Negoziati interistituzionali

Nell'ambito della procedura legislativa ordinaria ("codecisione") il Parlamento può avviare negoziati con altre istituzioni una volta che sia stata adottata una decisione sul mandato negoziale per un determinato fascicolo, a norma degli articoli 70, 71, 72 e 73 del regolamento del Parlamento europeo. Nel corso della prima lettura il mandato negoziale del Parlamento può essere approvato dalla commissione competente per il fascicolo sulla base della propria relazione e annunciata in Aula (articolo 71). Un elenco di tali mandati figura in appresso.

L'Osservatorio legislativo presenta, per ciascun fascicolo della procedura di codecisione, tutti i mandati esistenti in base ai quali il Parlamento può negoziare (relazioni di commissione rinviate dall'Aula prima dell'adozione della prima lettura del Parlamento in vista di negoziati interistituzionali (articolo 60), le proprie posizioni in prima lettura e i progetti di raccomandazione della commissione per la seconda lettura). Per maggiori informazioni, si prega di consultare la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (GU C 145 del 20.6.2007, pag. 5)

Ultime decisioni sul mandato

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