RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

4.12.2007 - (COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Christel Schaldemose

Procedura : 2007/0030(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0490/2007
Testi presentati :
A6-0490/2007
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0053)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0067/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A6‑0490/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della normativa alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, stabiliscono già un quadro comune e uniforme per le questioni disciplinate dalla presente decisione e quindi non devono essere sottoposti a detta decisione.

soppresso

Emendamento 2

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Sebbene le disposizioni della presente decisione non possano avere carattere giuridicamente vincolante rispetto agli atti legislativi futuri, nell'adottare la decisione i colegislatori assumono un chiaro impegno politico, che dovrebbero rispettare in futuro in qualsiasi atto normativo che rientri nell'ambito della decisione stessa.

Motivazione

In virtù del suo carattere giuridico, la presente decisione può essere considerata soltanto come un quadro di riferimento non vincolante per la normativa futura. Tuttavia, è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, adottandola, i colegislatori dovranno tener fede agli impegni assunti e strutturare di conseguenza i futuri atti legislativi.

Emendamento 3

Considerando 17

 

(13 bis) I prodotti immessi sul mercato comunitario devono soddisfare la pertinente normativa comunitaria applicabile e gli operatori economici devono essere responsabili della conformità del prodotto, in modo da garantire la sicurezza dei consumatori, il rispetto degli obiettivi della Comunità in materia di protezione dell'ambiente e un'equa concorrenza sul mercato comunitario.

Emendamento 4

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis) Tutti gli operatori economici che immettono prodotti sul mercato devono sottostare a obblighi uguali e quindi avere la stessa responsabilità per quanto riguarda la conformità dei propri prodotti.

Motivazione

Gli operatori economici che immettono prodotti sul mercato sono fabbricanti, i loro mandatari e importatori. Il modo in cui soddisfano la propria responsabilità è diverso, ma occorre sottolineare che essi soggetti a obblighi uguali per quanto riguarda la conformità dei prodotti immessi sul mercato.

Emendamento 5

Considerando 15

(15) Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra il fabbricante e gli altri operatori successivi nella catena di fornitura. È inoltre necessario distinguere chiaramente tra l'importatore e il distributore, in quanto l'importatore introduce prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato comunitario. Egli deve quindi garantire che detti prodotti siano conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili.

(15) Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra il fabbricante e gli altri operatori successivi nella catena di fornitura. È inoltre necessario distinguere chiaramente tra l'importatore e il distributore, in quanto l'importatore immette prodotti provenienti da paesi terzi sul mercato comunitario. Egli deve quindi garantire che detti prodotti siano conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili. Per contro, il distributore mette a disposizione sul mercato un prodotto che è stato immesso sul mercato da un fabbricante, un mandatario o un importatore.

Motivazione

Occorre chiarire la differenza tra operatori a valle. L'importatore immette sul mercato prodotti per la prima volta, mentre il distributore mette a disposizione del mercato un prodotto che è stato immesso sul mercato da un fabbricante, un mandatario o un importatore.

Emendamento 6

Considerando 16

(16) Il produttore, che possiede le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. Gli importatori e i distributori ricoprono una funzione commerciale e non hanno alcuna influenza sul processo di produzione. La procedura di valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

(16) Il produttore, che possiede le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La procedura di valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

Motivazione

Gli obblighi degli importatore e dei distributori sono previsti nel considerando 17 e pertanto non è necessario menzionarli in questa sede. Inoltre, gli importatori e i distributori, anche se svolgono una funzione commerciale, possono avere influenza sul processo di produzione (dichiarando di rifiutare l'importazione o la distribuzione di prodotti non conformi).

Emendamento 7

Considerando 17

(17) Poiché gli importatori e i distributori sono operatori a valle, in circostanze normali essi non possono essere obbligati a garantire essi stessi che la progettazione e la fabbricazione del prodotto siano conformi alle prescrizioni applicabili. Gli obblighi dei distributori e degli importatori relativi alla conformità del prodotto vanno limitati a talune misure di controllo volte ad accertare che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi, ad esempio la verifica dell'apposizione sul prodotto del marchio di conformità e della fornitura dei documenti richiesti. Tuttavia, è possibile richiedere a entrambi, importatori e distributori, di agire con la dovuta cautela in relazione alle prescrizioni applicabili al momento dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dei prodotti.

(17) Si presume che entrambi, importatori e distributori, agiscano responsabilmente e in piena conformità con le prescrizioni giuridiche applicabili al momento dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dei prodotti.

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 8

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) Dal momento che mettono a disposizione sul mercato comunitario prodotti provenienti da paesi terzi, gli importatori devono assicurarsi che tali prodotti siano conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili. A tal fine, essi devono assicurarsi che i fabbricanti abbiano soddisfatto le prescrizioni in materia di marchiatura e documentazione tecnica per la conformità dei prodotti. Essi sono inoltre legalmente responsabili a garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano conformi alla normativa applicabile e che la marchiatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza.

Motivazione

Motivazione comune agli emendamenti 7 (considerando 17) e 8 (considerando 17 bis).

Nella sua versione originale, la formulazione del considerando 17 era incoerente con quella del considerando 15 poiché il considerando 15 stabilisce specificamente che l'importatore deve garantire che i prodotti siano conformi con le prescrizioni comunitarie applicabili, mentre il considerando 17 richiede semplicemente che gli importatori, analogamente ai distributori, agiscano con la dovuta cautela in relazione alle prescrizioni comunitarie applicabili.

Emendamento 9

Considerando 18

(18) Qualora un importatore o distributore renda disponile sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in modo da renderlo conforme alle prescrizioni applicabili, esso deve essere considerato il fabbricante.

(18) Un operatore economico che renda disponile sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in modo da renderlo conforme alle prescrizioni applicabili, esso deve essere considerato il fabbricante.

Motivazione

La definizione di "fabbricante" di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della Decisione comprende ogni operatore che progetta o fabbrica un prodotto apponendovi il suo nome o marchio: è per questo che la definizione comprende anche i rappresentanti autorizzati. Piuttosto che aggiungere "rappresentante autorizzato" all'elenco si propone di utilizzare il termine "operatori economici" in quanto è evidente che il fabbricante rientra in tale categoria.

Emendamento 10

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Gli importatori e i distributori non dovrebbero modificare gli elementi di progettazione interna di un prodotto senza consultare il fabbricante poiché ciò potrebbe compromettere la valutazione di rischio e inficiare la validità della documentazione tecnica fornita dal produttore e la dichiarazione di conformità.

Motivazione

È possibile che i distributori decidano di risparmiare tempo e denaro non ritrasmettendo l'articolo al produttore per effettuare le necessarie modifiche ma cercando invece di apportare le modifiche essi stessi. Senza comprendere il design del prodotto, tali cambiamenti potrebbero interferire con il funzionamento degli strumenti o dei circuiti di sicurezza; in questo caso, è possibile che uno strumento elettrico non pericoloso e conforme alle norme possa essere trasformato in un prodotto che presenta un grave rischio per gli utenti. Pertanto il distributore dovrebbe contattare il produttore se intende fare operazioni di questo tipo.

Emendamento 11

Considerando 21 bis (nuovo)

 

(21 bis) Il marchio CE dovrebbe essere l'unico marchio dal quale risulti che un prodotto è conforme alla normativa comunitaria. Tuttavia, si può continuare ad utilizzare marchi nazionali, purché questi marchi forniscano informazioni supplementari al consumatore e la normativa comunitaria non li riguardi.

Emendamento 12

Considerando 22 bis (nuovo)

 

(22 bis) Al fine di valutare meglio l'efficacia del marchio CE e di definire strategie volte a prevenirne gli abusi, la Commissione dovrebbe monitorare l'applicazione del marchio CE e riferire al Parlamento europeo.

Motivazione

Per garantire l'efficacia del marchio CE, è necessario valutare e monitorare l'attuale sistema ed è importante che il Parlamento disponga di relazioni aggiornate al riguardo elaborate dalla Commissione.

Emendamento 13

Considerando 23

(23) La tutela giuridica del marchio CE, basata sulla sua registrazione come marchio collettivo comunitario, consente alle autorità pubbliche di garantirne l'applicazione corretta e di perseguire legalmente eventuali violazioni.

(23) Il marchio CE può essere efficace solo se la sua apposizione rispetta le condizioni prescritte dalla normativa comunitaria. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire un'adeguata applicazione di queste norme e perseguire legalmente le violazioni e gli abusi del marchio CE.

Emendamento 14

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis) Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire una forte, efficiente e intelligente vigilanza del mercato sul proprio territorio, destinando poteri e risorse sufficienti alle proprie autorità di vigilanza del mercato.

Motivazione

Come precisato nel regolamento "che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti" (COM(2007)0037), è assolutamente necessario garantire un forte sistema di vigilanza del mercato negli Stati membri, predisponendo risorse sufficienti per le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 15

Considerando 23 ter (nuovo)

 

(23 ter) Al fine di una maggiore sensibilizzazione in materia di marchio CE, la Commissione deve lanciare una campagna di informazione rivolta soprattutto agli operatori economici, alle organizzazioni dei consumatori e settoriali nonché agli addetti alle vendite che costituiscono i migliori veicoli per trasmettere tali informazioni ai consumatori.

Emendamento 16

Considerando 35 bis (nuovo)

 

(35 bis) Pur riconoscendo che la normativa comunitaria deve tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese produttrici in relazione agli oneri amministrativi, è necessario che, anziché prevedere eccezioni e deroghe generali per tali imprese che possono dare l'impressione di prodotti od operatori economici secondari o di minore qualità e comportare una complicata situazione giuridica che le autorità di vigilanza del mercato nazionali dovrebbero sorvegliare, la normativa comunitaria dovrebbe far sì che la situazione delle imprese in parola venga considerata nell'ambito delle norme per la scelta e l'attuazione delle procedure più idonee in materia di valutazione della conformità e degli obblighi imposti agli organismi di valutazione della conformità, affinché operino in modo proporzionato rispetto alle dimensioni delle imprese e alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione.

 

La presente decisione prevede la necessaria flessibilità che il legislatore è libero di usare per trattare tali situazioni senza dover creare inutili soluzioni di ripiego per le PMI.

Emendamento 17

Considerando 35 ter (nuovo)

 

(35 ter) Entro un anno dalla pubblicazione della presente Decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione deve presentare un'approfondita analisi nel settore dei marchi per la sicurezza dei consumatori, seguita se necessario da proposte legislative.

Emendamento 18

Articolo -1 (nuovo)

 

Articolo -1

 

1. I prodotti immessi sul mercato comunitario devono rispettare tutta la normativa applicabile.

 

2. All'atto dell'immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici sono responsabili della loro conformità a tutta la normativa applicabile.

Emendamento 19

Articolo 1, comma 1

La presente decisione stabilisce i principi comuni che determinano il contenuto della normativa comunitaria di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, denominata in seguito la "normativa comunitaria", ad eccezione delle seguenti normative:

La presente decisione stabilisce i principi comuni che determinano il contenuto della normativa comunitaria di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, denominata in seguito la "normativa comunitaria".

(a) la normativa alimentare, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

 

(b) la normativa sui mangimi, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004;

 

(c) la direttiva 2001/37/CE;

 

(d) la direttiva 2001/82/CE;

 

(e) la direttiva 2001/83/CE;

 

(f) la direttiva 2002/98/CE;

 

(g) la direttiva 2004/23/CE;

 

(h) il regolamento (CE) n. 726/2004.

 

Motivazione

La decisione definisce il quadro generale per la futura normativa e fornisce orientamenti circa il modo in cui utilizzare gli elementi comuni affinché la normativa stessa presenti la massima coerenza possibile, nella misura in cui ciò sia politicamente e tecnicamente fattibile. Dato il carattere legislativo della presente decisione, non sembra opportuno escludere dal suo ambito d'applicazione taluni atti normativi in vigore. In futuro la scelta dello strumento legislativo avverrà comunque in modo puntuale.

Emendamento 20

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

(c) necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto, conformemente all'allegato;

(c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto, conformemente all'allegato I;

Motivazione

In vari casi non è obbligatoria la partecipazione di terzi.

Emendamento 21

Articolo 3, paragrafo 2

2. Qualora un prodotto sia soggetto a diversi atti comunitari all'interno del campo di applicazione della presente decisione, deve essere garantita la coerenza delle procedure di valutazione della conformità.

2. Qualora un prodotto sia soggetto a diversi atti comunitari all'interno del campo di applicazione della presente decisione, il legislatore garantisce la coerenza delle procedure di valutazione della conformità.

Motivazione

Occorre indicare con maggior precisione a chi incombe la responsabilità di garantire la coerenza delle procedure di valutazione della conformità.

Emendamento 22

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Per i prodotti su misura e le produzioni di serie limitate, l'accesso alle procedure di valutazione della conformità è agevolato.

Emendamento 23

Articolo 4

Qualora la normativa comunitaria prescriva una dichiarazione del fabbricante che attesti la dimostrazione della conformità di un prodotto alle prescrizioni (denominata qui di seguito "dichiarazione CE di conformità"), la normativa dispone che la dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare la normativa comunitaria pertinente; inoltre, qualora un prodotto sia soggetto alle prescrizioni di diversi atti comunitari, esso deve essere accompagnato da una dichiarazione che rispetti le disposizioni di tutti gli atti interessati e contenga i riferimenti di pubblicazione di detti atti.

Qualora la normativa comunitaria prescriva una dichiarazione del fabbricante che attesti la dimostrazione della conformità di un prodotto alle prescrizioni (denominata qui di seguito "dichiarazione CE di conformità"), la normativa dispone che la dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare gli atti legislativi comunitari pertinenti e contenga i riferimenti di pubblicazione di detti atti.

Motivazione

Elimina una ridondanza del testo.

Emendamento 24

Articolo 6, punto 3

(3) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un prodotto, oppure che lo fa progettare o fabbricare, apponendovi il suo nome o marchio;

(3) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un prodotto, oppure che lo fa progettare o fabbricare, apponendovi il suo nome o marchio e che lo immette sul mercato;

Motivazione

Occorre portare la definizione in linea con le definizioni di altri attori del mercato e le disposizioni del proposto articolo 7, paragrafi 1 e 7 (collegate agli emendamenti 2 e 3).

Emendamento 25

Articolo 6, punto 4

(4) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che rende disponibile sul mercato un prodotto;

(4) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura diversa dal fabbricante o dall'importatore, che rende disponibile sul mercato un prodotto;

Motivazione

Nella decisione si fa riferimento all'operatore economico "distributore" senza una specifica definizione.

Emendamento 26

Articolo 6, punto 11 bis (nuovo)

(11 bis) "marchio CE": un marchio che attesta la dichiarazione del fabbricante secondo cui il prodotto è conforme a tutte le norme applicabili per la sua immissione sul mercato UE.

Motivazione

L'aggiunta della definizione è necessaria per comprendere meglio il significato del "marchio CE".

Emendamento 27

Articolo 6, punto 11 ter (nuovo)

(11 ter) "valutazione della conformità": la dimostrazione che un prodotto, processo, sistema, persona o organismo risponde alle prescrizioni specifiche definite nello strumento o negli strumenti che si applicano loro.

