vi erano anche alcune opportunità per un futuro "migliore" nella forma di una dettagliata clausola di revisione.

Le “proposte Schreyer” del 2004

Nel luglio 2004, in conformità con l'articolo 9 della decisione del Consiglio, la Commissione ha presentato la sua relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie[3] unitamente a proposte per una nuova decisione sul sistema delle risorse proprie e per un regolamento che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio[4].

Nella sua relazione la Commissione ha proposto che il Consiglio contemplasse l'introduzione entro il 2014 di un nuovo sistema di finanziamento dell'UE, imperniato su una risorsa fiscale consistente in un'aliquota della tassa sull'energia, dell'IVA o dell'imposta sul reddito delle società. Tale risorsa a base fiscale sostituirebbe le risorse attuali e sarebbe pertanto neutra in termini di livello di finanziamento dell'UE.

Sono tre le risorse fiscali candidate alla funzione di risorsa propria comunitaria. Si tratterà di prelevare una percentuale:

· dell'aliquota dell'imposta sul consumo di energia, limitata al carburante per i trasporti su strada[5]

· dell'aliquota nazionale dell'IVA, ciò che renderebbe il finanziamento dell'UE più comprensibile per i cittadini[6]

· dell'imposta sul reddito delle società[7].

Un sistema completamente basato su risorse fiscali non è stato considerato realistico in questa fase dell'integrazione dell'UE e non è stato proposto dalla Commissione. La risorsa fiscale sarebbe introdotta progressivamente in sostituzione dell'attuale risorsa IVA, a fianco di una risorsa RNL più ridotta.

In merito alla compensazione per il Regno Unito, la Commissione ha proposto di adeguare l'attuale meccanismo di correzione in modo da renderlo applicabile a tutti i principali contribuenti, garantendo nel contempo chi non beneficia di tale correzione da un aumento del costo a loro carico, grazie alla previsione di un massimale per l'importo della correzione.[8]

Il relatore riteneva le idee della Commissione molto interessanti e degne di una riflessione seria. Gli Stati membri, invece, non sembravano disposti a seguirle, e la nuova Commissione istituita nel 2005 non si è sforzata seriamente di compiere progressi. Naturalmente lo stallo era in gran parte dovuto alle trattative in corso per il nuovo quadro finanziario pluriennale e al fatto che le uscite e le entrate dell'UE non si potevano prendere in considerazione separando l'una dall'altra.

Al Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005 gli Stati membri hanno finalmente potuto accordarsi sulle nuove prospettive finanziarie per il 2007-2013, un accordo sulle spese divenuto possibile solo dopo aver garantito ampie concessioni a questo, quello o quell'altro Stato membro a livello di entrate.

La "riforma" proposta dal Consiglio europeo di Bruxelles nel 2005

Di conseguenza, la proposta della Commissione del 2006 che mira all'attuazione dei risultati delle conclusioni del Consiglio europeo non rende certo più trasparente – è vero piuttosto il contrario – il finanziamento del bilancio dell'Unione europea, per cui non è agevole valutarne neppure l'adesione al principio di equità. Si è ben lontani dai criteri adottati dal Parlamento europeo nella sua posizione relativa alla precedente proposta (del 1999).

Secondo tale proposta, alcuni Stati membri avrebbero beneficiato fra il 2007 e il 2013 di aliquote ridotte di prelievo dell'IVA o di riduzioni lorde del proprio contributo annuale RNL. Tali riduzioni lorde sarebbero state finanziate da tutti gli Stati membri, compresi i due Paesi beneficiari.

In linea di principio la proposta lascia intatta la correzione per il Regno Unito (la cosiddetta "compensazione"), eccezion fatta per la spesa nei nuovi Stati membri (che ai fini del calcolo della correzione britannica saranno esclusi dal totale della spesa ripartita). Tuttavia, le spese di mercato relative alla PAC nei nuovi Stati membri saranno escluse da questa deroga, in altre parole rientreranno nel totale della spesa ripartita utilizzato ai fini del calcolo della correzione britannica.

La posizione del Parlamento – la relazione Lamassoure del 2006

Dal momento che quest'ultima proposta della Commissione fa tutto tranne soddisfare i criteri definiti dal Parlamento nella risoluzione del 1999 e va contro la sua stessa convinzione sulla necessità di una riforma approfondita che garantisca maggiore semplicità, equità e trasparenza, il relatore, nella relazione approvata il 4 luglio 2006[9] si è limitato ad apportare aggiunte al testo per sottolineare l'importanza del prossimo processo di revisione.

