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Procedura : 2005/0242(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0055/2007

Testi presentati :

A6-0055/2007

Discussioni :

PV 28/03/2007 - 20
CRE 28/03/2007 - 20

Votazioni :

PV 29/03/2007 - 8.7
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Testi approvati :

P6_TA(2007)0094

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Giovedì 29 marzo 2007 - Bruxelles
Responsabilità civile e garanzie finanziarie degli armatori ***I
P6_TA(2007)0094A6-0055/2007
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori (COM(2005)0593 – C6-0039/2006 – 2005/0242(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0593)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0039/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione giuridica (A6-0055/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 marzo 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori
P6_TC1-COD(2005)0242

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Uno degli elementi qualificanti della politica comunitaria dei trasporti marittimi consiste nell'innalzare la qualità della marina mercantile responsabilizzando maggiormente tutti gli operatori economici.

(2)  La protezione delle coste europee e dei cittadini europei contro i danni ecologici di qualsiasi tipo provocati da incidenti di navi costituisce una priorità assoluta dell'UE.

(3)  La protezione delle coste europee riveste un duplice aspetto: prevenire gli incidenti garantendo che soltanto le navi sicure siano autorizzate a navigare e instaurare meccanismi pertinenti affinché le vittime possano percepire, nel minor tempo possibile, risarcimenti che coprano integralmente i danni provocati da un incidente.

(4)  Misure dissuasive sono già state adottate con la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni(4), integrata dalla decisione quadro 2005/667/JAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi(5).

(5)  I regimi internazionali relativi alla responsabilità civile ed al risarcimento di terzi per i danni connessi con il trasporto marittimo devono essere attuati e migliorati inducendo gli operatori della filiera del trasporto marittimo a provvedere affinché le merci siano trasportate esclusivamente a bordo di navi di qualità ineccepibile, al fine di garantire un giusto indennizzo delle vittime che non fanno parte della filiera di trasporto marittimo e al fine di incitare gli operatori e i loro preposti a maggiore vigilanza e professionalità.

(6)  È opportuno che il testo coordinato del protocollo del 1996 e della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (denominato nel prosieguo: "convenzione del 1996") sia ratificato da tutti gli Stati membri e da un numero elevato di paesi terzi.

(7)  È inoltre opportuno che la convenzione internazionale sulla responsabilità civile e l'indennizzo dei danni inerenti al trasporto per mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose del 1996 (in appresso denominata "convenzione HNS") nonché la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001 (la convenzione Bunker) e la convenzione sulla rimozione dei relitti, del 2007, siano ratificate da tutti gli Stati membri e da un ampio numero di paesi terzi e che tutti gli Stati membri e gran parte dei paesi terzi ratifichino la Convenzione sulla rimozione dei relitti allorché sarà stata adottata.

(8)  Le disposizioni delle convenzione del 1996 devono essere recepite integralmente nel diritto comunitario ai fini di un'attuazione piena e uniforme della convenzione stessa nell'Unione europea. Il regime comunitario della responsabilità civile deve consentire agli armatori di limitare la loro responsabilità entro i massimali stabiliti dalla convenzione ed in conformità con le sue disposizioni.

(9)  Alle vittime che non fanno parte dell'attività di trasporto marittimo non si deve obiettare la limitazione di responsabilità della convenzione del 1996 allorché l'armatore all'origine dei danni non ha agito con la massima professionalità e doveva avere consapevolezza delle conseguenze in termini di danni della sua azione o della sua omissione.

(10)  L'obbligo della garanzia finanziaria deve assicurare una migliore protezione dei danneggiati. Esso deve inoltre contribuire ad eliminare le navi obsolete e permettere di ripristinare la concorrenza tra gli operatori. Tale obbligo è un complemento indispensabile della convenzione del 1996. Nella sua risoluzione A.898(21), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) ha raccomandato agli Stati di istituire l'obbligo della garanzia finanziaria. Il livello della copertura assicurativa deve consentire di far fronte a situazioni nelle quali i massimali stabiliti dalla convenzione del 1996 risultino insufficienti, senza tuttavia imporre un onere sproporzionato agli operatori del settore.

(11)  Devono essere adottate misure particolari a tutela dei marittimi contro il rischio di abbandono, facendo riferimento alla risoluzione A.930(22) dell"OMI.

(12)  Gli elementi essenziali del sistema di protezione istituito dalla presente direttiva devono consistere nel rilascio di certificati attestanti l'esistenza della garanzia finanziaria, nella notifica di tali certificati, nel loro riconoscimento reciproco fra Stati membri e nella possibilità, per i danneggiati che richiedano il risarcimento, di escutere la garanzia finanziaria.

(13)  L'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) dovrebbe fornire l'assistenza necessaria per l'attuazione della presente direttiva, specialmente per evitare disposizioni legali contraddittorie tra gli Stati membri.