Motivazione

Il concetto di "valutazione della conformità" è utilizzato nella decisione senza una chiara definizione.

Emendamento 28

Articolo 6, punto 11 ter (nuovo)

 

(11 ter) "messa in servizio": il primo uso di un prodotto nella Comunità, per lo scopo cui esso è destinato;

Motivazione

The concept of "putting into service" is widely used in existing directives but is not present in the proposal. It is supposed to be replaced by "making available on the market" but this concept is not applicable to complex installations. When is goes about a "combined product" as a part of an industrial plant the global compliance of the final product with all applicable directives only can be assessed when switching on the facility (putting into service). This is the final stage of a succession of placing on the market of different components and sub-components (covered by different directives) by different operators in the supply chain). Great care should be taken in order to avoid the creation of a black hole were nobody will be responsible.

Emendamento 29

Articolo 6, punto 11 quater (nuovo)

 

(11 quater) "normativa comunitaria di armonizzazione": la normativa comunitaria intesa ad armonizzare le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

Motivazione

Nel testo della decisione viene utilizzata l'espressione "normativa comunitaria di armonizzazione" senza che essa sia definita chiaramente.

Emendamento 30

Articolo 7, paragrafo 1

1. I fabbricanti garantiscono che i propri prodotti siano progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa].

1. I fabbricanti garantiscono che i prodotti da loro immessi sul mercato siano progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa].

Motivazione

Allineamento delle disposizioni dell'articolo 7 alle definizioni di altri operatori economici di cui all'articolo 6 e alle disposizioni del proposto articolo 7, paragrafo 7 bis (collegato agli emendamenti 24 e 36).

Emendamento 31

Articolo 7, paragrafo 3

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di … [da specificare] dopo che il prodotto è stata immesso sul mercato.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo massimo di … [non superiore ai 10 anni] dopo che il prodotto è stata immesso sul mercato.

Motivazione

Sebbene il periodo di conservazione della documentazione tecnica possa variare a seconda dei prodotti, si potrebbe indicare un periodo massimo.

Emendamento 32

Articolo 7, paragrafo 4, comma 1

4. I fabbricanti assicurano che sono predisposte le procedure necessarie per garantire la costante conformità della produzione in serie. Si tiene debitamente conto di modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché di modifiche delle norme armonizzate o delle specificazioni tecniche di riferimento relative alla dichiarazione di conformità del prodotto.

4. I fabbricanti assicurano che sono predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui ad essere conforme. Si tiene debitamente conto di modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché di modifiche delle norme armonizzate o delle specificazioni tecniche di riferimento relative alla dichiarazione di conformità del prodotto.

Motivazione

L'espressione "costante conformità" può essere fuorviante. I fabbricanti hanno l'obbligo di produrre conformemente alle prescrizioni vigenti al momento della produzione.

Emendamento 33

Articolo 7, paragrafo 4, comma 2

All'occorrenza, i fabbricanti eseguono una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro di reclami ed informano i distributori di tale monitoraggio.

All'occorrenza, e qualora necessario per la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro di reclami, prodotti non conformi, e richiami di prodotti ed informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento 34

Articolo 7, paragrafo 6

6. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, qualora la dimensione o la natura del prodotto non lo consenta, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti indicano il loro nome commerciale registrato o il marchio commerciale registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Motivazione

Altri strumenti di identificazione, in particolare il nome commerciale e il marchio commerciale potrebbero essere utili per garantire i contatti.

Emendamento 35

Articolo 7, paragrafo 7

7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

Motivazione

È importante indicare ai fabbricanti che essi devono prendere immediatamente le misure necessarie per rendere conformi i prodotti o per ritirarli dal mercato.

Emendamento 36

Articolo 7, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. I fabbricanti garantiscono che tutte le informazioni da loro fornite per quanto concerne i propri prodotti siano accurate, complete e conformi alle norme comunitarie applicabili.

Motivazione

L'emendamento chiarisce la responsabilità dei fabbricanti per quanto attiene alla qualità dei prodotti che immettono sul mercato e all'accuratezza delle informazioni ad essi relative (connesso agli emendamenti 1 e 2).

Emendamento 37

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

(a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di [da specificare];

(a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo massimo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del prodotto;

Emendamento 38

Articolo 9, paragrafo 1

1. Quando immettono un prodotto sul mercato gli importatori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

1. Gli importatori sono obbligati ad immettere sul mercato comunitario solo prodotti conformi.

Emendamento 39

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori verificano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi verificano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto siano apposti i marchi di conformità prescritti, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [7, paragrafi 5 e 6].

Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto siano apposti i marchi di conformità prescritti, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [7, paragrafi 5 e 6].

Motivazione

Il livello di responsabilità degli importatori non è sufficiente e deve essere aumentato.

Emendamento 40

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2

Se l'importatore scopre che il prodotto non è conforme a … [riferimento alla relativa normativa], egli può immettere il prodotto sul mercato solo dopo che è stato reso conforme alle prescrizioni applicabili di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

Se l'importatore scopre che il prodotto non è conforme a … [riferimento alla relativa normativa], egli non può immettere il prodotto sul mercato fino a quando non viene effettuata un'adeguata valutazione del rischio e il prodotto è reso conforme alle prescrizioni applicabili di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

Emendamento 41

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. In tutti i casi in cui risulti opportuno per la tutela della salute e per la sicurezza dei consumatori, gli importatori eseguono prove a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di un tale monitoraggio.

Emendamento 42

Articolo 9, paragrafo 3

3. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, qualora la dimensione o la natura del prodotto non lo consenta, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

3. Gli importatori indicano il loro nome commerciale registrato o il marchio commerciale registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Motivazione

Altri strumenti di identificazione, in particolare il nome commerciale e il marchio commerciale potrebbero essere utili per garantire i contatti.

Emendamento 43

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli importatori garantiscono che tutte le informazioni da loro fornite per quanto concerne i prodotti che importano siano accurate e conformi alla normativa comunitaria applicabile.

Motivazione

Chiarisce la responsabilità degli importatori per la qualità dei prodotti che immettono sul mercato e l'accuratezza delle relative informazioni.

Emendamento 44

Articolo 9, paragrafo 5

5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

Motivazione

Emendamento inteso a garantire parità di trattamento tra fabbricanti e importatori. Si veda anche l'emendamento 18.

Emendamento 45

Articolo 9, paragrafo 6

6. Gli importatori conservano per un periodo di … [da specificare] la dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che su richiesta la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

6. Gli importatori conservano per un periodo massimo di … [dieci anni al massimo] la dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento 15.

Emendamento 46

Articolo 9, paragrafo 7

7. Gli importatori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno immesso sul mercato.

7. Gli importatori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno immesso sul mercato. Gli importatori sono ritenuti congiuntamente responsabili, unitamente al produttore estero dei danni causati da prodotti pericolosi o non conformi che hanno immesso sul mercato.

Motivazione

Gli importatori verificheranno in modo più attento il rispetto degli obblighi imposti dalla legge ai produttori se sanno che saranno ritenuti responsabili insieme a questi ultimi dei danni causati da prodotti pericolosi o in violazione delle disposizioni legislative comunitarie.

Emendamento 47

Articolo 10, paragrafo 1

1. Quando rendono disponibile sul mercato un prodotto i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

1. Quando rendono disponibile sul mercato un prodotto, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili definite ai paragrafi da 2 a 5.

Emendamento 48

Articolo 10, paragrafo 4

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per far rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

Motivazione

The distributor should not be authorized to intervene into the design of a product as they may then turn a compliant product into a non-compliant one. (For instance, they could replace a plastic cover that has problems with breakages with an alternative made of another type of plastic which is physically stronger but which is not fire-retardant when it needs to be. Only when it is known why a particular component or part has been chosen is it possible to select a better alternative, and that requires knowledge of the detailed design which after-sales or downstream operators probably do not have.)

Emendamento 49

Articolo 11, comma 2

Un importatore o distributore che modifica un prodotto in modo da renderlo conforme alle prescrizioni applicabili è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo [7] in relazione a tali modifiche.

Un importatore o distributore che modifica un prodotto dal punto di vista tecnico in modo da renderlo conforme alle prescrizioni applicabili è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo [7] in relazione alla conformità tecnica.

Motivazione

Se l'importatore o il distributore modificano un prodotto dal punto di vista tecnico, essi dovrebbero essere responsabili della conformità sotto tutti gli aspetti, e non solo per le modifiche apportate, dal momento che una modifica tecnica potrebbe ripercuotersi sulla conformità di altri aspetti del prodotto.

Emendamento 50

Articolo 12

Gli operatori economici sono in grado di identificare:

Gli operatori economici sono in grado di notificare, su richiesta, alle autorità di vigilanza, per un periodo massimo di … [al massimo 10 anni]:

(a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un prodotto;

(a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un prodotto;

(b) qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito un prodotto.

(b) qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito un prodotto.

A tal fine detti operatori dispongono di sistemi e di procedure appropriati che consentano, su richiesta, di mettere tali informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di ….[da specificare].

 

Motivazione

Gli operatori economici devono poter identificare qualsiasi operatore economico che ha fornito loro il prodotto o cui hanno fornito un prodotto. Tuttavia dovrebbe essere lasciato alla discrezione dell'operatore economico il modo in cui ottemperare a tale obbligo.

Emendamento 51

Articolo 14, paragrafo 1

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che copre e che sono stabilite da .... [riferimento alla relativa normativa], la Commissione o lo Stato membro interessato porta la questione all'attenzione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, qui di seguito il "comitato", presentando le proprie motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che copre e che sono stabilite da .... [riferimento alla relativa normativa], la Commissione o lo Stato membro interessato contatta, per parere, le competenti organizzazioni europee di normalizzazione, in appresso OEN. Le OEN competenti esprimono senza indugio il loro parere. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che il parere dell'OEN non soddisfi completamente la richiesta, la Commissione o lo Stato membro interessato porta la questione all'attenzione comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, qui di seguito il "comitato", presentando le proprie motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.

Motivazione

Nella legislazione secondo il Nuovo approccio, le norme armonizzate sono utilizzate come strumento volontario a sostegno della normativa dell'Unione europea. Tali norme sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione (OEN) - CEN, CENELEC e ETSI, generalmente sotto il controllo di rappresentanti degli Stati membri e di un consulente della Commissione europea. Esse riflettono l'attuale stato dell'arte. Poiché le norme armonizzate vengono applicate con successo da più di vent'anni come meccanismo di coregolamentazione, sembra logico e coerente con i principi di una migliore regolamentazione chiedere un parere all'OEN prima di contestare le sue norme.

Emendamento 52

Articolo 15, paragrafo 2

2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nei [relativi moduli di cui all'allegato I] e nella presente .... [riferimento alla relativa normativa] ed è aggiornata di continuo. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo di cui all'[allegato II].

2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato II e nei relativi moduli di cui all'allegato I ed è mantenuta aggiornata. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato II.

Motivazione

L'espressione "aggiornata di continuo" può essere interpretata erroneamente. Inoltre occorrerebbe inserire un riferimento alla lingua da utilizzare nella dichiarazione.

Emendamento 53

Articolo 16, paragrafo 2

2. Il marchio CE è l'unico marchio che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre oppure ritirano dalla loro regolamentazione nazionale qualsiasi riferimento ad un marchio di conformità diverso dal marchio CE in relazione alla conformità a tutte le disposizioni della normativa in materia di marchio CE.

2. Il marchio CE è l'unico marchio che indica la conformità del prodotto alle prescrizioni della pertinente normativa comunitaria che ne prevede l'affissione. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre oppure ritirano dalla loro regolamentazione nazionale qualsiasi riferimento ad un marchio di conformità diverso dal marchio CE in relazione alla conformità a tutte le disposizioni della normativa in materia di marchio CE.

Motivazione

La precisazione apportata chiarisce cosa debba intendersi per marchio CE conformemente alla definizione dell'articolo 6.

Emendamento 54

Articolo 16, paragrafo 3

3. È vietato apporre su un prodotto marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, del marchio "CE". Può essere apposta ogni altra marcatura al prodotto, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato del marchio CE.

3. È vietato apporre su un prodotto marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore il mercato circa il significato o il simbolo grafico del marchio "CE", o entrambi. Può essere apposta ogni altra marcatura al prodotto, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato del marchio CE.

Motivazione

Il termine "terzi" non è preciso. Appare più opportuno utilizzare il termine "mercato" (che comprende i consumatori, le autorità di vigilanza e le imprese).

Emendamento 55

Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli Stati membri garantiscono la corretta applicazione del regime che disciplina il marchio CE e procedono giuridicamente contro il suo uso improprio. Essi prevedono inoltre sanzioni, incluse sanzioni penali, per le infrazioni gravi. Tali sanzioni devono essere proporzionali alla gravità dell'infrazione e costituire un deterrente efficace contro l'uso improprio.

Emendamento 56

Articolo 17, paragrafo 7

7. Gli Stati membri garantiscono un'applicazione corretta del regime che disciplina il marchio CE e, se lo ritengono necessario, procedono giuridicamente contro l'uso improprio. Gli Stati membri istituiscono sanzioni, incluse quelle penali per le infrazioni gravi, che devono essere proporzionali alla gravità dell'infrazione e costituire un deterrente efficace contro l'uso improprio.

7. Gli Stati membri espandono i meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina il marchio CE e procedono giuridicamente contro l'uso improprio. Gli Stati membri istituiscono sanzioni per le infrazioni, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni devono essere proporzionali alla gravità dell'infrazione e costituire un deterrente efficace contro l'uso improprio.

Emendamento 57

Articolo 19, paragrafo 2

2. Gli Stati possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti dai loro organismi nazionali di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. […].

2. Gli Stati si assicurano che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguite da un organismo di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. […].

Motivazione

È importante che gli organismi notificati di tutto lo Spazio economico europeo siano in grado di valutare la conformità in modo competente, imparziale e coerente, nonché garantire che il sistema di notifica si basi su riferimenti comuni e goda di elevata fiducia. Poiché l'accreditamento sarà disciplinato dalla proposta di regolamento di cui al COM(2007)37, è opportuno imporre l'obbligo di accreditamento degli organismi notificati quale definito all'articolo 3, paragrafo 1 della proposta di regolamento in parola.

Emendamento 58

Articolo 22, paragrafo 3

3. L'organismo di valutazione della conformità è un terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che esso valuta.

3. L'organismo di valutazione della conformità è indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che esso valuta.

Motivazione

Emendamento inteso a rendere il testo più chiaro.

Emendamento 59

Articolo 22, paragrafo 4, comma 1 e 2

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla sua valutazione, né il mandatario di una di queste persone.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla sua valutazione, né il mandatario di una di queste persone.

Inoltre, essi non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzo o manutenzione di tali dispositivi, né rappresentano le parti interessate a tali attività.

Inoltre, essi non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione di tali dispositivi, né rappresentano le parti interessate a tali attività.

Motivazione

Sarebbe illogico - oltre che impossibile da realizzare - impedire al personale di acquistare, detenere o utilizzare un gran numero di beni di consumo.

