RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

3.12.2012 - (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sven Giegold


Procedura : 2012/0244(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

(COM(2012)0512 – C7‑0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0512),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0289/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 novembre 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la lettera della commissione giuridica,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0393/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che il punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe applicarsi all'estensione del mandato dell'Autorità bancaria europea; sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale proroga non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

3.  invita la Commissione a presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di rispondere alle esigenze in termini di bilancio e di personale dell'Autorità bancaria europea, dei servizi della Commissione ed, eventualmente, della Banca centrale europea;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*

alla proposta della Commissione

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell'Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l'unità e l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari.▐

(1 bis) È essenziale che l'unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica. Occorre tenere conto della funzione dei parlamenti nazionali.

(2) La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un'Unione bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari e comprendente anche un'armonizzazione dei diversi sistemi nazionali di garanzia dei depositi e un quadro comune europeo in materia di ▐ risoluzione delle crisi bancarie.

(2 bis) È necessario che l'unione bancaria sia fondata su adeguati meccanismi di responsabilità e sistemi di "checks and balances" (controlli e contrappesi) tra le istituzioni politiche a livello dell'Unione e nazionale e gli organismi responsabili per la vigilanza a livello sia dell'Unione che nazionale.

(2 ter) Nel quadro dell'attuazione dell'unione bancaria occorre tenere in debita considerazione, in tutte le diverse fasi, i potenziali reciproci effetti diffusivi dell'unione bancaria nella zona euro sugli Stati membri che non ne fanno parte. A tale scopo, è necessario adottare adeguate misure preventive per evitare possibili perturbazioni del mercato interno. In particolare, occorre che la BCE sia tenuta a garantire che l'esecuzione dei suoi compiti di vigilanza avvenga in modo non discriminatorio e coerente con il corretto funzionamento del mercato interno.

(3) Al fine di associare correttamente la BCE al meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE. Ai sensi del predetto regolamento, la BCE coordinerà ▐ la posizione di tali Stati membri sulle decisioni che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (ABE) dovrà adottare che rientrano nell'ambito di competenza della BCE. In questo contesto, le autorità partecipanti agiscono in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione europea.

(4) L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell'Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari. L'ABE deve pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutti gli attuali compiti e poteri: continuare a sviluppare e a garantire l'attuazione del corpus unico di norme applicabile in tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.

(4 bis) Al fine di scongiurare il rischio che l'introduzione di un meccanismo di vigilanza riguardante solo alcuni Stati membri possa condurre alla frammentazione delle prassi di vigilanza all'interno del mercato unico, è indispensabile che il corpus unico di norme sia accompagnato da un Manuale di vigilanza europeo, predisposto dall'ABE in consultazione con le autorità nazionali di vigilanza, che individui in tutta l'Unione le migliori prassi in fatto di metodologie e processi di vigilanza, affinché i principi fondamentali di Basilea e dell'Unione non siano compromessi. È necessario che tale manuale non limiti la vigilanza basata sulla valutazione e comprenda, ove opportuno ed entro i limiti delle competenze dell'ABE, i settori della protezione dei consumatori e della lotta contro il riciclaggio di denaro. Oltre a contenere chiare linee guida per l'attuazione della legislazione settoriale, compresi gli standard tecnici, il Manuale deve indicare parametri e metodologie per la valutazione del rischio, l'identificazione di segnali di pre-allarme e i criteri per l'azione di vigilanza. Le autorità competenti devono applicare il manuale in modo rigoroso ed evitare di considerarlo come mero esercizio burocratico. Ogni divergenza nelle prassi da esse adottate va considerata come un indizio significativo ai fini dell'accertamento di negligenze o di violazioni del diritto dell'Unione.

(4 ter) Recenti esperienze hanno messo in evidenza la necessità di assicurare che gli enti creditizi soddisfino pienamente le richieste di informazione delle autorità europee di vigilanza in merito agli stress test e agli altri compiti loro attribuiti dal presente regolamento. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni riguardanti tali richieste e snellire i relativi iter; in caso di ostruzionismo o altre forme di inadempimento è opportuno che gli Stati membri interessati forniscano all'ABE l'assistenza necessaria a ottenere le informazioni richieste, ivi compreso l'accesso ai locali commerciali degli enti creditizi o di altre persone giuridiche in possesso di informazioni pertinenti, ad esempio quelle a cui gli enti creditizi abbiano esternalizzato funzioni.

(4 quater)       È necessario garantire il mercato unico e la coesione dell'Unione. A tale riguardo, occorre esaminare con attenzione i problemi riguardanti le modalità di voto e di governance in seno all'ABE e garantire la parità di trattamento fra gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e gli altri Stati membri.

(4 quinquies) Tenendo presente che l'ABE, alle cui attività tutti gli Stati membri partecipano su un piano di parità, è stata istituita con l'obiettivo di elaborare il corpus unico di norme e garantire la coerenza delle pratiche in materia di vigilanza in seno all'Unione e tenendo conto dell'istituzione del meccanismo di vigilanza unico nel quale la BCE svolge un ruolo leader, occorre dotare l'ABE di idonei strumenti che le consentano di svolgere in modo efficace i compiti conferitile per quanto concerne l'integrità del mercato unico nel settore dei servizi finanziari.

(4 sexies)        Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, occorre che l'Autorità abbia il potere di formulare orientamenti e raccomandazioni sull'applicazione del diritto dell'Unione. Al fine di garantire la trasparenza e di rafforzare il rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni da parte del consiglio di vigilanza della BCE e delle autorità nazionali competenti dell'Unione europea, è necessario garantire all'Autorità la possibilità di pubblicare le motivazioni fornite dalle autorità di vigilanza per giustificare il mancato rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni.

(4 septies)       È necessario che l'ABE, nei limiti delle competenze conferitele dal presente regolamento, fornisca assistenza al consiglio di vigilanza della BCE e a ogni altra autorità competente dell'Unione europea qualora impongano requisiti prudenziali discrezionali previsti specificatamente in un atto dell'Unione.

(5) Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], l'ABE deve poter assolvere i suoi compiti ▐ nei confronti della BCE allo stesso modo che nei confronti di altre autorità di competenti.

(5 bis) Il mandato dell'ABE in materia di risoluzione delle controversie, che coinvolge la BCE per quanto concerne i casi relativi alla vigilanza prudenziale, può essere dedotto dal fatto che sia l'istituzione dell'ABE sia l'attribuzione di compiti specifici di vigilanza alla BCE sono frutto di disposizioni del diritto derivato.

(6) Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e per permettere il corretto funzionamento dell'ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza▐.

