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Un'etichettatura chiara per gli OGM

Gli organismi geneticamente modificati sono circondati da notevole scetticismo in Europa, contrariamente a quanto avviene negli Stati Uniti, dove gli alimenti GM sono considerati perfettamente normali. L'UE ha risposto alle preoccupazioni del pubblico varando una legislazione rigorosa in materia di OGM, alla quale il Parlamento europeo ha contribuito insistendo innanzitutto sulla necessità di una chiara etichettatura che consenta ai consumatori europei di scegliere se acquistare o meno tali prodotti, con cognizione di causa. 

Gli organismi geneticamente modificati, e in particolare il loro utilizzo nelle colture alimentari, sono stati oggetto di un intenso dibattito pubblico in tutta l'Unione europea. L'industria sostiene che le colture geneticamente modificate comportano rischi esigui ed enormi benefici potenziali. Dall'altra parte gli ambientalisti segnalano una percepita mancanza di conoscenza e comprensione dei rischi, mentre i consumatori lamentano che i prodotti GM siano stati loro imposti, che il sistema di etichettatura non sia trasparente e non consenta una scelta consapevole.

Dopo aver imposto nel 1998 una moratoria sulle vendite di alimenti geneticamente modificati e sul ricorso a colture geneticamente modificate, l'UE  si è impegnata a rispondere alle preoccupazioni dei consumatori introducendo una serie di testi legislativi in materia di OGM basati sul principio di precauzione: in caso di dubbio, è preferibile proibire. L'intera legislazione ha richiesto l'approvazione del Parlamento europeo.

In primo luogo la Commissione ha elaborato una direttiva sulla vendita al pubblico di prodotti alimentari geneticamente modificati e sull'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati da parte degli agricoltori. Durante i negoziati con i governi nazionali è stata accettata la posizione del Parlamento secondo cui ogni OGM autorizzato per un periodo di prova in Europa debba essere inserito in un registro accessibile al pubblico. Pertanto, quando gli OGM sono utilizzati in agricoltura, a fini commerciali, la loro localizzazione deve essere notificata alle autorità e resa pubblica. In detta direttiva, entrata in vigore nel 2001, i deputati europei chiedevano altresì alla Commissione di presentare una legislazione specifica relativa all'etichettatura e alla tracciabilità degli OGM e al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza per quanto concerne gli OGM.

La decisione spetta ai consumatori

La legislazione in materia di tracciabilità ed etichettatura è stata elaborata rapidamente dalla Commissione, ma il Parlamento, non soddisfatto delle disposizioni in materia di etichettatura ivi contenute, ne ha ottenuto la modifica in senso più rigoroso. I deputati europei si sono opposti alla volontà del Consiglio di consentire che le descrizioni dettagliate delle miscele di OGM in un singolo prodotto fossero sostituite da una vaga "dichiarazione relativa all'uso" del prodotto da parte dell'operatore. I deputati hanno insistito affinché i prodotti contenenti OGM fossero descritti come tali, con la menzione "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati" o "Questo prodotto contiene [nome dell'organismo] geneticamente modificato" sull'etichetta e in ogni altra presentazione o pubblicità relativa al prodotto. Il regolamento in questione è entrato in vigore nel novembre 2003.

Le procedure di autorizzazione e controllo degli alimenti e dei mangimi contenenti OGM sono state oggetto di un altro regolamento entrato in vigore alla fine del 2003. In questo caso, il Parlamento è riuscito a inserire un importante emendamento che consente agli Stati membri di proteggere dalla contaminazione le colture convenzionali non geneticamente modificate e le colture biologiche, imponendo restrizioni alla coltivazione di colture geneticamente modificate. La Commissione dovrà elaborare delle linee guida per gli Stati membri sulle modalità di esecuzione di detta disposizione.

La Commissione ha altresì presentato un regolamento per l'attuazione, per quanto riguarda gli OGM, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, per consentire ai paesi di valutare i rischi e i benefici degli organismi geneticamente modificati. Il regolamento, approvato nel giugno 2003, istituisce un sistema comune di notifica e informazione per i movimenti transfrontalieri di OGM. Il Parlamento ha reso il regolamento più rigoroso ottenendo che tutti gli esportatori debbano attendere un'autorizzazione scritta preventiva prima di effettuare il primo movimento transfrontaliero di un OGM destinato all'emissione nell'ambiente.

L'esistenza di tutta questa nuova legislazione comunitaria non rimuove automaticamente la moratoria sugli OGM, che alcuni Stati membri desiderano in ogni caso mantenere, ma in termini politici ne rende più facile la cessazione. Alla data di redazione di questa nota, la Commissione sembra decisa ad approvare la vendita di mais geneticamente modificato, in mancanza di accordo tra gli Stati membri sul mantenimento del divieto.



  
Relatori:
  
OGM: emissione deliberata nell'ambiente: David Robert Bowe (PES, UK)
OGM: tracciabilità ed etichettatura: Antonios Trakatellis (EPP-ED, GR)
Sicurezza alimentare: alimenti e mangimi geneticamente modificati: Karin Scheele (PES, A)
Movimenti transfrontalieri di OGM (Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza): Jonas Sjöstedt (GUE/NGL, S)
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
  
Panoramica della procedura legislativa:
  
OGM: emissione deliberata nell'ambiente
OGM: tracciabilità ed etichettatura
Sicurezza alimentare: alimenti e mangimi geneticamente modificati
Movimenti transfrontalieri di OGM (Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza)
  
Gazzetta Ufficiale: atti finali
  
OGM: emissione deliberata nell'ambiente
OGM: tracciabilità ed etichettatura
Sicurezza alimentare: alimenti e mangimi geneticamente modificati
Movimenti transfrontalieri di OGM (Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004