I suoi emendamenti si limitano a indicare le condizioni per tale revisione e per la partecipazione del Parlamento, secondo quanto previsto dal nuovo accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria. La previsione di clausole particolari per determinati Stati membri può rivelarsi inevitabile con l'attuale sistema. Tali disposizioni, di per sé tutt'altro che auspicabili, vanno considerate un male necessario fin quando dal processo di revisione non scaturirà un nuovo sistema, autenticamente equo.

Nella relazione il relatore ha inoltre rimarcato che il processo di revisione deve tenere debitamente conto delle conclusioni del dialogo sul tema delle risorse proprie avviato già da qualche tempo fra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. Il relatore conclude sottolineando la sua intenzione di presentare i risultati dei lavori svolti congiuntamente dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo in una relazione di iniziativa sul futuro delle risorse proprie dell'UE, nei prossimi mesi.

  • [1]  Risoluzione dell'11 marzo 1999 sulla necessità di modificare e riformare il sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (relazione Haug).
  • [2]  Decisione 2000/597 del Consiglio.
  • [3]  (COM(2004)0505).
  • [4]  Entrambe le proposte si trovano in COM(2004)501def./2
  • [5]  Si è preso altresì in considerazione il carburante per il trasporto aereo e le relative emissioni, quale possibile futuro sviluppo per porre fine all'attuale esenzione fiscale per il carburante degli aerei.
  • [6]  Non vi sarebbe aumento della pressione fiscale, giacché l'aliquota UE sarebbe compensata da una pari diminuzione dell'aliquota nazionale dell'IVA. L'IVA della UE e quella nazionale dovrebbero apparire come imposte separate sulle fatture o sulle ricevute.
  • [7]  Questa alternativa avrebbe bisogno di tempi più lunghi, sul piano sia politico che amministrativo, in quanto, prima di definire un'aliquota minima occorre un accordo politico sul principio dell'armonizzazione della base imponibile.
  • [8]  Il meccanismo di correzione generalizzato verrebbe attivato nel caso in cui i contributi netti superino lo 0,35% dell'RNL di un dato Stato membro. I contributi al di sopra di tale soglia sarebbero rimborsati ad un tasso del 66%. Il volume di rimborso totale sarebbe limitato ad un importo massimo di 7,5 miliardi di euro all'anno finanziato da tutti gli Stati membri in base alla loro quota relativa d'RNL. Al fine di alleviare l'impatto dell'introduzione del nuovo sistema, sarebbero previste misure transitorie a favore del Regno Unito per un periodo di quattro anni.
  • [9]  T6-0292/2006

DOCUMENTO DI LAVORO N. 5 SUL FUTURO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

13 novembre 2006

Verso la revisione

Se noi, in quanto parlamentari, vogliamo avere voce in capitolo sulle finanze dell’Unione, tanto per quanto riguarda le entrate quanto per le spese, il processo di revisione 2008-2009 sarà la nostra opportunità, ma l’elaborazione del nostro contributo deve iniziare immediatamente.

Lord Grenfell nel sommario del gruppo di lavoro 4

dell’incontro interparlamentare sul futuro dell’Europa, 8-9 maggio 2005

La necessità di una riforma

Le trattative sul nuovo quadro finanziario 2007-2013 hanno dimostrato che l'attuale sistema di risorse proprie non garantisce a un'Unione europea di 25 (27) Stati membri una base finanziaria solida e coerente per attuare le sue scelte politiche. I contributi degli Stati membri provengono ancora dai bilanci nazionali e sono calcolati secondo un metodo divenuto sempre più oscuro, iniquo e impossibile da comprendere per i cittadini. Inoltre, le modalità dell'attuale sistema sono decise a porte chiuse senza alcun controllo parlamentare.

Il relatore è persuaso che le entrate dell'UE debbano subire una profonda riforma che impedisca agli Stati membri di perseguire unicamente un'erogazione di risorse comunitarie nelle aree che più li avvantaggiano anziché concentrare i fondi disponibili sulle politiche da cui trae beneficio l'Europa nel suo insieme e che sono le più importanti per il suo futuro.

La "revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE (…) e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito"[1], che la Commissione è stata invitata ad intraprendere dal Consiglio europeo di Bruxelles dello scorso dicembre, in modo da presentarne le conclusioni nel 2008-2009, potrebbe offrire nel prossimo futuro l'ultima occasione per creare un nuovo sistema autenticamente europeo che potrebbe divenire operativo con il prossimo quadro finanziario, ossia a decorrere dal 2014. Infatti, sono sinora falliti tutti gli sforzi compiuti in passato per orientare l'Unione verso un sistema più trasparente che sia di per sé equo.

