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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 3 : INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 138 : Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1.   Ciascun deputato, gruppo politico o commissione può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento (1). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

2.   Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico al Presidente. Il Presidente dirime le questioni concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione motivata del Presidente è comunicata all'interrogante.

3.   Ciascun deputato, gruppo politico o commissione può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi. Come regola generale, il destinatario deve rispondere all'interrogazione entro sei settimane dal momento in cui l'interrogazione gli è stata trasmessa. Tuttavia ogni mese ciascun deputato, gruppo politico o commissione può designare una delle proprie interrogazioni come "prioritaria"; in tal caso il destinatario deve rispondere entro tre settimane dal momento in cui l'interrogazione gli è stata trasmessa.

4.   Un'interrogazione può essere sostenuta da deputati diversi dall'autore. Tali interrogazioni sono sottratte solo dal numero massimo di interrogazioni di cui, a norma del paragrafo 3, dispone l'autore e non da quello del sostenitore.

5.   Qualora a un'interrogazione non sia data risposta da parte del destinatario entro il termine di cui al paragrafo 3, la commissione competente può decidere di iscriverla all'ordine del giorno della sua riunione successiva.

6.   Le interrogazioni e le relative risposte, compresi gli eventuali allegati, sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

(1) Cfr. allegato III.
Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali - Informativa sulla privacy