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Procedura : 2008/0105(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0390/2008

Testi presentati :

A6-0390/2008

Discussioni :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

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PV 19/11/2008 - 7.2
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P6_TA(2008)0551

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Mercoledì 19 novembre 2008 - Strasburgo
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale *
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0242/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0390/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1
(1)  In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità.
(1)  In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e l'abbandono del sistema delle quote lattiere.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5
(5)  È importante che queste priorità si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
(5)  Ove gli attuali programmi di sviluppo rurale degli Stati membri non includano misure sufficienti e pertinenti come quelle di cui nell'allegato II, è importante che queste priorità si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il sondaggio Eurobarometro 2007 intitolato "Atteggiamenti dei cittadini dell'UE nei confronti del benessere degli animali" mostra che un'ampia maggioranza dei cittadini dell'Unione europea (72%) ritiene che gli allevatori debbano essere remunerati per i maggiori costi che possono derivare loro dall'applicazione di standard più elevati di benessere degli animali. Inoltre, il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali che è stato allegato al trattato che istituisce la Comunità europea dal trattato di Amsterdam stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche agricole, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali.
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6
(6)  Data l'importanza delle summenzionate priorità comunitarie, è opportuno fare obbligo agli Stati membri d'includere nei programmi di sviluppo rurale operazioni legate a queste nuove sfide.
(6)  Data l'importanza delle summenzionate priorità comunitarie, è opportuno che gli Stati membri includano nei programmi di sviluppo rurale una parte maggiore delle operazioni legate a queste nuove sfide, ma solo qualora gli Stati membri stessi non abbiano finora attribuito un'importanza sufficiente a tali priorità comunitarie.
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7
(7)  Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con decisione 2006/144/CE del Consiglio, possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Occorre pertanto stabilire l'obbligo generale a carico degli Stati membri di rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da rendere possibile la modificazione dei programmi.
(7)  Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con decisione 2006/144/CE del Consiglio, possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Pertanto, gli Stati membri che non abbiano già adottato misure pertinenti dovrebbero essere incoraggiati a rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da rendere possibile la modificazione dei programmi.
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9
(9)  Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale devono essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto della disciplina sullo sviluppo rurale.
(9)  Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere, ove necessario, adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco non esaustivo dei tipi di operazioni, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto della disciplina sullo sviluppo rurale, che potrà in un secondo momento essere ampliato in base alle necessità dei singoli Stati membri.
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  È altresì opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1698/2005 in riferimento alle indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali. L'attuale disciplina, basata sul regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)1, di cui è prevista l'applicazione nel nuovo periodo di programmazione fino al 2009, dovrebbe essere prorogata fino al termine dell'attuale periodo di programmazione.
_______________________________
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
Emendamento 8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10
(10)  Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.
(10)  Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare aiuti per tali operazioni, senza cofinanziamento nazionale supplementare. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare la stessa opzione per il trasferimento di innovazioni dalla ricerca applicata.
Emendamento 9
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11
(11)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori], i proventi della modulazione complementare devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.
(11)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori], i proventi della modulazione complementare, ove non già previsti dagli Stati membri che applicano la modulazione volontaria a norma del regolamento (CE) n. 378/20071, devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno delle operazioni sia esistenti sia nuove relative alle nuove sfide, conformemente alle decisioni di ciascuno Stato membro. Occorre tuttavia fare in modo di non scoraggiare la produzione agricola nei casi in cui il suo contributo allo sviluppo rurale sia di importanza vitale.
_________________
1 Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
Emendamento 10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  È opportuno che tali operazioni siano coerenti con le operazioni finanziate dagli altri fondi comunitari, in particolare dai Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione).
Emendamento 11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12
(12)  In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante di detti fondi, si deve fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.
(12)  In considerazione dell'uso complementare e specifico di detti fondi, non deve essere alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale; pertanto, anche nell'impiego dei fondi ai fini delle nuove priorità dovrà essere rispettato l'equilibrio tra gli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Emendamento 12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Al fine di garantire ai programmi di sviluppo regionale risorse finanziarie adeguate, occorre introdurre una maggiore flessibilità per permettere inoltre l'uso, all'interno del medesimo Stato membro, delle risorse dei Fondi strutturali ancora non spese (sottorubrica 1b) a tale scopo.
Emendamento 28
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 5 – paragrafo 7
