Dal 1° luglio 2003, le commissioni bancarie applicate ad ogni bonifico in euro tra conti aperti in diversi Stati membri dell’UE sono pari a quelle applicate ai trasferimenti di euro all’interno di uno stesso paese. Ciò vale anche per i pagamenti con carta di credito e i prelievi dai distributori automatici di banconote, che hanno il medesimo costo se effettuati nel proprio paese o in un altro Stato dell'Unione. Tutto questo grazie ad un regolamento dell’UE che impone alle banche di applicare le stesse commissioni bancarie sulle transazioni in euro nazionali e transfrontaliere. Un regolamento sollecitato da diversi anni dal Parlamento europeo.
Via via che si approssimava il giorno dell’entrata in circolazione delle banconote e delle monete della nuova valuta – il 1° gennaio 2002 – cresceva anche la preoccupazione per il fatto che le aziende e la popolazione europee potessero non coglierne alcuni benefici immediati. Non esisteva alcun obbligo per le banche di imporre le stesse commissioni per le transazioni transfrontaliere e per quelle nazionali e pareva che molti avrebbero continuato a fare una distinzione (ora considerata artificiosa) tra i pagamenti in euro “nazionali” e quelli “esteri”. Alcuni studi hanno mostrato che su un bonifico di € 100 da un paese ad un altro dell’UE potevano gravare fino a € 24 di commissione. Alla luce dei progressi tecnologici e dell’imminente scomparsa dei rischi legati alle transazioni valutarie nella zona dell’euro, le istituzioni comunitarie si sono trovate d’accordo sul fatto che non esistesse alcuna giustificazione per questo stato di cose.
Il Parlamento aveva a lungo sostenuto gli sforzi in direzione della riduzione delle commissioni per i bonifici transfrontalieri, le quali rimanevano più alte di quelle imposte sui bonifici nazionali anche dopo che l’euro era stato utilizzato per la prima volta, nel 1999. Si percepiva altresì una mancanza di informazioni sulle commissioni da parte delle banche. Le commissioni più alte per i pagamenti e i bonifici transfrontalieri venivano viste come un ostacolo al commercio e al mercato interno, oltre che come un elemento che avrebbe potuto minare la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti dell’euro. Inizialmente, alcune banche si sono opposte al regolamento sostenendo che le forze di mercato da sole sarebbero state sufficienti a far ridurre le commissioni bancarie. Tuttavia, il Parlamento ha sostenuto che le banche avevano avuto già abbastanza tempo e che il principio della parità delle commissioni doveva essere imposto per legge.
La Commissione europea ha condiviso tale opinione e perciò ha elaborato un regolamento, approvato nel dicembre 2001, che obbliga le banche ad imporre pari commissioni a partire dal 1° luglio 2002 per le “transazioni elettroniche” (prelievi da distributori automatici di banconote e pagamenti tramite carta di credito) e a partire dal 1° luglio 2003 per i bonifici bancari. In entrambi i casi, tale norma è soggetta attualmente ad un massimale di € 12.500, ma tale somma verrà incrementata fino a € 50.000 a partire dal 1° gennaio 2006. Inoltre, le banche dovranno informare per iscritto i clienti riguardo alle commissioni applicate ai pagamenti e ai bonifici relativi ad importi fino a € 50.000. Il regolamento si applica ai bonifici in euro in tutti gli Stati membri, non solo a quelli effettuati nella zona euro.
Introduzione graduale del massimale di € 50.000
La Commissione e il Parlamento hanno inizialmente stabilito un massimale di € 50.000. Tuttavia, il Consiglio ha fatto pressioni affinché venisse fissato un massimale inferiore, pari a € 12.500. Al fine di raggiungere un rapido accordo con il Consiglio e una più veloce approvazione del regolamento, il Parlamento ha accettato tale somma quale importo iniziale, a condizione che essa venisse portata a € 50.000 nel 2006. Le banche avranno così il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Il regolamento non impedisce alle banche di farsi concorrenza sui tassi delle commissioni, a patto però che esse non riservino un trattamento più favorevole alla transazioni nazionali. In concreto, le banche potranno decidere di aumentare le tariffe applicate a livello nazionale, poiché il regolamento non richiede loro di ridurre le commissioni transfrontaliere, ma solamente di parificarle a quelle nazionali. Tuttavia, la crescente concorrenza tra gli istituti di credito rende improbabile tale ipotesi. Le banche potranno inoltre applicare una commissione “tutto compreso” per diversi servizi di pagamento, i quali potrebbero operare una distinzione tra diversi tipi di clienti, ma non tra pagamenti nazionali e transfrontalieri. Alcuni esempi potrebbero essere rappresentati da un certo numero di prelievi gratuiti, siano essi effettuati nel proprio paese o all’estero, o dal versamento di una determinata somma annuale per l’attivazione della carta all’estero.
L’obbligo di applicare le stesse commissioni non vale per gli assegni cartacei in quanto essi richiedono procedure più onerose rispetto ai pagamenti elettronici. Le banche sono anche autorizzate ad applicare commissioni più alte qualora i clienti non indicassero il codice IBAN del beneficiario del bonifico.
|