Cooperazione con i parlamenti nazionali

Al momento di analizzare le proposte formulate dalla Commissione nel 2004[2], il relatore è pervenuto alla conclusione che ogni attività del Parlamento europeo sul tema delle risorse proprie finalizzata a reperire una soluzione equa, semplice e trasparente avrebbe dovuto essere condotta in stretta cooperazione con i parlamenti degli Stati membri, essendo questi ultimi gli organi che sarebbero stati investiti dell'esame di qualunque proposta avanzata.

Per tali motivi la questione delle risorse proprie è stata messa all'ordine del giorno della riunione dello scorso anno fra la commissione per i bilanci del Parlamento europeo e le omologhe commissioni dei parlamenti nazionali. La reazione positiva dei rappresentanti dei parlamenti nazionali al fatto di avere tra i punti di discussione la problematica delle risorse proprie e gli interessanti ed aperti dibattiti svoltisi in tale occasione hanno incoraggiato il relatore a procedere in questa direzione.

Nel novembre 2005, il relatore ha predisposto un questionario che è stato inviato a tutte le commissioni dei parlamenti nazionali competenti per il bilancio. La finalità del questionario era di iniziare ad accertare se fosse possibile definire per la riforma del sistema delle risorse proprie alcuni principi di base in grado di ottenere il sostegno del Parlamento europeo e di una maggioranza rappresentativa dei parlamenti degli Stati membri (Stati "vecchi" e "nuovi" "beneficiari netti" e "contribuenti netti", Stati del Nord e del Sud, ecc.).

Le reazioni al questionario sono state varie. Alcuni parlamenti, per un motivo o l'altro, hanno preferito non rispondere; altri hanno risposto per iscritto, altri ancora hanno invitato il relatore a uno scambio personale di vedute. Finora il relatore ha avuto l'occasione di conferire con le commissioni bilanci (o loro rappresentanti) di Lussemburgo, Portogallo, Finlandia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Ungheria.

Nell'analizzare le risposte scritte al questionario e i risultati degli incontri bilaterali, si sono lentamente profilati alcuni punti per un eventuale accordo, ulteriormente sviluppati dal gruppo di lavoro sulle risorse proprie dell'incontro interparlamentare tenutosi l'8 e 9 maggio 2006, organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal parlamento austriaco a Bruxelles.

Numerosi partecipanti all'incontro hanno affermato che l'idea di sostenere un futuro gruppo di lavoro informale di deputati che proponga suggerimenti per la revisione, prevista per il 2008/2009, è un buon modo di garantire che i parlamenti siano pienamente coinvolti nel processo[3]. Tale valutazione positiva all'istituzione di un gruppo di lavoro è stata condivisa inoltre dai partecipanti all'incontro annuale fra la commissione per i bilanci del Parlamento europeo e i presidenti delle omologhe commissioni dei parlamenti nazionali tenutosi il 21 giugno 2006, che ha fornito l'opportunità per un'altra tornata di colloqui.

Secondo il relatore il prossimo incontro interparlamentare del 4 e 5 dicembre 2006 darà l’opportunità di promuovere il coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel processo di revisione e orientare il dialogo in una fase più strutturata. Il “finanziamento futuro dell’Unione” tornerà a essere il tema di un gruppo di lavoro. Ne scaturiranno certamente dibattiti interessanti e produttivi sulla base delle attività già svolte congiuntamente.

Se i contatti parlamentari, a livello multilaterale o bilaterale, proseguiranno nello spirito di apertura e mutua fiducia con cui sono stati avviati, il relatore è persuaso che il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri potranno raggiungere un'intesa comune sui principi di base che dovranno caratterizzare il futuro sistema delle risorse proprie.

Relazione d'iniziativa sul futuro delle risorse proprie dell'UE

Il relatore intende includere i risultati del lavoro svolto congiuntamente dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo nella sua relazione d’iniziativa sul futuro delle risorse proprie dell’UE che sarà dibattuta e votata in Aula nella primavera del 2007. La relazione potrebbe esprimere alcuni orientamenti comuni per il lavoro di revisione della Commissione, dando in tal modo ai Capi di Stato e di governo un chiaro segnale circa la posizione dei loro parlamenti per il futuro.

I principi basilari di qualsiasi nuovo sistema

Con le proposte Schreyer del 2004 come punto di partenza e lo studio sulle risorse proprie commissionato dal Parlamento nel 2005[4] come fonte di ulteriori spunti di riflessione, il relatore auspica che nei numerosi dibattiti con i rappresentanti dei parlamenti nazionali emerga un consenso per i seguenti punti chiave di una riforma:

· Pieno rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri

Un nuovo sistema non deve in alcuna circostanza garantire all’Unione europea il diritto di riscuotere imposte. La sovranità fiscale rimarrà ai soli Stati membri, che potrebbero autorizzare l’Unione per un periodo limitato di tempo a beneficiare direttamente di una determinata quota di un’imposta. La decisione degli Stati membri può essere revocata in qualsiasi momento.

