Le misure di efficienza energetica sono intese a conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre i costi delle importazioni e promuovere la competitività europea. Nel 2023 i colegislatori hanno deciso di ridurre il consumo di energia finale dell'UE di almeno l'11,7 % entro il 2030 rispetto alle proiezioni formulate nel 2020.

Base giuridica

Articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Risultati conseguiti

A. Direttiva sull'efficienza energetica

1. La direttiva sull'efficienza energetica: verso il 2020

La direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) ha fissato i primi obiettivi vincolanti dell'UE in materia di efficienza energetica, che miravano a ridurre del 20 % il consumo di energia primaria e finale a livello dell'UE entro il 2020, rispetto alle previsioni formulate nel 2007. In termini concreti, ciò significava un consumo non superiore a 1 474 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) per l'energia primaria e a 1 078 Mtep per l'energia finale.

La direttiva imponeva ai paesi dell'UE di definire obiettivi nazionali indicativi sia per l'energia primaria, utilizzata dal settore dell'energia per la trasformazione e la fornitura, sia per l'energia finale, consumata direttamente dagli utenti finali. Introduceva misure volte a facilitare il conseguimento di tali obiettivi e stabiliva norme giuridicamente vincolanti sia per gli utenti finali sia per i fornitori di energia. Imponeva inoltre agli Stati membri dell'Unione di pubblicare piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ogni tre anni.

2. La direttiva riveduta sull'efficienza energetica: verso il 2030

La nuova direttiva sull'efficienza energetica ((UE) 2023/1791), entrata in vigore nell'ottobre 2023, aumenta gli obiettivi di efficienza energetica dell'UE. I nuovi obiettivi mirano a ridurre il consumo di energia primaria e finale a livello dell'UE dell'11,7 % entro il 2030, rispetto alle previsioni formulate nel 2020. In termini assoluti, il consumo di energia primaria e di energia finale dell'UE entro il 2030 non dovrà superare, rispettivamente, i 992,5 e i 763 Mtep.

Se l'obiettivo relativo al consumo di energia finale è collettivamente vincolante per i paesi dell'UE, nella nuova revisione della direttiva l'obiettivo fissato per il consumo di energia primaria è solo indicativo. La direttiva impone agli Stati membri dell'UE di fissare obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica sulla base dei contributi al consumo finale di energia per conseguire l'obiettivo dell'Unione. Definisce nuovi obblighi annuali di risparmio energetico per i paesi dell'UE, pari ad almeno lo 0,8 % del consumo finale di energia fino al 2023 fino a raggiungere l'1,3 % dal 2024, l'1,5 % dal 2026 e l'1,9 % dal 2028. Conformemente a quanto disposto dalla direttiva, la Commissione valuta gli attuali partenariati per l'efficienza energetica e, se necessario, ne propone di nuovi per settori specifici a livello dell'UE.

La direttiva introduce l'obbligo per il settore pubblico di svolgere un ruolo esemplare: gli enti pubblici dell'UE sono tenuti a ridurre il loro consumo complessivo di energia finale di almeno l'1,9 % l'anno rispetto al 2021 e garantire ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 % della superficie coperta totale degli loro edifici riscaldati e/o raffrescati. Rivede la definizione di sistemi di teleriscaldamento efficienti e fissa nuovi requisiti per la completa decarbonizzazione dell'approvvigionamento per tali sistemi entro il 2050.

Infine, la direttiva prevede obblighi di comunicazione per i centri dati, appositi sportelli unici per le piccole e medie imprese, le famiglie e gli enti pubblici, nonché l'obbligo di elaborare piani di riscaldamento e raffrescamento nei comuni con popolazione complessiva superiore a 45 000 abitanti. Comprende disposizioni in materia di protezione dei consumatori, definisce la povertà energetica a livello dell'UE e introduce misure per ridurla.

La revisione della direttiva sull'efficienza energetica è stata il risultato di quattro fasi diverse:

  • Nel 2018 il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" ha ridotto il consumo di energia primaria e finale dell'UE del 32,5 % entro il 2030 rispetto alle proiezioni formulate nel 2007.
  • Nel 2021 il pacchetto "Pronti per il 55 %" ha proposto di aumentare l'obiettivo di efficienza energetica dell'UE ad almeno il 9 % entro il 2030, rispetto alle proiezioni per il 2030 formulate nel 2020. La revisione ha introdotto il principio "l'efficienza energetica al primo posto" quale pilastro dell'Unione dell'energia.
  • Nel 2022, a seguito dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il piano REPowerEU ha proposto di aumentare ulteriormente l'obiettivo vincolante di efficienza energetica, portandolo al 13 % entro il 2030, e ha introdotto obiettivi di riduzione della domanda nel mercato interno dell'energia (2.1.9).
  • Nel 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno concordato un obiettivo di efficienza energetica dell'11,7 % entro il 2030.

In virtù del regolamento sulla governance ((UE) 2018/1999), gli Stati membri dell'UE devono elaborare piani nazionali decennali per l'energia e il clima (PNEC) per il periodo 2021-2030 e presentare relazioni intermedie biennali. La Commissione monitora e valuta le relazioni intermedie e può adottare misure a livello dell'UE per garantirne la coerenza con gli obiettivi generali dell'UE.