Emendamento 60

Articolo 22, paragrafo 4, comma 4 bis (nuovo)

L'organismo di valutazione della conformità svolge le sue attività tenendo conto delle dimensioni, del settore, della struttura delle imprese interessate, come pure della relativa complessità della tecnologia utilizzata dai prodotti e del carattere seriale della produzione.

Emendamento 61

Articolo 22, paragrafo 7, lettera d bis) (nuova)

d bis) l'obbligo di svolgere le proprie attività tenendo conto delle dimensioni, del settore, della struttura delle imprese interessate, come pure della relativa complessità della tecnologia utilizzata dai prodotti e del carattere seriale della produzione.

Motivazione

Per evitare oneri superflui per le PMI, il personale incaricato di svolgere le attività di valutazione della conformità dovrebbe tener conto delle dimensioni, del settore, della struttura delle imprese, nonché della complessità relativa della tecnologia utilizzata dai prodotti e del carattere seriale della produzione.

Emendamento 62

Articolo 25, paragrafo 1

1. Ai fini delle procedure di valutazione della conformità di cui all'[allegato 1 - moduli A1, A2, C1 o C2] può essere utilizzato un organismo interno accreditato, che è una parte separata e identificabile di un'impresa interessata alla progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che deve valutare e che è stato istituito per fornire servizi di valutazione della conformità all'impresa di cui fa parte.

1. Ai fini delle procedure di valutazione della conformità di cui all'[allegato 1 - moduli A1, A2, C1 o C2] può essere utilizzato un organismo interno accreditato, che è stato istituito per fornire servizi di valutazione della conformità all'impresa di cui fa parte e che:

 

(a) è una parte separata e identificabile di un'impresa che partecipa alla progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che deve valutare,

 

b) appartiene ad organizzazioni di imprese e/o associazioni di categoria che rappresentano imprese che partecipano alla progettazione, fabbricazione, messa a disposizione, montaggio, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta, sempreché risultino garantite la sua indipendenza e l'assenza di conflitti d'interesse.

Emendamento 63

Articolo 26, paragrafo 2

2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali l'organismo dichiara essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale a norma del regolamento (CE) n. […] che ha superato positivamente la valutazione inter pares, in base al quale l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo …[22].

2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali l'organismo dichiara essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale a norma del regolamento (CE) n. […] che ha superato positivamente la valutazione inter pares, in base al quale l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo …[22].

Motivazione

Una notifica dovrebbe sempre basarsi su un accreditamento. Altrimenti la decisione vanificherebbe lo spirito e le finalità delle disposizioni sull'accreditamento contenute nella proposta di regolamento. Le norme europee sull'accreditamento devono infatti garantire che l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità soddisfi criteri di qualità comuni in tutta l'Unione europea. Tuttavia, se un accreditamento non è obbligatoriamente prescritto per gli organismi di valutazione della conformità, le norme in questione non possono applicarsi.

Emendamento 64

Articolo 27, paragrafo 4

4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo [26, paragrafo 2], l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli Stati membri le prove documentali necessarie per la verifica della competenza dell'organismo di valutazione della conformità.

soppresso

Motivazione

Conseguenza degli emendamenti all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento 65

Articolo 27, paragrafo 5

5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono state sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro i due mesi successivi alla notifica.

soppresso

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente ... [atto].

 

Motivazione

La procedura proposta appare troppo farraginosa poiché implicherebbe la necessità di attendere ogni volta le osservazioni di 29 controparti - che non sono in grado di valutare in modo imparziale l'organismo interessato.

Emendamento 66

Articolo 29, paragrafo 1

1. Qualora l'autorità di notifica accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni i cui all'articolo ...[22] o non adempie ai suoi obblighi, essa prende tutte le misure appropriate per limitare, sospendere o ritirare la notifica. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

1. Qualora l'autorità di notifica accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo ...[22] o non adempie ai suoi obblighi, essa prende tutte le misure appropriate, in funzione della gravità del mancato rispetto delle suddette prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi in parola, per limitare, sospendere o ritirare la notifica. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Motivazione

Emendamento inteso a definire meglio l'espressione "tutte le misure appropriate".

Emendamento 67

Articolo 31, paragrafo 2

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e tenendo conto, in particolare, delle dimensioni delle imprese e della complessità relativa della tecnologia utilizzata dai prodotti.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e/o i consumatori, e tenendo conto, in particolare, delle dimensioni, del settore, della struttura delle imprese interessate, della complessità relativa della tecnologia utilizzata dai prodotti e del carattere seriale della produzione.

Emendamento 68

Articolo 35, paragrafo 1, comma 2

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetti le prescrizioni di cui al presente ... [atto], esse chiedono all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetti le prescrizioni di cui al presente ... [atto], esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Motivazione

Un ritardo nel ritiro dei prodotti o una tardiva messa in conformità con la legislazione comunitaria potrebbe avere gravi conseguenze per gli utenti finali. Si raccomanda pertanto che gli importatori, i quali scoprono che i loro prodotti violano la legislazione li ritirino nel più breve periodo di tempo possibile.

Emendamento 69

Articolo 35, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Quando le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri forniscono informazioni alle autorità di vigilanza di un altro Stato membro, esse contattano innanzitutto l'operatore economico interessato all'indirizzo indicato sul prodotto, sul suo imballaggio o nella documentazione che lo accompagna. Agli operatori economici viene concesso un periodo ragionevole entro cui rispondere. Se non vi sono rischi immediati per la salute e la sicurezza pubblica, tale periodo è di ventotto giorni.

Motivazione

Gli operatori economici devono avere l'opportunità di reagire alla presa di posizione delle competenti autorità, soprattutto quando sono coinvolti altri Stati membri e la procedura può conseguentemente avere ripercussioni significative sulla loro attività. Il proposto periodo di 28 giorni rappresenta un ragionevole equilibrio fra le esigenze degli organismi di controllo e quelle degli operatori economici. La stessa scadenza è stata già applicata dal Regno Unito in attuazione della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'esperienza al riguardo è stata positiva.

Emendamento 70

Articolo 35, paragrafo 3

3. L'operatore economico garantisce che sia presa ogni misura correttiva nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso resi disponibili sull'intero mercato comunitario.

3. L'operatore economico garantisce che sia presa ogni possibile misura correttiva nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso resi disponibili sull'intero mercato comunitario.

Motivazione

Un obbligo assoluto non è praticabile. Possono esservi per lo stesso prodotto più importatori che lo immettono sul mercato (ad esempio, in vari Stati). Una volta immesso il prodotto sul mercato di un dato Paese, i distributori possono essere numerosi, importanti e meno importanti. L'esperienza dimostra che anche quando i ritiri sono annunciati sulla stampa nazionale, presso i punti di vendita il loro numero è inferiore al 70%.

Emendamento 71

Articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli importatori e i distributori non modificano un prodotto in modo da alterarne la conformità alle disposizioni applicabili, senza aver prima consultato il fabbricante.

Motivazione

Gli importatori e i distributori non hanno generalmente la competenza tecnica per apportare modifiche interne al prodotto, e quando lo fanno rischiano di alterarne gravemente le caratteristiche di sicurezza e altri standard. Inoltre, visto che per un dato prodotto possono esservi più distributori, l'organizzazione responsabile della sua immissione sul mercato non sarebbe certamente favorevole a modifiche apportate dai vari distributori in funzione delle proprie esigenze.

Emendamento 72

Articolo 35, paragrafo 4, comma 2 bis (nuovo)

 

Quando le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro desiderano ritirare un prodotto fabbricato in un altro Stato membro, esse ne informano l'operatore economico interessato all'indirizzo figurante sul prodotto in questione, sul suo imballaggio o nel documento che lo accompagna.

Motivazione

È importante che l'operatore economico sia informato della decisione di un altro Stato membro di ritirare uno dei suoi prodotti. Tuttavia, non si può pretendere che le autorità dello Stato membro contattino l'operatore economico prima di trasmettere l'informazione alle autorità dell'altro Stato membro, dal momento che ciò rallenterebbe notevolmente la procedura.

Emendamento 73

Articolo 35, paragrafo 5, alinea

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 devono includere tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura dei rischi connessi, la natura e la durata delle disposizioni nazionali adottate. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta a uno dei motivi che seguono:

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 devono includere tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle disposizioni nazionali adottate, nonché l'opinione espressa dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta a uno dei motivi che seguono:

Motivazione

La procedura non prende in considerazione il caso in cui il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato siano in disaccordo sulla non conformità o la sua natura. Le misure adottate dalle autorità a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 sono provvisorie, in attesa dei risultati finali della valutazione. In questi casi è essenziale che l'opinione espressa dal fabbricante sia portata a conoscenza degli altri Stati membri e della Commissione, dal momento che in assenza di un'obiezione da parte loro la misura in questione sarebbe considerata giustificata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7.

Emendamento 74

Articolo 35, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto interessato sia ritirato dai loro mercati.

Motivazione

Per garantire condizioni uniformi e lo stesso livello di protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri occorre introdurre una disposizione simile a quella prevista all'articolo 36, paragrafo 2 per richiedere il ritiro dai mercati di tutti gli Stati membri dei prodotti che presentano un rischio inaccettabile.

Emendamento 75

Articolo 36, paragrafo 3

3. Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto viene attribuita a difetti nelle norme armonizzate di cui all'articolo [35, paragrafo 5, lettera b)], la Commissione o lo Stato membro sottopongono la materia all'esame del comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

3. Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto viene attribuita a difetti nelle norme armonizzate di cui all'articolo [35, paragrafo 5, lettera b)], prima che la Commissione o lo Stato membro sottopongano la materia all'esame del comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, si procede alla consultazione del competente organismo di normalizzazione europeo, come indicato all'articolo 14, paragrafo 1.

Motivazione

L'articolo 14 va integrato con l'obbligo per gli Stati membri di consultare innanzitutto le ESO[2], quando nutrono il sospetto che una norma contenga una lacuna. Tale obbligo sarebbe in linea con le procedure in uso nell'UE e permetterebbe la partecipazione tempestiva delle ESO e dei suoi esperti. Si tratta di una prassi informale già operante nel quadro della direttiva sul basso voltaggio.

Emendamento 76

Allegato I, Modulo A, punto 4.2, comma 2

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascun prodotto che viene reso disponibile sul mercato. Questa prescrizione può tuttavia essere intesa in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli prodotti, nei casi in cui a un unico utente venga fornito un numero elevato di prodotti.

soppresso

(Lo stesso emendamento si applica al modulo A1, punto 5.2; al modulo A2, punto 5.2; al modulo C, punto 3.2; al modulo C1, punto 4.2; al modulo C2, punto 4.2; al modulo D, punto 5.2; al modulo D1, punto 7.2; al modulo E, punto 5.2; al modulo E1, punto 7.2; al modulo F, punto 6.2; al modulo F1, punto 7.2; al modulo G, punto 5.2; al modulo H, punto 5.2; al modu1o H1, punto 6.2)

Motivazione

È spropositato esigere che, come regola generale, la dichiarazione di conformità sia fornita unitamente a ciascun prodotto. Tale richiesta risulterebbe estremamente gravosa per i fabbricanti, generando notevoli costi supplementari. La dichiarazione è destinata alle autorità di vigilanza, non al consumatore finale.

Emendamento 77

Allegato I, Modulo A, punto 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Importatore

 

Gli importatori conservano la dichiarazione CE di conformità e la tengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che su richiesta la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Emendamento orizzontale da inserire nei moduli sottoelencati:

- Allegato I, Modulo A, paragrafo 5 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo A1, paragrafo 6 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo A2, paragrafo 6 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo C, paragrafo 4 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo C1, paragrafo 5 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo C2, paragrafo 5 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo D, paragrafo 8 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo D1, paragrafo 10 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo E, paragrafo 8 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo E1, paragrafo 10 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo F, paragrafo 8 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo F1, paragrafo 9 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo G, paragrafo 6 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo H, paragrafo 8 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo H1, paragrafo 8 bis (nuovo)

Motivazione

Ogni operatore economico che immette prodotti sul mercato comunitario deve essere responsabile della conformità dei prodotti stessi. Solo il fabbricante, che ha informazioni sulla progettazione del prodotto, è in grado di predisporre e aggiornare la relativa documentazione tecnica. Tuttavia se il fabbricante si trova al di fuori dell'UE e non ha rappresentanti nell'Unione, le autorità non hanno la possibilità di accedere alla documentazione, e ciò indebolisce l'efficacia della norma. Pertanto, in linea con l'articolo 7, l'importatore deve garantire che la documentazione sia messa a disposizione delle autorità di controllo.

Emendamento 78

Allegato I, Modulo A2, punto 4, comma 2

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione del prodotto in questione funziona entro limiti accettabili. I test appropriati, gli schemi di campionamento adeguati e le corrispondenti iniziative che l'organismo e/o il fabbricante devono prendere saranno definiti dallo strumento legislativo specifico.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione del prodotto in questione garantisce la conformità di quest'ultimo. I test appropriati, gli schemi di campionamento adeguati e le corrispondenti iniziative che l'organismo e/o il fabbricante devono prendere saranno definiti dallo strumento legislativo specifico.

Motivazione

Emendamento inteso a rendere il testo più chiaro.

Emendamento 79

Allegato I, Modulo B, punto 8, comma 2

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame CE per tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta motivata, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

Ogni organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi notificati i certificati d'esame CE per tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta motivata, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

Motivazione

Gli organismi notificati non hanno alcun legame giuridico con gli altri Stati membri e la Commissione per quanto concerne le responsabilità o la riservatezza. È possibile quindi fornire informazioni a tali istituzioni unicamente sotto la responsabilità dell'autorità nazionale di designazione.

Emendamento 80

Allegato I, Modulo D, punto 7

7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle omologazioni del sistema qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l'elenco delle omologazioni del sistema qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle omologazioni del sistema qualità rilasciate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l'elenco delle omologazioni del sistema qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualità rilasciate.

Ogni organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi notificati le omologazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, a richiesta, le omologazioni del sistema qualità rilasciate.

Motivazione

La divulgazione di informazioni dovrebbe limitarsi sostanzialmente alle informazioni sulla non conformità alle prescrizioni delle direttive. L'obbligo di informare i concorrenti (o altri organismi notificati) dei certificati rilasciati o di fornire loro copia dei certificati non rientra assolutamente fra tali prescrizioni ed è quindi inutile.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Organismi di normalizzazioni europei (CENELEC, CEN and ETSI).

PARERE della commissione per il commercio internazionale (14.9.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

Relatore per parere: Helmuth Markov

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il commercio internazionale accoglie con favore le proposte della Commissione volte a creare un più rigido e completo sistema comunitario di sorveglianza sulla commercializzazione dei prodotti. La quasi totalità degli aspetti relativi al mercato interno toccati da questa materia non rientra nelle competenze della commissione INTA; il relatore sottolinea tuttavia che la decisione proposta può avere un impatto significativo sulle dinamiche del commercio estero, impatto che necessita di una distinta valutazione.

