I lavoratori frontalieri nell'Unione europea

DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDI
DOCUMENTO DI LAVORO
Serie Affari sociali
- W 16A -

Sintesi


INDICE

Introduzione

  1. 1. INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL LAVORO FRONTALIERO
  2. 1.1. Il concetto di lavoro frontaliero
    1.2. Libera circolazione, parità di trattamento e protezione sociale dei lavoratori frontalieri nell'UE
    1.3. Regime fiscale del lavoro frontaliero
    1.4. La compensazione fiscale transfrontaliera

  3. 2. LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA IN EUROPA OCCIDENTALE: APPROCCIO STATISTICO
  4. 2.1. Nota metodologica
    2.2. Risultati dell'analisi quantitativa

  5. 3. GLI OSTACOLI ALLA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA
  6. 3.1. Sicurezza sociale
    3.2. Imposte dirette
    3.3. Interazione tra imposte dirette e sicurezza sociale
    3.4. Importazione dei veicoli in franchigia temporanea
    3.5. Scarsezza di informazione e di cooperazione amministrativa
    3.6. Lo statuto dei lavoratori frontalieri in Svizzera

Allegato 1: Dati statistici sui lavoratori frontalieri

Allegato 2: Sintesi delle principali convenzioni bilaterali di doppia imposizione fiscale

Allegato 3: Regime fiscale e di sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri nell'UE


INTRODUZIONE

Il presente studio si propone di offrire un'idea della situazione e degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori frontalieri subordinati nell'Unione europea, come anche, per la loro rilevanza in termini umani e quantitativi, dei cittadini comunitari residenti nell'Unione che fanno la spola per lavorare, sempre come dipendenti, in Svizzera o nel Principato di Monaco, a San Marino, ecc. Considerato che la Svizzera accoglie quasi la metà dei lavoratori frontalieri presenti in Europa (circa 150.000 secondo le nostre stime), è stata svolta un'analisi del regime sociale, fiscale e di accesso al mercato del lavoro dei frontalieri occupati in questo paese.

La ricerca è stata compiuta sulla base di fonti giuridiche nazionali e comunitarie in vigore e in fase di elaborazione, di documenti messi a nostra disposizione dalle organizzazioni che rappresentano i lavoratori frontalieri a livello locale e della letteratura esistente in materia. Sin dall'inizio l'analisi delle petizioni presentate al Parlamento europeo, delle interrogazioni parlamentari scritte al Consiglio e alla Commissione europea, della giurisprudenza della Corte di giustizia europea in questo settore si è rivelata molto importante per definire gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera.

Lo studio è suddiviso in tre parti. Innanzitutto un capitolo è stato dedicato alla definizione della regolamentazione, in particolare in campo fiscale e di sicurezza sociale, riguardante il lavoro transfrontaliero. Il secondo capitolo fornisce un'idea quantitativa del fenomeno nell'Europa occidentale. Il terzo, infine, analizza sistematicamente gli ostacoli legislativi e concreti riscontrati per ciascuna frontiera nazionale alla mobilità transfrontaliera del lavoro dipendente.


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1. INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL LAVORO FRONTALIERO

1.1. IL CONCETTO DI LAVORO FRONTALIERO

Ciò che distingue il lavoratore frontaliero dal tradizionale lavoratore migrante è il fatto di essere residente in uno Stato e di lavorare in un altro. Mentre il secondo lascia il suo paese di origine, con o senza la sua famiglia, per abitare e lavorare in un paese diverso dal suo, il frontaliere ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.

Tuttavia risulta impossibile stabilire un concetto univoco che comprenda criteri obiettivi per la definizione del lavoro frontaliero. Tale concetto copre infatti realtà diverse, a seconda che si consideri l'accezione comunitaria - enunciata in particolare in materia di sicurezza sociale - o le numerose definizioni contenute nelle convenzioni bilaterali di doppia imposizione - valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri.

In virtù della normativa comunitaria, l'espressione "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale) (1). Questa definizione, che, oltre agli elementi intrinseci dello spostamento dal domicilio al luogo di lavoro attraverso una frontiera, conserva la condizione temporanea del ritorno quotidiano o settimanale al domicilio, si applica tuttavia solamente alla protezione sociale dei lavoratori in questione all'interno dell'Unione europea.

In campo fiscale, le convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che determinano il regime fiscale dei lavoratori frontalieri, fissano invece definizioni maggiormente restrittive, che impongono inoltre un criterio spaziale, secondo il quale il fatto di risiedere e lavorare in una zona frontaliera in senso stretto, definita in modo variabile in ciascuna convenzione fiscale, è considerato un elemento costitutivo del concetto di lavoro frontaliero.

Il primo problema riflette dunque la mancanza di una definizione uniforme del lavoro frontaliero che, secondo i criteri fissati, può portare nella pratica all'identificazione di diverse categorie di popolazione.

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1.2. LIBERA CIRCOLAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE SOCIALE DEI LAVORATORI FRONTALIERI NELL'UE

I lavoratori frontalieri residenti e occupati nell'Unione europea godono, come tutti i lavoratori migranti, del principio di non discriminazione e della parità di trattamento previsti per i lavoratori che si spostano sul territorio dell'Unione. Più in particolare, il regolamento n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea (2) prevede all'articolo 7 la parità di trattamento per tutte le condizioni di occupazione e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o rioccupazione, se il lavoratore è disoccupato. In materia di diritto del lavoro, il frontaliere è soggetto, come il migrante, alla legislazione del paese in cui è occupato. In virtù dell'articolo 7, paragrafo 2 del medesimo regolamento, egli beneficia degli stessi vantaggi sociali e fiscali di cui godono i cittadini di tale paese.

In materia di protezione sociale, i principi e il regime applicabili ai lavoratori frontalieri sono, salvo in alcuni casi specifici, gli stessi che in generale sono validi per tutti i lavoratori migranti all'interno della Comunità europea (3).

Il regolamento CEE n. 1408/71 (4) di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e il relativo regolamento di applicazione n. 574/72 (5) comprendono tra l'altro disposizioni specifiche riguardanti talune prestazione destinate ai lavoratori frontalieri. Questi ultimi, in linea di principio, godono di vantaggi di cui non beneficiano gli altri lavoratori migranti, come per l'accesso transfrontaliero alle prestazioni sanitarie.

Tuttavia, i problemi da essi incontrati riguardo al loro statuto sociale e familiare non sono necessariamente legati alla loro qualità di lavoratori frontalieri. Si tratta piuttosto di problemi comuni ad altre categorie di migranti - dovuti in particolare alle differenze tra le legislazioni nazionali e alla totale assenza di coordinamento dei sistemi nazionali di regimi complementari non legali, specialmente nel settore delle pensioni - che i frontalieri conoscono con maggiore urgenza e maggiore intensità per il fatto di trovarsi, per la loro stessa situazione, in prima linea nell'applicazione del diritto europeo della sicurezza sociale.

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1.3. IL REGIME FISCALE DEL LAVORO FRONTALIERO

In assenza di una competenza comunitaria precisa (6), il regime fiscale al quale sono soggetti i lavoratori frontalieri rinvia interamente alle convenzioni fiscali bilaterali firmate dagli Stati europei al fine di evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali. Le regole e i criteri da esse fissati variano da un caso all'altro, e possono in particolare comprendere la tassazione del frontaliere nello Stato di residenza (es. convenzione franco-belga di doppia imposizione), nello Stato del luogo di lavoro (es. convenzione tra Paesi Bassi e Germania), o in entrambi (convenzione tra Svizzera e Germania).