· Neutralità fiscale

A parità di tutti gli altri elementi, il trasferimento di una politica al livello europeo non deve accrescere né la spesa pubblica né il carico fiscale per i cittadini. Se il nuovo sistema assegnerà direttamente una parte di un’imposta all’Unione europea si dovrà verificare una riduzione equivalente altrove.

· Nessuna modifica dell’ordine di ampiezza del bilancio dell’UE

Il massimale del 1,24% del PNL è dato per scontato. La riforma delle risorse proprie dell’Unione non si tradurrà in un eventuale aumento dell’entità del bilancio, un tema a sé stante.

· Introduzione progressiva del nuovo sistema

Si devono prevedere dei periodi di transizione per un’introduzione graduale del nuovo sistema. Se si potesse conseguire un accordo politico, una prima fase della riforma potrebbe partire nel 2009. Pur mantenendo immutato il sistema di contributi nazionali, potrebbe essere modificato per diventare più semplice, trasparente e assolutamente in proporzione con la relativa ricchezza di ciascuno Stato membro.

· Istituzione di un legame politico chiaro tra una riforma delle entrate e una riforma delle spese

Una riforma della struttura delle entrate comunitarie e una riforma della struttura delle spese comunitarie vanno di pari passo, come previsto nella dichiarazione 3 dell’accordo interistituzionale. Passando da un sistema di contributi degli Stati membri a un sistema di risorse proprie autentiche assegnate direttamente all’Unione si farà sì che le spese dell’UE non siano tenute a rispettare alcun requisito del tipo “I want my money back!”.

Ulteriori considerazioni

Mentre è chiaro per il relatore che non sono ancora maturi i tempi per una vera imposta europea a lungo termine, si dovrebbe valutare la possibilità di ritornare a un sistema come inteso originariamente dal trattato di Roma. L’onere in capo alle tesorerie nazionali di contribuire alle finanze comunitarie potrebbe essere ridotto attribuendo all’Unione europea una risorsa fiscale, decisa in un ambito nazionale ma strettamente correlata alle attività comunitarie. Tale seconda fase potrebbe essere introdotta progressivamente nel 2014.

Al fine di disporre di dati affidabili per valutare quali possibilità concrete vi siano per futuri componenti delle entrate comunitarie, il relatore è inoltre impaziente di consultare i risultati di uno studio commissionato dal Parlamento europeo nell’ottobre del 2006 vertente su talune imposte da candidare eventualmente a un nuovo sistema delle risorse proprie. Per definire chiaramente le scelte politiche disponibili, la Commissione potrebbe essere altresì invitata a presentare un rendiconto dettagliato sui vantaggi e sugli svantaggi delle imposte nazionali esistenti che potrebbero essere utilizzate con questa finalità, nel pieno rispetto dei principi basilari sopra descritti.

Nella sua relazione d’iniziativa sulle risorse proprie prevista per il dibattito in Aula nella primavera del 2007, sulla base dell’attività svolta nell’ultimo anno in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali, il relatore prevede di essere in grado di presentare alcune idee concrete su come potrebbe essere strutturato un futuro sistema delle risorse proprie equo e facilmente comprensibile per i cittadini, indipendente da meccanismi di compensazione e da esenzioni nazionali.

ALLEGATO

Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

3. Dichiarazione sulla revisione del quadro finanziario

1. In conformità alle conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione è stata invitata a procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la politica agricola comune, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/2009. Tale revisione dovrebbe essere accompagnata da una valutazione del funzionamento dell'accordo interistituzionale. Il Parlamento europeo sarà associato alla revisione in tutte le fasi della procedura secondo le seguenti modalità:

- durante la fase di esame a seguito della presentazione della revisione da parte della Commissione, si garantirà che abbiano luogo discussioni adeguate con il Parlamento europeo sulla base del dialogo politico consueto fra le istituzioni e che si tenga debitamente conto delle sue posizioni;

- in conformità alle conclusioni del dicembre 2005, il Consiglio europeo "potrà decidere in merito a tutte le materie contemplate dalla revisione". Il Parlamento europeo parteciperà a tutte le fasi di seguito formale secondo le procedure pertinenti e nel pieno rispetto dei suoi diritti riconosciuti.

2.     Nel quadro del processo di consultazione e di riflessione che deve condurre alla preparazione della revisione, la Commissione si impegna a tenere conto dello scambio di vedute approfondito che avrà con il Parlamento europeo al momento di analizzare la situazione. La Commissione prende inoltre atto dell'intenzione del Parlamento europeo di chiedere una conferenza che coinvolga quest'ultimo e i parlamenti nazionali per riesaminare il sistema delle risorse proprie. Essa considererà l'esito di tale conferenza un contributo nel quadro del processo di consultazione di cui sopra. È inteso che le proposte della Commissione verranno formulate sotto sua esclusiva responsabilità.