(7) Occorre che le decisioni in materia di violazione del diritto dell'Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto da membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno alcun conflitto di interessi e da esperti con qualifiche adeguate, designati dal consiglio delle autorità di vigilanza. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza vanno adottate ▐ a maggioranza semplice ▐ di voti ▐ degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e ▐ degli Stati membri non partecipanti. Inoltre, per conservare il necessario stimolo a una maggiore integrazione degli Stati membri all'interno del meccanismo unico di vigilanza dell'Unione, in caso di disaccordo fra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, è opportuno mantenere un processo decisionale equilibrato per evitare di indebolire la capacità degli Stati membri ospitanti di applicare norme prudenziali più rigorose, in particolare qualora l'organismo dello Stato membro ospitante sia di importanza o di dimensione sistemica.

(8) ▐ Occorre che l'ABE elabori il regolamento interno del gruppo di esperti che ne garantisca l'indipendenza e l'obiettività.

(9) Occorre che la composizione del consiglio di amministrazione sia equilibrata e che assicuri che gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, gli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta e gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico siano adeguatamente rappresentati.

(9 bis) È opportuno che il presidente del consiglio di amministrazione non sia contemporaneamente responsabile di una delle componenti del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF).

(9 ter) In occasione della revisione congiunta, nel 2014, dei regolamenti relativi all'ABE, all'EIOPA e all'AESFEM, è necessario procedere anche a una revisione della composizione del consiglio di amministrazione ed esaminare la necessità e possibilità di creare un organismo europeo preposto al controllo di un meccanismo per la liquidazione bancaria che preveda un Fondo europeo.

(10)     Per assicurare il corretto funzionamento dell'ABE e l'adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato - due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento - tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori.

(10 bis)           Quando i sistemi nazionali di garanzia depositi confluiranno in un regime unico, è opportuno che esso sia soggetto alla vigilanza di un collegio di autorità di vigilanza a norma dell'articolo 21.

(10 ter)           Occorre che l'Autorità operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo un efficace livello di regolamentazione e una vigilanza efficiente nell'UE. È necessario che essa tuteli i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. È inoltre opportuno che impedisca l'arbitraggio regolamentare, garantisca parità di condizioni e rafforzi il coordinamento internazionale in materia di vigilanza a beneficio dell'economia dell'Unione, compresi gli istituti finanziari e i consumatori. Conformemente al principio fondamentale dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati dell'UE, occorre che l'Autorità rispetti le differenze di cultura della vigilanza fra le autorità competenti. A tale proposito, nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri deve essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi finanziari, sia sulla base della sua moneta che per altri motivi. È opportuno che l'Autorità tenga conto della necessità che le autorità competenti siano in grado di esercitare il proprio giudizio in modo efficace per determinare le opportune azioni da intraprendere in ogni circostanza particolare. Occorre inoltre che tra i compiti dell'Autorità siano incluse la promozione della convergenza in materia di vigilanza e la prestazione di consulenza alle istituzioni dell'Unione nei settori della regolamentazione e della vigilanza dell'attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica, nonché nei connessi ambiti del governo societario, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria.

(10 ter)           Occorre che l'ABE sia dotata delle opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato qualunque compito aggiuntivo assegnatole a norma del presente regolamento. A tal fine, è opportuno che la procedura per la determinazione, l'esecuzione e il controllo del suo bilancio, di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010, tenga debito conto di tali compiti. È necessario che l'autorità di bilancio assicuri che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(11)     Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia assicurare al massimo grado un'attuazione efficace, uniforme ed equilibrata della regolamentazione e della vigilanza prudenziale in tutti gli Stati membri, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e mantenere la stabilità del sistema finanziario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11 bis)           È necessario che un efficace meccanismo di vigilanza unico a livello di Unione preveda non soltanto un'autorità capace di definire un corpus unico di norme e di assicurarne l'attuazione uniforme in tutta l'UE, ma anche l'applicazione armonizzata di tale corpus da parte delle autorità competenti. Benché la componente BCE del meccanismo di vigilanza unico possa ricoprire tale ruolo per alcuni Stati membri, questa soluzione non è praticabile per tutti, dal momento che esistono ostacoli istituzionali alla parità di trattamento dei partecipanti che non appartengono alla zona euro e sussiste la possibilità che la politica monetaria per la zona euro entri in conflitto con la politica di vigilanza a livello di Unione. Pertanto, l'applicazione armonizzata mediante un meccanismo di vigilanza unico può essere realizzata solamente attraverso altri mezzi. È essenziale che, in caso di conflitto tra la politica monetaria per la zona euro e la politica di vigilanza a livello di Unione, gli obblighi previsti dalla politica monetaria per la zona euro non siano imposti agli Stati che non appartengono a tale zona se ciò rischia di compromettere la loro politica monetaria. Le analisi relative a tali conflitti non devono essere svolte solamente dalla BCE ma occorre coinvolgere anche il CERS. La politica monetaria della BCE deve essere condotta in modo indipendente.

(11 ter)           Data la necessità di poter vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi, tra cui i conglomerati, cosa che richiede scambi intensi e quotidiani, è importante che il consiglio di vigilanza, l'ABE e l'EIOPA siano stabiliti a Francoforte sul Meno, dove risiede la BCE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

-1.       L’articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento, dal regolamento del Consiglio (UE) n. …/… [che attribuisce compiti specifici alla BCE] e nell’ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità."

b) al paragrafo 5, aggiungere la seguente lettera dopo la lettera b):

"b bis) rafforzare l'integrazione dell'Unità di vigilanza della Banca centrale europea nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria;

c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tali fini, l'Autorità contribuisce all'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità e adotta gli interventi e le decisioni all'uopo necessari."

d) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità agisce in modo indipendente, obiettivo e non discriminatorio nell'interesse di tutta l'Unione e

a) tiene conto della necessità che le autorità competenti siano in grado di esercitare il proprio giudizio in modo efficace per determinare le opportune azioni da intraprendere in ogni circostanza particolare;

b) tiene conto del carattere internazionale dei servizi finanziari e del fatto che è auspicabile conservare la posizione competitiva dell'Unione."

-1 bis. All'articolo 2, paragrafo 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

"f bis) la Banca centrale europea in quanto autorità competente per la vigilanza prudenziale nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (SSM)."

-1b.     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

"Responsabilità delle Autorità

Le autorità componenti il SEVIF di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) rispondono al Parlamento europeo e al Consiglio anche per i compiti loro conferiti dal regolamento del Consiglio (UE) n. …/…[regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 TFUE].

Per le autorità competenti o di vigilanza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), il primo comma si applica lasciando impregiudicata la loro responsabilità dinanzi ai parlamenti nazionali.