Infatti, quando un reddito è percepito nel quadro di un lavoro transfrontaliero, più Stati possono, in virtù della propria sovranità fiscale, esigere di diritto di riscuotere un'imposta solo su questo reddito conformemente alla loro legislazione in materia. Al fine di evitare che tale reddito transnazionale sia tassato due volte (doppia imposizione), la vasta maggioranza degli Stati europei ha concluso convenzioni fiscali bilaterali, ampiamente uniformate secondo la convenzione modello dell'OCSE riguardante la doppia imposizione sul reddito e sul capitale. Mentre la regola generale enunciata dal modello dell'OCSE nel caso in cui la persona risieda in uno Stato e lavori in un altro è l'imposizione nello Stato del luogo di lavoro (7), il regolamento specifico in materia di lavoro frontaliero, contenuto nei trattati interstatali di doppia imposizione, attribuisce più spesso il diritto di tassazione allo Stato di residenza piuttosto che allo Stato del luogo di lavoro, quando il contribuente abita nella regione frontaliera di uno Stato e lavora nella regione frontaliera di un altro Stato, e a condizione che l'interessato ritorni regolarmente al suo domicilio. Se il luogo di residenza e/o quello di lavoro sono situati al di fuori della zona frontaliera, il reddito di tale lavoro è invece tassato alla fonte, vale a dire nel paese in cui il lavoratore è occupato.

In questo ultimo caso, al frontaliere viene trattenuto dal datore di lavoro e per conto dello Stato nel quale è occupato l'importo dell'imposta corrispondente al sistema previsto dalla legislazione fiscale di tale paese. Se il nucleo familiare ha altre fonti di reddito nel paese di residenza, in particolare grazie al lavoro del coniuge, può essere applicata la regola dell'aliquota effettiva: lo Stato del domicilio si riserva in tal caso il diritto di prendere in considerazione l'importo delle retribuzioni transnazionali per il calcolo dell'aliquota effettiva dell'imposta sugli altri redditi dell'interessato (8).

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1.4. LA COMPENSAZIONE FISCALE TRANSFRONTALIERA

Nel caso specifico dei lavoratori frontalieri, gli oneri di carattere pubblico incombono a due Stati mentre le risorse derivanti dall'imposta sul reddito, normalmente vanno solo a uno dei due, secondo le convenzioni volte a evitare la doppia imposizione.

In questo contesto, la compensazione fiscale transfrontaliera implica una ripartizione delle risorse fiscali al fine di annullare lo squilibrio tra gli oneri e le risorse delle collettività locali situate da una parte e dall'altra della frontiera, che sono toccate dal problema dei lavoratori frontalieri.

Questa compensazione finanziaria, adottata a livello intercantonale in Svizzera, è stata esportata con successo in taluni accordi fiscali bilaterali firmati dalla Svizzera, con varie modalità. Può concretizzarsi nel pagamento all'altro Stato, nel quadro dell'esecuzione di un accordo interstatale, di una percentuale della massa salariale lorda o netta dei redditi dei frontalieri, come nel sistema franco-svizzero, oppure di una percentuale delle imposte percepite, come nel sistema italo-svizzero. Nel sistema austro-svizzero e in quello tra la Germania e la Svizzera, infine, ciascuno Stato riscuote un'imposta sulla retribuzione dei lavoratori frontalieri secondo limiti ben definiti.

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2. LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA IN EUROPA OCCIDENTALE: APPROCCIO STATISTICO

2.1. NOTA METODOLOGICA

L'analisi quantitativa esatta del fenomeno transfrontaliero presenta considerevoli difficoltà a causa della carenza di dati statistici affidabili.

Non esistono infatti a livello europeo cifre recenti, compilate sulla base di un sistema standardizzato e armonizzato. Né la Comunità europea né l'OCSE o il Consiglio d'Europa dispongono di dati esatti in materia.

A livello nazionale, non vi sono censimenti periodici comparabili nei vari paesi. Le fonti e gli anni di riferimento dei dati a disposizione differiscono in misura notevole; le cifre pubblicate sono spesso variabili a seconda dei paesi e persino all'interno dello stesso paese, a seconda delle amministrazioni che le hanno compilate (servizi di sicurezza sociale, uffici di collocamento, servizi fiscali ecc.).

In generale, i dati disponibili provengono da cifre della sicurezza sociale, dai censimenti della popolazione e, per i frontalieri europei che lavorano in Svizzera, dai dati dell'Ufficio centrale degli stranieri a Berna.

Le fonti della sicurezza sociale presentano tuttavia un limite importante: i dati statistici che ne risultano sotto sottostimati. Occorre ad esempio considerare che in certi paesi i dipendenti con guadagni superiori a un certo tetto massimo o inferiori a una soglia minima non sono soggetti all'assicurazione sanitaria obbligatoria e pertanto non compaiono nelle statistiche. E' quanto accade in particolare in Germania e nei Paesi Bassi.

L'analisi è stata condotta sulla base di fonti bibliografiche e statistiche preesistenti.

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2.2. RISULTATI DELL'ANALISI QUANTITATIVA

Nonostante le forti variazioni delle cifre secondo le fonti considerate e secondo la situazione economica rilevabile ogni anno nei diversi paesi, ci sembra possibile trarre dalle informazioni raccolte le seguenti conclusioni, riportate in modo schematico nelle tabelle I e II in allegato.

Si può constatare che per nove paesi europei il fenomeno dei lavoratori frontalieri riveste una sicura importanza economica, sociale e umana. Cinque paesi, la Francia, l'Italia, il Belgio, la Germania e l'Austria, possono essere considerati i "paesi fornitori" più importanti di manodopera transfrontaliera. Cinque paesi - Svizzera, Lussemburgo, Germania, Monaco e Paesi Bassi - ne sono i principali fruitori.

La Francia è di gran lunga il primo paese "esportatore" di lavoro frontaliero in Europa: i francesi con residenza in Francia e occupati all'estero sono quasi 179.000. Sono occupati soprattutto in Svizzera (74.000 nel 1995), ma anche in Germania (45.000 nel 1995), in Lussemburgo (27.800 nel 1995) e nel Principato di Monaco (circa 18.000 nel 1994). Segue l'Italia, con i suoi circa 40.000 frontalieri, occupati per la vasta maggioranza in Svizzera.

Quest'ultimo paese accoglie, nonostante la recessione degli ultimi anni, quasi la metà di tutti i lavoratori frontalieri d'Europa (circa 151.000 nel 1995, secondo l'Ufficio federale degli stranieri).

Segue la Germania, paese in cui lavorano quasi 78.000 frontalieri dei paesi confinanti, in particolare in provenienza dalla Francia e, in minor misura, dai Paesi Bassi e dall'Austria. I residenti tedeschi che lavorano all'estero, principalmente in Svizzera, sono anch'essi relativamente numerosi (circa 31.000 nel 1995).

Il Lussemburgo, grazie alla sua posizione geografica, è il terzo polo di attrazione del lavoro transfrontaliero a livello europeo, con 54.000 frontalieri occupati sul suo territorio nel 1995, provenienti dalla Francia (27.800), dal Belgio (16.600) e dalla Germania (9.800).