  • [1]  Clausola di revisione figurante nell'accordo interistituzionale del 7 maggio 2006–cfr. ALLEGATO.
  • [2]  "Proposte Schreyer", COM(2004) 505 e COM(2004) 501.
  • [3]  Sommario del gruppo di lavoro 4 presentato alla plenaria dell'incontro parlamentare misto del 9 maggio 2006.
  • [4]  Study Group for European Policies (SEP), 30 giugno 2005: Risorse proprie. Evoluzione del sistema nell’UE a 25. Studio per il Parlamento europeo.

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (20.12.2006)

destinato alla commissione per i bilanci

sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea
(2006/2205(INI))

Relatore per parere: Bart Staes

SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  nota che il sistema delle entrate comunitarie è diventato antiquato. I contributi nazionali, inizialmente intesi come risorse supplementari ("risorse IVA") o risorse speciali ("risorse PNL") contano oggi per il 90% del finanziamento dell'Unione; a tale livello, e tenendo conto dei numerosi aggiustamenti tecnici effettuati nel corso degli anni, il sistema presenta attualmente svantaggi inaccettabili, riconosciuti anche dalla Commissione e dal Segretariato del Consiglio;

2.  sottolinea che tale sistema costituisce un serio indebolimento dello spirito comunitario; finanziare spese comuni via contributi nazionali significa indurre ciascun paese a ragionare in termini di "giusti ritorni"; invita gli Stati membri e la Commissione a porre rimedio, in attesa di un nuovo sistema delle risorse proprie, ai difetti di quello che è il reale sistema delle risorse proprie tradizionali, le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, come ha osservato la Corte dei conti nella sua relazione annuale 2005; invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una proposta per i SIFIM (servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati);

3.  condivide l'opinione della Corte dei conti europea[1] che una riforma approfondita del sistema delle risorse proprie delle Comunità è molto difficile da raggiungere, se la discussione a tale riguardo è direttamente associata alle negoziazioni sui massimali finanziari e sugli importi da spendere per le politiche comunitarie in un quadro finanziario pluriennale;

4.  si compiace pertanto che la clausola di revisione convenuta nel Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 renda chiaramente possibile la preparazione e l'approvazione di una riforma completa del sistema delle risorse proprie, prima della scadenza delle nuove previsioni finanziarie;

5. ricorda che qualsiasi sistema venga scelto deve essere trasparente ed efficiente dal punto di vista dei costi e deve includere il principio della pubblicità dei dati riguardanti tutti i beneficiari di finanziamenti europei; il sistema deve essere concepito in maniera da evitare frodi e irregolarità, da sostenere il principio dell'ottimizzazione delle risorse e da offrire alla Corte dei conti adeguate ed effettive possibilità di controllo a tutti i livelli;

6.  insiste che qualsiasi riforma di questo tipo dovrebbe essere neutra dal punto di vista dei costi per essere accettata dal pubblico; non dovrebbe risultare in un aumento delle spese pubbliche né degli oneri per il cittadino; bisognerebbe chiedere agli uffici nazionali di revisione dei conti e alla Corte dei conti europea di verificare che tale principio sia applicato in maniera corretta.

7.  in accordo con la duplice natura dell'UE quale Unione di cittadini e di Stati, la decisione su un nuovo sistema di risorse proprie dev'essere adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

8.  la responsabilità democratica degli organi europei nei confronti del contribuente dev'essere migliorata per rafforzare la fiducia dei cittadini; la riforma del finanziamento dell'UE deve comprendere anche l'adeguamento della durata del quadro finanziario pluriennale alla durata della legislatura del Parlamento europeo;

9.  quanto al bilancio annuale, va applicata quanto prima la fine della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie, già prevista dal trattato costituzionale, per garantire al Parlamento europeo pieni poteri di codecisione in tutte le categorie di spesa;

10. invita la propria commissione competente a organizzare una conferenza sul futuro delle risorse proprie dell'Unione con la partecipazione di rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri.

PROCEDURA

Titolo

Il futuro delle risorse proprie dell'Unione europea

Riferimenti

2006/2205(INI)

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

CONT
7.9.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Bart Staes
20.6.2006

Esame in commissione

27.11.2006

20.12.2006

 

 

 

Approvazione

20.12.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

 

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Dan Jørgensen, Ona Juknevičienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jan Mulder, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Kyösti Virrankoski, Marilisa Xenogiannakopoulou

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Caspary, Valdis Dombrovskis, Paul Rübig

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

  • [1]  Cfr. punto 18 del parere n. 2/2006 (GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50).