Per la Banca centrale europea il comma si applica lasciando impregiudicato l'articolo 130 TFUE, e solo per questioni afferenti ai compiti attribuitile dal regolamento /UE) n. …/… [che attribuisce compiti specifici alla BCE]."

1.        L’articolo 4 è così modificato:

a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) "istituti finanziari": gli "enti creditizi" quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le "imprese di investimento" quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE, i "conglomerati finanziari" quali definiti all’articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE e i sistemi di garanzia depositi ufficialmente riconosciuti in base alla direttiva 94/19/CEE, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per "istituti finanziari" si intendono gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti rispettivamente all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva;"

b) al punto 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le autorità competenti di cui alla definizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, compresa la BCE per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. …/… del Consiglio* [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], della direttiva 2007/64/CE e della direttiva 2009/110/CE. "

1 bis. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Sede

L'Autorità ha sede a Francoforte sul Meno."

1 ter.   L’articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L’Autorità svolge i seguenti compiti:

a) introduce norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare contribuendo a elaborare linee guida, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e altre decisioni, sulla base degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

a bis) assicura l'applicazione di un codice unico di vigilanza da parte di tutte le autorità di vigilanza nei confronti di tutti gli istituti finanziari dell'Unione;

a ter) sviluppa e aggiorna, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali e delle strutture di mercato, un Manuale unico di vigilanza per tutta l'Unione contenente le metodologie e i processi principali per identificare e misurare i rischi presso le banche;

b) garantisce l'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare instaurando una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure, anche in situazioni di emergenza;

c) facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;

d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;

e) organizza e conduce verifiche inter pares delle autorità competenti, anche emanando linee guida e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, ai fini di una maggiore uniformità dei risultati di vigilanza;

f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, incluso se del caso l’andamento del credito, in particolare, alle famiglie e alle PMI;

g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l’Autorità nell’espletamento dei propri compiti;

h) promuove la tutela di depositanti e investitori;

i) garantisce il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, la sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, lo sviluppo e il coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutto il territorio dell'Unione, e sviluppando metodi per la liquidazione degli istituti finanziari in fallimento nonché la valutazione dell'esigenza di idonei strumenti finanziari, conformemente agli articoli da 21 a 26;

j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;

k) pubblica sul sito web, e aggiorna regolarmente, le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;

k bis) promuove la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che potrebbero rappresentare un rischio sistemico;

k ter) tiene conto, nell'applicare il presente regolamento, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività degli istituti nonché dei rischi inerenti al loro modello societario, preserva il carattere pluralista del settore bancario europeo e rispetta soprattutto il modello societario dei piccoli enti creditizi."

b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Nell'esercitare i poteri di cui al presente paragrafo e nell'eseguire i compiti di cui al paragrafo 1, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del "legiferare meglio" così come dei risultati dell'analisi di costi e benefici realizzata in conformità delle disposizioni del presente regolamento."

1 quater.        L’articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'Autorità istituisce, quale parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le autorità competenti interessate al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità un contributo consulenziale da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che non rientrano tra le competenze dell'AESFEM e che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione, nei casi e alle condizioni specificate negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure, laddove necessario, in situazioni di emergenza ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 18."

c) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e l'Unità di vigilanza della Banca centrale europea per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione."

1 quinquies. All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana linee guida e formula raccomandazioni indirizzate all'Unità di vigilanza della BCE e alle altre autorità competenti o agli istituti finanziari dell'Unione europea."

1 sexies.         L’articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’Autorità può trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione. La raccomandazione indica all'Autorità il termine per conformarvisi. Salvo casi di urgenza, il termine è di almeno 10 giorni dopo il ricevimento della raccomandazione da parte dell'autorità competente.

Entro il termine di cui al primo comma, l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell’Unione."

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4. Se l’autorità competente non si conforma al diritto dell’Unione entro il termine di cui al paragrafo 3, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità."

(1)  2.        L’articolo 18 è così modificato:

(1)  a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata dalle autorità nazionali di vigilanza competenti a partecipare ▌alle eventuali riunioni in materia.

a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio o la Commissione, in consultazione con il CERS e, se del caso, con le AEV, possono adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determinano l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell'Autorità, dell'Unità di vigilanza della Banca centrale europea o del CERS oppure di propria iniziativa. Il Consiglio, in cooperazione con la Commissione, riesamina tale decisione a intervalli opportuni e comunque almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Consiglio e Commissione possono decidere insieme di dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.

Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l’Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e alla Commissione corredata di una valutazione della situazione. Il Consiglio e la Commissione valutano quindi la necessità di un incontro. È garantita in tale processo una doverosa attenzione alla riservatezza.

Se il Consiglio o la Commissione determinano l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informano debitamente e senza indugio il Parlamento europeo."

a ter) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il Consiglio o la Commissione abbiano adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 e l'eccezionalità delle circostanze richieda un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa."

(2)  b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis.  Quando l'Autorità chiede all'autorità competente di prendere le misure necessarie o di astenersi dall'adottare azioni particolari, secondo il disposto del paragrafo 3, l'autorità competente si conforma a tale richiesta oppure entro 48 ore fornisce all'Autorità un'adeguata motivazione della non conformità. Ai fini di una maggiore trasparenza del processo decisionale, la motivazione è messa subito a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio."

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità di cui ai paragrafi 3 e 3 bis entro il termine fissato nella decisione, e non fornisce, secondo il parere dell'Autorità, un'adeguata motivazione della non conformità, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti da tali atti, tra cui la cessazione di ogni pratica non conforme. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un'autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, o li applica in un modo che configura una manifesta violazione di tali atti, e se un rimedio urgente è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione.

3.        All'articolo 19, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata o con l’inazione di un’altra autorità competente in casi specificati negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, presta assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo."

3 bis.  Dopo l'articolo 20 si inserisce l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Convergenza del pilastro 2

L'Autorità assicura che il processo di revisione e valutazione prudenziale ("pilastro 2"), secondo cui le autorità competenti fissano requisiti più rigorosi in materia di fondi propri a norma della direttiva .../…UE [CRD4], abbia il grado di convergenza necessario per pervenire a solide norme di vigilanza nell'Unione.

3 ter.   L’articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L’Autorità provvede a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti."

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità può, di propria iniziativa, assumere la guida dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23."

3 quater.        All'articolo 22, dopo il paragrafo 1 si inserisce il seguente:

"1 bis. Almeno una volta l'anno l'Autorità conduce stress test su scala unionale secondo il disposto dell'articolo 32 e ne divulga opportunamente i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti."

3 quinquies.   All'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L’Autorità provvede a che siano predisposti e aggiornati piani coerenti ed efficaci di risanamento e di risoluzione delle crisi per tutti gli istituti finanziari. Se opportuno e se previsto dalla legislazione UE, l'Autorità presta assistenza all'elaborazione di procedure per situazioni di emergenza e di misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di eventuali fallimenti."

