Il Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea permette all'UE di sostenere finanziariamente uno Stato membro, un paese impegnato nei negoziati di adesione o una regione in caso di gravi catastrofi naturali.

Base giuridica

Articolo 175, paragrafo 3, e articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e regolamenti (UE) n. 661/2014 e (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio recanti modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.

Obiettivi

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea permette all'UE di fornire un efficace sostegno a uno Stato membro o a un paese impegnato nei negoziati di adesione quando deve affrontare i danni causati da gravi catastrofi naturali o gravi emergenze di sanità pubblica.

Il Fondo di solidarietà non è uno strumento destinato a fornire risposte rapide a emergenze specifiche o catastrofi naturali, ruolo che spetta invece alla riserva per gli aiuti d'urgenza.

Il Fondo di solidarietà è il principale strumento dell'UE per sostenere la ripresa dalle catastrofi naturali ed è espressione della solidarietà dell'UE. Consente all'UE di fornire un sostegno efficace a uno Stato membro dell'Unione (o a un paese candidato) per aiutarlo a far fronte agli effetti di una catastrofe naturale grave, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 il Fondo di solidarietà sostiene anche gravi emergenze di sanità pubblica, come la pandemia di COVID-19. A causa della crescente frequenza e gravità degli eventi meteorologici estremi e delle catastrofi naturali legate ai cambiamenti climatici, l'importanza del Fondo di solidarietà è sempre più riconosciuta.

Bilancio

Il Fondo di solidarietà è stato istituito nel 2002 per rispondere alle gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate di tale anno e da allora ha fornito sostegno in oltre 130 occasioni. Finora, 24 Stati membri (più il Regno Unito) e tre paesi candidati (Albania, Montenegro e Serbia) hanno ricevuto sostegno dal Fondo di solidarietà, per un totale di oltre 8,2 miliardi di EUR.

Dal 2021 il Fondo di solidarietà e la riserva per gli aiuti d'urgenza sono finanziati come un unico strumento, denominato riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR). Il bilancio annuo massimo per la SEAR è di 1,2 miliardi di EUR (a prezzi del 2018).

Attuazione

L'intervento del Fondo di solidarietà si concretizza nella forma di una sovvenzione che integra i fondi pubblici stanziati dallo Stato beneficiario e serve a finanziare misure essenziali di emergenza e di ripresa destinate, in linea di principio, a far fronte ai danni non assicurabili. Gli interventi urgenti ammessi al Fondo sono:

  • il ripristino immediato del funzionamento delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua potabile, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;
  • la fornitura di strutture ricettive provvisorie e il finanziamento dei servizi di soccorso destinati a far fronte ai bisogni della popolazione colpita;
  • la tempestiva messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e tutela del patrimonio culturale;
  • il risanamento delle zone sinistrate, comprese le zone naturali;
  • misure volte a fornire rapidamente assistenza, anche medica, alla popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica e a proteggere la popolazione dal rischio di essere colpita.

L'UE può concedere un aiuto finanziario a qualsiasi Stato membro o paese candidato che ne faccia richiesta a seguito di una grave catastrofe naturale. Il paese colpito deve presentare la domanda entro 12 settimane dalla catastrofe. La Commissione valuta quindi la domanda e propone un importo di aiuto finanziario.

La procedura di assegnazione di una sovvenzione, seguita da una procedura di bilancio (approvazione del Parlamento e del Consiglio), può durare diversi mesi. Una volta resi disponibili gli stanziamenti, la Commissione conclude un accordo con lo Stato beneficiario e versa la sovvenzione.

La riforma del 2014 ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di chiedere il versamento di un anticipo, la cui concessione è decisa dalla Commissione dopo aver verificato la disponibilità delle risorse. L'importo massimo dell'anticipo è pari al 25 % dell'importo totale del contributo finanziario previsto a titolo del Fondo di solidarietà, con un limite massimo di 100 milioni di EUR.

Lo Stato beneficiario è responsabile dell'utilizzo dell'aiuto finanziario e di verificare come viene speso. Misure di emergenza possono essere finanziate retroattivamente a decorrere dal primo giorno della catastrofe.