I frontalieri belgi, infatti, lavorano principalmente in Lussemburgo e nei Paesi Bassi e, in minor misura, in Francia e in Germania, per un totale di quasi 39.000 persone che fanno la spola giornalemnte o settimanalmente. Anche il Principato di Monaco riveste un ruolo importante: nel 1993 occupava quasi 30.000 lavoratori frontalieri.

Come rivelano le cifre, si tratta principalmente di flussi transfrontalieri quasi a senso unico.

Le regioni periferiche del nord dell'Unione (paesi scandinavi) o del sud (verso la penisola iberica) registrano manifestazioni meno significative del fenomeno transfrontaliero, a causa della configurazione geografica del territorio o delle condizioni specifiche del mercato locale del lavoro.

Sommando tutti i dati raccolti riguardanti i flussi transfrontalieri in Europa occidentale, si ottiene un totale di circa 380.000 lavoratori frontalieri in media, tra il 1990 e il 1995 (9), che fanno la spola tra il loro paese di residenza e il paese in cui sono effettivamente occupati.

Se si considera che l'insieme della popolazione attiva nell'Unione europea era di 148 milioni nel 1995, si può facilmente calcolare che questa cifra rappresenta solo lo 0,26% del totale. La componente transfrontaliera del mercato del lavoro resta tuttavia fondamentale per lo sviluppo locale di certe regioni di frontiera (ad esempio, la grande regione europea di Saar-Lor-Lux-Trève/Palatinato, o la regione Mosa-Reno, tra il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi). D'altra parte, l'aspetto quantitativo dei flussi transfrontalieri non può da sola giustificare l'attenzione prestata a questo fenomeno, che trova piuttosto la sua importanza nel carattere rivelatore dei progressi e dei limiti della costruzione europea, nel quadro della realizzazione della libera circolazione delle persone.

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3. GLI OSTACOLI ALLA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA

Dall'analisi comparativa degli impedimenti alla mobilità transfrontaliera del lavoro dipendente sono risultati particolarmente rilevanti per i lavoratori frontalieri nell'Unione europea i seguenti ostacoli.

a) Sicurezza sociale:



b) Imposte dirette:



c) Interazione tra i sistemi fiscali e sociali degli Stati membri:



d) Vetture aziendali:



e) Mancanza di informazioni corrette per i frontalieri e di cooperazione tra le amministrazioni nazionali competenti (ruolo della rete EURES e del dialogo sociale transfrontaliero).

Infine, altre questioni legate alla realizzazione del mercato interno, quali la fiscalità indiretta, i controlli sulle persone fisiche alle frontiere interne dell'Unione e le transazioni transfrontalieri riguardano in modo particolare i lavoratori frontalieri, che sono i pinieri dell'integrazione europea.

Per concludere, è stata analizzata la situazione dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera.

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3.1. SICUREZZA SOCIALE

Poiché il regolamento 1408/71 ha creato solo un meccanismo di coordinamento, ma non di armonizzazione, dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea, persistono lacune nel ravvicinamento dei regimi legali di sicurezza sociale. Tali sistemi continuano dunque a variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. Da tali divergenze, e in particolare dall'assenza di una definizione comune delle condizioni per la concessione delle prestazioni, derivano vari problemi. Alcune difficoltà, ad esempio, riflettono l'assenza di una definizione comune del concetto di inabilità al lavoro e delle differenze nella valutazione del grado di invalidità (10), nonché la diversità dei sistemi di calcolo degli anni di contribuzione considerati e dell'età necessaria per ottenere la pensione (11).

Inoltre, il regolamento, la cui procedura di modifica richiede l'unanimità in seno al Consiglio (base giuridica: artt. 51 e 235 del Trattato CE), non tiene debitamente conto dell'introduzione in alcuni Stati membri di nuove forme di prestazioni sociali, che possono anche non corrispondere alle categorie tradizionali della sicurezza sociale che figurano nel regolamento stesso (es. assicurazione dipendenza in Germania (12)).

Infine, poiché il sistema comunitario di coordinamento instaurato dal regolamento 1408/71 non copre i regimi convenzionali di sicurezza sociale (13), vi è un'assenza totale di coordinamento dei sistemi nazionali di regimi non legali, in particolare nel settore del prepensionamento (14) e delle pensioni complementari, che determina l'impossibilità di esportare le prestazioni corrispondenti

Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sanitarie transfrontaliere, i familiari del frontaliere ne hanno diritto a condizione che esista un accordo in questo senso tra gli Stati interessati o tra le autorità competenti di tali Stati; i frontalieri pensionati e i loro familiari, invece, perdono questo diritto. A questo proposito sono stati presentati numerosi reclami (15) alle istituzioni europee (16).

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3.2. IMPOSTE DIRETTE

In caso di tassazione del frontaliere nel paese in cui è occupato, la maggioranza degli Stati membri applicano un regime di tassazione diverso da quello riservato ai residenti, vale a dire il regime per i non residenti. Molto spesso questo regime comporta un'imposta superiore rispetto a quelle a carico delle persone che esercitano la stessa attività nel loro paese di residenza e non prevede la concessione degli sgravi fiscali concessi ai residenti in base alla situazione familiare, né delle varie deduzioni di cui godono questi ultimi, partendo dall'idea che tali vantaggi debbano essere concessi dal paese di residenza (17). Allo stesso tempo, i frontalieri non possono neppure beneficiare dei vantaggi corrispondenti nel loro paese di residenza, per l'assenza o per l'insufficienza dei redditi imponibili in questo paese.

Questa situazione, insieme alla mancanza di coordinamento delle normative in materia di fiscalità diretta, viola il principio della non discriminazione, ormai affermatosi anche in materia fiscale dalla Corte di giustizia CE sulla base, tra l'altro, degli articoli 48 e 52 del Trattato CE (18).

A livello comunitario, il concetto di "incidenza diretta" sull'instaurazione del mercato comune, contenuto nell'articolo 100 del Trattato CE, ha sinora limitato le possibilità di intervento della Commissione europea. Quest'ultima, dopo essersi vista bocciare la proposta del 1979 (19), ritirata nel 1992, che riguardava l'armonizzazione delle disposizioni relative alla tassazione sui redditi in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e nella quale introduceva il principio della tassazione di tutti i lavoratori frontalieri nel paese di residenza, nel 1993 ha rivoltouna Raccomandazione agli Stati membri (20), riguardante la tassazione di certi redditi ottenuti da persone non residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, mirata a garantire una tassazione non discriminatoria dei frontalieri che percepiscono almeno il 75% dei loro redditi complessivi nello Stato in cui lavorano e nel quale sono soggetti a imposizione fiscale. Numerosi Stati membri si sono già adeguati al contenuto della raccomandazione (21).

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3.3. INTERAZIONE TRA IMPOSTE DIRETTE E SICUREZZA SOCIALE

Nella tendenza alla crescente fiscalizzazione dei sistemi di sicurezza sociale in atto nella maggioranza degli Stati membri, l'interazione tra i regimi di imposizione diretta e il finanziamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale costituisce il problema forse principale e specifico del lavoro frontaliero, nel caso in cui i contributi sociali sono versati in un paese e le imposte in un altro (22). Pertanto può accadere che un frontaliere debba pagare due volte per la sicurezza sociale (è il caso dei residenti italiani o belgi (23) che lavorano in Francia) oppure che paghi molto poco (l'ipotesi inversa).