(-1) All'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal Fondo siano conformi al trattato e al diritto derivato. A tal fine, tutte le operazioni finanziate dal FEASR devono essere destinate direttamente agli agricoltori.
Emendamento 13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 12 bis – paragrafo 1
1.  In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.
1.  In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro, in consultazione con le autorità regionali e locali, è invitato a rivedere il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.
Emendamento 14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, dei tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri presentano nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze e qualora operazioni siffatte non siano già previste, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:
Emendamento 15
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
d) biodiversità.
d) conservazione e sfruttamento sostenibile della biodiversità.
Emendamento 29
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Tutte le operazioni sono destinate direttamente agli agricoltori.
Emendamento 16
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2
Gli Stati membri possono scegliere in base all'elenco indicativo dei tipi di operazioni riportato nell'allegato II del presente regolamento e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, purché queste siano attinenti alle priorità menzionate al primo comma e siano finalizzate al conseguimento degli effetti potenziali di cui all'allegato II.
Gli Stati membri, in consultazione con le autorità regionali e locali, possono scegliere in base all'elenco indicativo dei tipi di operazioni riportato nell'allegato II del presente regolamento e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, anche nel settore della pesca in acque interne, purché queste siano attinenti alle priorità menzionate al primo comma e siano finalizzate al conseguimento degli effetti potenziali di cui all'allegato II.
Emendamento 17
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono alla realizzazione di sinergie con operazioni analoghe finanziate da altri fondi comunitari, e in particolare i Fondi strutturali, e, se del caso, sviluppano approcci integrati in relazione a strategie, misure e finanziamenti.
Emendamento 18
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 ter (nuovo)
(3 bis)  È inserito il seguente articolo 16 ter:
"Articolo 16 ter
Innovazione e trasferimento di know-how dalla ricerca applicata
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, dei tipi di operazioni che mirano al trasferimento di innovazione dalla ricerca applicata all'economia rurale.
2.  A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali."
Emendamento 19
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 30
(4 bis)  L'articolo 30 è sostituto dal seguente:
"Articolo 30
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v) può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico, l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la gestione idrica."
Emendamento 20
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 36 – lettera a – alinea
(4 bis)  All'articolo 36, lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente:
"a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, nonché delle superfici utilizzate per la pesca in acque interne, in particolare:"
Emendamento 30
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 39 – paragrafo 5 bis (nuovo)
(4 quater)  All'articolo 39 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
"5 bis. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle colture agricole e degli animali che presentino un interesse sotto il profilo del patrimonio culturale per le operazioni non contemplate dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Emendamento 21
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, approvate dopo il 1° gennaio 2010.
5 bis.  Durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni, sia già in essere sia nuove, relative alle nuove priorità, conformemente alla decisione presa da ciascuno Stato membro.
Emendamento 32
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 69 – paragrafo 5 ter
(5 ter)  Se, alla chiusura del programma, l'importo complessivamente speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio comunitario fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis.
soppresso
Emendamento 22
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 70 – paragrafo 4 bis (nuovo)
7 bis)  All'articolo 70 è aggiunto il seguente paragrafo 4 ter:
"4 ter. In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, un importo equivalente alle risorse ricavate dalla modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] può essere impiegato senza cofinanziamento nazionale supplementare."
Emendamento 23
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 93
(9 bis)  L'articolo 93 è sostituito dal seguente:
"Articolo 93
Abrogazione
[...] Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 13, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 17 a 20, dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 55, paragrafo 4, e della parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all'articolo 15, paragrafo 3. [...]
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007. [...]"
Emendamento 24
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Allegato – tabella – prima riga
a bis) la prima riga è sostituita dalla seguente :
"22(2) Sostegno all'insediamento (*) 75 000
_______________
(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 50 000 euro oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 50 000 euro. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 75 000 euro."
Emendamento 25
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Allegato II – Priorità: energie rinnovabili – riga 4 bis (nuova)

Emendamento

Produzione e utilizzo di energia solare, eolica e geotermica e della cogenerazione di calore

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Sostituzione dei combustibili fossili

Articolo 53: diversificazione in attività non agricole

Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Emendamento 26
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Allegato II – Priorità: gestione delle risorse idriche – riga 1 bis (nuova)

Emendamento

Gestione dei rischi di inondazione

Articolo 39: pagamenti agro ambientali

Migliore capacità di gestione delle acque in caso di inondazioni

Articolo 41: investimenti non produttivi

Emendamento 27
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Allegato II – Nuova priorità

Priorità: abbandono del sistema delle quote lattiere

Tipi di operazioni

Misure

Effetti potenziali

Ammodernamento e produzione orientata al mercato

Programma pluriennale per l'abbandono del sistema delle quote lattiere

Aumento della competitività

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