Non è ammesso il doppio finanziamento e spetta allo Stato beneficiario garantire che gli interventi coperti dal Fondo di solidarietà non siano coperti anche da altri strumenti di finanziamento dell'UE (in particolare gli strumenti nell'ambito della politica di coesione, della politica agricola o della pesca).

La sovvenzione deve essere utilizzata entro 18 mesi a decorrere dalla data in cui è stata erogata. Lo Stato beneficiario deve rimborsare la parte di sovvenzione rimasta inutilizzata. A sei mesi dalla scadenza del periodo di 18 mesi, il paese beneficiario deve presentare alla Commissione una relazione di esecuzione. Tale documento specifica in dettaglio le spese ammesse alla sovvenzione del Fondo di solidarietà e indica ogni altra fonte di finanziamento percepita, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi. Deve inoltre indicare le misure preventive adottate o proposte, compreso il ricorso ai Fondi strutturali e di investimento europei a tal fine, l'esperienza acquisita dalla catastrofe o emergenza, lo stato di attuazione della legislazione UE in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe e qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate.

Ruolo del Parlamento europeo

Nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione, il Parlamento ha sottolineato l'importanza del Fondo di solidarietà come il principale strumento che consenta all'Unione europea di reagire a gravi calamità. Nel contempo ha criticato i tempi eccessivamente lunghi che sono necessari per fornire l'aiuto alle regioni colpite o agli Stati membri e ha chiesto che questi ritardi vengano ridotti semplificando le procedure previste e prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti anticipati, elementi di cui si è tenuto conto nella nuova proposta legislativa del luglio 2013. La proposta della Commissione ha anche accolto altri suggerimenti del Parlamento, come una definizione più chiara e più precisa del concetto di "catastrofe" e di "campo di intervento".

Nella sua risoluzione del 1º dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione, il Parlamento ha sottolineato "l'importanza della revisione del 2014, che ha consentito di superare il blocco al Consiglio e ha infine risposto alle reiterate richieste del Parlamento relative al miglioramento della disponibilità e dell'efficacia dell'aiuto, onde garantire una risposta rapida e trasparente a sostegno dei cittadini colpiti da catastrofi naturali".

Nella sua risoluzione del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il Parlamento ha invitato la Commissione, nel contesto di una riforma futura:

  • a continuare ad adoperarsi per semplificare ed accelerare la procedura di presentazione delle domande da parte degli Stati membri, in modo da assicurare una risposta più rapida alle catastrofi e alle emergenze;
  • a tenere meglio conto delle catastrofi su scala regionale;
  • a valutare l'impatto specifico della siccità e affrontarlo debitamente nel futuro regolamento;
  • a concentrarsi il più possibile sulle regioni maggiormente esposte al rischio di catastrofi naturali gravi o regionali o di gravi emergenze di sanità pubblica, in particolare le regioni ultraperiferiche, le isole, le regioni montane, le regioni caratterizzate da una notevole attività sismica o vulcanica e le regioni esposte al rischio di future crisi di sanità pubblica;
  • a rafforzare e semplificare le sinergie tra il Fondo di solidarietà dell'UE e i fondi della politica di coesione europea, nonché il meccanismo unionale di protezione civile (uno strumento volto a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e un gruppo di 10 paesi terzi in materia di protezione civile per migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi);
  • a tenere maggiormente conto dei principi più recenti in materia di prevenzione dei rischi nel determinare l'ammissibilità dei progetti e a integrare il principio "ricostruire meglio" nel regolamento;
  • a obbligare i paesi beneficiari a informare i cittadini in merito al sostegno finanziario fornito dall'UE.

Il Parlamento ritiene che in futuro potrebbe essere necessaria una nuova valutazione del Fondo di solidarietà, per garantire che disponga di un bilancio sufficiente per affrontare in modo efficace le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica.

La necessità di una riforma del Fondo di solidarietà è ribadita anche nella risoluzione del 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future. Il Parlamento chiede una migliore risposta alle sfide cui devono far fronte le isole dell'Unione e sottolinea la necessità di migliorare il Fondo di solidarietà dell'UE per adattarlo a minacce quali le catastrofi naturali o gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per maggiori informazioni sull'argomento, si rimanda al sito web della commissione per lo sviluppo regionale.

 

Kelly Schwarz