I regolamenti comunitari di coordinamento non riguardano l'aspetto finanziario della sicurezza sociale. Il principio di risoluzione dei conflitti ivi enunciato è quello del pagamento dei contributi e delle prestazioni secondo la legislazione del paese competente, vale a dire del paese del luogo di lavoro. In tal modo, poiché in questi ultimi anni gli Stati membri hanno sempre più la tendenza a finanziare i loro sistemi di sicurezza sociale mediante fonti diverse dai contributi, in particolare mediante entrate fiscali, "le misure di trasferimento degli oneri dai datori di lavoro agli Stati e dagli Stati ai privati cittadini di ciascun paese determinano per i lavoratori frontalieri nuove disparità che spesso costituiscono oneri doppi se non l'assenza di prestazioni" (24). I lavoratori frontalieri belgi occupati nei Paesi Bassi, ad esempio, devono subire l'aumento dei contributi sociali nel paese in cui lavorano senza poter usufruire della riduzione corrispondente delle imposte dirette in questo stesso paese. Infatti, la riforma della fiscalità e dei premi sociali introdotta nel 1994 nei Paesi Bassi, che prevede un sensibile rialzo dei contributi della sicurezza sociale, compensato da una riduzione dell'imposta sul reddito da lavoro - seguita da un nuovo ammorbidimento fiscale dal 1° gennaio 1995 - si è concretata per i frontalieri belgi, assoggettati all'imposta nel paese di residenza, in una considerevole perdita di reddito (25).

Inoltre, considerata la natura spesso ambigua di certe forme di finanziamento della sicurezza sociale, mediante contributi fiscali e contributi sociali, i governi nazionali ne deducono la possibilità di applicare questi pagamenti sia alle persone affiliate al sistema nazionale di sicurezza sociale sia alle persone residenti nel paese ma affiliate al sistema di sicurezza sociale di un altro Stato membro. Ne deriva che i lavoratori frontalieri pagano i contributi sociali e ricevono le prestazioni della sicurezza sociale nel paese in cui sono occupati, partecipando in più al finanziamento del sistema di sicurezza sociale del paese di residenza, dove pagano le imposte. E' in particolare il caso dei frontalieri francesi (26), che devono pagare il Contributo Sociale Generalizzato (CGS) e, dal 1997, il Contributo al rimborso del debito sociale (CRDS) in Francia (27).

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3.4. IMPORTAZIONE DI VEICOLI IN FRANCHIGIA TEMPORANEA

Vi sono due insiemi di questioni riguardanti l'utilizzo da parte dei lavoratori frontalieri di veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono residenti (28). Innanzitutto si pone il problema generale della doppia imposizione su un veicolo immatricolato in uno Stato membro che non è quello della residenza abituale del proprietario (29), poiché la tassazione dei veicoli a motore non è stata oggetto di un coordinamento significativo a livello europeo. Si pone inoltre in modo specifico per i frontalieri la questione, legata alla prima, della libera circolazione nel paese di residenza con una vettura aziendale, acquistata e immatricolata nello Stato in cui ha sede l'impresa che li ha assunti.

E' stata presentata al Parlamento europeo tutta una serie di petizioni da parte di lavoratori frontalieri (in particolare tra Germania e Danimarca) ai quali l'utilizzo nello Stato di residenza della vettura acquistata e immatricolata nello Stato del luogo di lavoro, di proprietà dell'impresa in cui lavorano, è precluso oppure soggetto a doppia imposizione. Infatti, le autorità competenti di taluni Stati membri autorizzano i frontalieri a utilizzare la vettura aziendale esclusivamente per recarsi direttamente e per il tragitto più breve dal domicilio alla frontiera in prossimità del luogo di lavoro, vietando loro l'utilizzo del veicolo per qualsiasi spostamento professionale sul territorio nazionale e per gli spostamenti accessori di carattere privato, benché questi ultimi facciano parte dei vantaggi salariali concessi loro dal datore di lavoro.

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3.5. MANCANZA DI INFORMAZIONE E DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovunque in Europa i problemi incontrati dai lavoratori frontalieri risultano accresciuti da una mancanza di informazione corretta degli interessati e, soprattutto, dalla mancanza di informazione e di cooperazione tra le amministrazioni nazionali competenti. Ad esempio, quando è entrata in vigore la nuova convenzione fiscale tra Francia e Italia, che ha introdotto il principio della tassazione dei frontalieri nel paese di residenza, i frontalieri italiani si sono trovati da un giorno all'altro a dover dichiarare il reddito percepito in Francia al fisco italiano, senza esserne stati informati. Ciò ha provocato la denuncia da parte dell'amministrazione italiana delle imposte dirette, per l'omissione della dichiarazione del reddito frontaliero e la richiesta di pagamento di una sanzione pari al 431% della somma dovuta. Da parte sua, il fisco francese ha continuato, anche dopo la ratifica della nuova convenzione fiscale, la ritenuta alla fonte sugli stipendi dei frontalieri già tassati in Italia. Analogamente, la pratica relativa a una domanda di pensionamento all'estero tra i Paesi Bassi e la Germania impiega spesso più di due anni, causando così gravi problemi di protezione sociale per le persone aventi diritto a pensioni di reversibilità, di inabilità totale al lavoro e di invalidità. Gli esempi di questo tipo sono numerosi.

Il servizio EURES (30) è una rete europea mirata a sviluppare gli scambi di informazioni e la cooperazione previsti nel regolamento 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda le informazioni sul mercato del lavoro negli altri Stati membri e le condizioni di vita e di lavoro all'estero (ivi compresa la fiscalità e il diritto sociale). Nell'ambito della rete EURES esistono strutture specifiche per le regioni frontaliere, le reti EURES transfrontaliere, che centrano l'attenzione sui bacini di occupazione con flussi rilevanti di manodopera. La loro specificità rispetto alle altre reti EURES consiste nel fatto che esse implicano un partenariato tra più istituzioni, costituito in particolare dalle parti sociali a livello locale, sindacati e associazioni dei datori di lavoro, e dai servizi pubblici per l'occupazione. Infatti, la loro azione è sempre strettamente legata a quella dei Consigli sindacali interregionali - attualmente ne esistono 33 - coordinati dalla Confederazione europea dei sindacati.

Attualmente esistono 13 EURES transfrontaliere e altre 4 sono in corso di elaborazione.

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3.6. LO STATUTO DEI LAVORATORI FRONTALIERI IN SVIZZERA

La situazione dei frontalieri abitanti nell'Unione europea che si spostano per lavorare nella Confederazione Elvetica presenta alcune notevoli peculiarità rispetto a quella dei frontalieri che lavorano e risiedono nell'Unione europea (31).

Infatti, mentre all'interno dell'Unione europea il loro statuto si fonda sulla libera circolazione, definita dal trattato di Roma, che si concreta nell'affermazione del principio della non discriminazione tra i frontalieri e i residenti, la Svizzera ha un regime di soggiorno e di occupazione fondato sul permesso di lavoro. Tale permesso è concesso, in generale, per un anno; vi è specificata la retribuzione, che deve rispettare il minimo salariale del cantone, definito dall'Ufficio cantonale del lavoro. Il permesso è concesso solo se il lavoratore ha trovato un datore di lavoro, e dopo aver verificato che non vi siano iscritti nelle liste locali di collocamento per lo stesso genere di incarico. La concessione dei permessi in ciscun cantone è subordinata a una quota minima di lavoratori nazionali presenti in ogni impresa (32).

I problemi più gravi incontrati dai frontalieri che lavorano in Svizzera riguardano la protezione sociale e sono sostanzialmente i seguenti (33).

