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Procedura : 2007/2562(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0234/2007

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B6-0234/2007

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PV 06/06/2007 - 15
CRE 06/06/2007 - 15

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PV 07/06/2007 - 5.17
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P6_TA(2007)0235

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Giovedì 7 giugno 2007 - Bruxelles
Quinta sessione del Consiglio sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite
P6_TA(2007)0235B6-0234/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla quinta sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC)

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a partire dal 1996, in particolare la sua risoluzione sulle conclusioni dei negoziati sul Consiglio per i diritti dell'uomo e sulla 62a sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 16 marzo 2006(1) nonché quella del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e le Nazioni Unite(2), quella del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite(3), quella del 29 settembre 2005 sulle conclusioni del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005(4), e del 26 aprile 2007 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo del 2006 e la politica dell'Unione europea nello stesso ambito(5),

–   viste le sue risoluzioni d'urgenza sui diritti umani e la democrazia,

–   vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/60/251 che crea il Consiglio per i diritti dell'uomo (UNHRC),

–   viste le precedenti sessioni dell'UNHRC,

–   vista la sua prossima 5a sessione dell'UNHRC,

–   viste le conclusioni dei lavori dei gruppi di lavoro dell'UNHRC, sulle procedure di ricorso, sul riesame periodico universale, sul futuro sistema di consulenza di esperti, sull'agenda, sul programma annuale di lavoro, sui metodi di lavoro e il regolamento e sul riesame delle procedure speciali,

–   visto il risultato delle elezioni all'UNHRC, che si sono svolte il 17 maggio 2007,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che il rispetto e la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani è parte dell'acquis giuridico ed etico dell'Unione europea ed una delle pietre miliari dell'unità e integrità europea,

B.   considerando che potenzialmente le Nazioni Unite rappresentano, oggi come in passato, una delle organizzazioni più adeguate per affrontare in maniera globale la tematica dei diritti umani e le sfide che l'umanità sta affrontando oggi,

C.   considerando che l'UNHRC potrebbe rappresentare una piattaforma efficace per rafforzare la protezione e la promozione dei diritti umani nell'ambito delle Nazioni Unite,

D.   considerando che la 5a sessione dell'UNHRC sarà d'importanza vitale da questo punto di vista, in quanto completerà il riesame dei meccanismi e dei mandati e svilupperà le modalità del riesame periodico universale,

E.   considerando che la credibilità dell'UNHRC si fonda sull'approvazione di queste riforme e di questi meccanismi, in modo da rafforzare la sua capacità di affrontare le violazioni dei diritti umani nel mondo,

F.   considerando che una delegazione ad hoc del Parlamento europeo è stata creata per la 5a sessione dell'UNHRC come è già avvenuto l'anno scorso ed anche prima per il predecessore dell'UNHRC, e cioè la Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

1.   prende nota dei risultati del primo anno dei lavori dell'UNHRC; si compiace del programma ambizioso che l'UNHRC si è fissato, che include il riesame delle proprie procedure e metodi di lavoro, in particolare lo sviluppo e l'attuazione del riesame periodico universale e il riesame delle procedure speciali;

2.   si compiace dell'organizzazione delle sessioni speciali per reagire a crisi urgenti; tuttavia si preoccupa che l'UNHRC abbia omesso di agire per risolvere molte delle crisi dei diritti dell'uomo più urgenti a livello mondiale;

3.   si rammarica in particolare della debole risoluzione dell'UNHRC sul Darfur nonché della decisione presa nel quadro della procedura confidenziale per por fine all'esame dei ricorsi sulle violazioni dei diritti dell'uomo da parte dell'Iran e dell'Uzbekistan nel quadro della procedura "1503"; nota che la confidenzialità nel quadro della procedura "1503" non ha portato ai risultati attesi in termini di una migliore cooperazione da parte delle autorità interessate; chiede che vengano introdotte procedure più trasparenti;

4.   si compiace della firma della Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle scomparse forzate, appena un anno dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; invita tutti gli Stati delle Nazioni Unite a ratificare la Convenzione in parola; ribadisce il proprio forte sostegno alla campagna per la firma e la ratifica;

5.   prende nota dei risultati della elezione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite svoltasi il 17 maggio 2007 che ha eletto 14 nuovi membri dell'UNHRC;

6.   si compiace del fatto che, vista la condanna della Bielorussia formulata quattro mesi prima dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite contro le violazioni dei diritti dell'uomo e la sua mancanza di cooperazione con le procedure speciali, la Bielorussia non sia stata eletta all'UNHRC;

7.   chiede elezioni competitive in tutte le regioni in modo da consentire una vera scelta tra gli Stati membri delle Nazioni Unite; si rammarica che taluni paesi con situazioni problematiche nel campo dei diritti umani siano stati eletti, sulla base di situazioni formalmente impeccabili;

8.   ribadisce la necessità che i membri dell'UNHRC adempiano ai loro obblighi di cooperare pienamente con le procedure speciali in modo da sottolineare il ruolo che essi hanno per mantenere l'universalità dei diritti dell'uomo;

9.   incoraggia l'UE a continuare a sostenere l'introduzione di criteri di appartenenza per essere eletti all'UNHRC nonché di controlli sull'effettiva attuazione degli impegni elettorali presi dagli Stati membri;