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (1.2.2007)

destinato alla commissione per i bilanci

sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea
(2006/2205(INI))

Relatrice per parere: Elisa Ferreira

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  riafferma la necessità di sottoporre a revisione l'attuale sistema delle risorse proprie allo scopo di renderlo più trasparente, giusto, semplice e comprensibile per tutti i cittadini europei e compatibile con il principio di solidarietà europea;

2.  sottolinea l'importanza del coinvolgimento del Parlamento nello "scambio approfondito di opinioni" sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea, come stabilito nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

3.  riconosce che la difficile discussione in merito alle prospettive finanziarie 2007-2013 oltre alla complessità dell'accordo finale esemplificano i limiti del presente sistema e confermano l'idoneità e la tempestività della presente iniziativa;

4.  approva il metodo di lavoro seguito dal relatore e, in particolare, lo stretto coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle varie fasi della procedura, che rende possibile la convergenza;

5.  ritiene che le risorse proprie costituiscano un elemento chiave per la revisione delle prospettive finanziarie; desidera di conseguenza preparare, senza ulteriori indugi, tale scadenza utilizzando un metodo che consenta di associare l'insieme delle sue commissioni competenti, come ha saputo farlo per la negoziazione iniziale;

6.  attende con speranza i risultati degli studi di tecnici commissionati dal Parlamento nell'ottobre 2006 da utilizzare quale base per la scelta politica sui meccanismi alternativi di finanziamento del bilancio, i quali tuttavia non solo non dovrebbero aumentare il carico fiscale dei cittadini europei ma neppure lasciare spazio per i regimi di compensazione dei singoli Stati membri; esprime il parere che occorre valutare l'impatto macroeconomico dei vari meccanismi in esame;

7.  sottolinea che il principio della sovranità degli Stati membri sulle questioni fiscali deve essere unito alla necessità di un robusto bilancio comune in grado di sostenere le politiche che possono essere sviluppate in modo più efficiente a livello UE, come il rafforzamento della solidarietà interna e della competitività esterna

8.  suggerisce di migliorare la chiarezza e la trasparenza per i cittadini europei in relazione alle risorse proprie dell'Unione europea in modo che la Commissione e l'Autorità di bilancio siano tenute a esercitare la necessaria disciplina per quanto riguarda le loro decisioni in materia di spesa;

9.  rileva la necessità che il nuovo sistema sia basato sul principio di progressività e che pertanto rifletta, ove necessario, il livello di reddito dei singoli Stati membri allo scopo di determinare la capacità di ciascuno di essi di contribuire al bilancio dell'UE;

10. sottolinea ulteriormente le conseguenze che un aumento del numero di paesi membri potrebbe comportare per la capacità di integrazione dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le sue politiche di coesione; propone pertanto che un'eventuale revisione dell'attuale sistema delle risorse proprie debba garantire la sostenibilità degli allargamenti passati e futuri;

11. sostiene che occorra esplorare compiutamente il potenziale delle esistenti formule di imposizione fiscale prima di prenderne in considerazione altre che potrebbero comportare un aumento della pressione fiscale;

12. sottolinea che, come prevede il nuovo Accordo interistituzionale, lo spirito della riforma globale dovrebbe interessare tanto il lato entrate quanto il lato spese del bilancio con una revisione più completa di alcune rubriche di spesa come quella relativa alla politica agricola comune, assicurando così che l'Unione europea abbia un bilancio che, tanto dal lato entrate quanto dal lato spese, contribuisca al successo della strategia di Lisbona;

13. è favorevole alla graduale messa in funzione di nuovi meccanismi finanziari, come l'introduzione di autentiche risorse proprie dell'Unione europea, sotto forma ad esempio di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, di accise sui carburanti per i veicoli da trasporto stradale, di accise sul tabacco o sull'alcol, di un'imposta ecologica o di una percentuale dell'imposta sulle società a partire da una base imponibile consolidata comune durante un esteso periodo transitorio.

PROCEDURA

Titolo

Il futuro delle risorse proprie dell'Unione europea

Riferimenti

2006/2205(INI)

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

ECON
16.11.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Elisa Ferreira
24.10.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

19.12.2006

23.1.2007

 

 

 

Approvazione

30.1.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, David Casa, Konstantin Dimitrov, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harald Ettl, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Giovanni Pittella

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Dariusz Maciej Grabowski, Holger Krahmer, Kurt Lechner, Heide Rühle

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (27.2.2007)

destinato alla commissione per i bilanci

sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea
(2006/2205(INI))