(14)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(15)  Poiché lo scopo dell'intervento prospettato, ossia l'introduzione di norme armonizzate sulla responsabilità civile e sulle garanzie finanziarie degli armatori al fine di aumentare la qualità dei trasporti marittimi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina taluni aspetti degli obblighi di responsabilità civile cui sono soggetti gli operatori della filiera del trasporto marittimo e prevede un'adeguata protezione finanziaria dei marittimi contro il rischio di abbandono.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

   1) "nave": qualsiasi imbarcazione marittima utilizzata in ambiente marino, qualunque ne sia il tipo o la bandiera, ed in particolare gli aliscafi, i veicoli su cuscino d'aria, i sommergibili ed i natanti;
   2) "armatore": il proprietario della nave o qualsiasi persona fisica o giuridica, in particolare il gerente, il locatario o il noleggiatore, che dal proprietario abbia assunto la responsabilità dell'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi;
   3) "responsabilità civile": ai fini della Convenzione del 1996, la responsabilità in virtù della quale un terzo rispetto all'attività di trasporto marittimo all'origine del danno è titolare di crediti soggetti ai limiti di cui all'articolo 2 di detta Convenzione, ad esclusione dei crediti disciplinati dal regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla responsabilità dei trasportatori di passeggeri per mare e per via navigabile in caso di sinistro](8);
   4) con "colpa grave": si intende un comportamento che dimostri un'insolita omissione della dovuta diligenza e attenzione e una conseguente inosservanza di quanto in linea di massima dovrebbe essere evidente per chiunque in una data situazione;
   5) "garanzia finanziaria": qualsiasi garanzia finanziaria, in particolare l'assicurazione e la fideiussione di banche o istituzione finanziarie analoghe;
   6) "convenzione del 1996": il testo coordinato della convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, adottato sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale, come modificato dal protocollo del 1996 e riportato all'allegato I;
   7) la "convenzione Bunker": la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001;
   8) la "convenzione HNS": la convenzione internazionale sulla responsabilità civile e l'indennizzo dei danni inerenti al trasporto per mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, del 1996;
   9) "risoluzione A.930(22) dell"OMI": la risoluzione dell'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale e del consiglio d'amministrazione dell"Organizzazione internazionale del lavoro, recante il titolo "direttive per la prestazione di garanzie finanziarie contro il rischio d'abbandono dei marittimi", riportata all'allegato II.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.  La presente direttiva, ad eccezione degli articoli 4 e 5, si applica:

   a) alle zone marittime soggette alla giurisdizione degli Stati membri, conformemente al diritto internazionale;
   b) alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, ad eccezione del regime di responsabilità di cui all"articolo 6, il quale si applica a tutte le navi.

2.  La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o alle altre navi di proprietà o in gestione dello Stato impiegate per servizi pubblici a fini non commerciali.

3.  La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione, in ciascuno Stato membro, della convenzione Bunker Oil, della convenzione HNS e della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1992.

Articolo 4

Responsabilità civile in materia di inquinamento determinato dal carburante delle navi

Gli Stati membri devono diventare quanto prima, e comunque entro la data specificata all'articolo 18, paragrafo 1, della presente direttiva parti contraenti della Convenzione Bunker Oil.

Articolo 5

Danni inerenti al trasporto in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose

Gli Stati membri aderiscono alla Convenzione HNS non appena possibile e comunque prima della data indicata all'articolo 18, paragrafo 1 della presente direttiva.

Articolo 6

Regime di responsabilità

1.  Gli Stati membri aderiscono alla Convenzione del 1996 non appena possibile e comunque prima della data indicata all"articolo 18, paragrafo 1 della presente direttiva. Gli Stati membri che fanno sempre parte della Convenzione del 1976 sulla limitazione di responsabilità in materia di danni marittimi devono denunciarla.

2.  Gli Stati membri determinano il regime della responsabilità civile degli armatori e provvedono affinché il diritto degli armatori a limitare la responsabilità sia disciplinato da tutte le disposizioni della convenzione del 1996.

3.  Per l'applicazione dell'articolo 4 della convenzione del 1996, la consapevolezza di un danno probabile da parte della persona responsabile può comunque essere dedotta dal carattere e dalle circostanze stesse di atti od omissioni personali da parte di detta persona commesse temerariamente.

4.  Gli Stati membri provvedono a norma dell'articolo 15 della convenzione del 1996 affinché l'articolo 4 della stessa, concernente l'esclusione della limitazione della responsabilità, non si applichi alle navi battenti bandiera di uno Stato non contraente della convenzione. In tal caso il regime di responsabilità civile istituito dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva deve prevedere che l'armatore decada dal diritto di limitare la propria responsabilità quando il danno derivi da atti o omissioni da esso commessi con dolo o con colpa grave.