B. Quadro generale

1. Prestazione energetica nell'edilizia

a. La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE) mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) e il consumo energetico nel settore edilizio dell'UE, rendendolo climaticamente neutro entro il 2050, ristrutturare gli edifici con le prestazioni peggiori e migliorare la condivisione delle informazioni in materia di prestazione energetica. La sua revisione è stata infine concordata nel marzo 2024.

La nuova direttiva fissa obiettivi di riduzione delle emissioni per gli edifici a livello sia dell'Unione che nazionale:

  • Tutti gli edifici di nuova costruzione dell'UE dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030; nel caso di nuovi edifici pubblici (di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici), a partire dal 2028.
  • Per gli edifici non residenziali, gli Stati membri dell'UE definiranno norme minime di prestazione energetica per la ristrutturazione del 16 % e del 26 % del parco immobiliare con le prestazioni peggiori entro, rispettivamente, il 2030 e il 2033.
  • Per gli edifici residenziali, i paesi dell'UE garantiranno una traiettoria per la progressiva ristrutturazione dell'intero parco immobiliare, riducendo il consumo medio di energia primaria di almeno il 16 % entro il 2030 e tra il 20 e il 22 % entro il 2035.

La direttiva fornisce le definizioni di "edificio a emissioni zero", "edificio a energia quasi zero" e "ristrutturazione profonda" e sostituisce le strategie di ristrutturazione a lungo termine con piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, più operativi nonché soggetti a un migliore monitoraggio.

La direttiva impone ai paesi dell'UE di garantire l'installazione progressiva di impianti solari negli edifici pubblici e non residenziali, in funzione delle loro dimensioni, e in tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione entro il 2030, se tecnicamente ed economicamente fattibile.

Vieta la concessione di sovvenzioni alle caldaie autonome a combustibili fossili a partire dal 2025, impone ai paesi dell'UE di istituire strutture di assistenza tecnica, definisce eccezioni per gli edifici agricoli e del patrimonio, nonché la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione edifici di particolare valore architettonico o storico, i fabbricati temporanei, le chiese e i luoghi di culto.

b. La strategia "Ondata di ristrutturazioni"

Nell'ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato la strategia "Ondata di ristrutturazioni" per stimolare le ristrutturazioni, volta ad almeno raddoppiare il tasso di ristrutturazione nel corso dei dieci anni successivi e garantire che esse comportino una maggiore efficienza energetica e delle risorse.

2. Cogenerazione di calore ed elettricità

La cogenerazione consiste nella produzione simultanea di elettricità e calore utile. Conformemente alla direttiva sull'efficienza energetica, la Commissione può chiedere ai paesi dell'UE di effettuare una valutazione globale del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, compresa la valutazione del potenziale di cogenerazione.

3. Efficienza energetica dei prodotti

L'UE ha introdotto varie misure relative all'efficienza energetica dei prodotti, tra cui l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (direttiva 2009/125/CE) e di un quadro per l'etichettatura energetica (regolamento (UE) 2017/1369).

Il nuovo quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica dei prodotti abbandona le classificazioni A+, A++ o A+++ e ritorna a una scala più semplice che prevede gradi da A a G.

Ruolo del Parlamento europeo

Il Parlamento ha chiesto ripetutamente la definizione di obiettivi ambiziosi in materia di efficienza energetica e l'adozione di norme più rigorose.

Il 17 gennaio 2018 il Parlamento ha approvato emendamenti in prima lettura in cui chiedeva un obiettivo minimo del 35 % di efficienza energetica nell'UE entro il 2030, superiore al 30 % proposto dalla Commissione.

Il 15 gennaio 2020 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul Green Deal europeo in cui chiedeva la revisione della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, in linea con la crescente ambizione dell'UE in ambito climatico. Il 17 settembre 2020 ha approvato una risoluzione a favore della massimizzazione del potenziale di efficienza energetica del parco immobiliare dell'UE, invitando la Commissione a elaborare misure coerenti per incentivare ristrutturazioni più rapide e profonde per edifici migliori. 

Il 14 settembre 2022 il Parlamento ha approvato un emendamento che introduce un aumento dell'obiettivo di efficienza energetica dell'UE proposto dalla Commissione nell'ambito del suo piano REPowerEU fino ad almeno il 14,5 % del consumo finale di energia entro il 2030 rispetto alle proiezioni del 2020, il che equivale a limiti di consumo di energia finale e primaria pari, rispettivamente, a 740 Mtep e 960 Mtep.

Il 14 marzo 2023 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla necessità che gli edifici residenziali soddisfino norme minime di prestazione energetica a livello dell'UE (classe di prestazione energetica E entro il 2030 e classe D entro il 2030) e sulle misure di sostegno contro la povertà energetica. Gli edifici non residenziali e gli edifici pubblici dovrebbero raggiungere le stesse classi rispettivamente entro il 2027 e il 2030. Una serie limitata di deroghe si applicherebbe a edifici speciali (monumenti, edifici tecnici, fabbricati temporanei o chiese, luoghi di culto, ecc.) e alloggi sociali di proprietà pubblica le cui ristrutturazioni comporterebbero aumenti degli affitti che non possono essere compensati dal risparmio sulle bollette energetiche. Dovrebbero inoltre essere resi disponibili sovvenzioni e sussidi mirati per le famiglie vulnerabili.

Per maggiori informazioni sull'argomento, si rimanda al sito web della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

 

Matteo Ciucci