La decisione proposta impone gli stessi obblighi previsti per il produttore agli importatori che introducono un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio registrato o modificano un prodotto in modo da poterne inficiare la conformità. Se al contrario l’importatore non rinomina o modifica il prodotto, è soggetto a obblighi meno severi. In breve, gli verrà soltanto richiesto di verificare che il produttore abbia espletato la procedura di valutazione della conformità. Tale verifica formale non garantisce tuttavia che la procedura di valutazione stessa, effettuata al di fuori della Comunità, sia stata espletata conformemente alle attuali rigide normative e procedure previste dalla Comunità e dagli Stati membri.

Tale trattamento preferenziale può avere serie implicazioni sul corretto funzionamento del sistema comunitario di accreditamento e di sorveglianza del mercato, nonché sul proposto quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Benché non sarebbe giusto sostenere che le valutazioni della conformità svolte al di fuori dei confini comunitari sono per definizione meno affidabili di quelle svolte sul territorio dell’Unione europea, vi è un grosso rischio di importare nella Comunità prodotti pericolosi o che violano le disposizioni comunitarie. La tracciabilità dei prodotti realizzati al di fuori dell’Unione europea è spesso difficile se non impossibile.

Nonostante i notevoli sforzi profusi, i servizi doganali dell’Unione non sono sempre in grado di rilevare tutti i prodotti non sicuri o non conformi alla legislazione comunitaria e di evitarne l’introduzione sul mercato. Precedenti esperienze hanno inoltre dimostrato che le prassi abusive riguardano spesso beni importati che, una volta all’interno della Comunità, possono facilmente sfuggire al sistema di verifiche svolte dal personale comunitario e delle autorità nazionali competenti.

È pertanto necessario che gli importatori assumano maggiori obblighi rispetto a quelli loro attribuiti in base alla bozza preparata dalla Commissione esecutiva. Un approccio potenzialmente adottabile è quello contenuto nella direttiva 85/374/CEE che, senza pregiudicare la responsabilità del produttore, prevede tra l’altro che chiunque importi nella Comunità un prodotto destinato alla vendita, al noleggio, alla locazione o a qualsiasi forma di distribuzione nel corso della propria attività sia considerato un produttore e in quanto tale ritenuto responsabile.

Il relatore ritiene pertanto opportuno che, ai sensi della presente decisione, gli importatori siano in linea di principio ritenuti congiuntamente responsabili dei danni causati da prodotti non sicuri o non conformi al sistema di accreditamento comunitario. Tale indicazione è volta a migliorare l’efficienza del sistema e a garantire l’interesse pubblico comunitario nonché il diritto fondamentale dei cittadini di essere tutelati da pratiche abusive e pericolose.

Infine, per accrescere la rapidità e l’affidabilità delle verifiche svolte dalle autorità di sorveglianza del mercato, è stato proposto che gli importatori custodiscano presso le proprie sedi copia della documentazione tecnica relativa a qualsiasi bene importato e non soltanto la copia della dichiarazione di conformità.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 6, comma unico, punto (3)

(3) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un prodotto, oppure che lo fa progettare o fabbricare, apponendovi il suo nome o marchio;

(3) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un prodotto, oppure che lo fa progettare o fabbricare, apponendovi il suo nome o marchio, e che lo immette sul mercato,

Motivazione

Tale aggiunta mira a rendere la disposizione coerente con le altre. Le disposizioni di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, indicano chiaramente quali sono le responsabilità degli importatori e dei distributori. Infatti, la definizione di distributore (punto 4) indica chiaramente che "distributore" è una persona fisica o giuridica "che rende disponibile sul mercato un prodotto", mentre la definizione di importatore (punto 5) indica chiaramente che "importatore" è una persona fisica o giuridica "che immette sul mercato comunitario un prodotto". Non è invece indicato quale sia l'operatore responsabile dell'immissione di un prodotto sul mercato quando non si tratta dell'importatore. Tuttavia, dall'articolo 7, paragrafo 7, sembra emergere che la persona fisica o giuridica che immette un prodotto sul mercato sia il fabbricante. Ai fini della certezza giuridica, è necessario fornire indicazioni precise in merito all'operatore responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, se tale operatore è diverso dall'importatore.

Emendamento 2

Articolo 7, paragrafo 1

1. I fabbricanti garantiscono che i propri prodotti siano progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa].

1. I fabbricanti garantiscono, quando immettono sul mercato i propri prodotti, che questi siano progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa].

Motivazione

In linea con la modifica proposta per l'articolo 6, e conformemente a quanto è previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, si dovrebbe apportare tale modifica all'articolo 7, paragrafo 1. Occorre infatti specificare che i fabbricanti sono responsabili dell'immissione sul mercato dei loro prodotti, come indicato più avanti.

Emendamento 3

Articolo 7, paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis. I fabbricanti garantiscono che tutte le informazioni da loro fornite in merito ai propri prodotti siano esatte, esaustive e conformi alle norme comunitarie applicabili.

Motivazione

Tale emendamento è giustificato dal fatto che il fabbricante è l'operatore che meglio conosce i prodotti e le loro caratteristiche. È sempre il fabbricante, inoltre, che conserva la documentazione tecnica relativa ai prodotti, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 3. Dal momento che è l'unico ad avere la disponibilità di tali informazioni, il fabbricante è responsabile della presenza e dell'esattezza delle necessarie informazioni. Le informazioni fornite devono altresì essere conformi alla legislazione comunitaria, come ad esempio la direttiva sulle pratiche commerciali sleali o la direttiva sulla pubblicità fuorviante.

Emendamento 4

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori verificano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi verificano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto siano apposti i marchi di conformità prescritti, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [7, paragrafi 5 e 6].

Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto siano apposti i marchi di conformità prescritti, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [7, paragrafi 5 e 6].

Motivazione

Il livello di responsabilità degli importatori non è sufficiente e deve essere aumentato.

Emendamento 5

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2

Se l'importatore scopre che il prodotto non è conforme a … [riferimento alla relativa normativa], egli può immettere il prodotto sul mercato solo dopo che è stato reso conforme alle prescrizioni applicabili di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

Se l'importatore scopre che il prodotto non è conforme a … [riferimento alla relativa normativa], egli non può immettere il prodotto sul mercato fintantoché non sia stata effettuata la debita valutazione dei rischi e il prodotto non sia stato reso conforme alle prescrizioni applicabili di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

Motivazione

Al fine di garantire la parità di condizioni tra i fabbricanti dell'UE e gli importatori di prodotti provenienti da paesi terzi, è essenziale prevedere obblighi uguali per gli operatori economici che immettono prodotti sul mercato comunitario. Un pari livello di obblighi garantirà il medesimo livello di responsabilità in caso di prodotti non conformi. Ciò si può ottenere obbligando gli importatori a dichiarare di assumersi la responsabilità dei prodotti da loro immessi sul mercato.

Emendamento 6

Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli importatori, ogniqualvolta sia opportuno ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, effettuano prove a campione dei prodotti commercializzati, svolgendo indagini sui reclami e, se necessario, tenendone un registro, e informando i distributori di tale monitoraggio.

Motivazione

È importante che, in taluni casi, gli importatori effettuino prove a campione dei prodotti commercializzati.

Emendamento 7

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Gli importatori garantiscono che tutte le informazioni da loro fornite in merito ai prodotti che importano siano esatte ed esaustive, come richiesto dalle norme comunitarie.

Motivazione

Come per il fabbricante, l'emendamento è giustificato dal fatto che l'importatore è l'operatore in grado di conoscere meglio i prodotti e le loro caratteristiche. Inoltre, e come previsto all'articolo 9, paragrafo 7, l'importatore ha la responsabilità di conservare la documentazione tecnica relativa ai prodotti. Dal momento che è l'unico ad avere la disponibilità di tali informazioni, l'importatore è responsabile della presenza e dell'esattezza delle necessarie informazioni. Le informazioni fornite devono altresì essere conformi alla legislazione comunitaria, come ad esempio la direttiva sulle pratiche commerciali sleali o la direttiva sulla pubblicità fuorviante.

Emendamento 8

Articolo 9, paragrafo 5

5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano tempestivamente dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

Motivazione

Un ritardo nel ritiro dei prodotti o una tardiva messa in conformità con la legislazione comunitaria potrebbe avere gravi conseguenze per gli utenti finali. Si raccomanda pertanto che gli importatori, i quali scoprono che i loro prodotti violano la legislazione, li ritirino nel più breve periodo di tempo possibile.

Emendamento 9

Articolo 9, paragrafo 6

6. Gli importatori conservano per un periodo di ... [da specificare] la dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che su richiesta la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

6. Gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima unità di prodotto, la dichiarazione CE di conformità compilata dal fabbricante e la relativa documentazione tecnica e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali.

 

Gli importatori dichiarano, in un documento separato allegato alla dichiarazione CE di conformità, di aver verificato che è stata espletata la debita procedura di valutazione della conformità e di assumersi la responsabilità giuridica dei prodotti che immettono sul mercato comunitario. Gli importatori conservano tale dichiarazione per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima unità di prodotto e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali.

Motivazione

L'emendamento al paragrafo 6 consiste nell'aggiungere l'obbligo per gli importatori di dichiarare, in un documento allegato alla dichiarazione di conformità, di aver verificato che è stata espletata la procedura di valutazione della conformità e di assumersi la responsabilità giuridica dei prodotti che immettono sul mercato comunitario. Questo è l'unico modo per garantire la parità di condizioni tra fabbricanti e importatori.

Emendamento 10

Articolo 9, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Gli importatori conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima unità di prodotto e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali. Essi garantiscono che la documentazione tecnica rimanga attuale. Gli importatori possono scegliere se conservare essi stessi una copia della documentazione tecnica nel territorio comunitario oppure garantire che il fabbricante ne conservi una copia.

Motivazione

Il presente paragrafo mira a modificare il paragrafo 6 del testo originale della Commissione, che obbliga gli importatori a garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza. L'emendamento propone di obbligare gli importatori a conservare la documentazione tecnica. Se il fabbricante si trova al di fuori dell'UE e non dispone di un rappresentante autorizzato nell'Unione, è difficile per le autorità di vigilanza avere accesso alla documentazione tecnica. Si propone inoltre di fissare a dieci anni il periodo durante il quale la documentazione deve essere conservata.

Emendamento 11

Articolo 9, paragrafo 7

7. Gli importatori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno immesso sul mercato.

7. Gli importatori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno immesso sul mercato. Gli importatori sono ritenuti congiuntamente responsabili, unitamente al produttore estero dei danni causati da prodotti pericolosi o non conformi che hanno immesso sul mercato.

Motivazione

Gli importatori verificheranno in modo più attento il rispetto degli obblighi imposti dalla legge ai produttori se sanno che saranno ritenuti responsabili insieme a questi ultimi dei danni causati da prodotti pericolosi o in violazione delle disposizioni legislative comunitarie.

Emendamento 12

Articolo 10, paragrafo 1

1. Quando rendono disponibile sul mercato un prodotto i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

1. Quando rendono disponibile sul mercato un prodotto i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, come indicato al paragrafo 2.

Motivazione

Tale precisazione è intesa a stabilire che i distributori non sono soggetti ad alcun tipo di prescrizione oltre a quelle previste dalla legislazione dell'UE, come indicato al paragrafo 2.

Emendamento 13

Articolo 35, paragrafo 1, comma 2

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetti le prescrizioni di cui al presente ... [atto], esse chiedono all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetti le prescrizioni di cui al presente ... [atto], esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Motivazione

Un ritardo nel ritiro dei prodotti o una tardiva messa in conformità con la legislazione comunitaria potrebbe avere gravi conseguenze per gli utenti finali. Si raccomanda pertanto che gli importatori, i quali scoprono che i loro prodotti violano la legislazione li ritirino nel più breve periodo di tempo possibile.

Emendamento 14

Allegato I, Modulo A, punto 4.2, comma 2

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascun prodotto che viene reso disponibile sul mercato. Questa prescrizione può tuttavia essere intesa in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli prodotti, nei casi in cui a un unico utente venga fornito un numero elevato di prodotti.

Una copia di tale dichiarazione è fornita su richiesta alle pertinenti autorità.

Motivazione

L'obbligo di fornire una copia della dichiarazione di conformità unitamente a ciascun prodotto è oneroso al di là di ogni proporzione per gli operatori economici. Questa disposizione può essere interpretata soltanto come applicabile alle vendite all'ingrosso. Si tratta infatti di un obbligo impraticabile per i prodotti in serie venduti singolarmente, ed è pertanto necessario sopprimere tale disposizione al punto 4.2.

Emendamento 15

Allegato I, Modulo A, punto 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Importatore

 

Gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima unità di prodotto, la dichiarazione CE di conformità compilata dal fabbricante e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali.

 

Gli importatori dichiarano, in un documento separato allegato alla dichiarazione CE di conformità, di aver verificato che è stata espletata la debita procedura di valutazione della conformità e di assumersi la responsabilità giuridica dei prodotti che immettono sul mercato comunitario. Gli importatori conservano tale dichiarazione per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima unità di prodotto e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali.

 

Gli importatori conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima unità di prodotto e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali. Essi garantiscono che la documentazione tecnica rimanga attuale. Gli importatori possono scegliere se conservare essi stessi una copia della documentazione tecnica nel territorio comunitario oppure garantire che il fabbricante ne conservi una copia.

 

(Il presente emendamento si applica anche ai seguenti moduli: Modulo A1, Modulo A2, Modulo C, Modulo C1, Modulo C2, Modulo D, Modulo D1, Modulo E, Modulo E1, Modulo F, Modulo F1, Modulo G, Modulo H, Modulo H1. La sua adozione richiederà modifiche corrispondenti in tutto il testo.)

Motivazione

Gli importatori hanno l'obbligo di conservare una copia della dichiarazione di conformità, di dichiarare in un documento allegato alla dichiarazione di conformità di aver verificato che è stata espletata la procedura di valutazione della conformità e di assumersi la responsabilità giuridica dei prodotti che immettono sul mercato, nonché di conservare la documentazione tecnica.

Emendamento 16

Allegato I, Modulo A1, punto 5.2

5.2. Il produttore compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni1 dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata.

 

soppresso

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascun prodotto che viene reso disponibile sul mercato. Questa prescrizione può tuttavia essere intesa in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli prodotti, nei casi in cui a un unico utente venga fornito un numero elevato di prodotti.

 

1 Gli strumenti legislativi specifici possono modificare tale periodo.

 

(Il presente emendamento si applica anche ai seguenti moduli: Modulo A1 - punto 5.2, Modulo A2 - punto 5.2, al Modulo C - punto 3.2, Modulo C1 - punto 4.2, Modulo C2 - punto 4.2, Modulo D - punto 5.2, Modulo D1 - punto 7.2, Modulo E - punto 5.2, Modulo E1 - punto 7.2, Modulo F - punto 6.2, Modulo F1 - punto 7.2, Modulo G - punto 5.2, Modulo H - punto 5.2, Modulo H1, punto 6.2. La sua adozione richiederà modifiche corrispondenti in tutto il testo.)