In materia di assicurazione malattia, i frontalieri residenti in un paese dell'Unione europea e occupati in Svizzera, e i loro familiari, possono sottoscrivere il sistema obbligatorio, definito dalla Confederazione elvetica per la popolazione residente. Questo sistema è stato recentemente sottoposto a una riforma sostanziale con la legge federale del marzo 1994 (LAMAL), entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Questa nuova legislazione, che subordina alla condizione della residenza il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia, prevede per i frontalieri che tale assicurazione termini con il pensionamento o la disoccupazione completa, in ogni caso con l'abbandono dell'attività lucrativa in Svizzera. Ciò significa che non esiste più lo statuto di ex frontaliere: dal momento in cui il frontaliere perde il posto di lavoro, perde automaticamente il beneficio dell'assicurazione svizzera e deve quindi avviare le pratiche necessarie nello Stato di residenza per assicurarsi una nuova copertura.

Disoccupazione totale dei frontalieri che hanno versato i contributi in Svizzera: l'importo delle prestazioni non è calcolato direttamente sulla retribuzione reale ma sulla base di una retribuzione di riferimento, corrispondente a un impiego equivalente nel paese di residenza. Il risultato è un salario ampiamente inferiore alla retribuzione reale, mentre il frontaliere ha versato i contributi in base al salario reale. Questo problema si pone in modo molto acuto soprattutto per i frontalieri italiani (34) e francesi.

Pensione di invalidità svizzera: i frontalieri percepiscono le prestazioni sociali e i rimborsi unicamente per le patologie legate all'invalidità (rendite ordinarie). Per il resto (rendite straordinarie, alle quali hanno diritto i residenti), ciascuno deve provvedere alla propria copertura sociale presso una società mutualistica privata, sia in Svizzera sia nel paese di residenza. Inoltre, l'invalidità insorta a un anno dalla cessazione dell'attività in Svizzera non dà diritto a nessuna prestazione.

Assicurazione vecchiaia e superstiti: il regime applicabile è quello dell'A.V.S., la cui seconda revisione è entrata in vigore il 1 gennaio 1997. Tale revisione ha sostituito la "rendita per coppia", per il calcolo della quale non si teneva conto del luogo di residenza del coniuge, con una rendita individuale per ciascun coniuge e ha instaurato nuovi bonifici per compiti educativi, di cui non è possibile beneficiare a meno che non si risieda in Svizzera. Inoltre, i frontalieri che hanno versato contributi per meno di un anno in Svizzera non hanno diritto ad una pensione di vecchiaia né al rimborso dei contributi versati all'A.V.S. Inoltre, pur versando contributi come tutti i salariati residenti nella Confederazione elvetica, i frontalieri non possono beneficiare di talune prestazioni di vecchiaia e invcalidità, che restano legate alla residenza in Svizzera (35).

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Allegato 1:

DATI STATISTICI SUI LAVORATORI FRONTALIERI

I.

Paese di residenzaPaese ospitanteTransfrontalieri
SveziaFinlandia1.000 (1995)
NorvegiaSvezia2.210 (1990)
DanimarcaSvezia480 (1995)
SveziaDanimarca1.475 (1995)
DanimarcaGermania1.180 (1994)
GermaniaDanimarca1.015 (1994)
Irlanda del NordIrlanda3.300 (1996)
IrlandaIrlanda del Nord13.300 (1996)
Paesi BassiGermania15.470 (1994)
GermaniaPaesi Bassi1.350 (1994)
BelgioPaesi Bassi13.256 (1995)
Paesi BassiBelgio3.600 (1995)
BelgioGermania3.948 (1995)
GermaniaBelgio470 (1995)
Gran BretagnaFrancia381 (1993)
FranciaGran Bretagna346 (1994)
FranciaBelgio12.000 (1995)
BelgioFrancia5.600 (1995)
FranciaLussemburgo27.800 (1995)
BelgioLussemburgo16.600 (1995)
GermaniaLussemburgo9.800 (1995)
FranciaGermania45.000 (1995)
FranciaSvizzera73.940 (1995)
ItaliaSvizzera36.558 (1995)
GermaniaSvizzera31.129 (1995)
SvizzeraGermania1.000 (1995)
AustriaSvizzera8.270 (1995)
AustriaGermania12.000 (1991)
GermaniaAustria1.459 (1987)
AustriaLiechtenstein4.000 (1991)
ItaliaAustria596 (1991)
AustriaItalia100 (1991)
ItaliaFrancia1.700 (1995)
FranciaItalia280 (1990)
ItaliaMonaco5.000 (1995)
FranciaMonaco17.925 (1994)
ItaliaSan Marino3.302 (1995)
SpagnaFrancia2.000 (1990)
FranciaSpagna500 (1990)
FranciaAndorra815 (1990)
SpagnaAndorra?
SpagnaPortogallo?
PortogalloSpagna?

TOTALE: CIRCA 380.000 FRONTALIERI IN EUROPA IN MEDIA TRA IL 1990 E IL 1995

Nota: le fonti di questi dati sono riportate al capitolo 2 dello studio.


II..

Paese ospitantePaese di origineNumeroTotale
SvizzeraFrancia73.940 (1995) 
 Italia36.558 (1995) 
 Germania31.129 (1995) 
 Austria8.270 (1995)149.897
GermaniaPaesi Bassi15.470 (1994) 
 Belgio3.948 (1995) 
 Francia45.000 (1995) 
 Austria12.000 (1991) 
 Danimarca1.180 (1994)77.598
LussemburgoFrancia27.800 (1995) 
 Belgio16.600 (1995) 
 Germania9.800 (1995)54.200
MonacoFrancia17.925 (1994) 
 Italia5.000 (1995)22.925
BelgioFrancia11.006 (1993) 
 Paesi Bassi3.600 (1995) 
 Germania470 (1995)15.076
Paesi BassiBelgio13.256 (1995) 
 Germania1.350 (1994)14.606
FranciaBelgio6.301 (1993) 
 Italia1.700 (1995) 
 Spagna2.000 (1990)10.031

Nota: le fonti di questi dati sono riportate al capitolo II dello studio.


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Allegato 2:

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BILATERALI DI DOPPIA IMPOSIZIONE

PAESEREGIME DI TASSAZIONE DEI FRONTALIERICONVENZIONI
Lussemburgo - GermaniaImposizione alla fonte. Inesistenza della zona frontaliera. Non esistono disposizioni specifiche sul lavoro frontaliero23.08.1958 e protocollo complementare del 15.6.1973 articolo 10
Lussemburgo - BelgioImposizione alla fonte. Inesistenza della zona frontaliera.17.09.1970, articolo 15, § 1 e 2
Lussemburgo - FranciaImposizione alla fonte. Inesistenza della zona frontaliera.01.04.1958, modificato il 08.09.1970
Francia - GermaniaImposizione nello Stato di residenza se il luogo di lavoro e la residenza si situano nella zona frontaliera (30 km sul lato tedesco e dipartimenti Haut-Rhin, Bas-Rhin e Moselle sul lato francese per i frontalieri francesi e 20 km per i frontalieri tedeschi), altrimenti imposizione alla fonte.21.07.1959 e clausola addizionale del 28.09.1989, articolo 13
Francia - BelgioImposizione nel luogo di residenza; zona frontaliera di 20 km su entrambi i lati della frontiera, da cui un elenco di comuni frontalieri. Necessità di presentare una "carta di frontaliere" per essere considerato tale.15.02.1971, articolo11, §2
Francia - ItaliaImposizione nello Stato di residenza. La zona frontaliera è costituita dai dipartimenti francesi e dalle regioni italiane di confine.