3 sexies.         All'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento, l'Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei regimi di garanzia dei depositi per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE, con l'obiettivo di assicurare che tutti i regimi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti e accettano depositi nell'Unione pur avendo la sede centrale al di fuori dell'Unione come previsto dalla direttiva 94/19/CE, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l'Unione che non incida sul ruolo stabilizzante di salvaguardia dei regimi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino la normativa dell'Unione."

3 septies.        All'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità valuta la necessità di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, provvisti di idonei strumenti di finanziamento connessi a modalità di gestione coordinate delle crisi nazionali o multinazionali."

3 octies.          L’articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti;

c) contribuire allo sviluppo di norme di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa e di reporting;

b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"A tal fine l'Autorità pubblica un Manuale europeo di vigilanza che individui le prassi da considerare qualitativamente migliori in materia di metodologie e processi di vigilanza."

3 nonies.        L’articolo 30 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sulla base di una verifica inter pares, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si sforzano di seguire tali raccomandazioni e orientamenti. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di esecuzione ex articoli da 10 a 15, l’Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares e di ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio, al fine di assicurare la convergenza verso standard e prassi della massima qualità."

b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Ogni volta che la verifica inter pares e ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio mostri la necessità di un'iniziativa legislativa per garantire la piena armonizzazione delle definizioni e delle regole prudenziali, l'Autorità trasmette un parere alla Commissione. Il parere è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza."

3 decies.         All'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L’Autorità promuove risposte coordinate dell’Unione, in particolare:

a) coordinando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;

b) determinando la portata e verificando ove possibile l’affidabilità delle informazioni che devono essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

c) fatto salvo l'articolo 19, mediando fra le autorità competenti;

d) informando senza indugio il CERS, il Consiglio e la Commissione di ogni potenziale situazione di emergenza;

e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare gli interventi necessari;

f) centralizzando le informazioni ricevute a norma degli articoli 21 e 35 dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico degli istituti. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate;

f bis) costituendo, ove giudicato necessario, sottocomitati del consiglio delle autorità di vigilanza;

f ter) pubblicando un Manuale unico europeo di vigilanza."

3 undecies.     L’articolo 32 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni in tutta l’Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:

a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;

b) strategie comuni di comunicazione dei risultati delle valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;

c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto, e

c bis) in cooperazione con le autorità competenti, metodologie comuni di valutazione degli attivi, per quanto necessario ai fini degli stress test."

b) dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:

"3 bis. Per condurre l'esercizio di valutazione del rischio a livello unionale descritto nel presente articolo, l'Autorità può richiedere tutte le informazioni necessarie direttamente agli istituti finanziari. Nel corso di tale esercizio l'Autorità può entrare direttamente in contatto con gli istituti finanziari, richiedere loro direttamente informazioni e dare disposizioni alle autorità competenti di eseguire accertamenti specifici, fra cui ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione diretta, per assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati. Gli istituti finanziari e le autorità competenti si conformano alle richieste dell'Autorità."

"3 ter. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti prescrivono agli istituti finanziari di sottoporsi a un audit esterno indipendente sulle informazioni di cui al paragrafo 3 bis, in base a criteri specifici stabiliti dall'Autorità."

4.        L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità, in formati predeterminati, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione ▌. Le informazioni devono essere accurate, complete e tempestive.

2. L'Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e su modelli specifici o comparabili approvati dall'Autorità. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere le sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.

4. Prima di richiedere informazioni in base al presente articolo, e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle eventuali statistiche disponibili prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.

5. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può farne richiesta ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

6. In mancanza di informazioni o se le informazioni non pervengono tempestivamente, l’Autorità può, su semplice richiesta o con apposita decisione, richiederle da:

- istituti finanziari interessati;

- società di partecipazione e/o succursali di un istituto finanziario interessato;

- entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario che siano significative per le attività finanziarie degli istituti finanziari interessati;

- persone associate alle attività degli istituti finanziari interessati;

- revisori, agenzie di rating del credito, infrastrutture finanziarie e altri soggetti terzi che hanno fornito servizi o ai quali gli istituti finanziari hanno esternalizzato funzioni o attività operative.

I destinatari di tale richiesta trasmettono all'Autorità informazioni chiare, precise e complete in modo tempestivo e senza indebiti ritardi.

L'Autorità informa le autorità competenti interessate delle richieste a norma del presente paragrafo e del paragrafo 5.

Le autorità competenti assistono l'Autorità, su richiesta di quest'ultima, nella raccolta delle informazioni.

7. L’Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento.

7 bis. Per ricevere le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti, l'Autorità può svolgere tutte le indagini necessarie sui soggetti di cui al paragrafo 6. A tal fine l'Autorità può richiedere la presentazione di documenti, esaminare e copiare archivi e libri contabili, e ottenere spiegazioni verbali o scritte. Quando i destinatari delle richieste d'informazione a norma del presente articolo ostacolano lo svolgimento dell'indagine, lo Stato membro in cui sono ubicati i locali o i soggetti interessati presta l'assistenza necessaria, incluso l'accesso dell'Autorità ai locali commerciali."

4 bis.  L’articolo 36 è così modificato:

a) al paragrafo 4 il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"Se non dà seguito ad una raccomandazione, l’Autorità ne comunica i motivi al CERS, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

b) al paragrafo 5 il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"L’Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell’informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010. Le informazioni così fornite dall'autorità competente al Consiglio e al CERS sono trasmesse anche alla Commissione."

4 ter.   L’articolo 37 è così modificato:

a) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno quattro volte all’anno."

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4. L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al Gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del Gruppo che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un compenso adeguato, dal quale sono però esclusi i rappresentanti dell'industria. Il compenso corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui all'Allegato V, sezione 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Il Gruppo può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del Gruppo è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione."

4 quater.        All'articolo 38, dopo il paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5 bis. Il presente articolo non si applica agli Stati membri soggetti al regolamento (UE) n. …/…[che attribuisce compiti specifici alla BCE].

5 ter. Qualora una decisione dell'Autorità sia revocata dal Consiglio, l'Autorità può portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea."

4 quinquies.   All'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l’Autorità informa se possibile ogni specifico destinatario della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze del caso. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo17, paragrafo 3."

4 sexies.         All’articolo 40, paragrafo 1, la lettera d) viene sostituita da quanto segue:

"d) un rappresentante della Banca centrale europea per attività diverse da quelle assegnatele dal regolamento (UE) n. …/… [che attribuisce compiti specifici alla BCE], senza diritto di voto;"

5.        L’articolo 41 è così modificato:

a) dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Ai fini dell'articolo 17, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente composto dal presidente e da altri sei membri che non siano rappresentanti dell'autorità competente presunta responsabile della violazione del diritto dell'Unione e non abbiano né interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti ha diritto a un voto.

