Tutto è digitale: testi, musica e film, grazie ai nuovi supporti, sono disponibili in qualsiasi momento e in ogni luogo e possono essere copiati senza restrizioni e a costi ridotti. Nella Società dell'informazione è possibile accedere a un'infinità di dati comunque e dovunque, e ciò comporta un'accelerazione dei tempi. Ci si può avvalere di una vasta gamma di informazioni e, invece che recarsi in biblioteca, si possono leggere testi scientifici su Internet. È possibile masterizzare autonomamente CD musicali e fare tante altre cose.
Le nuove tecnologie comportano nuove possibilità. Tuttavia, se da un lato esse offrono possibilità insospettate grazie alla creatività altrui, dall'altro non devono impedire l'equa retribuzione di autori, produttori e attori. Lo stesso vale per il commercio di opere d'arte: anche in questo caso è lecito per il legislatore comunitario che l'artista ottenga profitti non soltanto con la prima vendita ma anche con la rivendita dei propri oggetti d'arte. Due nuove direttive dell'UE garantiscono che il creatore di un'opera possa beneficiare con sicurezza e a lungo termine del proprio lavoro, affinché valga la pena essere creativi anche in futuro.
Gli autori non debbono lavorare in perdita
L'Unione europea vuol far progredire la Società dell’informazione, promuovendo prodotti e servizi innovativi e garantendo nel contempo, grazie alla direttiva sull’armonizzazione dei diritti d’autore, un’equa retribuzione. Inoltre, l’Unione intende tutelarsi dalla pirateria prescrivendo agli Stati membri regole comuni sulla riproduzione e la diffusione di opere d’arte. La direttiva adegua il diritto comunitario in materia di proprietà intellettuale al progresso tecnico. Essa attua inoltre degli obblighi internazionali derivanti da due trattati conclusi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO).
La direttiva sui diritti d’autore è intesa a tutelare compositori o autori di libri o film. Lo stesso vale, per quanto riguarda la registrazione delle loro opere, per musicisti, attori o produttori di fonogrammi, film o trasmissioni radiofoniche. Dal 22 dicembre 2002 la legislazione nazionale degli Stati membri deve essere conforme alla normativa UE.
Ai sensi della direttiva in questione, chi crea proprietà intellettuale dovrebbe essere in grado di controllarne la riproduzione. Numerose deroghe assicurano tuttavia che anche il pubblico possa trarne beneficio. Gli Stati membri sono liberi di scegliere se avvalersi o meno di tali rigorose deroghe. Essi possono ad esempio autorizzare i consumatori ad effettuare copie per uso privato oppure esentare dalle predette disposizioni i settori delle scienze e dell’istruzione, biblioteche o archivi, la diffusione di notizie o determinati gruppi di persone, quali ad esempio i portatori di handicap.
Pur salvaguardando i legittimi interessi dell'opinione pubblica, i deputati al Parlamento europeo volevano evitare nel contempo che determinati regimi particolari pregiudicassero i diritti degli autori. Essi hanno stabilito che, anche nell’ambito di talune deroghe, gli autori vengano adeguatamente retribuiti per l’utilizzo della loro opera. I deputati europei sono inoltre riusciti ad ottenere, contro la volontà degli Stati membri in seno al Consiglio, che, nel far riferimento al lavoro di un determinato autore, il nome di quest’ultimo venga obbligatoriamente citato “salvo qualora ciò risulti impossibile”. Il Consiglio aveva auspicato una formulazione meno rigorosa. I deputati al Parlamento europeo hanno altresì conseguito che la direttiva in questione venga recepita nella legislazione nazionale entro 18 mesi e non entro due anni, come invece richiesto dal Consiglio.
Le arti figurative debbono rendere per il loro giusto valore
Il legislatore comunitario ha individuato carenze nell’applicazione dei diritti d’autore e distorsioni della concorrenza anche nell’ambito delle arti figurative: gli artisti di questo settore risultavano finora svantaggiate in taluni Stati membri dell’Unione rispetto ad altri artisti. Mentre un compositore viene retribuito ad ogni esecuzione del proprio brano alla radio, per un pittore si applica spesso il principio in base al quale alla vendita di un’opera corrisponde un’unica retribuzione. Sebbene la convenzione di Berna preveda che l’autore di un’opera d’arte possa beneficiare finanziariamente della rivendita di tale opera, detta convenzione non è vincolante. Di conseguenza, mentre in taluni Stati membri dell'UE il diritto di seguito non si applica, in altri Stati membri si applica ma con standard differenti.
In futuro anche gli artisti figurativi, in virtù della normativa armonizzata dell'UE, potranno beneficiare finanziariamente della rivendita delle loro opere. La direttiva sul diritto di seguito, che deve essere recepita dagli Stati membri entro 1° gennaio 2006, si limita soprattutto all’arte contemporanea giacché la riscossione dei diritti di un'opera è valida soltanto per i 70 anni successivi alla morte dell’autore. Inoltre, il diritto di seguito si applica soltanto allorché l’opera d’arte è venduta da professionisti, come ad esempio commercianti di oggetti d’arte. I diritti sono scaglionati, diminuiscono cioè, al crescere dell’importo di vendita, dal 4% allo 0,25%. Gli Stati membri possono applicare deroghe, nel qual caso il diritto di seguito non deve essere applicato.
Sebbene i deputati europei e il Consiglio dei ministri convenissero sugli obiettivi, due punti restavano controversi: in primo luogo, l'importo minimo di vendita a cui si applica il diritto di seguito. Il Consiglio aveva fissato 4000 euro, intendendo cioè includere meno opere d'arte rispetto al Parlamento, il quale aveva proposto 1000 euro. Il secondo punto concerne il termine per la trasposizione nella legislazione nazionale e il periodo di transizione. Il Consiglio dei ministri intendeva concedere agli Stati membri più tempo rispetto al Parlamento. Alla fine si è giunti a un compromesso: il diritto di seguito si applica ora a tutti gli oggetti del valore minimo di 3000 euro, fermo restando che gli Stati membri possono fissare un importo inferiore. Il Consiglio è riuscito a limitare a un massimo di 12500 euro l'importo cui un'artista ha diritto per ogni rivendita. Il termine per il recepimento della direttiva è di quattro anni (il Parlamento aveva richiesto due anni, il Consiglio cinque anni).
Parola chiave
Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO): la WIPO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che persegue l'obiettivo di promuovere la tutela della proprietà industriale e dei diritti d'autore. Dell'organizzazione, fondata nel 1967 e avente sede a Ginevra, fanno parte attualmente circa 180 paesi. Le origini della WIPO risalgono addirittura agli anni 1880, alla convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1883) e alla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche (1886). L'articolo 14ter della convenzione di Berna, la cui ultima revisione è stata effettuata nel 1971 a Parigi, tratta in maniera specifica del diritto di seguito.
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