Articolo 7

Garanzia finanziaria per la responsabilità civile

Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni armatore di una nave battente la sua bandiera stipuli una garanzia finanziaria per la responsabilità civile. Il limite di tale garanzia non deve essere inferiore al doppio del massimale determinato in base alla convenzione del 1996.

Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni armatore di una nave battente bandiera di un paese terzo stipuli una garanzia finanziaria a norma del primo comma, qualora la nave entri nella sua zona economica esclusiva o in una zona equivalente. La garanzia finanziaria dev'essere valida almeno per tre mesi dalla data da cui è richiesta.

Articolo 8

Garanzia finanziaria contro il rischio di abbandono dei marittimi

Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni armatore di una nave battente la sua bandiera stipuli una garanzia finanziaria al fine di tutelare i marittimi impiegati a qualsiasi titolo a bordo della nave contro il rischio d'abbandono in conformità con la risoluzione A.930(22) dell'OMI, e per coprire spese di sistemazione, assistenza medica e rimpatrio.

Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni armatore di una nave battente bandiera di un paese terzo stipuli una garanzia finanziaria ai sensi del primo comma, qualora la nave entri in un porto o in un terminale marittimo soggetto alla sua giurisdizione o getti l'ancora in una zona soggetta alla sua giurisdizione.

Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di garanzia finanziaria contro il rischio di abbandono dei marittimi sia accessibile a norma della risoluzione A.930(22) dell"OMI.

Articolo 9

Certificato di garanzia finanziaria

1.  L'esistenza e la validità delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 7 e 8 devono essere attestate da uno o più certificati in conformità alle norme della presente direttiva e secondo il modello contenuto nell"allegato III.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i certificati dopo aver accertato che l'armatore adempie le prescrizioni della presente direttiva. Le autorità competenti dovranno altresì tener presente, in sede di rilascio del certificato, se l'ente garante dispone di una presenza commerciale in seno all'UE.

Quando la nave è immatricolata in un altro Stato membro, i certificati sono rilasciati o vidimati dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave.

Quando la nave è immatricolata in un paese terzo, i certificati possono essere rilasciati o vidimati dall'autorità competente di qualsiasi Stato membro.

3.  Le disposizioni disciplinanti il rilascio e la validità dei certificati, ed in particolare i criteri e le modalità della loro attribuzione, nonché i provvedimenti riguardanti i prestatori delle garanzie finanziarie sono determinati con la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 17, paragrafo 2.

4.  I certificati devono essere conformi al modello contenuto nell"allegato III e devono recare le informazioni seguenti:

   a) nome della nave e porto di immatricolazione;
   b) nome e luogo della sede principale dell'armatore;
   c) tipo di garanzia;
   d) nome e sede principale dell'assicuratore o di altro prestatore di garanzia e, se del caso, la sede presso la quale l'assicurazione o la garanzia è stata stipulata;
   e) periodo di validità del certificato, che non deve superare il periodo di validità dell'assicurazione o della garanzia.

5.  I certificati sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui sono rilasciati. Se la lingua impiegata non è né l'inglese né il francese, il testo deve contenere una traduzione in una di queste due lingue.

Articolo 10

Notifica del certificato di garanzia finanziaria

1.  Il certificato deve restare a bordo della nave ed una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro d'immatricolazione della nave oppure, se la nave non è immatricolata in uno Stato membro, presso l'autorità dello Stato che ha rilasciato o vidimato il certificato. L'autorità interessata trasmette copia del fascicolo di certificazione all'ufficio comunitario previsto all'articolo 15 affinché questo la alleghi al registro.

2.  L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che, nei casi indicati dall"articolo 7, entri nella zona economica esclusiva o nella zona equivalente di un determinato Stato membro comunica alle autorità di tale Stato, conformemente alle prescrizioni dell"allegato IV, che il certificato di garanzia finanziaria si trova a bordo della nave.

3.  L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che sia diretta verso un porto o un terminale in mare soggetto alla giurisdizione di un determinato Stato membro o che intenda gettare l'ancora in una zona soggetta alla giurisdizione di un determinato Stato membro nei casi di cui all"articolo 8, comunica alle autorità di tale Stato, conformemente alle prescrizioni dell"allegato IV, che il certificato di garanzia finanziaria si trova a bordo della nave.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri devono essere in grado di trasmettersi le informazioni previste dal paragrafo 1 attraverso il sistema comunitario di scambio di informazioni marittime SafeSeaNet.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri vegliano al rispetto delle norme enunciate nella prima direttiva e stabiliscono sanzioni per la violazione di tali norme. Le sanzioni in questione devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Riconoscimento reciproco dei certificati di garanzia finanziaria da parte degli Stati membri

Ciascuno Stato membro riconosce i certificati rilasciati o vidimati da un altro Stato membro in applicazione dell"articolo 9 per tutti gli scopi contemplati dalla presente direttiva e li considera equivalenti ai certificati da esso rilasciati e vidimati, anche quando si tratti di navi non immatricolate in uno Stato membro.

