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Rifiuti di imballaggio – Meglio prevenire che curare

Nel 2001, in vista dell'allargamento, l'Unione europea ha deciso di aggiornare la direttiva del 1994 sui rifiuti di imballaggio per prevenire la loro produzione e promuovere sistemi di recupero delle materie prime da essi contenute. Inoltre, sono stati fissati nuovi e ambiziosi obiettivi per il riciclaggio. Il Parlamento europeo avrebbe preferito che il termine entro il quale raggiungere i nuovi obiettivi fosse anticipato ma è comunque riuscito ad assicurare che la legislazione modificata ponesse una maggiore enfasi sulla prevenzione.

I rifiuti di imballaggio rappresentano attualmente circa il 20% del peso e il 40% del volume dei rifiuti municipali, la maggior parte dei quali finisce negli inceneritori o nelle discariche. Una politica degli imballaggi tesa a ridurre i rifiuti non solo contribuisce a ottenere un ambiente più pulito ma può anche stimolare l'economia e favorire la creazione di posti di lavoro nel settore del recupero e del riciclaggio.

La nuova direttiva, entrata in vigore nel febbraio 2004, consente agli Stati membri di decidere autonomamente come conseguire i propri obiettivi e in che modo suddividere le rispettive responsabilità tra le industrie e le autorità pubbliche. La direttiva interesserà numerosi settori industriali poiché la maggior parte dei prodotti viene imballata. Gli obiettivi più rigorosi si applicheranno agli imballaggi contenenti acciaio, legno, vetro, plastica o carta.

Riciclaggio e recupero

Riciclaggio e recupero costituiscono due metodi complementari per affrontare il problema dei rifiuti di imballaggio. In generale, per riciclaggio si intende quel processo inteso a trasformare l'imballaggio in uno stesso materiale o in un materiale diverso (ad esempio, la carta in carta e la carta in compost). Con il recupero, invece, al riciclaggio si aggiunge la produzione di energia (ad esempio, utilizzando i rifiuti come combustibile nei forni dei cementifici).

Per quanto riguarda il riciclaggio, la nuova normativa innalza notevolmente l'obiettivo generale stabilito dalla direttiva del 1994: ogni Stato membro, entro il 31 dicembre 2008, dovrà riciclare almeno il 55% della quantità totale di rifiuti di imballaggio, contro il 25% fissato in precedenza. La direttiva fissa inoltre obiettivi minimi, da raggiungere entro la medesima scadenza, del riciclaggio di materiali specifici presenti in tali rifiuti, ossia il 60% in peso per il vetro, il 60% per la carta e il cartone, il 50% per i metalli, il 22,5% per la plastica e il 15% per il legno. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a adottare misure volte a incoraggiare la fabbricazione di imballaggi e di altri prodotti avvalendosi di materiali estratti dai rifiuti di imballaggio.

In relazione al recupero, la nuova direttiva lascia immutato l'obiettivo minimo sancito dalla direttiva del 1994, il che significa che entro il 31 dicembre 2008 ciascuno Stato membro dovrà obbligatoriamente recuperare almeno il 60% in peso dei propri rifiuti di imballaggio.

La nuova legislazione tuttavia chiarisce la definizione di "recupero", il quale include attualmente anche l'incenerimento di rifiuti di imballaggio presso appositi impianti dotati di strutture per il recupero energetico. L'energia estratta e utilizzata è considerata un sottoprodotto dell'incenerimento. Precedentemente, la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva stabilito che l'incenerimento di rifiuti non poteva essere calcolato ai fini degli obiettivi di recupero fissati dalla direttiva sui rifiuti di imballaggio ma che andava considerato una mera operazione di smaltimento dei rifiuti, anche qualora tale operazione generasse energia.

Il Parlamento voleva anche garantire che gli Stati membri non potessero aggirare la legislazione esportando i propri rifiuti verso paesi terzi con norme ambientali meno severe. I deputati hanno quindi fatto precisare che i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori dell'UE possono essere calcolati ai fini dei suddetti obiettivi soltanto se l'esportatore è in grado di dimostrare che le operazioni di recupero o di riciclaggio impiegate soddisfano condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria.

Imballaggi più "verdi"

Il Parlamento ha ottenuto che con la revisione la direttiva sugli imballaggi continuasse ad essere incentrata sulla prevenzione, uno degli elementi portanti della legislazione del 1994, piuttosto che limitarsi a fissare nuovi obiettivi di riciclaggio come originariamente previsto dalla Commissione. Grazie al Parlamento, i produttori dovranno così assumersi una maggiore responsabilità nel ridurre i danni ambientali dei loro imballaggi.

I deputati hanno inoltre insistito sulla necessità che la Commissione presenti una relazione, entro il giugno 2005, sugli effetti di questa direttiva. Tale relazione dovrà esaminare i mezzi per rendere più semplice e più efficace la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e contenere altresì un'analisi costi-benefici del reimpiego rispetto al riciclaggio.

Che cosa si intende per imballaggio?

Gli Stati membri hanno interpretato in maniera diversa la direttiva del 1994, in particolare per quanto riguarda le definizioni. E' per questa ragione che la legislazione modificata distingue più chiaramente ciò che può essere considerato "imballaggio" da ciò che non lo può e fornisce una serie di esempi. Sono annoverati tra gli imballaggi le scatole di caramelle e la pellicola di plastica attorno alle copertine dei CD, mentre non lo sono le cassette portautensili, le bustine di tè, la cera attorno ai formaggi, l'involucro degli insaccati e i vasi da fiori "destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa". I deputati europei hanno inoltre ottenuto l'impegno della Commissione a procedere a una revisione dell'elenco degli esempi, privilegiando la classificazione di articoli come i CD e le videocassette, i vasi da fiori, i rotoli di carta igienica, le etichette autoadesive e la carta da pacchi. Ciò garantirà in futuro una maggiore chiarezza per le imprese del settore interessate.

Deroghe

La nuova legislazione prevede un certo margine di flessibilità per quanto riguarda il calendario, dato che taluni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire tali obiettivi a breve termine. Alla Grecia, con le sue numerose isole, all'Irlanda, con le sue zone rurali e montane, e al Portogallo, in cui il consumo di imballaggi è esiguo, il termine per attenersi agli obiettivi di recupero e di riciclaggio è stato quindi prorogato sino alla fine del 2011.

Infine, grazie alle pressioni esercitate dal Parlamento, si è deciso di concedere delle proroghe anche ai nuovi Stati membri, fissate in base alle richieste da loro stessi inoltrate: 2012 per Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Slovacchia e Slovenia; 2013 per Malta; 2014 per la Polonia e 2015 per la Lettonia.



  
Relatori
  
Imballaggi e i rifiuti di imballaggio: Dorette Corbey (PES, NL)
  
Rassegna della procedura legislativa:
  
Imballaggi e i rifiuti di imballaggio
  
Gazzetta ufficiale – Atti definitivi
  
Imballaggi e i rifiuti di imballaggio

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004