05.10.1989

articolo 15

Francia - SpagnaImposizione nello Stato di residenza se il luogo di lavoro e la residenza si situano nella zona frontaliera di 10 km, da cui un elenco di comuni allegato all'Accordo del 1961.

27.06.1973 articolo 15

Accordo speciale del 1961, articoli 1-5

Francia - SvizzeraDue casi diversi: imposta alla fonte per i lavoratori frontalieri occupati o residenti nel cantone di Ginevra; imposizione nello Stato di residenza per i frontalieri occupati o residenti nei cantoni confinanti con la Francia ad eccezione di Ginevra.09.09.1966. Accordo del 29.01.1973 per i frontalieri occupati a Ginevra e accordo del 11.04.1983, articolo 1, per gli altri cantoni
Svizzera - GermaniaImposizione nel luogo di residenza, zona frontaliera di 30 km da entrambi i lati della frontiera, da cui un elenco di distretti. Il protocollo aggiuntivo del 1992 prevede un prelevamento del 4,5% alla fonte a partire dal 01.01.199411.08.1971, articolo 15, e protocollo aggiuntivo del 21.12.1992
Svizzera - AustriaImposizione nel luogo di residenza con possibilità di ripartire le imposte con un prelevamento alla fonte in Svizzera dell'1% sulla massa salariale, defalcando l'imposta di residenza (diritto riservato ai cantoni)

30.01.1974,

articolo 15

Svizzera - ItaliaImposizione alla fonte nel cantone del Ticino, zona frontaliera di 20 km09.03.1976
Italia - AustriaImposizione nello Stato di residenza se residenza e occupazione sono "in prossimità della frontiera". Nessuna definizione di zona frontaliera

29.06.1981,

articolo 15

Belgio - GermaniaImposizione nel paese di residenza se l'occupazione e la residenza si situano nella zona frontaliera (elenco di comuni su entrambi i lati della frontiera, compresi in una fascia di 20 km a partire dal confine), altrimenti imposizione alla fonte

11.04.1967

articolo 15, § 3 e Protocollo allegato alla convenzione

Belgio - Paesi BassiImposizione nello Stato di residenza, a condizione che occupazione e residenza siano nella zona frontaliera (elenco di comuni sul lato belga e elenco di regioni sul lato olandese), altrimenti imposizione alla fonte. Eccezione: gli olandesi residenti in Belgio dal 1970 sono sempre tassati nei Paesi Bassi (luogo di lavoro)

19.10.1970,

articolo 15, § 3 e Protocollo allegato, punti IX e X

Paesi Bassi - GermaniaImposizione nello Stato del luogo di lavoro. La situazione personale e familiare del frontaliere viene presa in considerazione solo se almeno il 90% del suo reddito mondiale (che deve rappresentare il 90% del reddito complessivo familiare se il frontaliere è coniugato) proviene da fonti tassate dallo Stato del luogo di lavoro.

16.06.1959 e clausola addizionale del 13.03.1980,

articolo 1

Germania - AustriaImposizione nello Stato di residenza, a condizione che occupazione e residenza siano situati nella zona frontaliera di 30 km su entrambi i lati della frontiera, altrimenti imposizione nello Stato del luogo di lavoro.

4.10.1954 e clausola addizionale dell'08.07.1992

articolo 9 e punto 24 del Protocollo allegato

Germania - DanimarcaImposizione nello Stato del luogo di lavoro: nessuna disposizione specifica sul lavoro frontaliero

30.01.1962

articolo 9, § 1 e 2

Regno Unito - Repubblica d'Irlanda

Imposizione nello Stato del luogo di lavoro,

non esclusiva

02.06.1976
Regno Unito - FranciaImposizione nello Stato di residenza21.06.1963
Spagna - PortogalloImposizione nello Stato di residenza. Non esiste il concetto di zona frontaliera (che invece esisteva nel trattato precedente del 29.05.1968)

26.10.1993

articolo 15

Danimarca - Svezia

Imposizione nello Stato del luogo di lavoro.

Nessuna definizione di zona frontaliera, ma lavoro a titolo principale per almeno 6 mesi (regola dei 183 giorni) durante l'anno fiscale in questione.

Per i lavoratori frontalieri prima del 01.01.1997: imposizione nello Stato di residenza.

Accordo del 28.06.1996 tra Danimarca e Svezia, che annulla i punti VII e VIII del Trattato Nordico di doppia imposizione del 12.12.1989
Finlandia - Svezia; Norvegia - Finlandia e Norvegia - SveziaImposizione nello Stato di residenza, a condizione di risiedere in un comune di frontiera tra Finlandia e Svezia o Finlandia e Norvegia.

12.12.1989

Trattato nordico di doppia imposizione, punto VII del Protocollo allegato


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Allegato 3:

REGIME FISCALE E DI SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI FRONTALIERI NELL'U.E.

PAESEIMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI SOCIALIQUESTIONI SPECIFICHE
Lussemburgo - GermaniaImposte e contributi sociali nel paese del luogo di lavoro

- Applicazione regola del tasso effettivo nell'imposta sui redditi transfrontalieri

- età pensionabile

Lussemburgo - BelgioImposte e contributi sociali nel paese del luogo di lavoro

- Regola del tasso effettivo nell'imposta sui redditi frontalieri

- Termini diversi per il passaggio dalla assicurazione di malattia all'assicurazione di invalidità

- Sospensione del contratto di lavoro per cause di forza maggiore

- Sovrimposta

Lussemburgo - FranciaImposte e contributi sociali nel paese del luogo di lavoro

- Regola del tasso effettivo nelle imposte sui redditi frontalieri

- età pensionabile

- pensione complementare

Francia - GermaniaImposizione nel paese di residenza se occupazione e residenza sono nella zona frontaliera, altrimenti imposizione alla fonte

- Regola di imputazione dell'imposta francese sull'imposta straniera, quando il reddito frontaliero è tassato alla fonte

- C.R.D.S. e C.S.G. in Francia

- Assicurazione dipendenza in Germania

- Età pensionabile

- Diversi criteri per l'invalidità

- Cure sanitarie transfrontaliere per i familiari del pensionato

Francia - Belgio

Imposizione nel luogo di residenza se l'occupazione e la residenza sono nella zona frontaliera.

In Belgio: imposte dirette elevate e trattenute sociali ridotte (13%)

In Francia: imposte dirette ridotte e trattenute sociali elevate (18-24%)

Conseguenza: doppio prelevamento di contributi sociali per i frontalieri belgi che lavorano in Francia (che pagano i contributi sociali in Francia e l'imposta sul reddito in Belgio)

- C.R.D.S. e C.S.G. in Francia; contributo speciale per la sicurezza sociale in Belgio

- assegni familiari per i frontalieri belgi in Francia

- contributo speciale per la sicurezza sociale in Belgio

- prepensionamento (condizione di residenza)

- cessazione anticipata di attività e pensione complementare in Francia

- congedi in Belgio

- cure sanitarie tranfrontaliere per i frontalieri in pensione

Francia - Italia

Imposizione nello Stato di residenza, se residenza e occupazione sono nella zona frontaliera

In Italia: imposte dirette elevate (22% sul salario lordo) e trattenute sociali ridotte

In Francia: imposte dirette ridotte e trattenute sociali elevate (18-24%)

Conseguenza: doppio prelevamento di contributi sociali per i frontalieri italiani che lavorano in Francia (pagano i contributi sociali in Francia e l'imposta sul reddito in Italia)

- C.S.G. e C.R.D.S. in Francia

- sussidio di disoccupazione per i frontalieri italiani in Francia

Francia - SpagnaImposizione nello Stato di residenza, se l'occupazione e la residenza sono nella zona frontaliera 
Italia - AustriaImposizione nello Stato di residenza se la residenza e l'occupazione sono "in prossimità della frontiera" 
Belgio - GermaniaImposizione nel paese di residenza se l'occupazione e la residenza si situano nella zona frontaliera.