Motivazione

Per quanto riguarda il sistema di garanzia e gestione della qualità, dovremmo verificare che esso contenga anche la prescrizione relativa alla valutazione della conformità del prodotto, come nel Modulo H1, punto 4 - Esame del progetto, ma apparentemente non è questo il caso nel Modulo H. In effetti, se le prescrizioni per la certificazione della gestione fossero meno rigorose di quelle per la valutazione del prodotto, degli esportatori-fabbricanti privi di scrupoli potrebbero far certificare il loro sistema da un terzo locale e poi, sulla base di tale certificato, fabbricare qualunque cosa così da esportare prodotti di scarsa qualità e poco prezzo aventi tuttavia una presunzione di conformità.

PROCEDURA

Titolo

Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Riferimenti

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

13.3.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Helmuth Markov

21.3.2007

 

 

Esame in commissione

7.5.2007

28.6.2007

 

 

Approvazione

12.9.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kader Arif, Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harlem Désir, Vasco Graça Moura, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Jan Marinus Wiersma

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (22.11.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

Relatrice per parere: Karin Scheele

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di decisione relativa a un quadro comune dovrebbe essere respinta. Essa non è adatta per armonizzare le prescrizioni in materia di commercializzazione dei prodotti nel mercato interno. La proposta mira ad autovincolare le istituzioni comunitarie, in vista della futura normativa del mercato interno, nell'ambito del cosiddetto "vecchio e nuovo approccio". Dal punto di vista giuridico, tuttavia, quest'effetto vincolante non può essere ottenuto. Le istituzioni dell'UE possono senz'altro adottare disposizioni che deviano da questa decisione in ogni revisione delle regolamentazioni vigenti in materia di mercato interno o nell'introduzione di nuove regolamentazioni pertinenti. Se la decisione non può avere un effetto vincolante per il legislatore comunitario, si dovrebbe evitare, per ragioni di sicurezza giuridica, di dare l'impressione contraria, altrimenti potrebbero sorgere problemi considerevoli di applicazione.

Alla luce di queste considerazioni, la proposta di decisione non presenta alcun valore aggiunto rispetto alla situazione giuridica attuale. Dal punto di vista del contenuto, la proposta non può andare al di là di raccomandazioni al legislatore di regolare in futuro in un certo modo le prescrizioni relative al mercato interno. Tali raccomandazioni figuravano finora nella "Guida all'applicazione delle direttive basate sul nuovo approccio e sull'approccio globale" (Commissione europea, Bruxelles 2000).

Sembra sproporzionato sottoporre questa proposta di decisione agli organi legislativi in un complesso procedimento di codecisione. Se il pacchetto sul mercato interno presentato il 14 febbraio 2007 dovrà produrre orizzontalmente un'armonizzazione più ampia possibile per tutti i settori rilevanti per il mercato interno, allora una corrispondente armonizzazione dovrebbe essere attuata immediatamente e direttamente in tutti i settori rilevanti. In questo contesto, la Commissione aveva previsto dapprima, nel suo progetto interno del 6 settembre 2006 relativo a un approccio legislativo orizzontale per l'armonizzazione della legislazione sui prodotti industriali intitolato "A horizontal legislative approach to the harmonisation of legislation on industrial products" (N 560 - 1 EN), soltanto una proposta legislativa che doveva avere un effetto diretto sulla legislazione vigente.

La proposta di decisione è contraria agli sforzi di tute le istituzioni comunitarie destinati a migliorare e semplificare la legislazione. L'iniziativa presentata dà l'impressione che gli organi legislativi debbano occuparsi di una proposta di decisione che, in questa forma, è superflua e anche poco chiara. Ad esempio, non è chiaro l'ambito di applicazione e la formulazione delle eccezioni sembra arbitraria (articolo 1).

Per questi motivi la proposta di decisione dovrebbe essere respinta. Vari elementi di questa proposta di decisione dovrebbero essere inseriti nella "proposta di regolamento che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti" (COM(2007)0037).

******

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Riferimenti

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

13.3.2007

 

 

 

Relatrice per parere

       Nomina

Karin Scheele

10.5.2007

 

 

Esame in commissione

26.6.2007

8.10.2007

 

 

Approvazione

22.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

15

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Alojz Peterle

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (5.10.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

Relatore per parere: John Purvis

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere accoglie con favore sia la proposta di regolamento concernente l'accreditamento e la vigilanza del mercato sui prodotti, sia l'allegata proposta di decisione riguardo a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Tali proposte sono concepite per semplificare il funzionamento del mercato interno delle merci e per garantire al contempo che i prodotti introdotti e posti in circolazione nel mercato stesso siano sicuri.

La decisione fungerà da strumento comune per la legislazione settoriale futura. Essa prevede un quadro giuridico comune che crea definizioni e procedure semplici e coerenti per la commercializzazione dei prodotti industriali e che chiarisce il ruolo e il significato della marcatura CE.

Pur giudicando positivamente le proposte, come evidenziato, il relatore per parere è anche dell'avviso che vi sia un margine per un ulteriore miglioramento e propone pertanto alcuni emendamenti secondo i seguenti orientamenti:

§ occorre introdurre nuove definizioni per quanto riguarda gli "ITT" (test iniziali di tipo - Initial Type Testing), la "Condivisione dei risultati di prova" (shared ITT results) e il "Trasferimento a cascata dei risultati di prova" (cascading ITT); è necessario assicurare la coerenza tra le definizioni contenute nel regolamento e quelle inserite nella decisione. Pertanto, l'articolo 6 della decisione (concernente le definizioni) si riferisce ora all'articolo 2 del regolamento ed integra le sole definizioni aggiuntive di cui sopra;

§ per quanto riguarda le procedure: onde evitare carichi burocratici inutili, all'atto dell'esecuzione delle procedure di conformità sarebbe necessario tenere conto di altri fattori, quali la dimensione dell'azienda, la complessità relativa della tecnologia utilizzata e se il prodotto è il frutto di una produzione in serie o in singole unità. Gli articoli 3, 9, 22 e 31 della decisione sono modificati in tal senso. Gli operatori economici dovrebbero godere del diritto di rispondere alle decisioni adottate dalle autorità in merito ai loro prodotti prima che queste ultime informino gli altri Stati membri, ma dovrebbero essere obbligati ad assicurare l'adozione di tutte le misure possibili affinché i prodotti non conformi siano ritirati dal mercato. Tali punti sono contemplati dagli emendamenti all'articolo 35;

§ la legislazione concernente eventuali lacune nelle norme armonizzate (articolo 14) è stata modificata al fine di incorporare riferimenti all'Organizzazione europea di normalizzazione (ESO), che andrebbe consultata per prima. Ciò ridurrebbe l'eccesso di burocrazia; si tratta inoltre della prassi attualmente in vigore nel contesto della direttiva bassa tensione;

§ l'articolo 16, paragrafo 1 e l'articolo 34 del regolamento, così come l'articolo 14 della decisione sono modificati al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento delle parti interessate e delle organizzazioni professionali. Un emendamento all'articolo 25 rende possibile l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità gestiti dall'industria;

§ onde evitare la duplicazione delle norme (ossia di avere un complesso di requisiti introdotto dalla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GPSD) e un altro complesso di requisiti introdotto dall'attuale proposta) e al fine di garantire il più alto livello di protezione introdotto dalla presente proposta, occorrerebbe elidere la deroga prevista nell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento. Andrebbero inoltre eliminate le eccezioni di cui all'articolo 1 della decisione in quanto si tratta qui di una decisione sui generis diretta al legislatore e pertanto non direttamente applicabile;

§ la marcatura CE necessità di maggiore tutela. Il significato di conformità con le norme comunitarie che essa veicola non è sempre recepito in maniera chiara. Di conseguenza, un numero crescente di prodotti recanti tale marcatura non è di fatto conforme alla legislazione pertinente. È interesse comune dei produttori, dei commercianti e dei consumatori disporre di regole chiare in materia di marcatura CE. Per assicurare un'applicazione immediata di tali norme ed evitare che siano soggette alla legislazione nazionale futura, è necessario inserire nel regolamento gli articoli 16-17 della decisione;

§ è necessario trovare un equilibrio quanto agli obblighi e alle responsabilità degli operatori economici (produttori, importatori, distributori) al fine di creare condizioni uniformi assicurando al contempo che tutti i prodotti sul mercato rispondano alla legislazione comunitaria pertinente. Gli articoli 9-10 della decisione e i relativi considerando (15, 16, 17 e 18a) sono dunque modificati di conseguenza;

§ un emendamento all'articolo 7 chiarisce che la presente decisione e le presenti norme devono essere applicate ai prodotti destinati al mercato comunitario e non ai prodotti (realizzati nella UE o trasportati attraverso il territorio della UE) che sono destinati al mercato di un paese terzo;

§ dato che molti prodotti hanno un ciclo di vita di 15 anni o più, sono stati fatti diversi riferimenti all'importanza che i produttori conservino la documentazione tecnica del prodotto per almeno 10 anni mettendola a disposizione delle autorità qualora esse la richiedano. Tali punti sono contenuti negli emendamenti agli articoli 7, 8 e 9 della presente decisione;

 § 

§ con gli emendamenti all'articolo 10 si richiede che i documenti per gli utenti forniti a corredo del prodotto siano scritti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto stesso è venduto.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 10

(10) I moduli per le procedure di valutazione della conformità da utilizzare nella normativa per l'armonizzazione tecnica sono stati inizialmente istituiti con la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica. La presente decisione sostituisce detta decisione.

(10) I moduli per le procedure di valutazione della conformità da utilizzare nella normativa per l'armonizzazione tecnica sono stati inizialmente istituiti con la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica. La presente decisione e il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti] 1 sostituiscono detta decisione.

________________

1 GU L...

Motivazione

Occorre una protezione migliore per la marcatura di conformità CE. Poiché non è chiaramente compreso il significato della marcatura CE, sono sempre più i prodotti con tale marcatura a non essere conformi alla legislazione. È pertanto comune interesse dei produttori, dei venditori e dei consumatori che vengano elaborate norme chiare sulla marcatura CE. Affinché tali norme possano essere applicate direttamente e non siano oggetto di una futura legislazione, gli articoli 16 e 17 e i corrispondenti considerando di questa decisione dovrebbero essere spostati al regolamento e questo considerando va modificato di conseguenza.

Emendamento 2

Considerando 15

(15) Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra il fabbricante e gli altri operatori successivi nella catena di fornitura. È inoltre necessario distinguere chiaramente tra l'importatore e il distributore, in quanto l'importatore introduce prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato comunitario. Egli deve quindi garantire che detti prodotti siano conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili.

(15) Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra il fabbricante e gli altri operatori successivi nella catena di fornitura. È inoltre necessario distinguere chiaramente tra l'importatore e il distributore, in quanto l'importatore immette prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato comunitario. Egli deve quindi verificare che detti prodotti siano conformi alla legislazione applicabile.

Motivazione

Modifiche necessarie per allineare il testo al considerando 14, nonché alla definizione di "importatore" di cui all'articolo 2 del regolamento del (COM(2007)037).

Emendamento 3

Considerando 16

(16) Il produttore, che possiede le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. Gli importatori e i distributori ricoprono una funzione commerciale e non hanno alcuna influenza sul processo di produzione. La procedura di valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

(16) Il produttore, che possiede le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La procedura di valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

Motivazione

Gli obblighi degli importatore e dei distributori sono previsti nel considerando 17 e pertanto non è necessario menzionarli in questa sede. Inoltre, gli importatori e i distributori, anche se svolgono una funzione commerciale, possono avere influenza sul processo di produzione (dichiarando di rifiutare l'importazione o la distribuzione di prodotti non conformi).

Emendamento 4

Considerando 17

(17) Poiché gli importatori e i distributori sono operatori a valle, in circostanze normali essi non possono essere obbligati a garantire essi stessi che la progettazione e la fabbricazione del prodotto siano conformi alle prescrizioni applicabili. Gli obblighi dei distributori e degli importatori relativi alla conformità del prodotto vanno limitati a talune misure di controllo volte ad accertare che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi, ad esempio la verifica dell'apposizione sul prodotto del marchio di conformità e della fornitura dei documenti richiesti. Tuttavia, è possibile richiedere a entrambi, importatori e distributori, di agire con la dovuta cautela in relazione alle prescrizioni applicabili al momento dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dei prodotti.

(17) Poiché gli importatori e i distributori sono operatori a valle, in circostanze normali essi non possono essere obbligati a garantire essi stessi che la progettazione e la fabbricazione del prodotto siano conformi alle prescrizioni applicabili. Gli obblighi dei distributori e degli importatori relativi alla conformità del prodotto vanno limitati a talune misure di controllo volte ad accertare che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi, ad esempio la verifica dell'apposizione sul prodotto del marchio di conformità e della fornitura della documentazione per gli utenti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è collocato o è disponibile sul mercato. Tuttavia, importatori e distributori sono tenuti ad assicurare che i prodotti che collocano o mettono a disposizione sul mercato comunitario sono conformi alla legislazione in vigore.

Motivazione

Con questo emendamento si allinea il testo al considerando 14. Inoltre è importante che la documentazione per gli utenti sia comprensibile per coloro che devono seguirla e pertanto deve essere scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese interessato.

Emendamento 5

Considerando 18

(18) Qualora un importatore o distributore renda disponile sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in modo da renderlo conforme alle prescrizioni applicabili, esso deve essere considerato il fabbricante.

(18) Un operatore economico che renda disponile sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in modo da renderlo conforme alle prescrizioni applicabili, esso deve essere considerato il fabbricante.

Motivazione

La definizione di "fabbricante" di cui all'articolo 6, paragrafo 3 comprende ogni operatore che progetta o fabbrica un prodotto apponendovi il suo nome o marchio: è per questo che la definizione comprende anche i rappresentanti autorizzati. Piuttosto che aggiungere "rappresentante autorizzato" all'elenco si propone di utilizzare il termine "operatori economici" in quanto è evidente che il fabbricante rientra in tale categoria.

Emendamento 6

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Gli importatori e i distributori non dovrebbero modificare gli elementi di progettazione interna di un prodotto senza consultare il fabbricante poiché ciò potrebbe compromettere la valutazione di rischio e inficiare la validità della documentazione tecnica fornita dal produttore e la dichiarazione di conformità.

Motivazione

È possibile che i distributori decidano di risparmiare tempo e denaro non ritrasmettendo l'articolo al produttore per effettuare le necessarie modifiche ma cercando invece di apportare le modifiche essi stessi. Senza comprendere il design del prodotto, tali cambiamenti potrebbero interferire con il funzionamento degli strumenti o dei circuiti di sicurezza; in questo caso, è possibile che uno strumento elettrico non pericoloso e conforme alle norme possa essere trasformato in un prodotto che presenta un grave rischio per gli utenti. Pertanto il distributore dovrebbe contattare il produttore se intende fare operazioni di questo tipo.

Emendamento 7

Considerando 21

(21) Il marchio CE, il simbolo concreto della conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. È pertanto opportuno fissare nella presente decisione i principi generali che disciplinano l'uso del marchio CE, e le norme relative alla sua apposizione, da applicare nella normativa comunitaria di armonizzazione che prevede l'impiego di tale marchio.