Le decisioni del gruppo sono adottate con almeno cinque voti favorevoli dei suoi membri."

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini dell'articolo 19 ▌, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente incaricato di facilitare una risoluzione coerente, equa e imparziale delle controversie, composto dal presidente, da due esperti indipendenti opportunamente qualificati e da almeno due dei propri membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno né interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Se la Banca centrale europea in quanto autorità competente e uno Stato membro non partecipante in base al regolamento (UE) n. …/…[che attribuisce compiti specifici alla BCE] né avente instaurato una stretta cooperazione con la Banca centrale europea in base a detto regolamento, sono soggetti a un processo di risoluzione delle controversie ex articolo 19, almeno un membro del gruppo di esperti indipendente rappresenta uno Stato membro non partecipante ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [che attribuisce compiti specifici alla BCE] e non avente instaurato una stretta cooperazione con la Banca centrale europea a norma di tale regolamento.

3. I membri dei gruppi di esperti agiscono in indipendenza e obiettività ai sensi dell'articolo 42 e non sono in situazione di conflitto di interesse. I gruppi di esperti propongono una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, terzo comma.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno dei gruppi di esperti di cui al paragrafo 2, comprese le norme che danno attuazione al requisito di cui al secondo comma dello stesso paragrafo.”

7.        All’articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(2)  "1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Nel caso in cui gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza della BCE ex regolamento (UE) n. .../...[che attribuisce compiti specifici alla BCE] siano cinque o più, detta maggioranza qualificata comprende almeno la metà degli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza della BCE e almeno la metà degli Stati membri che non vi partecipano. In ogni caso non possono determinarsi "minoranze di blocco" composte da solo tre autorità competenti o meno.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, in deroga al precedente primo comma le decisioni proposte dal gruppo di esperti si considerano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice dei suoi membri. Nel caso in cui gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza della BCE ex regolamento (UE) n. .../...[che attribuisce compiti specifici alla BCE] siano cinque o più, detta maggioranza semplice comprende almeno la metà degli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza della BCE e almeno metà degli Stati membri che non vi partecipano. In ogni caso non possono determinarsi 'minoranze di blocco' composte da solo tre autorità competenti o meno.

Il membro del consiglio delle autorità di vigilanza che presiede l'autorità competente dello Stato membro soggetto alla decisione del gruppo di esperti non vota.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.”

8.        L’articolo 45 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri nominati dal Parlamento europeo in seguito all'audizione dei candidati designati dal Consiglio tra le persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore finanziario. L'elenco dei candidati è equilibrato sotto il profilo del genere e sufficientemente diversificato in termini di competenze ed equilibrio geografico."

b) al paragrafo 1 il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

“Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è sufficientemente diversificata in termini di competenze, genere ed equilibrio geografico e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [che attribuisce competenze specifiche alla BCE] e che non hanno scelto volontariamente di partecipare al meccanismo di vigilanza della BCE ai sensi dello stesso regolamento. Se il numero di Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [che attribuisce competenze specifiche alla Commissione] e che non hanno scelto volontariamente di partecipare al meccanismo di vigilanza della BCE è inferiore a cinque, viene aggiunto un rappresentante di detti Stati membri. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.”

8 bis.  All'articolo 48, dopo il paragrafo 2 si inserisce il seguente:

"2 bis. In situazioni di emergenza il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di delegare ben determinati e precisi poteri decisionali al presidente. Le norme concernenti la delega di tali poteri e la loro revoca sono codificate nel regolamento di procedura adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza."

8 ter.   Dopo l'articolo 53 si inserisce l'articolo seguente:

"Articolo 53 bis

Il presidente e il direttore esecutivo rendono pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono rese di pubblico dominio secondo il disposto dello statuto dei funzionari della Commissione europea."

8 quater.        All’articolo 60, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall’organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest’ultimo conferma la decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione. In caso diverso l'Autorità porta il caso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea."

8 quinquies.   All'articolo 63, il paragrafo 7 è soppresso.

8 sexies.         All’articolo 81, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, la Commissione, tenuto conto degli sviluppi del mercato, della stabilità del mercato interno e della coesione di tutta l'Unione, elabora ogni anno una relazione di valutazione sull'Autorità dotata competenze di vigilanza in questo settore. La relazione stabilisce se l'articolo 114 del TFUE in quanto base giuridica del presente regolamento istitutivo dell'Autorità si presta a eventuali modifiche del ruolo di quest'ultima."

8 septies.        Dopo l'articolo 81 si inserisce l'articolo seguente:

"Articolo 81 bis

Riesame dell'impatto del meccanismo di vigilanza unico sulle succursali e filiali

"L'Autorità segue con attenzione l'impatto dell'SSM sulle succursali e filiali bancarie e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito a eventuali trend di cambiamento. La relazione in questione è trasmessa anche alle autorità competenti."

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblicherà una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

a)        l’adeguatezza delle modalità di voto,

b)        la composizione del consiglio di amministrazione, ▐

c)        la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19 e.

c bis)  i rapporti fra ABE e SSM

La relazione tiene conto in particolare degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l’euro o negli Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell’articolo 6 del regolamento …/… ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l’ABE adotti le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se opportuno da proposte della Commissione riguardanti anche, ma non solo, eventuali modifiche al trattato che si rendessero necessarie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                                         Per il Consiglio

Il presidente                                                            Il presidente

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

PARERE della commissione per i bilanci (7.11.2012)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(COM(2012)0512 – C7‑0289/2012 – 2012/0244(COD))

Relatore per parere: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

Quando la crisi finanziaria si è propagata all'Europa, nel 2008, vigevano 27 differenti sistemi di regolamentazione del settore bancario, tutti basati su norme e meccanismi di salvataggio nazionali. Una forma di coordinamento europeo esisteva, ma era legata a scambi di informazioni e a procedure di cooperazione piuttosto informali. Ciò non era sufficiente per far fronte alla crisi del settore finanziario, come l'Unione avrebbe sperimentato negli anni successivi. Sono stati compiuti dei primi passi per affrontare questi problemi, sia attraverso l'introduzione di norme più rigorose sui servizi finanziari sia mediante la creazione di nuove agenzie di vigilanza finanziaria, tra cui l'Autorità bancaria europea (ABE).