Relatore per parere: Gerardo Galeote

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  plaude alla decisione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 che invita la Commissione a intraprendere un riesame completo e di ampia portata su tutti gli aspetti delle spese e delle risorse dell'UE e a presentare una relazione nel 2008/2009; plaude altresì alla dichiarazione sulla revisione del quadro finanziario allegata all'Accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1]; deplora che il Consiglio europeo abbia concordato ulteriori abbuoni per taluni paesi contribuenti netti, rendendo il sistema delle risorse proprie ancora più complicato e dando ulteriore peso al concetto miope della giusta contropartita;

2.  ribadisce che il principio dell'autonomia finanziaria, quale enunciato all'articolo 269 del Trattato CE ed attuato con la Decisione del Consiglio 70/243/CECA, CEE, Euratom, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità[2], era basato sulla volontà di garantire che la Comunità disponesse di adeguate risorse per continuare ad essere indipendente da considerazioni nazionali e per garantire il rispetto del principio di solidarietà su cui è fondata la politica regionale dell'Unione;

3.  riconosce che i principi della sovranità fiscale, della sussidiarietà, della neutralità fiscale e della responsabilità devono essere rispettati;

4.  invita la Commissione, nel quadro della sua revisione del 2008, a considerare seriamente la necessità di assicurare un collegamento diretto, semplice e trasparente tra le risorse dell'Unione e i cittadini dell'Unione, introducendo un sistema meno complesso e più democratico di risorse per l'Unione e fornendo migliori informazioni, sia a livello europeo che a livello nazionale, tenendo presenti le preoccupazioni regionali sull'origine dei finanziamenti dell'Unione europea;

5.  propone che, nel garantire detto collegamento, si accordi la dovuta considerazione al pagamento, al bilancio dell'Unione, di una parte di una tassa identificata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del trattato relative alle regioni ultraperiferiche (articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE);

6.  riconosce che, nell'immediato futuro, e tenuto conto delle competenze e responsabilità future dell'Unione europea, i contributi nazionali resteranno un'importante fonte di entrata per l'Unione; incoraggia, tuttavia, la Commissione a proporre un sistema di raccolta di gettito fiscale che ridurrà in misura significativa la relativa importanza di detti contributi nazionali, mantenendo, nel frattempo, un minimo contributivo in funzione della prosperità relativa di ciascuno Stato membro;

7.  pone l'accento sulla necessità di garantire che qualsiasi nuovo sistema rifletta la relativa prosperità di ciascuno Stato membro e la sua capacità di pagare;

8.  invita i dirigenti europei a non limitare la discussione alla questione delle spese, ma a mettere in luce i benefici derivanti da tali spese nonché le ricadute in termini di investimenti, in particolare per gli Stati membri più vecchi;

9.  chiede che il "principio di Fontainebleau" venga rispettato, nella misura in cui non è interessata la coesione territoriale dell'UE e che gli abbattimenti che, chiaramente, non sono più giustificati vengano di conseguenza aboliti;

10. auspica che le preoccupazioni regionali vengano tenute presenti nel processo di riflessione sulla riforma del sistema delle risorse proprie, tenuto dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo, che dovrebbe altresì consultare il Comitato delle regioni.

PROCEDURA

Titolo

Il futuro delle risorse proprie dell'Unione europea

Riferimenti

(2006/2205(INI))

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

REGI
7.9.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Gerardo Galeote
24.11.2004

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

19.12.2006

1.2.2007

 

 

 

Approvazione

27.2.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

36

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Husmenova, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ljudmila Novak, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Simon Busuttil, Wolf Klinz, Thomas Wise

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [2]  GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.

PARERE della commissione per gli affari costituzionali (23.1.2007)

destinato alla commissione per i bilanci

sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea
(2006/2205(INI))

Relatore per parere: Carlos Carnero González

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  constata che l'attuale sistema di risorse proprie dell'Unione non è né trasparente né comprensibile per i cittadini né ottempera agli obiettivi iscritti nei Trattati, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell'autonomia finanziaria dell'Unione;

2.  ritiene che il sistema delle risorse proprie debba adattarsi alle riforme istituzionali dell'Unione europea che rafforzano tanto i diritti dei cittadini quanto il loro ruolo nell'Unione;

3.  segnala che l'attuale sistema, anziché dotare l'UE di risorse proprie sufficienti per attuare le sue politiche, rende sempre più incomprensibile il finanziamento comunitario ai cittadini e conduce a negoziati al ribasso tra gli Stati membri – tanto contribuenti quanto beneficiari netti – , in virtù del cosiddetto "equo ritorno", che ignora completamente i molteplici vantaggi che tutti i partner comunitari ottengono appartenendo all'Unione e qualsiasi logica di coesione;