(21) Il marchio CE, il simbolo concreto della conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato e attesta che il fabbricante ha sottoposto il prodotto alle necessarie procedure in materia di valutazione. È indispensabile chiarire, sia per i fabbricanti che per gli utenti, che apponendo il marchio CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutte le normative applicabili e se ne assume la piena responsabilità. La presente decisione e il regolamento CE n........ del Parlamento europeo e del Consiglio del ......[ che istituisce i requisiti per l'accreditamento e la sorveglianza del mercato per la commercializzazione dei prodotti] definiscono il significato primario del marchio CE e i principi generali che ne disciplinano l'uso, oltre alle norme dettagliate relative alla sua apposizione, da applicare nella normativa comunitaria di armonizzazione

 

La tutela giuridica del marchio CE, basata sulla sua registrazione come marchio collettivo comunitario, consente alle autorità pubbliche di garantirne l'applicazione corretta e di perseguire legalmente eventuali infrazioni.

Motivazione

Il marchio CE ha bisogno di maggiore protezione. Poiché il suo significato non è ben compreso, un numero crescente di prodotti che recano il marchio CE non risultano conformi alla pertinente legislazione. È quindi nell'interesse comune di produttori, commercianti e consumatori disporre di norme chiare sulla marcatura CE. Affinché tali norme siano applicate immediatamente e non subordinate a future legislazioni, si dovrebbero inserire nel regolamento in esame gli articoli 16 e 17 della decisione (COM(2007)53) e i considerando corrispondenti.

Emendamento 8

Considerando 22

(22) È indispensabile chiarire, sia per i fabbricanti che per gli utenti, che apponendo il marchio CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

soppresso

Motivazione

Occorre una protezione migliore per la marcatura di conformità CE. Poiché il significato della marcatura CE non è chiaramente compreso, un sempre maggior numero di prodotti con tale marcatura non è conforme alla legislazione. È pertanto comune interesse dei produttori, dei venditori e dei consumatori che vengano elaborate norme chiare sulla marcatura CE. Affinché tali norme possano essere applicate direttamente e non siano oggetto di una futura legislazione, gli articoli 16 e 17 e i corrispondenti considerando di questa decisione dovrebbero essere spostati nel regolamento e questo considerando dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Emendamento 9

Considerando 23

(23) La tutela giuridica del marchio CE, basata sulla sua registrazione come marchio collettivo comunitario, consente alle autorità pubbliche di garantirne l'applicazione corretta e di perseguire legalmente eventuali violazioni.

soppresso

Motivazione

Occorre una protezione migliore per la marcatura di conformità CE. Poiché il significato della marcatura CE non è chiaramente compreso, un sempre maggior numero di prodotti con tale marcatura non è conforme alla legislazione. È pertanto comune interesse dei produttori, dei venditori e dei consumatori che vengano elaborate norme chiare sulla marcatura CE. Affinché tali norme possano essere applicate direttamente e non siano oggetto di una futura legislazione, gli articoli 16 e 17 e i corrispondenti considerando di questa decisione dovrebbero essere spostati nel regolamento e questo considerando dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Emendamento 10

Considerando 28 bis (nuovo)

 

(28 bis) Pur riconoscendo che la legislazione comunitaria deve riconoscere la situazione particolare delle piccole e medie imprese produttrici per quanto concerne gli oneri amministrativi, anziché prevedere per affrontare questa situazione eccezioni e deroghe generali che possono solo dare l'impressione di prodotti o operatori economici di qualità inferiore e portare ad una situazione giuridica complessa per le autorità nazionali di vigilanza del mercato, la normativa comunitaria dovrebbe tener conto che tale situazione sia riconosciuta nelle norme relative alla scelta e all'attivazione degli organismi di valutazione della conformità più idonei ad operare in modo proporzionato rispetto alla dimensione delle imprese e al carattere seriale o unitario della produzione in questione.

 

La presente decisione assicura che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità di azione in simili situazioni senza dover stabilire soluzioni particolari e eventualmente inadeguate per le PMI.

Motivazione

Ai fini di una riduzione degli oneri burocratici, la futura legislazione dovrebbe tener conto delle esigenze specifiche delle PMI.

Emendamento 11

Articolo 1, paragrafo 1

La presente decisione stabilisce i principi comuni che determinano il contenuto della normativa comunitaria di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, denominata in seguito la "normativa comunitaria", ad eccezione delle seguenti normative:

La presente decisione stabilisce i principi comuni che determinano il contenuto della normativa comunitaria di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, denominata in seguito la "normativa comunitaria".

(a) la normativa alimentare, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

 

(b) la normativa sui mangimi, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004;

 

(c) la direttiva 2001/37/CE;

 

(d) la direttiva 2001/82/CE;

 

(e) la direttiva 2001/83/CE;

 

(f) la direttiva 2002/98/CE;

 

(g) la direttiva 2004/23/CE;

 

(h) il regolamento (CE) n. 726/2004.

 

Motivazione

Le deroghe non hanno alcun senso in quanto questa è una decisione sui generis diretta al legislatore e non è pertanto immediatamente applicabile.

Emendamento 12

Articolo 1, paragrafo 3

La normativa comunitaria può fare ricorso ai principi generali del titolo I, alle disposizioni di riferimento di cui al titolo II e agli allegati I e II, tenendo conto, all'occorrenza, delle specificità della normativa in questione.

La normativa comunitaria può fare ricorso ai principi generali del titolo I, alle disposizioni di riferimento di cui al titolo II e agli allegati I e II, tenendo conto, all'occorrenza, delle specificità della normativa e del settore in questione.

Motivazione

Ai fini di una riduzione degli oneri burocratici, la futura legislazione dovrebbe tener conto delle esigenze specifiche delle PMI.

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. I prodotti fabbricati unitariamente e in serie limitata, e in particolare i prodotti fatti su misura, non sono soggetti alle procedure di valutazione di conformità a meno che non abbiano conseguenze significative per la salute e la sicurezza; in questo caso il produttore rilascia la dichiarazione di conformità CE.

Motivazione

Poiché il costo della valutazione di conformità è estremamente elevato e può essere vantaggioso soltanto quando i prodotti vengono fabbricati in serie, i prodotti fabbricati singolarmente e in numero limitato dovrebbero essere esenti da tale esigenza se non hanno un impatto significativo sulla salute e sulla sicurezza. Se i prodotti fabbricati singolarmente oppure in pochi esemplari sono sottoposti alla marcatura CE, dovrebbe essere sufficiente la dichiarazione di conformità.

Emendamento 14

Articolo 6

Ai fini del presente …. [tipo di strumento] si intende per:

Ai fini della presente decisione, le definizioni di cui al regolamento (CE) n. … [che stabilisce norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti] sono applicabili unitamente alle seguenti definizioni:

(1) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

 

(2) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;

 

(3) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un prodotto, oppure che lo fa progettare o fabbricare, apponendovi il suo nome o marchio;

 

(4) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che rende disponibile sul mercato un prodotto;

 

(5) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo;

 

(6) "operatori economici": il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;

 

(7) "specificazione tecnica", "norma nazionale", "norma internazionale" e "norma europea": lo stesso significato di cui alla direttiva 98/34/CE;

 

(8) "norma armonizzata": una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, conformemente all'articolo 6 della stessa;

 

(9) "accreditamento": la stessa definizione di cui al regolamento (CE) n. […];

 

(10) "ritiro": qualsiasi misura volta a prevenire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

 

(11) "richiamo": qualsiasi misura che prevede la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utente finale.

 

Motivazione

Queste definizioni sono incluse nel regolamento proposto con il documento (COM(2007)037). Per queste definizioni comuni la legislazione futura basata su questa decisione dovrebbe semplicemente fare riferimento al regolamento. Tuttavia, nuovi concetti come ITT, condivisione dei risultati ITT e ITT a cascata, che sono troppo tecnici e non sono utilizzati nel regolamento, devono essere introdotti in questa sede.

Emendamento 15

Articolo 6, punto 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) per "sperimentazione tipo iniziale (ITT)" si intende una completa serie di test o di altre procedure (ad es. calcoli), illustrati in una specifica tecnica, per definire le prestazioni dei campioni di prodotti rappresentativi di un prodotto tipo per quanto riguarda le caratteristiche obbligatorie;

Motivazione

Poiché buona parte del costo della valutazione di conformità è generato da test, l'ITT condivisa e l'ITT a cascata dovrebbero essere accettate dagli organismi terzi di certificazione e pertanto le suddette definizioni vanno incorporate.

Emendamento 16

Articolo 6, punto 11 ter (nuovo)

 

(11 ter) per "condivisione dei risultati ITT" si intende la condivisione di risultati trasferibili di test già esistenti tra i fabbricanti di prodotti funzionalmente identici.

Motivazione

Poiché buona parte del costo della valutazione di conformità è generato da test, l'ITT condivisa e l'ITT a cascata dovrebbero essere accettate dagli organismi terzi di certificazione e pertanto le suddette definizioni vanno incorporate.

Emendamento 17

Articolo 6, punto 11 quater (nuovo)

 

(11 quater) per "ITT a cascata" si intende il trasferimento di risultati ITT da un programmatore/assemblatore (che può essere un produttore di componenti, il programmatore, una "casa sistema" oppure un organismo che fornisce un servizio comune ai fabbricanti) al fabbricante del prodotto collocato o disponibile sul mercato.

Motivazione

Poiché buona parte del costo della valutazione di conformità è generato da test, l'ITT condivisa e l'ITT a cascata dovrebbero essere accettate dagli organismi terzi di certificazione e pertanto le suddette definizioni vanno incorporate.

Emendamento 18

Articolo 7, alinea (nuova)

 

Le seguenti disposizioni si applicano soltanto ai prodotti destinati a essere collocati e messi in vendita sul mercato comunitario:

Motivazione

I produttori, sia all'interno che all'esterno dell'UE, fabbricano nuovi prodotti per numerosi mercati geografici. Le disposizioni delle direttive elaborate in base a questa decisione devono essere applicabili soltanto ai prodotti destinati a essere immessi sul mercato comunitario.

Emendamento 19

Articolo 7, paragrafo 1

1. I fabbricanti garantiscono che i propri prodotti siano progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa].

1. Quando immettono sul mercato i loro prodotti, i fabbricanti garantiscono che essi siano progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa].

Motivazione

L''emendamento rende la formulazione del testo coerente con le definizioni di altri operatori del mercato di cui all'articolo 6 e con le disposizioni del proposto articolo 7, paragrafo 7 (in collegamento con gli emendamenti 1 e 3).

Emendamento 20

Articolo 7, paragrafo 3

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di … [da specificare] dopo che il prodotto è stata immesso sul mercato.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che l'ultima unità del prodotto è stata fabbricata.

Motivazione

Il periodo di dieci anni è previsto dalla direttiva sui limiti di tensione (direttiva 2006/95/CE). Alcuni prodotti hanno una durata di 15 anni o più. È pertanto importante che il produttore conservi la documentazione tecnica per un periodo di tempo ragionevole.

Emendamento 21

Articolo 7, paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis. I fabbricanti garantiscono che tutte le informazioni da loro fornite in relazione ai propri prodotti siano accurate, complete e conformi alla normativa comunitaria.

Motivazione

L'emendamento chiarisce la responsabilità dei fabbricanti per la qualità dei prodotti che immettono sul mercato e per l'accuratezza delle informazioni fornite al riguardo (in collegamento con gli emendamenti 1 e 2).

Emendamento 22

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

(a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di … [da specificare];

(a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di ...... [da specificare] dopo che l'ultima unità del prodotto è stata fabbricata;

Emendamento 23

Articolo 9, paragrafo 1

1. Quando immettono un prodotto sul mercato gli importatori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

1. Gli importatori assicurano che i prodotti che collocano sul mercato comunitario siano conformi alla legislazione applicabile.

Motivazione

Scopo di questo emendamento è allineare la decisione al testo dei considerando 14-17. L'obbligo per gli importatori di collocare sul mercato UE soltanto prodotti conformi andrebbe ulteriormente sottolineato; le parole "dovuta attenzione" sono troppo vaghe per determinare l'obbligo dell'importatore di verificare che il produttore extra UE abbia svolto la necessaria valutazione di rischio.

Emendamento 24

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2

Se l'importatore scopre che il prodotto non è conforme a … [riferimento alla relativa normativa], egli può immettere il prodotto sul mercato solo dopo che è stato reso conforme alle prescrizioni applicabili di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

Se l'importatore scopre che il prodotto non è conforme a … [riferimento alla relativa normativa], egli non può immettere il prodotto sul mercato fino a quando non viene effettuata un'adeguata valutazione del rischio e il prodotto è reso conforme alle prescrizioni applicabili di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

Emendamento 25

Articolo 9, paragrafo 3

3. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, qualora la dimensione o la natura del prodotto non lo consenta, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

3. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome e l'indirizzo dove possono essere contattati o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Motivazione

Per imporre agli importatori soltanto obblighi ragionevoli, i dettagli sul contatto dovrebbero essere indicati soltanto sul prodotto o sui relativi documenti e non sull'imballaggio.

Emendamento 26

Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Se necessario per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, gli importatori eseguono una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro di reclami ed informano i distributori di tale monitoraggio.

Motivazione

Nel paragrafo 3 si chiede di aggiungere il testo dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, della proposta della Commissione. Si propone inoltre di inserirvi l'espressione "per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori".

Emendamento 27

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Gli importatori garantiscono che tutte le informazioni da loro fornite in relazione ai prodotti importati siano accurate, complete e conformi alla normativa comunitaria.

Motivazione

L'emendamento chiarisce la responsabilità degli importatori per la qualità dei prodotti che immettono sul mercato e per l'accuratezza delle informazioni fornite al riguardo.

Emendamento 28

Articolo 9, paragrafo 6

6. Gli importatori conservano per un periodo di … [da specificare] la dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che su richiesta la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

6. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni la dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che su richiesta la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Motivazione

Allo scopo di specificare gli obblighi degli importatori, il periodo di tempo in cui sono obbligati a tenere la documentazione deve essere definito nella decisione.

Emendamento 29

Articolo 10, paragrafo 1

1. Quando rendono disponibile sul mercato un prodotto i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

1. Quando rendono disponibile sul mercato un prodotto i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, in particolare come previsto al paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le prescrizioni cui fa riferimento il paragrafo in questione sono quelle stabilite dalla normativa comunitaria.

Emendamento 30

Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

1. Prima di rendere disponibile sul mercato un prodotto i distributori verificano che il prodotto rechi i marchi di conformità prescritti e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [7, paragrafi 5 e 6] e all'[articolo 9, paragrafo 3].

1. Prima di rendere disponibile sul mercato un prodotto i distributori verificano che il prodotto rechi i marchi di conformità prescritti e sia accompagnato dalla documentazione per gli utenti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [7, paragrafi 5 e 6] e all'[articolo 9, paragrafo 3].

Motivazione

Per la distribuzione agli utenti finali occorre solo la documentazione per gli utenti. E' importante che tale documentazione sia comprensibile da parte di coloro che devono seguirla e pertanto deve essere scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese interessato.