10.   sottolinea che la credibilità e l'efficacia dell'UNHRC nella protezione dei diritti umani si basa sulla cooperazione con le procedure speciali e con la loro piena attuazione nonché sull'adozione delle riforme e dei meccanismi in modo che ciò rafforzi la sua capacità di risolvere le violazioni dei diritti dell'uomo nel mondo;

Riesame delle procedure e dei meccanismi

11.   ritiene il meccanismo di riesame periodico universale, un mezzo potenziale per migliorare l'universalità del controllo delle prassi e degli impegni dei diritti dell'uomo in tutto il mondo sottoponendo tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a pari trattamento e scrutinio;

12.   sottolinea che tale obiettivo può essere raggiunto soltanto se il riesame coinvolge esperti indipendenti in tutte le fasi del processo di riesame e un efficace meccanismo di seguito basato sui risultati; si dichiara estremamente preoccupato per la tendenza attuale;

13.   invita pertanto tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a garantire che il riesame si basi su informazioni obiettive ed affidabili nonché su criteri comuni di riesame quali la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ed altri obblighi e impegni, incluse le promesse elettorali;

14.   chiede che nel processo di riesame vengano incluse disposizioni per il seguito, per cui gli Stati sotto esame dovranno riferire all'UNHRC sull'attuazione delle sue raccomandazioni;

15.   sottolinea l'importanza della trasparenza del processo per tutti i partecipanti e le persone interessate nonché dell'effettiva partecipazione delle ONG nel corso di tutta la procedura;

16.   sottolinea che le procedure speciali rappresentano la base di tutta la struttura delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, che svolge un ruolo critico per la protezione e la promozione dei diritti umani;

17.   sollecita pertanto tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a mantenere il livello di indipendenza di queste procedure speciali sottraendole ad un'influenza politica dei governi e a garantire che le raccomandazioni che seguono le loro applicazioni e i risultati ottenuti durante le loro applicazioni vengano prese in considerazione quale elemento essenziale di qualità della consulenza;

18.   è vivamente preoccupato a tale proposito per il progetto di codice di condotta delle procedure speciali presentato a nome del gruppo africano, che indebolisce notevolmente i meccanismi e la loro capacità di tutela;

19.   sottolinea che nell'eventualità che sia adottato un codice di condotta, esso si deve limitare ai principi e all'etica professionali di chi detiene il mandato e deve specificare gli obblighi degli Stati a cooperare con le procedure speciali, in particolare rispettandone l'indipendenza e facilitandone il lavoro;

20.   chiede un sostegno continuo per le procedure speciali in termini di finanze e personale;

21.   sottolinea che il riesame dei mandati delle procedure speciali dovrebbe essere effettuato in consultazione con i vari detentori del mandato per evitare di indebolire la capacità di tutela del sistema delle procedure; in particolare sottolinea che il riesame periodico universale nonché le sezioni speciali dovrebbero rappresentare meccanismi addizionali per sanare violazioni dei diritti umani e non sostituire le procedure speciali con mandati per paese;

22.   nota che l'agenda dell'UNHRC dovrebbe unire la flessibilità e la prevedibilità per poter affrontare crisi emergenti nel campo dei diritti umani;

Coinvolgimento dell'Unione europea

23.   riconosce il coinvolgimento attivo della UE e dei suoi Stati membri nel primo anno dei lavori dell'UNHRC e prevede una brillante presidenza da parte della Romania;

24.   invita l'Unione europea a ribadire e consolidare la sua solida posizione in merito alle preoccupazioni summenzionate, soprattutto in merito al riesame periodico universale e al riesame delle procedure speciali, che hanno un'importanza cruciale per il futuro funzionamento efficace dell'UNHRC; invita l'Unione europea a respingere qualsiasi compromesso che metterebbe in pericolo la capacità dell'UNHRC di svolgere pienamente il proprio ruolo di tutela e promozione dei diritti umani nel mondo;

25.   ribadisce l'invito all'Unione europea di utilizzare più efficacemente il suo aiuto e il suo appoggio politico nei confronti dei paesi terzi per incentivarli a cooperare con l'UNHRC;

26.   ritiene che gli Stati membri dell'Unione europea debbano agire con coerenza e coordinamento per contribuire al successo dell'UNHRC;

27.   attende di ricevere gli studi commissionati dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo, concernenti la situazione dei diritti umani nei paesi membri dell'UNHRC per i diritti dell'uomo e l'efficacia del ruolo svolto dagli Stati membri dell'Unione europea in seno a tale organismo;

28.   invita i paesi che hanno sottoscritto accordi con l'Unione europea che contengono clausole sui diritti umani a cooperare con l'Unione europea per aumentare il potenziale dell'UNHRC nel mondo; invita le delegazioni ed assemblee interparlamentari al Parlamento europeo ad esaminare questa situazione nelle loro riunioni;

29.   dà mandato alla delegazione del Parlamento europeo alla 5a sessione dell'UNHRC a esprimere le preoccupazioni formulate nella presente risoluzione; invita la delegazione a riferire in merito alla sua visita alla sottocommissione diritti umani; ritiene opportuno continuare ad inviare una delegazione del Parlamento europeo alle pertinenti sessioni dell'UNHRC;

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30.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 61a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, all'Alto commissario per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e al Gruppo di lavoro UE-NU costituito dalla commissione affari esteri.

(1) GU C 291 del 30.11.2006, pag. 409.
(2) GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 79.
(3) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 549.
(4) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 582.
(5) Testi approvati P6_TA(2007)0165.

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