L'Autorità bancaria europea è stata istituita nel 2011 per contribuire a coordinare il lavoro dei regolatori nazionali e garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'UE. Tuttavia, la vigilanza effettiva delle banche è rimasta in primo luogo di competenza delle autorità di regolamentazione nazionali. L'ABE fornisce inoltre consulenza qualificata alle istituzioni europee, ha condotto lo stress test bancario e ha supervisionato l'attuale operazione di ricapitalizzazione delle banche dell'UE.

Sebbene le autorità di vigilanza finanziaria siano ancora nella loro fase di avviamento e debbano tuttora raggiungere il loro pieno potenziale, ulteriori misure per rafforzare la vigilanza bancaria sono state richieste dal Consiglio europeo a giugno e presentate dalla Commissione europea a settembre. Il Consiglio europeo e la Commissione stanno quindi finalmente seguendo la linea adottata dal Parlamento, che aveva chiesto una vigilanza bancaria sovranazionale fin dal 2002.

L'unione bancaria proposta cambierà il modo in cui le banche della zona euro saranno sorvegliate creando un meccanismo di vigilanza unico, che verrà istituito in seno alla Banca centrale europea.

Pur sostenendo un meccanismo di vigilanza unico per la zona euro, il relatore sottolinea la necessità di rafforzare parallelamente l'Autorità bancaria europea per garantire il suo corretto funzionamento al fine di potenziare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari ed evitare una spaccatura tra gli Stati membri della zona euro e gli Stati che non ne fanno parte, per quanto riguarda le regole applicabili al settore finanziario.

Affinché l'Autorità bancaria europea possa funzionare a pieno regime anche all'interno della nuova unione bancaria, che quasi certamente concorrerà ad aumentarne il carico di lavoro, occorre prevedere congrue risorse umane e di bilancio.

Nel contesto più ampio di tutte le proposte presentate dalla Commissione in merito all'unione bancaria, il relatore è del parere che la quota del bilancio della BCE prevista per le sue nuove attività di vigilanza dovrebbe essere stabilita dal Parlamento e dal Consiglio, in quanto autorità di bilancio, dal momento che tali attività non sono collegate al compito principale della BCE che consiste nel perseguire una politica monetaria indipendente. Le disposizioni dei trattati che stabiliscono che il bilancio della BCE non fa parte del bilancio dell'Unione sono finalizzate a garantire l'indipendenza della BCE nella sua politica monetaria. Le nuove funzioni che rientrano nel campo di applicazione del mercato interno dovrebbero pertanto essere considerate, in termini di bilancio, come facenti parte del bilancio dell'Unione e fissate di conseguenza.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che il punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 dovrebbe applicarsi all'estensione del mandato dell'Autorità bancaria europea; sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale proroga non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

 

_______________

 

1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter. invita la Commissione a presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di rispondere alle esigenze in termini di bilancio e di personale dell'Autorità bancaria europea, dei servizi della Commissione ed, eventualmente, della Banca centrale europea;

Emendamento  3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater. rammenta allo Stato ospitante la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate e il suo allegato, firmati il 19 luglio 2012, in particolare i paragrafi 8 e 9 della dichiarazione congiunta;

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis) L'ABE dovrebbe essere dotata delle opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato qualunque compito aggiuntivo assegnatole a norma del presente regolamento. A tal fine, la procedura per la determinazione, l'esecuzione e il controllo del suo bilancio, di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dovrebbe tenere debito conto di tali compiti. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

PARERE della commissione per gli affari costituzionali (27.11.2012)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(COM(2012)0512 – C7‑0289/2012 – 2012/0244(COD))

Relatore per parere: Paulo Rangel

BREVE MOTIVAZIONE

Il 12 settembre 2012, la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte volto all'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico che contiene:

· una proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (proposta relativa al meccanismo di vigilanza unico) e

· una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (proposta relativa all'ABE).

Il presente parere ha come oggetto la proposta relativa all'ABE, concepita per allineare l'attuale regolamento n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) al quadro modificato di vigilanza bancaria.

Tuttavia, il numero e la portata delle modifiche da apportare al regolamento n. 1093/2010 dipendono dalla struttura concreta del meccanismo di vigilanza unico e dal ruolo che dovrebbe svolgere l'ABE al suo interno.

Occorre pertanto tener conto delle due proposte in parallelo tenendo presente l'importanza di fornire una prospettiva globale in merito a tale pacchetto legislativo sulla vigilanza bancaria.

Il meccanismo di vigilanza unico e il ruolo dell'ABE

L'attuale crisi economica e finanziaria ha evidenziato la necessità dell'Unione europea di evolversi e di procedere a una maggiore integrazione economica e politica.

In questo processo di transizione verso un'autentica unione economica e monetaria, risulta fondamentale istituire un quadro finanziario integrato, la cosiddetta Unione bancaria europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario, di ripristinare la credibilità del settore e di promuovere la solidità degli enti creditizi.

Uno degli elementi fondamentali dell'Unione bancaria è rappresentato dall'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico presso la Banca centrale europea, che copra la zona euro e sia aperto a tutti gli Stati membri che non vi appartengono. L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE si basa sull'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che permette al Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, di "affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione".

Vi sono diverse ragioni per cui la BCE dovrebbe rappresentare l'istituzione responsabile della vigilanza bancaria. Al di là del fatto che l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, prevede la possibilità di conferire compiti di vigilanza alla BCE, siamo infatti persuasi che il coinvolgimento di quest'ultima, tenuto conto della sua solida competenza in materia di stabilità finanziaria, contribuirà a potenziare la credibilità e l'efficacia del meccanismo di vigilanza integrato. D'altro canto, nella maggior parte degli Stati membri sono le banche centrali a essere responsabili della vigilanza bancaria, ragion per cui, in una prospettiva a lungo termine di un'unione economica e monetaria più forte, è anche importante cogliere questa opportunità per rafforzare il ruolo della BCE quale vera banca centrale. Inoltre, rispetto alle proposte relative alla futura istituzione di una nuova autorità europea competente per la vigilanza bancaria, questa soluzione reca il vantaggio di non accentuare la complessità dell'architettura istituzionale dell'Unione.

L'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico con l'auspicio della Banca centrale europea solleva tuttavia alcune questioni di natura costituzionale, in particolare per quanto concerne gli Stati membri che non hanno adottato l'euro ma che desiderano partecipare all'unione bancaria.