- Assicurazione dipendenza in Germania

- pensioni di invalidità in Germania

- sospensione del contratto di lavoro per cause di forza maggiore

- accesso alle cure sanitarie transfrontaliere per i frontalieri pensionati

Belgio - Paesi Bassi

Imposizione nello Stato di residenza, se l'occupazione e la residenza si situano nella zona frontaliera. Eccezione: gli olandesi residenti in Belgio dal 1970 sono sempre tassati nei Paesi Bassi (luogo di lavoro).

Imposte molto elevate in Belgio e forti contributi sociali nei Paesi Bassi (31,2%), il cui ulteriore aumento è stato recentemente compensato da una diminuzione del tasso di delle imposte dirette (7,05%): i frontalieri belgi pagano due volte per la sicurezza sociale

- I premi per la sicurezza sociale sono netti in Belgio e lordi nei Paesi Bassi: non sono deducibili in quest'ultimo paese

- assegni familiari e assicurazione di malattia per i belgi occupati nei Paesi Bassi

- criteri per il calcolo della pensione

- pensione complementare nei Paesi Bassi

- nessun "assegno di nascita" nei Paesi Bassi

Paesi Bassi - GermaniaImposte dirette e contributi sociali nello Stato del luogo di lavoro

- La situazione familiare del frontaliero è presa in considerazione unicamente se almeno il 90% del reddito è imponibile nello Stato del luogo di lavoro

- Regola del tasso effettivo

- Assicurazione dipendenza in Germania

- Assicurazione di malattia e assicurazione di invalidità per i frontalieri olandesi in Germania

- pensione complementare

Germania - AustriaImposizione nello Stato di residenza, a condizione che occupazione e residenza siano situati nella zona frontaliera. 
Germania - DanimarcaTassazione e contributi sociali nello Stato del luogo di lavoroRegimi di prepensionamento
Regno Unito - Repubblica d'Irlanda

Imposte dirette non esclusive - nello Stato del luogo di lavoro e nel paese di residenza (Repubblica d'Irlanda) - secondo il metodo dell'addebito diretto; contributi sociali nello Stato del luogo di lavoro

Nella Repubblica d'Irlanda: imposte dirette elevate e trattenute sociali ridotte (4,5%)

In Irlanda del Nord: imposte dirette ridotte, trattenute sociali elevate (8,5%) e retribuzioni del 20% inferiori rispetto alla Repubblica d'Irlanda

Conseguenza: doppio prelevamento di contributi sociali per i frontalieri irlandesi che lavorano in Irlanda del Nord, che pagano i contributi sociali e l'imposta sul reddito in Irlanda del Nord e, per la parte eccedente dell'imposta sul reddito, nella Repubblica d'Irlanda

Dipendenti governativi transfrontalieri in Irlanda del Nord
Spagna - PortogalloImposizione nello Stato di residenza. Non esiste il concetto di zona frontaliera. 
Finlandia - SveziaImposizione nello Stato di residenza, a condizione di risiedere in un comune di frontieraCure sanitarie transfrontaliere per i frontalieri pensionati
Danimarca - SveziaImposizione e contributi sociali nel luogo di lavoro 

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1. 1 Articolo 1, lettera b, del regolamento n. 1408/71/CEE.

2. 2 Regolamento n. 1612/68 CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, GU CE L 257 del 19 ottobre 1968.

3. 3 Il principio di base per la protezione sociale di ogni lavoratore migrante è l'affiliazione alla legislazione di un solo Stato, quello del luogo di lavoro, anche se il lavoratore in questione risiede sul territorio di un altro Stato membro (regolamento dei conflitti giuridici). A questo principio di base ne vanno aggiunti altri due, che ne sono il corollario: la totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati per ottenere, conservare o ricuperare il diritto alle prestazioni (esportabilità delle prestazioni) e la parità di trattamento (divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità). Queste regole generali sono completate da disposizioni riguardanti i diversi rami della sicurezza sociale.

4. 4 Regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori non salariati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU CE L 149 del 5 luglio 1971. Il testo di questo regolamento è stato modificato a più riprese. L'ultima versione aggiornata è il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, pubblicato nella GU CE L 28 del 30.01.1997.

5. 5 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. Anche il testo di questo regolamento è stato aggiornato con il regolamento n. 118/97 del 02.12.1996.

6. 6 Sul piano del diritto comunitario primario, l'articolo 220 del Trattato incoraggia gli Stati membri a concludere accordi per evitare la doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità. L'articolo 100 del Trattato si limita a dichiarare in senso molto generale: "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce direttive volteal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune".

7. 7 L'articolo 15 della convenzione modello dell'OCSE stabilisce che le retribuzioni percepite da una persona residente in un paese per il lavoro svolto in un altro Stato, siano sottoposte a tassazione in quest'ultimo, a condizione che il datore di lavoro sia residente in questo Stato e che l'interessato vi sia presente per più di 183 giorni durante l'anno fiscale in questione. Invece, secondo l'articolo 18 della convenzione modello OCSE, le pensioni sono tassabili unicamente nel paese di residenza del titolare.

8. 8 Il criterio di tassazione delle persone fisiche è di norma quello della mondialità, vale a dire che chiunque sia residente sul territorio nazionale è soggetto all'imposta sull'insieme dei redditi percepiti, anche se originati all'estero.

9. 9 Come si è avuto modo di spiegare, il risultato è certamente sottostimato a causa dei limiti delle fonti a disposizione.

10. 10 I problemi più gravi a questo proposito sorgono per i frontalieri occupati in Germania: ad esempio, un frontaliere francese riconosciuto invalido dall'istituzione francese e non dall'istituzione tedesca percepirà la pensione di invalidità solo in proporzione alla durata dell'attività in Francia.

11. 11 Ad esempio, il sistema lussemburghese prevede la possibilità di andare in pensione a 57 anni per i lavoratori con 40 anni di contributi. Tuttavia un frontaliere tedesco che abbia lavorato vari anni in Germania, dove l'età pensionabile è 65 anni, e in seguito qualche anno in Lussemburgo, avrà diritto alla pensione a 57 anni in Lussemburgo e riceverà una pensione solo in funzione degli anni di contributi versati in questo Stato, ma dovrà aspettare ancora 8 anni prima di poter ottenere la pensione tedesca.

12. V. a questo proposito la petizione n. 117/96, presentata dai Sigg. Beckers, di nazionalità tedesca e belga, sulle disposizioni della legislazione in materia fiscale e di sicurezza sociale in Germania applicabili ai lavoratori frontalieri, nonché la petizione n. 875/95, presentata dal Sig. T. Schulz-Goupil, di nazionalità tedesca, sull'obbligo di pagare l'assicurazione sanitaria tedesca.