4.  appoggia, pertanto, la revisione approfondita del sistema di finanziamento dell'Unione (tanto delle spese quanto delle entrate), che la Commissione si è impegnata ad intraprendere nel 2008/2009, conformemente agli accordi raggiunti al Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e alla Dichiarazione sulla revisione del quadro finanziario pluriennale allegata all'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina finanziaria e la buona gestione finanziaria, del 17 maggio 2006;

5. ritiene necessario concepire un sistema di risorse proprie dell'UE che

–       sia costituito da vere risorse proprie comunitarie e non da contributi nazionali al bilancio europeo;

–       serva davvero a migliorare la coesione in seno all'Unione europea;

–       assicuri all'Unione mezzi sufficienti per finanziarie adeguatamente le sue politiche, soprattutto in vista dei futuri allargamenti, e per creare una corrispondenza più diretta fra la sua spesa e le sue priorità politiche;

–       sia trasparente e comprensibile;

–       sia soggetto a processi di presa di decisione e controllo pienamente democratici;

–       sia equo;

–       crei un rapporto diretto fra i cittadini e l'Unione;

6.   ritiene opportuna, a tal fine, l'introduzione graduale di un'autentica risorsa propria dell'Unione, di natura fiscale, che permetta di affrancarsi dalla dipendenza dai trasferimenti provenienti dagli Stati membri, che stabilisca una relazione diretta tra la cittadinanza e le finanze comunitarie, che sia efficace, equa e non comporti un aumento dell'onere fiscale globale sui contribuenti;

7.  relativamente ai meccanismi di decisione in materia di risorse proprie,

-  ribadisce il suo accordo, come prima fase, con quanto disposto nella Costituzione europea ossia, da una parte, disposizioni fondamentali contenute in una legge europea del Consiglio dopo consultazione del Parlamento europeo e approvata da tutti gli Stati membri secondo le rispettive regole costituzionali e, dall'altra, misure di esecuzione stabilite da una legge del Consiglio adottata a maggioranza qualificata dopo approvazione del PE;

-  ricorda, tuttavia, che tali previsioni costituiscono parte indissociabile dell'accordo globale in materia di finanze dell'Unione sancito nella Costituzione e basato sui seguenti elementi:

·   lasciare l'ultima parola in materia di risorse proprie agli Stati membri ,

·   includere nel trattato l'attuale quadro finanziario in virtù di una legge che fissi il quadro finanziario pluriennale che richiede l'accordo del Consiglio e del PE,

·   sopprimere la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie nel bilancio annuale,

·   attribuire al PE un potere di decisione per quanto riguarda la totalità del bilancio annuale,

8.   sottolinea che l'ulteriore approfondimento dell'integrazione politica europea implicherà necessariamente la semplificazione del processo di presa di decisione in materia di risorse proprie per renderlo più efficace come pure il conferire al PE il potere di approvare dette risorse, congiuntamente con i parlamenti nazionali degli Stati membri affinché sia una procedura interamente comunitaria;

9.   ritiene che il successo di detta revisione richieda, parallelamente a una riforma del sistema di risorse proprie, una riformulazione degli obiettivi di spesa dell'Unione per rafforzare l'insieme delle sue politiche, tenendo presente l'evoluzione del processo di costruzione europea e basandosi su una riflessione congiunta tra il PE, la Commissione, il Consiglio e i parlamenti nazionali;

10. ritiene che la revisione intermedia del quadro finanziario rappresenti l'occasione per detta riformulazione; desidera, di conseguenza, preparare senza ulteriori indugi tale scadenza, con la partecipazione di tutte le commissioni competenti in materia, come è stato fatto per il negoziato iniziale;

11. plaude, pertanto, alla metodologia seguita dal relatore per parere per quanto riguarda il dialogo con i parlamenti nazionali nonché ai fruttuosi dibattiti effettuati sinora in seno ai fori parlamentari sul futuro dell'Europa.

PROCEDURA

Titolo

Futuro delle risorse proprie dell'Unione europea

Riferimenti

2006/2205(INI)

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

AFCO
7.9.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Carlos Carnero González
23.11.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

23.11.2006

22.1.2007

 

 

 

Approvazione

23.1.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

James Hugh Allister, Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Alexander Stubb, Riccardo Ventre

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ashley Mote, Gérard Onesta, Jacek Protasiewicz

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PROCEDURA

Titolo

Il futuro delle risorse proprie dell'Unione europea

Numero di procedura

2006/2205(INI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

BUDG
7.9.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

CONT
12.10.2006

ECON
7.9.2006

REGI

7.9.2006

AFCO

7.9.2006

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Alain Lamassoure
20.92004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

28.11.2006

5.12.2006

24.1.2007

26.2.2007

12.3.2007

Approvazione

12.3.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

28

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Richard Corbett, Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito

13.3.2007

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...