Ciascuno Stato membro può sollecitare in qualsiasi momento un'interlocuzione con lo Stato che ha rilasciato o vidimato il certificato, se ritiene che l'assicuratore o il garante indicato sul certificato non sia finanziariamente in grado di fare fronte agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 13

Azione diretta contro il prestatore della garanzia finanziaria

Ogni domanda di risarcimento dei danni provocati dalla nave può essere rivolta direttamente al soggetto che ha prestato la garanzia finanziaria per la responsabilità civile dell'armatore.

Il prestatore della garanzia finanziaria può avvalersi delle stesse eccezioni che potrebbe opporre l'armatore, ad esclusione delle eccezioni basate sul fallimento o su altra procedura concorsuale dell'armatore.

Il prestatore della garanzia finanziaria può parimenti eccepire che i danni derivano dal dolo dell'armatore. Non può tuttavia far valere eccezioni che avrebbe potuto proporre nell'ambito di azioni intentate nei suoi confronti dall'armatore.

Il prestatore della garanzia finanziaria ha in ogni caso la facoltà di chiamare in giudizio l'armatore.

Articolo 14

Creazione di un fondo di solidarietà per coprire i danni provocati da navi che non abbiano sottoscritto alcuna garanzia finanziaria

Si crea un fondo di solidarietà per indennizzare terzi, persone fisiche o giuridiche, vittime dei danni provocati da navi che, nonostante gli obblighi stabiliti nella presente direttiva, abbiano navigato nelle acque territoriali dell'UE senza essere in possesso di un certificato di garanzia finanziaria.

La dotazione di tale fondo, così come le sue modalità di finanziamento, saranno determinate in conformità con la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 15

Ufficio comunitario

E' istituito un ufficio comunitario incaricato di tenere un registro esaustivo dei certificati di garanzia rilasciati, di controllarne e aggiornarne la validità, nonché di verificare la realtà delle garanzie finanziarie registrate da paesi terzi.

Articolo 16

Relazioni

Al termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'esperienza acquisita nella sua applicazione. Tali relazioni valutano in particolare le procedure di certificazione e di rilascio dei certificati di garanzia finanziaria da parte degli Stati membri e l'opportunità di contemplarne la delega totale o parziale all'Ufficio comunitario di cui all'articolo 15. Su tale base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente qualsiasi proposta di modificazione della presente direttiva da essa ritenuta opportuna.

Articolo 17

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 18

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(10). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Convenzione relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi del 1976, come modificata dal Protocollo del 1996

(Il testo della convenzione sarà inserito non appena disponibile in tutte le lingue ufficiali)

ALLEGATO II

Risoluzione dell'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale e del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, recante il titolo "direttive per la prestazione di garanzie finanziarie contro il rischio d'abbandono dei marittimi" (Risoluzione OMI A.930(22))

(Il testo della convenzione sarà inserito non appena disponibile in tutte le lingue ufficiali)

ALLEGATO III

Modello di certificato di garanzia finanziaria di cui all'articolo 9

Nome della nave

Lettera o numero di identificazione

Porto di immatricolazione

Nome e indirizzo del proprietario

Il sottoscritto certifica che la nave di cui sopra è coperta da una polizza di assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria che soddisfa le condizioni stabilite dalla direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla responsabilità civile ed alla garanzia finanziaria degli armatori.

Tipo di garanzia ……………………………………………………………………...

Durata della garanzia ………………………………………………………………...

Nome e indirizzo dell'assicuratore (o degli assicuratori) e/o di chi presta la garanzia

Nome …………………………………………………………….......……………....

Indirizzo ……………………………………………………………………………...

Il presente certificato è valido fino al ………………………………………………..

Rilasciato o vidimato dal governo di ………………………………………………...

Fatto a ………………………… il ...............................................

Firma e titolo del funzionario che rilascia o vidima il certificato

ALLEGATO IV

Elenco delle informazioni da notificare a norma dell'articolo 10

1)  Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione OMI o numero MMSI).

2)  Data e ora.

3)  Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia nautiche a partire da un punto di riferimento chiaramente identificato.

4)  Porto di destinazione.

5)  Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima competente e orario stimato di partenza da tale porto.

6)  Presenza a bordo del certificato di garanzia finanziaria.

7)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni dettagliate sul certificato.

Nella misura del possibile, le informazioni di cui ai punti 6) e 7) possono essere comunicate in occasione di altri messaggi di notifica, purché siano osservate le condizioni prescritte dall"articolo 10, paragrafo 2.

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007.
(4) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
(5) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 164.
(6) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8)+ GU: si prega di inserire il numero del regolamento.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).
(10)* Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

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