In primo luogo, visto che l'articolo 139 del TFUE esclude gli Stati membri con deroga dall'applicazione dell'articolo 132 del TFUE, sembra di poter concludere che ogni atto adottato dalla BCE, tra cui raccomandazioni e pareri, si possa applicare soltanto agli Stati membri della zona euro. Ci si potrebbe pertanto domandare se la partecipazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro sia interamente compatibile con il trattato. A tale proposito, l'articolo 6 della proposta relativa al meccanismo di vigilanza unico prevede che gli Stati membri non appartenenti alla zona euro potranno instaurare con la BCE una stretta cooperazione in materia di vigilanza a determinate condizioni. Tali Stati membri dovranno, ad esempio, garantire che le proprie autorità nazionali competenti rispettino e applichino tutte le misure relative agli enti creditizi chieste dalla BCE e l'obbligo di varare atti legislativi nazionali per assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta ad adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure richieste dalla BCE. Il recepimento degli atti adottati dalla BCE avverrebbe pertanto su base volontaria, il che è pienamente conforme alle disposizioni del trattato.

Il secondo problema è legato al coinvolgimento degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che decidono di partecipare al processo decisionale.

A tale riguardo, va osservato che la proposta relativa al meccanismo di vigilanza unico prevede la partecipazione dei rappresentanti di tali Stati membri alle attività del consiglio di vigilanza istituito dal regolamento, per la pianificazione e l'esecuzione dei compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. Le condizioni in base alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza sono riportate nella decisione che instaura una cooperazione stretta e dovrebbero consentire "la partecipazione più ampia possibile di detti rappresentanti, tenendo conto dei limiti derivanti dallo statuto del SEBC e della BCE, in particolare per quanto riguarda l'integrità del suo processo decisionale" (considerando 29).

Tuttavia, conformemente ai trattati in vigore, il consiglio di vigilanza può essere concepito solamente quale organo incaricato di preparare ma non di decidere in via definitiva in merito alla vigilanza bancaria. Il consiglio direttivo della BCE deve continuare ad avere la responsabilità finale delle proprie decisioni e la sua composizione non può essere modificata tramite norme di diritto derivato per includere i governatori delle banche centrali degli Stati membri che non fanno parte della zona euro.

Per superare tali limiti occorrerà a termine una modifica del trattato. Tale modifica potrebbe comprendere:

· una nuova disposizione, da inserire nello statuto del SEBC e della BCE, che renda il consiglio di vigilanza l'organo decisionale per la vigilanza bancaria, o

· una modifica dell'articolo 283 del TFUE e dell'articolo 10, paragrafo 1, dello statuto, che preveda una speciale composizione del consiglio direttivo con rappresentanti degli Stati membri non appartenenti all'area euro, che si possa applicare nell'esercizio dei poteri conferiti a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, in linea con quanto avviene per il funzionamento dell'ECOFIN e dell'Eurogruppo.

Al contempo, come soluzione temporanea, agli Stati membri non appartenenti alla zona euro è garantita la piena ed equa partecipazione al consiglio di vigilanza, anche per quanto concerne i diritti di voto. Da questo punto di vista occorre altresì potenziare il più possibile il ruolo del consiglio di vigilanza, prevedendo, per esempio, l'obbligo del consiglio direttivo di giustificare ogni scostamento rispetto alle proposte o ai progetti di decisione elaborati dal consiglio di vigilanza.

Inoltre, sempre per preservare l'integrità del mercato finanziario unico, l'ABE dovrà mantenere il suo ruolo e conservare tutti i suoi poteri e compiti esistenti: continuerà a sviluppare e a garantire l'attuazione del corpus unico di norme applicabile in tutti gli Stati membri e a rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. L'ABE deve essere inoltre incaricata della redazione di un manuale unico di vigilanza al fine di integrare il corpus unico di norme dell'UE e di garantire la coerenza dell'azione di vigilanza bancaria. A tal fine è fondamentale garantire che il processo decisionale dell'ABE resti equilibrato nonché fare della BCE un'autorità competente in linea con quelle degli Stati membri non appartenenti alla zona euro. Stante l'impossibilità di dare agli Stati membri non appartenenti alla zona euro che desiderano aderire al meccanismo di vigilanza unico pari voce sulle decisioni di vigilanza della BCE, la soppressione del principio comply or explain ("adeguarsi o motivare") potrebbe costituire una soluzione sul medio termine, almeno fino a quando una modifica del trattato non andrà a risolvere tale problema, garantendo una posizione più equilibrata per tali paesi.

Dal punto di vista costituzionale, occorrerebbe altresì affrontare in maniera adeguata la questione di una netta separazione tra la politica monetaria della BCE, le sue funzioni di vigilanza e la responsabilità democratica della nuova autorità di vigilanza unica.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un'Unione bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari e comprendente anche un quadro comune in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie.

(2) In seguito all'adozione del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, la previsione di un meccanismo di vigilanza unico è un passo fondamentale per spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano e per poter ricapitalizzare direttamente le banche. Costituisce altresì il primo passo verso la creazione di un'Unione bancaria europea fondata, a livello dell'Unione, su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari, e corredata di meccanismi comuni per il fallimento ordinato delle banche e la garanzia dei depositi dei clienti.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di istituire il meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE. Ai sensi del predetto regolamento, la BCE coordinerà ed esprimerà la posizione di tali Stati membri sulle decisioni che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (ABE) dovrà adottare che rientrano nell'ambito di competenza della BCE.

(3) Al fine di istituire il meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE. Ai sensi del predetto regolamento, la BCE coordinerà la posizione di tali Stati membri sulle decisioni che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (ABE) dovrà adottare per materie che rientrano nell'ambito di competenza della BCE e che interessino direttamente gli Stati membri in questione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L’attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell’Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari. È pertanto necessario assicurare il corretto funzionamento dell’ABE in seguito a detta attribuzione.

(4) L’attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell’Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari. L'ABE deve pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutti gli attuali poteri e compiti: continuare a sviluppare e a garantire l'attuazione di un corpus unico di norme applicabile in ciascuno degli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4bis) Al fine di garantire che le prassi in materia di vigilanza siano uniformi in tutta l'Unione, l'ABE deve altresì elaborare un manuale unico di vigilanza per integrare il corpus unico di norme dell'Unione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Tenendo presente che l'ABE, alle cui attività partecipano tutti gli Stati membri con pari diritti, è stata istituita con l'obiettivo di sviluppare un corpus unico di norme e garantire la coerenza delle prassi di vigilanza in seno all'Unione, e tenendo conto dell'istituzione del meccanismo unico di vigilanza, nel quale la BCE svolge un ruolo di primo piano, occorre dotare l'ABE di strumenti adeguati che le consentiranno di svolgere efficacemente i compiti a essa conferiti per quanto concerne l'integrità del mercato unico nel settore dei servizi finanziari.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], l'ABE può assolvere i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Per assicurare che i meccanismi vigenti di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza rimangano efficaci, occorre prevedere una procedura specifica. In particolare, occorre prevedere che se la BCE non si conforma all’intervento dell’ABE inteso a risolvere una controversia o ad affrontare una situazione di emergenza, è tenuta a fornire una motivazione. In tal caso, l’ABE deve adottare una decisione individuale indirizzata direttamente all’istituto finanziario in questione, se tenuta a farlo ai sensi della normativa direttamente applicabile dell’Unione.