Emendamento 31

Articolo 10, paragrafo 4

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per far rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

Motivazione

The distributor should not be authorized to intervene into the design of a product as they may then turn a compliant product into a non-compliant one. (For instance, they could replace a plastic cover that has problems with breakages with an alternative made of another type of plastic which is physically stronger but which is not fire-retardant when it needs to be. Only when it is known why a particular component or part has been chosen is it possible to select a better alternative, and that requires knowledge of the detailed design which after-sales or downstream operators probably do not have.)

Emendamento 32

Articolo 14, paragrafo 1

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che copre e che sono stabilite da .... [riferimento alla relativa normativa], la Commissione o lo Stato membro interessato porta la questione all'attenzione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, qui di seguito il "comitato", presentando le proprie motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che copre e che sono stabilite da .... [riferimento alla relativa normativa], la Commissione o lo Stato membro interessato chiede chiarimenti e spiegazioni all'organismo di normalizzazione europeo interessato o al comitato di normalizzazione nazionale presso detto organismo. L'organismo di normalizzazione europeo esprime senza indugio il suo parere.

Motivazione

L'articolo 14 va integrato con l'obbligo per gli Stati membri di consultare innanzitutto le ESO[2], quando nutrono il sospetto che una norma contenga una lacuna. Tale obbligo sarebbe in linea con le procedure in uso nell'UE e permetterebbe la partecipazione tempestiva delle ESO e dei suoi esperti. Si tratta di una prassi informale già operante nel quadro della direttiva sul basso voltaggio.

Emendamento 33

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Qualora lo Stato membro richiedente o la Commissione non giudichi interamente soddisfacenti le spiegazioni fornite dall'organismo di normalizzazione europeo o dal comitato di normalizzazione nazionale, lo Stato membro o la Commissione sottopongono la materia all'esame del comitato permanente istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, qui di seguito il "comitato", presentando le proprie motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.

Motivazione

Dopo l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1, il presente emendamento assicura coerenza alla procedura ed aggiunge il riferimento al comitato della Commissione, soppresso dall'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 34

Articolo 14, paragrafo 3

3. La Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

3. La Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione. Se la revisione è richiesta, l'organismo europeo di normalizzazione sottopone alla Commissione la descrizione della carenza unitamente a un piano d'azione.

Motivazione

Per chiarire la procedura cui deve attenersi l'ESO.

Emendamento 35

Articolo 17

Articolo 17

soppresso

Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE

 

1. Il marchio CE di conformità è costituito dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

 

 

2. Se le dimensioni del marchio CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata di cui al paragrafo 1.

 

3. In mancanza di una dimensione precisa indicata nella normativa specifica, il marchio CE non può essere inferiore a 5 mm.

 

4. Il marchio CE deve essere apposto sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura del prodotto non lo consenta o non lo giustifichi, il marchio CE è apposto sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento, se previsti a norma di legge.

 

5. Il marchio CE è apposto sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Esso può essere seguito da un pittogramma o d qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

 

6. Il marchio CE è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora un tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.

 

Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve essere apposto dall'organismo stesso o in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

 

7. Gli Stati membri garantiscono un'applicazione corretta del regime che disciplina il marchio CE e, se lo ritengono necessario, procedono giuridicamente contro l'uso improprio. Gli Stati membri istituiscono sanzioni, incluse quelle penali per le infrazioni gravi, che devono essere proporzionali alla gravità dell'infrazione e costituire un deterrente efficace contro l'uso improprio.

 

Motivazione

Occorre una protezione migliore per la marcatura di conformità CE. Poiché non è chiaramente compreso il significato della marcatura CE, un sempre maggior numero di prodotti con tale marcatura non sono conformi alla legislazione. È pertanto comune interesse dei produttori, dei venditori e dei consumatori che vengano elaborate norme chiare sulla marcatura CE. Affinché tali norme possano essere applicate direttamente e non siano oggetto di una futura legislazione, gli articoli 16 e 17 e i corrispondenti considerando di questa decisione dovrebbero essere spostati al regolamento e questo considerando va modificato di conseguenza.

Emendamento 36

Articolo 22, paragrafo 4, comma 4 bis (nuovo)

 

L'organismo di valutazione della conformità, nell'espletamento delle sue mansioni, tiene conto delle dimensioni, del settore e della struttura delle imprese, così come della complessità relativa della tecnologia applicata ai prodotti e infine del carattere unitario o seriale della produzione.

Motivazione

Si apprezzano le preoccupazioni espresse dalla Commissione europea nel considerare la dimensione e la complessità relativa della tecnologia applicata ai prodotti nel corso delle procedure di conformità per evitare ostacoli superflui. Devono venir presi in considerazione poi dei parametri aggiuntivi come il settore, la struttura delle aziende e il carattere seriale della produzione.

Emendamento 37

Articolo 22, paragrafo 7, lettera d bis) (nuova)

 

(d bis) la capacità di svolgere le proprie attività, di tenere conto delle dimensioni e della struttura di un'impresa, così come della complessità relativa della tecnologia applicata ai prodotti e del carattere unitario o seriale della produzione.

Motivazione

Si apprezzano le preoccupazioni espresse dalla Commissione europea nel considerare la dimensione e la complessità relativa della tecnologia utilizzata ai prodotti nel corso delle procedure di conformità per evitare ostacoli eccessivi. Devono venir presi in considerazione poi dei parametri aggiuntivi come il settore, la struttura delle aziende e il carattere seriale della produzione.

Emendamento 38

Articolo 25, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Per le stesse finalità, si può ricorrere a un organismo accreditato che sia parte separata e identificabile di un'impresa o di un'organizzazione di categoria che rappresenta le imprese interessate alla progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, funzionamento o manutenzione dei prodotti da valutare, e che è stato istituito per fornire servizi di valutazione della conformità all'impresa od organizzazione di cui fa parte.

Motivazione

Per meglio rispondere alle esigenze delle PMI in materia di certificazione e per assicurare che le procedure di valutazione della conformità vengano espletate in base alle dimensioni, alla struttura, alla tecnologia utilizzata, al settore e al carattere di serie della produzione, occorre fare in modo che possano essere accreditati laboratori e strutture di valutazione della conformità appartenenti a organizzazioni aziendali intermediarie e/o di categoria.

Emendamento 39

Articolo 31, paragrafo 2

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e tenendo conto, in particolare, delle dimensioni delle imprese e della complessità relativa della tecnologia utilizzata dai prodotti.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e tenendo conto, in particolare, delle dimensioni, del settore e della struttura delle imprese e della complessità relativa della tecnologia utilizzata dai prodotti nonché del fatto se il prodotto è il frutto di una produzione in serie o in singole unità.

Motivazione

Onde evitare carichi burocratici inutili, all'atto dell'esecuzione delle procedure di conformità sarebbe necessario tenere conto di altri fattori, quali la dimensione dell'azienda, la complessità relativa della tecnologia utilizzata e se il prodotto è il frutto di una produzione in serie o in singole unità. Il relativo costo verrebbe infatti sostenuto dai consumatori.

Emendamento 40

Articolo 35, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Quando le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri forniscono informazioni alle autorità di vigilanza di un altro Stato membro, esse contattano innanzitutto l'operatore economico interessato all'indirizzo indicato sul prodotto o nella documentazione che lo accompagna. Agli operatori economici viene concesso un periodo ragionevole entro cui rispondere. Se non vi sono rischi immediati per la salute e la sicurezza pubblica, tale periodo è di ventotto giorni.

Motivazione

Gli operatori economici devono avere l'opportunità di reagire alla presa di posizione delle competenti autorità, soprattutto quando sono coinvolti altri Stati membri e la procedura può conseguentemente avere ripercussioni significative sulla loro attività. Il proposto periodo di 28 giorni rappresenta un ragionevole equilibrio fra le esigenze degli organismi di controllo e quelle degli operatori economici. La stessa scadenza è stata già applicata dal Regno Unito in attuazione della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'esperienza al riguardo è stata positiva.

Emendamento 41

Articolo 35, paragrafo 3

3. L'operatore economico garantisce che sia presa ogni misura correttiva nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso resi disponibili sull'intero mercato comunitario.

3. L'operatore economico garantisce che sia presa ogni possibile misura correttiva nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso resi disponibili sull'intero mercato comunitario.

Motivazione

Un obbligo assoluto non è praticabile. Possono esservi per lo stesso prodotto più importatori che lo immettono sul mercato (ad esempio, in vari Stati). Una volta immesso il prodotto sul mercato di un dato Paese, i distributori possono essere numerosi, importanti e meno importanti. L'esperienza dimostra che anche quando i ritiri sono annunciati sulla stampa nazionale, presso i punti di vendita il loro numero è inferiore al 70%.

Emendamento 42

Articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli importatori e i distributori non modificano un prodotto in modo da alterarne la conformità alle disposizioni applicabili, senza aver prima consultato il fabbricante.

Motivazione

Gli importatori e i distributori non hanno generalmente la competenza tecnica per apportare modifiche interne al prodotto, e quando lo fanno rischiano di alterarne gravemente le caratteristiche di sicurezza e altri standard. Inoltre, visto che per un dato prodotto possono esservi più distributori, l'organizzazione responsabile della sua immissione sul mercato non sarebbe certamente favorevole a modifiche apportate dai vari distributori in funzione delle proprie esigenze.

Emendamento 43

Articolo 35, paragrafo 4, comma 2 bis (nuovo)

 

Quando le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro desiderano ritirare un prodotto fabbricato in un altro Stato membro, esse ne informano l'operatore economico interessato all'indirizzo figurante sul prodotto in questione o nel documento che lo accompagna.

Motivazione

È importante che l'operatore economico sia informato della decisione di un altro Stato membro di ritirare uno dei suoi prodotti. Tuttavia, non si può pretendere che le autorità dello Stato membro contattino l'operatore economico prima di trasmettere l'informazione alle autorità dell'altro Stato membro, dal momento che ciò rallenterebbe notevolmente la procedura.

Emendamento 44

Articolo 36, paragrafo 3

3. Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto viene attribuita a difetti nelle norme armonizzate di cui all'articolo [35, paragrafo 5, lettera b)], la Commissione o lo Stato membro sottopongono la materia all'esame del comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

3. Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto viene attribuita a difetti nelle norme armonizzate di cui all'articolo [35, paragrafo 5, lettera b)], prima che la Commissione o lo Stato membro sottopongano la materia all'esame del comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, si procede alla consultazione del competente organismo di normalizzazione europeo, come indicato all'articolo 14, paragrafo 1.

Motivazione

L'articolo 14 va integrato con l'obbligo per gli Stati membri di consultare innanzitutto le ESO[3], quando nutrono il sospetto che una norma contenga una lacuna. Tale obbligo sarebbe in linea con le procedure in uso nell'UE e permetterebbe la partecipazione tempestiva delle ESO e dei suoi esperti. Si tratta di una prassi informale già operante nel quadro della direttiva sul basso voltaggio.

Emendamento 45

Allegato I, Modulo A, punto 4.2, comma 2

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascun prodotto che viene reso disponibile sul mercato. Questa prescrizione può tuttavia essere intesa in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli prodotti, nei casi in cui a un unico utente venga fornito un numero elevato di prodotti.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle competenti autorità su richiesta.

Emendamento orizzontale da inserire nei moduli sottoelencati:

Allegato I, Modulo A, punto 4.2, comma 2

Allegato I, Modulo A1, punto 5.2, comma 2

Allegato I, Modulo A2, punto 5.2, comma 2

Allegato I, Modulo C, punto 3.2, comma 2

Allegato I, Modulo C1, punto 4.2, comma 2

Allegato I, Modulo C2, punto 4.2, comma 2

Allegato I, Modulo D, punto 5.2, comma 2

Allegato I, Modulo D1, punto 7.2, comma 2

Allegato I, Modulo E, punto 5.2, comma 2

Allegato I, Modulo E1, punto 7.2, comma 2

Allegato I, Modulo F, punto 6.2, comma 2

Allegato I, Modulo F1, punto 7.2, comma 2

Allegato I, Modulo G, punto 5.2, comma 2

Allegato I, Modulo H, punto 5.2, comma 2

Allegato I, Modulo H1, punto 6.2, comma 2

Motivazione

L'obbligo di fornire una copia della dichiarazione di conformità insieme a ciascun pezzo venduto è oltremodo oneroso per gli operatori economici.

Emendamento 46

Allegato I, Modulo A, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Importatore

 

Gli importatori conservano la dichiarazione CE di conformità e la tengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che su richiesta la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Emendamento orizzontale da inserire nei moduli sottoelencati:

- Allegato I, Modulo A, paragrafo 5 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo A1, paragrafo 6 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo A2, paragrafo 6 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo C, paragrafo 4 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo C1, paragrafo 5 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo C2, paragrafo 5 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo D, paragrafo 8 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo D1, paragrafo 10 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo E, paragrafo 8 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo E1, paragrafo 10 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo F, paragrafo 8 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo F1, paragrafo 9 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo G, paragrafo 6 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo H, paragrafo 8 bis (nuovo)

- Allegato I, Modulo H1, paragrafo 8 bis (nuovo)

Motivazione

Ogni operatore economico che immette prodotti sul mercato comunitario deve essere responsabile della conformità dei prodotti stessi. Solo il fabbricante, che ha informazioni sulla progettazione del prodotto, è in grado di predisporre e aggiornare la relativa documentazione tecnica. Tuttavia se il fabbricante si trova al di fuori dell'UE e non ha rappresentanti nell'Unione, le autorità non hanno la possibilità di accedere alla documentazione, e ciò indebolisce l'efficacia della norma. Pertanto, in linea con l'articolo 7, l'importatore deve garantire che la documentazione sia messa a disposizione delle autorità di controllo.

Emendamento 47

Allegato I, Modulo A2, paragrafo 4, comma 3 bis (nuovo)

 

L'organismo notificato accetta la condivisione dei risultati di prova (shared ITT) e il trasferimento a cascata dei risultati di prova (cascading ITT).

Motivazione

Tenuto conto che la maggior parte dei costi di valutazione di conformità sono gestiti dai test, si ritiene che la condivisione dei risultati di prova (shared ITT) e il trasferimento a cascata dei risultati (cascading ITT) debbano essere accettati da organismi di certificazione esterni.

Emendamento 48

Allegato I, modulo C1, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

 

L'organismo notificato accetta la condivisione dei risultati di prova (shared ITT) e il trasferimento a cascata dei risultati di prova (cascading ITT).

Motivazione

Tenuto conto che la maggior parte dei costi di valutazione di conformità sono gestiti dai test, si ritiene che la condivisione dei risultati di prova (shared ITT) e il trasferimento a cascata dei risultati (cascading ITT) debbano essere accettati da organismi di certificazione esterni.

Emendamento 49

Allegato I, modulo C2, paragrafo 3, comma 3 bis (nuovo)

 

L'organismo notificato accetta la condivisione dei risultati di prova (shared ITT) e il trasferimento a cascata dei risultati di prova (cascading ITT).

Motivazione

Tenuto conto che la maggior parte dei costi di valutazione di conformità sono gestiti dai test, si ritiene che la condivisione dei risultati di prova (shared ITT) e il trasferimento a cascata dei risultati (cascading ITT) debbano essere accettati da organismi di certificazione esterni.