13. 13 L'articolo 4, paragrafo 1 stabilisce che il regolamento 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori della sicurezza sociale riguardanti le prestazioni elencate in questo paragrafo. Questa enumerazione è al tempo stesso costitutiva e limitativa per il campo di applicazione materiale del regolamento. I regimi convenzionali ne sono quindi esclusi, anche se sono stati oggetto di una decisione del potere pubblico che li ha resi obbligatori o che ha esteso il loro campo di applicazione. Lo stesso vale per le forme di protezione sociale fondate unicamente su convenzioni collettive o individuali, che infatti sono escluse dal sistema comunitario di coordinamento.

14. 14 V. a questo proposito la proposta di regolamento CE del Consiglio che modifica a favore dei titolari di prestazioni di prepensionamento il regolamento (CEE) 1408/71, GU CE C 62, del 1° marzo 1996, pag. 14. V. anche l'interrogazione parlamentare E-2816/94, sull' esportazione delle prestazioni di prepensionamento verso il paese di residenza, presentata per iscritto dall'on. J.-P. Raffarin (PPE) al Consiglio, GU CE C 103/41 del 24.04.1995, p. 41.

15. V. la petizione n. 213/93, presentata dal Sig. D. Wienholtz, di nazionalità tedesca, sulle Cure mediche ai frontalieri.

16. 16 Ad esempio, un lavoratore frontaliero belga che, durante il periodo di occupazione in Germania sceglie di farsi curare in Germania, poiché lì le spese sanitarie sono meno elevate che in Belgio, perde questo diritto nel momento in cui diventa titolare di pensione di anzianità e deve perciò obbligatoriamente farsi curare nel suo paese di residenza.

17. V. la petizione n. 206/95, presentata dalla Sig.a Gabriele Üffing, di nazionalità tedesca, riguardante alcune disposizioni discriminatorie verso i frontalieri contenute nella legislazione tedesca relativa alle imposte sui redditi.

18. 18 Con la sentenza Schumacker, del 14 febbraio 1995, causa C-279/93, la Corte ha vietato a ogni Stato membro di rifiutare ai lavoratori non residenti che percepiscono sul suo territorio la parte essenziale dei loro redditi professionali il beneficio di sgravi fiscali riconosciuti ai lavoratori residenti. V. a questo proposito la sentenza Wielockx dell'11 agosto 1995, causa C-80/94 e la sentenza Asscher, del 27 giugno 1996, causa C-107/94.

19. 19 GU C.E. C 21/6 del 26.01.1980, pagg. 6 e segg.

20. 20 GU C.E. L 39 del 10 febbraio 1994, pagg. 24 e segg.

21. 21 V. ad esempio la legge fiscale tedesca per il 1996, il Finance Act 1994 della Repubblica d'Irlande e il Tax Reform Act promulgato dal Belgio nel gennaio1996.

22. 22 Nel quadro dell'analisi del casoriguardante il Belgio e i Paesi Bassi, alcune proposte di soluzioni a livello europeo sono contenute nello studio Borderlineworkers: pioneers of the internal market, realizzato dall'Università di Maastricht, sotto la direzione del prof. A. H. M. Daniels, nel 1996.

23. V. la petizione n. 1010/95, presentata dal Sig. J.-F. Vandeputte, di nazionalità belga, riguardante la tassazione dei lavoratori frontalieri (Belgio/Francia). La Commissione ha risposto il 23 maggio 1996, dichiarando che del resto, dal diritto comunitario, il fatto che l'imposta sul reddito e i contributi della sicurezza sociale siano percepiti in due diversi Stati membri non costituisce una violazione di tale diritto.

24. 24 Kessler, S., Bref compte-rendu de la situation présente en 1996 des travailleurs frontaliers dans l'évolution de convergence des politiques de transfert des charges des prélèvements obligatoires pour alléger les budgets des Etats en Europe, documento ciclostilato, 1996.

25. 25 Nella loro petizione collettiva presentata al Parlamento europeo (petizione n. 789/95 del 4 luglio 1995), i frontalieri belgi chiedono, tra l'altro, soluzioni a livello europeo a questa situazione, in particolare mediante "la considerazione obbligatoria e preliminare della dimensione europea per apportare modifiche a leggi che toccano lavoratori di altri Stati membri" e "la creazione di un fondo di compensazione, finanziato dallo Stato che pone in atto ostacoli frontalieri, con il quale indennizzare i frontalieri interessati".

26. V. l'interrogazione parlamentare E-1617/95, presentata per iscritto dall'on. R. Dury (PSE) alla Commissione, sulla doppia imposizione sociale di una cittadina belga che lavora in Belgio ma è residente in Francia, dove assolve gli obblighi fiscali. Ella si lamenta di dover pagare sia il CSG in Francia sia il contributo speciale di sicurezza sociale in Belgio, GU CE C 273 del 18.10.1995, pagg. 26-27.

27. 27 Sia riguardo al C.S.G. sia al C.R.D.S., la Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento d'infrazione contro la Repubblica francese, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, per incompatibilità delle misure che prevedono l'assoggettamento dei frontalieri francesi al C.S.G. e al C.R.D.S. con gli articoli da 48 a 52 del Trattato.

28. 28 Alcune proposte di soluzione a questi problemi sono contenute nella relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone presieduto da Simone Veil, presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, pp. 61-62.

29. 29 Secondo l'articolo 7 della direttiva 83/182/CEE, GU CE L 105 del 23.04.1983, il veicolo deve, in generale, essere immatricolato nello Stato membro in cui il proprietario ha la "residenza abituale". La direttiva consente l'utilizzo temporaneo del veicolo in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione a certe condizioni.

30. Decisione della Commissione n. 93/569/CEE del 22 ottobre 1993, GU CE L 274 del 6.11.1993, p. 32.

31. 31 Con il referendum del 6 dicembre 1992, l'elettorato svizzero ha rifiutato l'accordo SEE tra la Comunità europea e l'Associazione europea di libero scambio. La Svizzera è dunque rimasta al quadro istituzionale di cooperazione fissato dall'accordo di libero scambio del 1972. Malgrado l'esito negativo del referendum, il 31 ottobre 1994 il Consiglio dei ministri ha affidato alla Commissione il mandato di avviare negoziati con la Svizzera per la conclusione di accordi bilaterali settoriali riguardanti cinque settori, tra i quali la libera circolazione delle persone. I negoziati bilaterali su quest'ultimo argomento hanno visto considerevoli progressi, anche riguardo all'aspetto della sicurezza sociale.

32. 32 Questi principi sono contenuti nella Ordonnance limitant le nombre des étrangers, promulgata dal Consiglio federale elvetico in data 6 ottobre 1986.

33. 33 Il sistema di protezione sociale svizzero è basato su un regime misto, parzialmente fondato sull'iniziativa privata. Il primo pilastro è l'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (A.V.S.), il secondo è la previdenza professionale (obbligatoria per tutti solo dal 1° gennaio 1996) e il terzo è il risparmio individuale.

34. 34 In base alla legge n. 228/84 di ricezione dell'accordo italo-svizzero sull'assicurazione sulla disoccupazione del 1978, i frontalieri italiani hanno diritto a un sussidio di disoccupazione ordinario, per un periodo massimo di sei mesi e incompatibile con qualsiasi altra forma di pensionamento.

35. 35 Si tratta in particolare dei "sussidi per invalidi" dell'assicurazione invalidità, delle prestazioni straordinarie dell'assicurazione di vecchiaia e delle prestazioni complementari di diritto cantonale.


European Parliament: 05/1997