(5) Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], l'ABE può assolvere i suoi compiti nei confronti della BCE allo stesso modo che nei confronti di altre autorità competenti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e per permettere il corretto funzionamento dellABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, in particolare in relazione alle decisioni adottate dallABE a maggioranza semplice.

(6) Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e per permettere il corretto funzionamento dell'ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari, è fondamentale garantire un'equa rappresentanza di tutti gli Stati membri nel processo decisionale dell'ABE. Occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, in particolare in relazione alle decisioni adottate dall'ABE a maggioranza semplice.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

"Responsabilità delle Autorità

 

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) nonché la BCE nell'esercizio dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"k) sviluppa e aggiorna, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali e delle strutture di mercato, un manuale unico di vigilanza per tutta l'Unione contenente le metodologie di base per individuare e misurare i rischi per le banche, il quadro di valutazione delle politiche bancarie intese a limitare tali rischi nonché i criteri per definire le eventuali misure correttive.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1093/2010

Articolo 18 - paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2, e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa."

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1093/2010

Articolo 18 - paragrafo 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

soppresso

"3 bis. Quando l’Autorità chiede alla BCE in quanto autorità competente di prendere le misure necessarie, conformemente al paragrafo 3, la BCE si conforma a tale richiesta oppure entro 48 ore fornisce all’Autorità un’adeguata motivazione della non conformità.”

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1093/2010

Articolo 19 - paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima [...] in casi specificati negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

 

In casi specificati nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e ove in base a criteri obiettivi sia possibile constatare una controversia tra diverse autorità competenti [...], l’Autorità può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4."

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 3

Regolamento (UE) n. 1093/2010

Articolo 19 - paragrafo 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. All’articolo 19, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

soppresso

“3 bis. Quando l’Autorità chiede alla BCE in quanto autorità competente di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire, conformemente al paragrafo 3, la BCE si conforma a tale richiesta oppure entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta fornisce all’Autorità un’adeguata motivazione della non conformità.”

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 27, il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo di meccanismi comuni per il fallimento ordinato delle banche, tra cui un'Autorità europea avente la facoltà di mobilitare fondi attraverso un meccanismo di sostegno europeo."

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

Riferimenti

COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

22.10.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFCO

22.10.2012

Relatore per parere

       Nomina

Paulo Rangel

19.11.2012

Esame in commissione

9.10.2012

19.11.2012

26.11.2012

 

Approvazione

27.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells

ALLEGATO

ref. D(2012)57330

Ms Sharon Bowles

Chair

Committee on Economic and Monetary Affairs

BRUSSELS

Subject:           Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS))

and

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0512- 2012/0244(COD))

Dear Chair,

On account of the tight schedule in your Committee, and following a proposal by the JURI rapporteur, Mr Sergio Cofferati, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 to issue an opinion to your Committee on the above proposals in letter form in order to draw attention to some of the key aspects of the Commission's proposals concerning new specific tasks of the European Central Bank relating to the supervision of credit institutions, and the modified tasks of the European Banking Authority as regards its interaction with the new functions of the European Central Bank.

The present opinion in letter form was drafted by Mr Sergio Cofferati and was adopted (unanimously by the Committee with 00 votes in favour and no abstentions[1]) on 6 November 2012.

The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Economic and Monetary Affairs, as the Committee responsible, to pay particular attention to the following points when drawing up its report on the Commission proposals:

· The Legal Basis

Following a cursory examination, the rapporteur is satisfied with the choice of the legal basis. Regarding the Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Article 127 TFEU was chosen as legal basis. It defines the legislative procedure for conferring "specific tasks upon the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings"; the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) is based on Article 114 TFEU, since it amends Regulation (EU) No 1093/2010 which was adopted under that same legal basis.

· The Single Supervisory Mechanism (SSM)

The Commission assigns the role of head of the Single Supervisory Mechanism to the ECB. However, clarification is required concerning the nature of the relationship between the ECB and national supervisors. In particular, the role of national supervisors in micro-supervision in their respective Member States should be defined in greater detail. A mechanism for the resolution of internal disputes between the European supervisory authority and the national supervisor should be established.

· Geographical Scope of the Proposals

It is important to encourage those Member States whose currency is not the Euro to join the new SSM with the same duties and rights as those Member States whose currency is the Euro. In that regard, it is necessary to move beyond mere 'association status', derived from a close cooperation with the ECB, and to allow for 'full membership' for Member States whose currency is not the Euro and who wish to join the SSM and the Banking Union framework.

· The Practical Scope of the Proposals

The Regulation should clearly identify the tasks to be carried out by the ECB and those to be carried out by the national supervisors. It must be highlighted that, the Commission is proposing that, to be effective, the SSM should ensure universal coverage, and that the ECB should be ultimately responsible for all aspects of the supervision of all banks. A system must be established which would allow for differentiation of the tasks of the ECB and of the national supervisors on the basis of the risk profile and market impact of the banks in question. This could take into account factors such as cross-border activities, structure and governance, business model and interconnectivity as well as the relative size and dimension of an institution to a market.

· Governance

Given its new role as Supervisory Authority, the governance of the ECB needs to be clarified. The ECB´s decision-making and administrative procedures relating to its monetary tasks must be clearly separated from those procedures relating to its new supervisory tasks. The membership of the Supervisory Board should reflect, faithfully and in a balanced manner, both those Member States whose currency is the Euro and those Member States whose currency is not the Euro.

· Accountability and Transparency

The ECB has to play its role in maintaining independence and transparency in its actions, with complete accountability to democratic institutions. When carrying out supervisory tasks, the ECB must be fully accountable, though a system of regular reporting, to the European Parliament. Consideration should be given to involving the European Parliament in the appointment of the supervisory board.

On behalf of the Committee on Legal Affairs, I would be grateful if your Committee would take these points into account in its further work.

Furthermore, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 that, should your Committee decide to postpone the vote scheduled on 28 November 2012, the Committee on Legal Affairs would then deliver an ordinary legislative opinion on the above proposals.

Yours sincerely,

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  The following Members were present: Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Christian Engström, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Axel Voss, Zbigniew Ziobro,

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

Riferimenti

COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.9.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

22.10.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

22.10.2012

JURI

22.10.2012

AFCO

22.10.2012

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

18.9.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Sven Giegold

11.9.2012

 

 

 

Esame in commissione

26.9.2012

22.10.2012

19.11.2012

 

Approvazione

28.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

7

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Marisa Matias, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jan Kozłowski

Deposito

3.12.2012