PROCEDURA

Titolo

Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Riferimenti

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

John Purvis

12.4.2007

 

 

Esame in commissione

26.6.2007

 

 

 

Approvazione

2.10.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Organismi di normalizzazioni europei (CENELEC, CEN e ETSI).
  • [3]  Organismi di normalizzazioni europei (CENELEC, CEN and ETSI).

PARERE della commissione giuridica (2.9.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 –2007/0030 (COD))

Relatore per parere: Othmar Karas

Traduzione esterna

                                                     BREVE MOTIVAZIONE

Permangono alcuni ostacoli alla libera circolazione delle merci. La Commissione identifica i seguenti: distorsione della concorrenza a causa di pratiche divergenti nella "designazione di conformità" da parte degli organismi nazionali di valutazione; diverso trattamento di prodotti "non conformi" o pericolosi sul mercato data la notevole differenza tra le infrastrutture, le regole ed i mezzi di vigilanza del mercato nei vari Stati membri; mancanza di fiducia nei marchi di conformità; mancanza di coerenza nell'attuazione delle norme UE esistenti e nell'attività intesa a verificare che esse vengano rispettate.

La proposta ha l'obiettivo di:

-  istituire il quadro generale per la futura legislazione settoriale;

-  fornire indicazioni su come utilizzare gli elementi comuni; e

-  assicurare che tale legislazione sia il più coerente possibile compatibilmente con il contesto politico e tecnico.

La proposta è presentata in concomitanza con una proposta di regolamento in materia di accreditamento e di sorveglianza del mercato.

Nel presente parere, il relatore desidera evidenziare un elemento che richiede particolare attenzione, vista l'importanza che la commissione attribuisce alla certezza giuridica e alla qualità redazionale.

Nella sua versione attuale, la proposta sembra escludere la possibilità di apporre un marchio volontario di conformità di terzi accanto al marchio CE, che altro non è se non l'asserzione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti della legislazione europea. Si registrerebbe così lo spostamento di attività e posti di lavoro in paesi terzi, laddove taluni enti di valutazione già detengono di fatto un monopolio in Nord America e negli USA, a detrimento dei consumatori.

Attuare un cambiamento così radicale in modo incidentale e poco appariscente, attraverso un testo che non favorisce la certezza giuridica nell'ambito di un pacchetto legislativo altrimenti proficuo, contrasta con i principi a favore di una migliore legiferazione.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 17

(17) Poiché gli importatori e i distributori sono operatori a valle, in circostanze normali essi non possono essere obbligati a garantire essi stessi che la progettazione e la fabbricazione del prodotto siano conformi alle prescrizioni applicabili. Gli obblighi dei distributori e degli importatori relativi alla conformità del prodotto vanno limitati a talune misure di controllo volte ad accertare che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi, ad esempio la verifica dell'apposizione sul prodotto del marchio di conformità e della fornitura dei documenti richiesti. Tuttavia, è possibile richiedere a entrambi, importatori e distributori, di agire con la dovuta cautela in relazione alle prescrizioni applicabili al momento dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dei prodotti.

(17) Poiché i distributori sono operatori a valle, in circostanze normali essi non possono essere obbligati a garantire essi stessi che la progettazione e la fabbricazione del prodotto siano conformi alle prescrizioni applicabili. A tal fine essi debbono affidarsi agli operatori economici che immettono i prodotti sul mercato comunitario. Gli obblighi dei distributori relativi alla conformità del prodotto vanno limitati a talune misure di controllo, ad esempio la verifica dell'apposizione sul prodotto del marchio di conformità e della fornitura della necessaria documentazione per l'utente. È presumibile che i distributori agiscano con la dovuta cautela in relazione alle prescrizioni applicabili al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti.

Motivazione

As it stands, Recital (17) is in contradiction with Recital (15). Recital (15) states that the importer has to ensure that the products he places on the market comply with the applicable Community requirements, while Recital (17) requires the importer to act with due care.

Since the requirements placed on importers differ from those placed on distributors, mixing them for both importers and distributors in one recital is likely to cause confusion. Therefore, Recital (17) should be split into two parts to distinguish distributors from importers and their respective obligations.

Distributors take a product that has already been placed on the Community market and make it generally available. Their obligation should consequently be limited to checking that the product carries the CE Marking and that any documentation delivered to the user and required to use the product safely, securely and with respect for the environment. They should not be required to check or keep copies of the declaration of conformity or the technical documentation. For this reason we believe that the reference to “documents” in the original proposal should read “user documentation”.

Emendamento 2

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) È possibile che gli importatori non controllino le caratteristiche di progettazione e di produzione dei prodotti ma, poiché sono essi a immetterli sul mercato comunitario, hanno l'obbligo di garantire che i prodotti siano conformi a tutta la legislazione applicabile. Per ottemperare a tale obbligo gli importatori devono innanzitutto garantire che i produttori conoscano la legislazione applicabile e abbiano preparato le relative dichiarazioni di conformità e la documentazione tecnica. Gli importatori, in quanto entità residente nella Comunità, dovrebbero avere la responsabilità legale di garantire che i prodotti che essi immettono sul mercato osservino la legislazione applicabile e che le suddette dichiarazioni di conformità e la documentazione tecnica siano a disposizione delle autorità di vigilanza.

Motivazione

As it stands, Recital (17) is in contradiction with Recital (15). Recital (15) states that the importer has to ensure that the products he places on the market comply with the applicable Community requirements, while Recital (17) requires the importer to act with due care.

Since the requirements placed on importers differ from those placed on distributors, mixing them for both importers and distributors in one recital is likely to cause confusion. Therefore, Recital (17) should be split into two parts to distinguish distributors from importers and their respective obligations.

As distinct from distributors, importers do place products on the Community market and therefore they should understand in detail what Community laws apply. Importers are resident in the Community; they alone place products on the Community market; and so they must have the legal obligation to ensure compliance – including the making available of Declarations of Conformity and the technical documentation.

Emendamento 3

Considerando 22 bis (nuovo)

 

(22 bis) È importante chiarire, tuttavia, che il marchio CE è un'indicazione visiva apposta dal produttore che attesta che il prodotto è conforme ai criteri di tutta la attinente legislazione europea. In quanto tale non è un'indicazione di qualità né indica che il prodotto è stato certificato, approvato o ispezionato da terzi, pubblici o privati (tranne quando una direttiva specifica richieda che il marchio CE sia accompagnato dal numero dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione). Poiché la nuova impostazione si basa su direttive contenenti "criteri essenziali", i prodotti recanti il marchio CE possono non essere stati testati per valutarne l'osservanza di criteri armonizzati ufficiali laddove questi ultimi esistano. Il marchio CE non indica neanche che vi è stata approvazione da parte della Commissione o di qualsiasi altra autorità nazionale o europea. Infine, essa non è un'indicazione d'origine.

Motivazione

It is necessary to make it clear that the CE marking is not a quality mark and does not imply that the product has been certified, approved or inspected by a third party or that it complies with official harmonised standards. It is merely an aid to enforcement and enforcement authorities. In order not to cause confusion, we do not propose to make the CE marking voluntary. It must in this regard remain as it is in present New Approach Directives, mandatory for all manufacturers and authorised representatives irrespective of their size or other factors: to make any change in this regard would introduce unnecessary confusion for both enforcement authorities and purchasers of products.

Emendamento 4

Articolo 6, punto 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Il "marchio CE" rappresenta un modo facilmente discernibile mediante il quale il produttore o il suo rappresentante autorizzato attesta alle autorità di vigilanza che il prodotto è conforme a tutta la legislazione comunitaria applicabile che richiede il marchio CE.

Emendamento 5

Articolo 9

1. Quando immettono un prodotto sul mercato gli importatori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

1. Gli importatori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti conformi.

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori verificano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi verificano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto siano apposti i marchi di conformità prescritti, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [7, paragrafi 5 e 6].

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori verificano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi verificano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto siano apposti i marchi di conformità prescritti, che il prodotto sia accompagnato dalla prescritta documentazione per l'utente e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [7, paragrafi 5 e 6].

Se l'importatore scopre che il prodotto non è conforme a … [riferimento alla relativa normativa], egli può immettere il prodotto sul mercato solo dopo che è stato reso conforme alle prescrizioni applicabili di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

Se l'importatore scopre che il prodotto non è conforme a … [riferimento alla relativa normativa], egli può immettere il prodotto sul mercato solo dopo che è stato reso conforme alle prescrizioni applicabili di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

3. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, qualora la dimensione o la natura del prodotto non lo consenta, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

3. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, qualora la dimensione o la natura del prodotto non lo consenta, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

 

3 bis. In tutti i casi nei quali è opportuno per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e ove commensurato alle caratteristiche del prodotto che essi forniscono, gli importatori eseguono una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminando, e se necessario, mantenendo un registro dei reclami, e informano i distributori di tale monitoraggio.

4. Gli importatori garantiscono che mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui …. [riferimento alla relativa normativa].

4. Gli importatori garantiscono che mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui …. [riferimento alla relativa normativa].

5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, lo ritirano dal mercato e dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

6. Gli importatori conservano per un periodo di … [da specificare] la dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che su richiesta la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

6. Gli importatori :

 

a) rilasciano una dichiarazione nella quale affermano di aver verificato che il produttore o il suo rappresentante autorizzato hanno applicato le pertinenti procedure di valutazione di conformità e che essi si assumono la responsabilità legale dei prodotti che importano;

 

b) conservano e mantengono la dichiarazione CE di conformità preparata dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato;

 

c) conservano e mantengono una copia della documentazione tecnica preparata dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato, nei propri locali o nei locali di terzi;

 

d) conservano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per dieci anni dopo che l'ultima unità di prodotto è stata prodotta ... [o per un altro periodo di tempo come specificato] a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato.

7. Gli importatori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno immesso sul mercato.

7. Gli importatori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno immesso sul mercato.

Motivazione

In order to ensure a level playing field between EU manufacturers and importers of products coming from third countries, it is crucial to provide for equal obligations among the economic operators placing products on the Community market. An equal level of obligations will ensure the same level of responsibility in case of non-compliant products.

The text of the proposed Article 9(1) is based on Article 3(1) of the General Product Safety Directive (GPSD), which states that “Producers shall be obliged to place only safe products on the market”.

We propose to add a new sub-section 3 to the European Commission’s original text in order to align it with Article 5 of the General Product Safety Directive.

In Article 9(6) importers are required to sign an accompanying document to the Declaration of Conformity so as to take responsibility for the products they place on the market, and to keep the technical documentation. If the manufacturer is outside the EU and he does not have an authorised representative within the EU, it is difficult for the authorities to have access to the technical file.

Emendamento 6

Articolo 16, paragrafo 2

2. Il marchio CE è l'unico marchio che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre oppure ritirano dalla loro regolamentazione nazionale qualsiasi riferimento ad un marchio di conformità diverso dal marchio CE in relazione alla conformità a tutte le disposizioni della normativa in materia di marchio CE.

2. Il marchio CE è l'unico marchio che attesta che il produttore o il suo rappresentante autorizzato hanno determinato che il prodotto è conforme ai criteri della legislazione comunitaria applicabile. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre oppure ritirano dalla loro regolamentazione nazionale qualsiasi riferimento ad un marchio di conformità, nell'ambito del significato del marchio CE quale definito all'articolo 6, paragrafo 11 bis, in relazione alla conformità a tutte le disposizioni della normativa in materia di marchio CE.

 

Non si impedisce agli operatori economici di apporre volontariamente altri marchi oltre al marchio CE, purché non diano adito a confusione.

Emendamento 7

Articolo 16, paragrafo 3

3. È vietato apporre su un prodotto marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, del marchio "CE". Può essere apposta ogni altra marcatura al prodotto, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato del marchio CE.

3. È vietato apporre su un prodotto marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore il mercato circa il significato e il simbolo grafico del marchio "CE". Può essere apposta ogni altra marcatura al prodotto, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato del marchio CE.

Motivazione

The CE marking is only a visual indication by the manufacturer or his representative that his product is in conformity. It can only be such since the EU does not itself, at present, have the resources to carry out the required level of market surveillance to ensure that each and every product complies. As a result, the CE marking has to be distinguished from voluntary private marks, whose use is monitored and enforced by those independent testing and certifying bodies who own them.

As this provision is worded in the Commission's proposal, it would mean that the conformity markings of well-known European testing and certification bodies (BSI, CEBEC, SEMKO, KEMA, TÜV, VDE etc.) could no longer be affixed to products, which would be to the detriment of consumers.

It would also result in a transfer of business and jobs to non-member countries, since the markings of international test houses (e.g. UL in the USA or CCC in China) could not be prohibited in Europe. They already have a de facto monopoly in North America.

No safety risk would be associated with allowing private markings to be affixed in addition to the CE marking.

Emendamento 8

Allegato I, Modulo A, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Importatore

 

L' importatore:

 

a) rilascia una dichiarazione nella quale afferma di aver verificato che il produttore o il suo rappresentante autorizzato hanno applicato le pertinenti procedure di valutazione di conformità e che si assume la responsabilità legale dei prodotti che importa;

 

b) conserva e mantiene la dichiarazione CE di conformità preparata dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato;

 

c) conserva e mantiene una copia della documentazione tecnica preparata dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato, nei propri locali o nei locali di un terzo;

 

d) conserva le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per dieci anni dopo che l'ultima unità di prodotto è stata prodotta ... [o per un altro periodo di tempo come specificato] a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato.

 

L'emendamento si applica anche ai seguenti moduli:

 

Modulo A1 – paragrafo 6 bis nuovo

 

Modulo A2 – paragrafo 6 bis nuovo

 

Modulo C – paragrafo 4 bis nuovo

 

Modulo C1 – paragrafo 5 bis nuovo

 

Modulo C2 – paragrafo 5 bis nuovo

 

Modulo D – paragrafo 8 bis nuovo

 

Modulo D1 – paragrafo 10 bis nuovo

 

Modulo E – paragrafo 8 bis nuovo

 

Modulo E1 – paragrafo 10 bis nuovo

 

Modulo F – paragrafo 8 bis nuovo

 

Modulo F1 – paragrafo 9 bis nuovo

 

Modulo G – paragrafo 6 bis nuovo

 

Modulo H – paragrafo 8 bis nuovo

 

Modulo H1 – paragrafo 8 bis nuovo

 

 

Motivazione

L'emendamento proposto è conforme a quello presentato all'articolo 9 sugli obblighi degli importatori.

PROCEDURA

Titolo

Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Riferimenti

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

13.3.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Othmar Karas

18.6.2007

 

 

Approvazione

11.9.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Albert Deß, María Sornosa Martínez

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Riferimenti

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.2.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

13.3.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

13.3.2007

ENVI

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

JURI

13.3.2007

Relatore(i)

       Nomina

Christel Schaldemose

20.3.2007

 

 

Esame in commissione

7.5.2007

27.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

2.10.2007

5.11.2007

21.11.2007

26.11.2007

Approvazione

27.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Ieke van den Burg, Anja Weisgerber